Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Va annullata senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto in flagranza per il reato di ingiustificata inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal questore, che sia fondata su ritenuta illegittimità dell'ordine, presupposto del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2009, n. 25207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25207 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/05/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1855
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 5957/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nei confronti di:
TA AM, n. il 25 luglio 1982;
avverso l'ordinanza 4 aprile 2007 - Tribunale di Forlì;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 4 aprile 2007, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice monocratico del Tribunale di Forlì, in sede di convalida di arresto di TA AM per inottemperanza all'ordine di espulsione senza giustificato motivo D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, avendo ravvisato la mancata traduzione del decreto di respingimento e dell'ordine del Questore nella lingua araba, l'unica comprensibile all'arrestato, non convalidava l'arresto disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. 2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per erronea applicazione di legge posto che il giudice avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti di legalità della misura cautelare, non potendo per contro espletare poteri che sono propri del giudice della cognizione.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
Ad avviso del Collegio, che intende dare continuità all'indirizzo formulato da questa Sezione (ex plurimis: Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n. 9220, Leshi;
Sez. 1, 3 dicembre 2008, n. 11816, Tuccio), va ribadito il principio per il quale in sede di convalida dell'arresto dello straniero effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, comma 5 ter il sindacato del giudice è limitato da una duplice verifica. Da un lato delle condizioni di legalità, di mera ragionevolezza, dell'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria alla stregua dell'art. 390 c.p.p. onde verificare sulla base degli elementi in quel momento conosciuti e conoscibili dalla stessa, se il potere di procedere all'arresto sia rimasto entro i parametri della discrezionalità riconosciuta alla polizia giudiziaria, senza poter sostituire ad essa un giudizio fondato su una propria differente valutazione (Cass., Sez. 4, 29 settembre 2000, Mateaslon) dall'altro lo scrutinio circa l'astratta rispondenza della fattispecie esaminata al modello astrattamente previsto dalla norma incriminatrice. Esula pertanto da tale ambito il sindacato sulla legittimità dell'atto presupposto, sindacato pienamente consentito nella sede della decisione sulla richiesta della misura cautelare. E poiché il Giudice del Tribunale di Forlì ha, nel caso sottoposto, negato la convalida sull'assunto che fosse illegittimo l'ordine di allontanamento del Questore, presupposto del reato di inosservanza del medesimo provvedimento (illegittimità dedotta dalla mancata traduzione del decreto di respingimento e dell'ordine del Questore nella lingua araba, l'unica dall'TA riconoscibile), ne consegue che coglie nel segno la censura del Pubblico Ministero di indebito sindacato incidentale sull'atto del Questore.
E non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, sia stato legittimo l'arresto dell'TA in flagranza del reato di inottemperanza all'ordine di espulsione senza giustificato motivo D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, operato dalla polizia giudiziaria, atteso che per tale delitto è normativamente previsto l'arresto obbligatorio.
Dalla fondatezza del ricorso discende, poi, che, essendo stato l'arresto incontestabilmente adottato pieno jure, l'annullamento dell'indebito diniego della sua convalida debba essere pronunziato senza rinvio, come in termini affermato da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n. 9220, Leshi e sentenze n. 21172 e n. 37099 del 2007) stante la superfluità della diversa opzione dell'annullamento con rinvio, vuoi perché l'arrestato è stato già scarcerato, vuoi perché residua la mera declaratoria della legittimità dell'arresto eseguito, onde mallevare da ogni responsabilità i pubblici funzionati che hanno operato la misura precautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009