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Sentenza 21 agosto 2023
Sentenza 21 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2023, n. 35124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35124 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LV ZI nato a [...] il [...] LV PE nato a [...] il [...] IA AN nato a [...] il [...] IA GI nato a [...] il [...] IA LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GARGIULO FA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato CIVITA ROBERTO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. F Num. 35124 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RA CA Data Udienza: 17/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata 1.1. Con la sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui interessa, in parziale riforma di quella del 10 giugno 2021 del Tribunale di Noia, ha concesso a ZI RI e a NA AR le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art. 474-ter cod. pen. ed ha rideterminato la pena loro inflitta in un anno di reclusione ed euro 3.500 di multa;
ha confermato la condanna inflitta in primo grado a CO AR e GI AR alla pena di 3 anni di reclusione ed C 10.000 di multa ed a IU RI a 2 anni di reclusione ed C 5.000 di multa. 1.2. Il capo di imputazione ascrive agli imputati i delitti ex art. 473, commi 1 e 2, 474-ter cod. pen. perché, in concorso tra loro e con persone in corso di identificazione, CO AR e GI CE quali titolari e gestori dell'opificio clandestino in Casalnuovo di Napoli e dei depositi in Napoli ed in Cercola, gli altri quali operai addetti alla fabbricazione di scarpe, contraffacevano i marchi, i brevetti ed i disegni industriali della casa di moda HO e ne facevano uso per produrre e porre in commercio un numero ingente di capi di calzature ed accessori realizzati in violazione dei titoli di proprietà industriale recanti marchi e segni distintivi contraffatti, di cui cadevano in sequestro presso l'opificio di Napoli di Casalnuovo di Napoli 528 calzature finite e 3060 parti di calzature, tutte contraffatte;
presso il deposito di Cercola 792 calzature finite e packaging, 570 scatole, 396 sacchetti e 396 pendagli, tutti contraffatti;
presso il deposito di Napoli 1584 calzature finite e packaging, 700 pendagli tutti contraffatti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con allestimento di mezzi ed attività organizzate in un laboratorio di produzione;
fatti accertati in Casalnuovo di Napoli, Cercola e Napoli fino al 24 luglio 2015. 1.3. I difensori di ZI RI, IU RI, CO AR, GI AR e NA AR hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che è, invece, divenuta definitiva nei confronti di RI NN, ZI TA e TO LL. 2. Il ricorso di ZI RI 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione;
nel rigettare la tesi difensiva sull'assenza di consapevolezza dell'attività illecita da parte del ricorrente perché mero operaio saltuario, la Corte di appello avrebbe travisato «l'integrale quadro probatorio»: la motivazione non troverebbe riscontro nelle prove acquisite e nelle dichiarazioni del M.Ilo EC, pur richiamate nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. 2 , La motivazione, sulla circostanza che la produzione «vedeva tutti gli imputati contestualmente impegnati», sarebbe in contrasto con le dichiarazioni del M.Ilo EC che avrebbe dichiarato che rispetto all'opificio in cui operava il ricorrente non sarebbe stata effettuata alcuna attività di osservazione. L'esistenza della catena di montaggio non troverebbe riscontro nelle prove raccolte in dibattimento. La sentenza avrebbe operato il travisamento dei fatti. A sostegno della tesi dell'assenza di consapevolezza vi sarebbero le dichiarazioni del ricorrente che avrebbe affermato di aver svolto saltuariamente l'attività di apposizione delle tomaie sul prodotto allo stato grezzo e su cui non sarebbe stato apposto alcun simbolo o scritta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione di ufficio dell'art. 131-bis cod. pen. come modificato dalla cd. riforma Cartabia. Si richiamano i principi della sentenza n.18891 del 2022 delle Sezioni Unite sulla compatibilità tra l'art.131-bis cod. pen. ed il reato continuato e la modifica della norma effettuata dalla cd. riforma Cartabia sui limiti edittali. 3. Il ricorso di IU RI 3.1. Dopo la premessa, con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova che il ricorrente, come gli altri operai pagati a settimana, avesse una cointeressenza di affari con CO AR e GI AR, i quali non osservavano neanche le norme sulla sicurezza del lavoro. La Corte territoriale avrebbe, altresì, omesso la motivazione su tali argomentazioni difensive. Il ricorrente, semplice operaio, non avrebbe avuto alcun obbligo di controllare che CO AR e GI AR avessero le autorizzazioni;
gli operai non avrebbero contribuito alla vendita del prodotto e si sarebbero limitati a prestare l'attività lavorativa. L'unica prova a carico sarebbe costituita dall'aver svolto il ricorrente l'attività di «suolatore». 3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 474-ter cod. pen., l'omessa risposta al motivo di appello con cui si contestò l'applicazione della circostanza aggravante per il ruolo ricoperto dal ricorrente, quale mero lavoratore, e per l'assenza di prova della sistematicità della condotta da lui tenuta, in assenza del contratto di lavoro. 3.3. Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen. La condotta di «suolatore» sarebbe stata inspiegabilmente ritenuta indispensabile: mentre, se «... non vi è dubbio che il lavoro del ricorrente consisteva nella pericolosa 3 operazione di apposizione del mastice sulle suole già provviste del marchio contraffatto e di incollaggio delle stelle alle calzature ...», tale attività consisterebbe in una operazione fungibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ad un lavoratore senza alcuna cointeressenza con chi l'avrebbe sfruttato, si tradurrebbe in una ingiustizia. 