Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2019, n. 5410
CASS
Sentenza 17 ottobre 2019

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In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità in considerazione del quantitativo di materiale pari a circa 5 mc. depositato su terreno pubblico e della consistenza dello stesso, trattandosi di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenenti sabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2019, n. 5410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5410
    Data del deposito : 17 ottobre 2019

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