Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego della convalida del fermo, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio. (In motivazione, la Corte ha osservato che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2007, n. 36236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36236 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/09/2007
Dott. GIRONI Emilio NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2978
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011126/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TARANTO;
nei confronti di:
1) IT IU N. IL 13/05/1971;
avverso ORDINANZA del 19/02/2007 GIP TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 19.2.2007 il GIP del Tribunale di Taranto non ha convalidato il fermo disposto nei confronti di PO GI, indagato per i reati di omicidio volontario, porto e detenzione di arma e distruzione del cadavere di RO AT, commessi in agro di Taranto il 18.11.2006.
Il GIP, pur rilevando la esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, tanto che applicava al suddetto la misura della custodia cautelare in carcere, riteneva invece che non fosse fondato il pericolo di fuga poiché l'indagato era da tempo a conoscenza delle indagini e non si era dato alla fuga.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto lamentando violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della ordinanza di rigetto della convalida per avere il GIP preteso la fuga in atto, in luogo del pericolo di fuga e per non avere considerato che la mancata fuga precedente era giustificata dalla circostanza che in un primo momento l'indagato aveva messo in atto la strategia di sottrarsi alle investigazioni, avvalendosi di fedeli favoreggiatori, ma in seguito, in concomitanza con il fermo, era sopravvenuta la rilevante probabilità - nascente dall'esame dei suoi interlocutori - che fosse messo in condizioni di conoscere lo sviluppo delle indagini ed in particolare le intercettazioni ambientali nel corso delle quali aveva confidati ai suoi fedelissimi la commissione e le modalità dell'omicidio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, rilevando che la estrema gravità dei reati e la rete di connivenze e di collegamenti emergenti attraverso le indagini rendevano attuale e non meramente ipotetico il pericolo di fuga.
Il ricorso è fondato.
La circostanza, valorizzata dal GIP, per cui l'indagato non si era fino a quel momento dato alla fuga, resta del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dei presupposti del pericolo di fuga previsto dall'art. 384 c.p.p.. È vero che gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere specifici e concreti, sicché non può essere sufficiente il titolo del reato, anche se comportante pene gravissime, come l'omicidio volontario, ma non si può pretendere neppure che l'indagato abbia già attuato la fuga, il che priverebbe di significato la misura precautelare di cui si tratta, essendo invece sufficiente la ragionevole probabilità che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere le sue tracce (v. Cass. 24.6.1992 rv. 192215; Cass. 10.2.1994, rv. 197946; Cass.23.3.1994, rv. 197214). La fuga infatti è un elemento futuro ed incerto, per cui la probabilità del suo verificarsi può normalmente desumersi da elementi indiziari, anche se non di massima rilevanza, purché non immaginari.
Orbene, alla stregua di tali elementi, costituenti una elaborazione giurisprudenziale pacifica e del tutto consolidata, si deve ritenere che l'aggravarsi improvviso del quadro indiziario, la rilevante probabilità che De CE NN, che era stato assunto a sommarie informazioni, così apprendendo lo sviluppo delle indagini, avrebbe informato del fatto l'indagato di cui era fedele amico ed era stato favoreggiatore fin dall'inizio; la esistenza di protezioni locali e la dimostrata volontà di sottrarsi alle investigazioni anche avvalendosi dell'ambiente circostante, unite alla gravità della contestazione ed alla efferatezza dell'omicidio costituissero elementi specifici e concreti tali da fare ritenere la probabilità che l'indagato maturasse il proposito di fuga, anche se in precedenza non lo aveva fatto preferendo seguire ed attendere lo sviluppo delle investigazioni.
L'accertamento, da parte di questa Corte, della sussistenza degli elementi che autorizzavano il fermo comporta l'annullamento della ordinanza impugnata, che peraltro deve essere disposto senza rinvio, poiché, il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase processuale ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza ricadute giuridiche (v. Cass. N. 24679 del 2006).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata perché il fermo venne legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007