Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, anche la commissione di un illecito amministrativo costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale e penalmente sanzionata dall'art. 9 della L. n. 575 del 1965, quando determini una concreta lesione o messa in pericolo dell'interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Nel caso di specie, è stato ravvisato il reato "de quo" nella condotta del sorvegliato speciale sorpreso alla guida di un motoveicolo privo di targa, in violazione dell'art. 192 del nuovo codice della strada).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 16213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16213 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 633
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 42719/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CR LV, N. IL 17/03/1985;
avverso l'ordinanza n, 548/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 05/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Salvi Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 29/4/09 il GIP del Tribunale di Trani ha respinto, per ritenuta inesistenza di gravi indizi, la richiesta di emettere ordinanza di custodia in carcere a carico di RI SA, indagato per violazione della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 9, comma 2 e art. 337 c.p..
In parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p. il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 5/10/09, ha applicato all'RI la richiesta misura limitatamente al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, contestatogli per essere stato sorpreso il 4/3/09 in possesso di una ricetrasmittente e il 3/4/09 alla guida di un motoveicolo privo di targa.
Contro tale decisione il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per il quale è stata emessa la misura sul rilievo che il suo assistito, ponendosi alla guida di un ciclomotore privo di targa, aveva commesso un mero illecito amministrativo e che dalla relazione di servizio dei verbalizzanti non risultava che stesse utilizzando la ricetrasmittente.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Correttamente invero il Tribunale ha rilevato che già l'accertato possesso della ricetrasmittente si doveva considerare, a prescindere dal suo uso, violazione della prescrizione che vietava all'RI di detenere e portare indosso siffatto strumento di comunicazione;
e del pari correttamente ha ritenuto che anche la commissione di un illecito amministrativo, quale è la violazione dell'art. 192 C.d.S., costituisca inosservanza della prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi dello Stato" imposta al sorvegliato speciale quando - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riferimento ad altre violazioni riguardanti la circolazione stradale non sanzionate penalmente (cfr. la sentenza di questa Sezione 7/7/05, Gallo, rv.231.660) - vi sia concreta lesione o messa in pericolo, resa nel caso di specie ancora più evidente dal fatto che l'RI quando è stato sorpreso alla guida del motoveicolo privo di targa identificativa si è dato alla fuga, dell'interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice che così interpretata non presenta, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, profili di indeterminatezza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Bari, affinché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p., e manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010