Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
L'interrogatorio reso, anteriormente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63, dall'imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie, non deve essere rinnovato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di un soggetto che non potrebbe mai assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone "assistito".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2009, n. 22395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22395 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1638
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 12465/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 febbraio 2009 dal Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
LI EN, nato a [...] il [...];
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- uditi i difensori di fiducia dell'indagato, avv. CARDILLO Edoardo e avv. VALENTINO Mauro di Napoli, che hanno chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato la custodia cautelare in carcere a EN LI per concorso nell'omicidio di SS RN ed ON AL e nel tentato omicidio di IU IR e TA AR (commessi sull'autostrada Roma - Napoli il 14 marzo 1992).
Riteneva il Tribunale che non sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico del LI.
Spiegava, in particolare, che le uniche dichiarazioni "aventi una certa attendibilità" erano quelle rese da RN AN. Questi, esponente di rilievo del clan di Secondigliano, aveva avviato la propria collaborazione con la giustizia nel 1997, per interromperla dopo poco tempo.
Ciò nondimeno, nell'interrogatorio reso il 3 giugno 1997, aveva confessato di avere partecipato all'agguato avvenuto sull'autostrada Roma - Napoli, riferendo che del commando facevano parte anche EN LI, TA TT e tali NU, NO e BA.
Si trattava, peraltro, secondo il Tribunale, di dichiarazioni inutilizzabili ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali.
RN le aveva rese prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, quindi senza l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), come introdotto dalla citata legge, art. 2.
Il Pubblico Ministero, però, non aveva provveduto a rinnovare l'esame del RN, come previsto dalla disposizione transitoria di cui alla citata legge, art. 26, comma 2.
Non esistevano - proseguiva il Tribunale - altri elementi probatori consistenti.
AN UI, AN LM, AN AT e AN LE avevano riferito "quanto appreso genericamente da esponenti della cupola di Secondigliano", senza meglio specificare la fonte delle loro informazioni, così impedendo ogni valutazione dell'attendibilità.
SS PP aveva riferito di avere appreso dal RN (a pag. 3 dell'ordinanza si dice, tuttavia, che la sua fonte era tale AR PP, non AN RN) che tra gli autori della strage c'era anche EN LI, ma le sue dichiarazioni erano rimaste prive di riscontri individualizzanti.
UR ST aveva, a sua volta, riferito di avere appreso da UI BE, che lo aveva saputo dallo zio AT PA, che gli autori materiali del fatto di sangue erano il citato AT, PA DI AU, EN LI, LI EN e PP MA. Stessa informazione il ST aveva ricevuto anche da LO US PP.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento.
Denuncia l'erronea applicazione delle disposizioni degli artt. 64 e 500 c.p.p., nonché L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26. Sostiene che, quale concorrente nel reato, RN non avrebbe assunto la qualità di testimone anche se avesse reso dichiarazioni etero-accusatorie sicché era da ritenersi irrilevante che avesse o no ricevuto l'avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). Da ciò la superfluità della rinnovazione del suo esame e la conseguente utilizzabilità, cantra se e contra alios, delle citate dichiarazioni. Si tratterebbe, poi, di dichiarazioni attendibili "essendo chiara e determinata la loro portata accusatoria con specifica indicazione del luogo dell'azione e dei componenti del commando". Attendibilità non minata dalla successiva sua scelta di ritrattare, frutto dell'intensa attività intimidatoria cui era stato sottoposto, unitamente ai suoi prossimi congiunti, dal clan di Secondigliano.
In una pluralità di dibattimenti, invero, essendosi il RN rifiutato di rispondere o comunque non avendo confermato le precedenti dichiarazioni rese, era stata dichiarata la piena utilizzabilità, a norma dell'art. 500 c.p.p., comma 4, delle stesse. Deve, poi, considerarsi - conclude il ricorrente - che la rinnovazione dell'interrogatorio, ex L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, sarebbe stata, comunque, impossibile proprio perché il
RN era stato sottoposto ad intensa attività "intimidatoria e corruttiva" affinché non deponesse ovvero deponesse il falso. In casi siffatti, pertanto, la regola di cui alla citata disposizione transitoria non poteva trovare applicazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. La disposizione transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art.26, comma 2, pone a carico del pubblico ministero il dovere di rinnovare (nel caso in cui il procedimento fosse stato pendente, al momento dell'entrata in vigore della legge, nella fase delle indagini preliminari) l'"esame" dei "soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p.". A parte l'improprio accostamento alla fase delle indagini preliminari del termine "esame", il primo problema interpretativo posto dalla norma è proprio quello di individuare i soggetti il cui "esame" doveva essere rinnovato.
