Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 8182
CASS
Sentenza 20 gennaio 2016

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È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 cod. proc. pen. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui la notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 8182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8182
    Data del deposito : 20 gennaio 2016

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