Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 cod. proc. pen. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui la notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 8182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8182 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
8 1 8 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 92 Sent. n. Luca Ramacci - Presidente - Enrico Manzon - Relatore - CC - 20/01/2016 Gastone Andreazza R.G.N. 12078/2015 Giovanni Liberati Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR ON nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 16/01/2015 del Gip del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 gennaio 2015 il Gip del Tribunale di Velletri rigettava l'istanza con la quale AR ON aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 52, 83, 84, 93, 94 e 95, dPR n. 380/2001. Rilevava il Gip che tale decreto emesso in data 13/07/2011 era stato poi notificato ritualmente ai sensi dell'art. 157, cod. proc. pen. presso il luogo ove l'imputato esercitava abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna ad una dipendente e che il decreto stesso era stato altresì notificato ritualmente al difensore di ufficio nominato contestualmente, essendo la nomina del difensore fiduciario intervenuta il 20/09/2012, quindi successivamente alla data di emissione del decreto, il quale peraltro era stato inviato alla notifica il 23/07/2012. 2.Avverso l'ordinanza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo un unico articolato motivo.
2.1 Si duole anzitutto il ricorrente del fatto che la notifica de qua, non avvenuta in mani proprie, fosse stata compiuta presso la sede della sua azienda ad un'impiegata, che tuttavia non era indicata quale "addetta al ritiro della corrispondenza" e, soprattutto, senza che poi gli venisse inviata la raccomandata con avviso di ricevimento come prescritto dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. In ogni caso contesta che sussistano entrambi i presupposti che secondo la previsione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impediscono la restituzione del termine per l'opposizione al decreto penale di condanna ossia la tempestiva conoscenza dello stesso e la rinuncia volontaria all'opposizione, essendo onere del giudice che procede sulla richiesta di farsi carico della asseverazione di tali presupposti.
2.2 Lamenta altresì che la notifica del decreto penale de quo non sia mai stata fatta al difensore fiduciario, ma nemmeno al difensore di ufficio, ciò, a suo dire, di per sé impedendo il consolidamento del titolo esecutivo, minando comunque la notifica al difensore d'ufficio la certezza dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato.
3. Il PG presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando, per un verso, che la prima notifica al AR presso il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa si sia ritualmente perfezionata con la consegna ad una dipendente, equiparabile ad una "temporanea convivente", non essendovi un ordine di precedenza nei luoghi indicati dall'art. 157, cod. proc. pen. e non potendosi equiparare tale modalità notificatoria alla consegna al portiere o a chi ne fa le veci, sicchè non possono nel caso di specie considerarsi doverose, quoad effectum, le ulteriori formalità di cui all'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. (sottoscrizione dell'originale da parte del ricevente e spedizione di raccomandata AR al destinatario); per altro verso, nemmeno risultando inficiata la notifica al difensore di ufficio, essendo la nomina del difensore di fiducia intervenuta dopo l'emissione del decreto e dell'ordine di notifica all'Ufficio competente ad eseguirla;
per altro verso ancora, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'onere di comprovare la mancata effettiva conoscenza dell'emissione del decreto penale di condanna grava sul richiedente la restituzione del termine per farvi opposizione, essendo nel caso di specie la nomina di difensore fiduciario successivamente alla emissione del decreto de quo un indizio chiaramente contrario.
4. Con memoria del proprio difensore depositata nelle more del procedimento di cassazione, il AR ha replicato alla requisitoria del PG, riaffermando le ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato specificamemente a causa della nullità della procedura notificatoria del decreto 2 penale, all'assenza di ogni sua rinuncia, esplicita ovvero implicita, all'opposizione ed alla mancata notificazione del decreto al difensore fiduciario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Con l'unico motivo dedotto il ricorrente profila più questioni per le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata che quindi vanno esaminate partitamente.