La lettera della norma non è di particolare aiuto all'interprete perché sembra "sommare" i soggetti indicati nell'art. 64 con quelli indicati nell'art. 197 bis c.p.p.. Se così fosse, se cioè la congiunzione "e" che unisce i soggetti anzidetti imponesse il "cumulo aritmetico" dei medesimi, si dovrebbe concludere che il pubblico ministero era tenuto a procedere alla rinnovazione dell'"esame" non solo di tutti gli indagati o imputati che avesse in precedenza sentito, sul fatto proprio o altrui, avessero no risposto, ma anche di tutti i soggetti concorrenti nel reato, nonché "connessi e collegati" (la locuzione "connessi o collegati" è, per comodità espressiva, utilizzata per riferirsi all'ipotesi di connessione "teleologica" di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), ed ai casi di collegamento di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. c), indagati o imputati, condannati o
"patteggianti" con sentenza irrevocabile (esclusi i soggetti prosciolti irrevocabilmente perché già prima della L. n. 63 del 2001 venivano sentiti come testimoni), che avesse in precedenza sentito sul fatto altrui.
È evidente, però, come tale lettura non sia accettabile, atteso che la disposizione transitoria si proponeva soltanto lo scopo di rinnovare l'"esame" di quei soggetti che, in base alla nuova normativa, avrebbero assunto lo status di testimoni "assistiti" e "garantiti" nel momento in cui avessero reso dichiarazioni concernenti l'altrui responsabilità. Ne deriva che il richiamo ai soggetti di cui all'art. 191 bis c.p.p., contenuto nella L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, va letto in funzione selettiva "dei soggetti indicati nell'art. 64 c.p.p.", nel senso che gli "esami" da rinnovare, da parte del pubblico ministero, erano quelli degli imputati "connessi o collegati" che avessero in precedenza, quando non esisteva l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), reso dichiarazioni su fatti concernenti l'altrui responsabilità. Rinnovare l'"esame" dell'imputato o indagato "connesso o collegato", che avesse in precedenza reso dichiarazioni concernenti l'altrui responsabilità, significava reinterrogarlo, dandogli l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), per modo che, qualora avesse reiterato o, in ogni caso, reso dichiarazioni su fatti concernenti l'altrui responsabilità avrebbe assunto lo status di testimone "assistito" e "garantito".
3.2. Legittimamente, dunque, nel caso di specie, non si procedette alla rinnovazione dell'interrogatorio del RN poiché il medesimo, quale concorrente nel reato, non avrebbe comunque assunto, nel momento delle dichiarazioni, la qualità di testimone "assistito" e "garantito". La lettera a) dell'art. 197 c.p.p., comma 1, (come modificata dalla L. n. 63 del 2001, art. 5) stabilisce, invero, che non possono essere assunti come testimoni "i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento, connesso a norma del cit. art. 12, comma 1, lett. a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.". E, a conferma della fondatezza di tale assunto, questa Corte ha già più volte avuto modo di affermare (cfr., per tutte, Cass. 1, 5 dicembre 2006, P.G. in proc. Montalto ed altri, RV 236227; Cass. 5, 13 giugno 2008, Fioravanti, RV 241641) che gli imputati concorrenti nel medesimo reato non devono ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), prima dell'assunzione delle loro dichiarazioni, in quanto, deponendo su "fatti inscindibili", non potrebbero mai assumere la veste di testimoni "assistiti" prima della definizione del procedimento pendente nei loro confronti (ciò naturalmente non esclude che l'autorità giudiziaria possa, comunque, dare l'avvertimento predetto, non potendo in concreto escludere che l'imputato o indagato concorrente renda dichiarazioni su fatti "ulteriori" concernenti la responsabilità di altri soggetti diversamente "connessi o collegati").
Erroneamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni che il RN rese il 3 giugno 1997 al pubblico ministero.
4. La decisione impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio, per nuovo esame, che tenga conto delle dichiarazioni rese dal RN, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009