2.1 La prima doglianza riguarda la ritualità della procedura notificatoria personale del decreto penale, che viene negata poiché la consegna ad un impiegata della sua azienda non è stata seguita dall'invio della raccomandata AR come previsto dall'art. 157, cod. proc. pen. A confutazione delle osservazioni del PG su tale eccezione, nella memoria difensiva depositata il ricorrente insiste che, per le dimensioni della sua azienda (più di cento dipendenti) e proprio perché la ricevente, EN CH, era una receptionist ossia una "portiera", dovesse farsi riferimento a detta norma processuale. Ed evoca in proposito i principi della Costituzione (art. 24) e della CEDU (art. 6) circa il diritto di essere effettivamente informati del processo pendente e quindi esercitare il diritto di difesa, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte convenzionale. Tali rilievi non sono fondati. E' proprio dal dato fattuale relativo alla posizione lavorativa della CH, che il ricorrente specifica nella memoria difensiva versata nel procedimento avanti questa Corte, che è necessario sviluppare la valutazione delle deduzioni del ricorrente stesso ed i rilievi del PG. Vi è dunque da osservare che la CH non solo è qualificata come dipendente dell'azienda del AR, ma appunto come una dipendente addetta alla ricezione delle persone e della corrispondenza all'ingresso dell'azienda medesima (questo è il senso comune dell'espressione inglese receptionist usato dal ricorrente, ossia di addetto alla reception, in lingua italiana al "ricevimento"). Afferma la difesa dell'imputato che ciò equivale ad essere "portiere" e che pertanto deve farsi applicazione della previsione di cui all'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. Non può affatto convenirsi con tale deduzione. Il portiere di uno stabile non è dipendente di chi abita nello stabile, ma di chi lo amministra. La posizione della CH possiede quindi un quid pluris rispetto al "portiere" della norma processuale evocata, che appunto è quello di essere la dipendente addetta alla ricezione della corrispondenza. E' peraltro evidente che questo compito non può : consistere solo nel "ricevere", ma anche di "consegnare", direttamente o indirettamente, la corrispondenza che riceve a chi nell'azienda opera. Secondo 3 comune logica ed esperienza non può certamente pensarsi che escluso da tale : successiva -funzionalmente necessaria e peraltro scontata- condotta possa essere chi, come il AR, è addirittura il datore di lavoro della addetta ossia colui che la paga per fare questo specifico servizio. Ecco allora che trova piena applicazione nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità, anche ricordata dal PG, secondo la quale «È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 c.p.p. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata» (Sez. 1, n. 5173 del 21/09/2000, Perego, Rv. 217349, ma poi anche nello stesso senso Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237280). Non può dunque revocarsi in dubbio, quale giudice del fatto, come questa Corte è quando si lamentano violazioni della legge processuale, che la CH abbia consegnato l'atto ricevuto dall'ufficiale giudiziario e pertanto risultano pienamente applicate nel caso di specie dal primo giudice le norme costituzionali e convenzionali evocate circa la sussistenza dell'effettiva conoscenza del processo da parte del AR.
3. Sotto altro profilo l'ordinanza impugnata è censurata in quanto il decreto penale non è mai stato notificato al difensore fiduciario, secondo allegazione nominato una prima volta il 13 settembre 2012, con atto depositato il 20 settembre 2012. Anche tale doglianza è infondata. Deve infatti rilevarsi che il provvedimento è stato inviato per la notifica il 27 luglio 2012 e risulta essere stato notificato al difensore di ufficio, avv. Luigi Massaro il 1 agosto 2012, ben prima che detta nomina di difensore di fiducia venisse effettuata e dunque ritualmente. Non doveva quindi essere nuovamente notificato al difensore fiduciario.
4. Le considerazioni che precedono inducono altresì ad affermare l'infondatezza dell'ulteriore profilo di censura individuato dal ricorrente sulla mancanza di certezza in ordine alla sua "rinuncia" all'opposizione. Pacifico in diritto che possa trattarsi anche di rinuncia "tacita" e che tuttavia a tal fine non basti il mero accertamento della ritualità della notificazione del decreto penale, per lo specifico rilievo fattuale che deve attribuirsi al ruolo della consegnataria CH e per la conseguente ragionevole presunzione che essa abbia consegnato l'atto de quo al proprio datore di lavoro, odierno ricorrente, 4 essendo pacificamente lo stesso a conoscenza della pendenza del procedimento, avendo fatta la nomina del difensore di fiducia, per tutti questi facta concludentia deve ritenersi che il AR abbia appunto "tacitamente" rinunciato a proporre l'opposizione al decreto penale.
5. In conclusione l'ordinanza impugnata merita di essere confermata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Manzon Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 FEB 2016 Ciana Marian་་་ CANCELIDERE 5