4. Il ricorso di CO AR, GI AR ed NA AR 4.1. Con il primo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di «erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 474-ter cod. pen., di cui agli artt. 474 e 473 cod. pen. ...» e di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «... in riferimento alla valutazione delle prove per motivazione incompleta in ordine ai motivi di appello proposti in relazione al reato ex art. 474-ter cod. pen. di cui agli art. 474 e 473 cod. pen.». La Corte di appello, nel rigettare le argomentazioni difensive, avrebbe operato il «travisamento delle prove». Dopo aver richiamato il testo dell'art. 474-ter cod. pen., si sostiene che l'affermazione di responsabilità per il reato di fabbricazione e detenzione di prodotti con marchi contraffatti presupporrebbe la prova della finalità di vendita, che il possesso della merce sia diretto univocamente alla successiva attività di commercio, poiché il reato ex art. 474 cod. pen. avrebbe il suo presupposto logico nel delitto ex art. 473 cod. pen. Non sarebbero state valutate le risultanze processuali, non sarebbe stato effettuato il confronto tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria e sarebbe mancato un effettivo accertamento della contraffazione dei prodotti. I militari si sarebbero limitati ad un accertamento a distanza. Dopo alcuni riferimenti in diritto al reato ex art. 474 cod. pen. (pag.3) ed alla giurisprudenza sull'irrilevanza del falso grossolano, si contesta la motivazione della sentenza impugnata sulla destinazione alla vendita, la mancata prova della provenienza della somma di denaro rinvenuta in possesso di CO AR. Si operano, quindi, deduzioni sull'elemento soggettivo del delitto ex art. 474 cod. pen. e sulla mancata prova del dolo specifico, della finalità di vendita. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del reato di produzione per la contraffazione ritenendo che il marchio sul prodotto potesse generare confusione. A sostegno di tale tesi, si riportano le dichiarazioni di ZI RI. Dopo le argomentazioni in diritto sull'art. 474, comma 3, cod. pen. (pag. 4, ultimo capoverso), si sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto fondata la tesi difensiva sulla mancata prova della finalità di vendita della merce detenuta e 4 non avrebbe specificato se l'attività commerciale fosse addebitabile ad un confezionamento di prodotti falsi finalizzati alla commercializzazione tale da far ritenere corretta la configurabilità del reato ascritto. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 131 cod. pen. - recte art. 131-bis cod. pen. - a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, in relazione al rigetto del motivo di appello proposto nell'interesse di NA AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premessa Dalla sentenza impugnata (cfr. in particolare le pagine 4 e 6) risulta che la condanna dei ricorrenti è avvenuta per aver fatto uso del marchio contraffatto HO per realizzare, nell'opificio di Casalnuovo, le calzature e le loro parti, poi rinvenute e sottoposte a sequestro: tale condotta concretizza il delitto ex art. 473, comma 1, cod. pen. contestato nella seconda parte dell'imputazione. L'art. 473, comma 1, cod. pen., punisce, infatti, la condotta di chi «... potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati ...». Inoltre, contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi, la contraffazione del marchio risulta essere stata accertata mediante l'esame del teste GI TA, consulente tecnico merceologico del Pubblico ministero (cfr. pag. 4 e 6 della sentenza). 2. Sul ricorso di ZI RI 2.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità nella parte in cui deduce il travisamento di tutte le prove acquisite. 2.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento 5 fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Con il ricorso non sono state indicate, specificamente, quali prove sarebbero state travisate ed in quale punto;
quale sarebbe stato il contenuto delle prove erroneamente valutato. L'indicazione, del tutto generica, del travisamento di tutte le prove acquisite imporrebbe alla Corte la lettura integrale degli atti istruttori ed il compimento di una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità. 2.1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto l'esistenza dell'attività produttiva in corso per /la presenza contestuale di tutti i lavoratori all'atto dell'accesso della polizia giudiziaria;
per altro, è incontestato, ed ammesso dal ricorrente, che ZI RI abbia svolto l'attività di apposizione delle tomaie e IU RI di «suolatore». La sentenza di condanna è divenuta definitiva nei confronti di RI NN, che ebbe il compito di predisporre gli elementi da assemblare, di ZI TA, addetto alla ripulitura delle scarpe, e di TO LL che si occupò di applicare alle scarpe gli occhielli in metallo, con il marchio HO contraffatto, dove venivano infilati i lacci. Dunque, l'affermazione che all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria era in corso l'attività produttiva con la divisione dei compiti è coerente con la ricostruzione effettuata in base alle prove assunte. 2.1.3. Quanto al dolo (cfr. l'ultimo capoverso di pag. 3 del ricorso), il ricorso si fonda su circostanze irrilevanti - il pedinamento non avvenne nei confronti del ricorrente - rispetto alla ratio della decisione, fondata sulla sussistenza della «catena di montaggio» dei pezzi su cui era apposto il marchio contraffatto in una fabbrica del tutto abusiva. Non è stata smentita, mediante un'indicazione specifica del travisamento della prova, l'affermazione dei giudici di merito sulla presenza del marchio su tutte le parti delle scarpe assemblate dagli imputati. 2.1.4. È inammissibile il motivo laddove deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 6 2.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione di ufficio dell'art. 131-bis cod. pen. come modificato dalla riforma Cartabia, è inammissibile, trattandosi di questione non dedotta con l'appello, quanto alla sussistenza dell'istituto, né nelle conclusioni formultate all'udienza del 30 gennaio 2023, quindi dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia e prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.2.1. La giurisprudenza ha affermato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., in base alla motivazione di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901; nello stesso senso Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913, in cui era impugnata la sentenza del Tribunale non appellabile, secondo cui in tal caso sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità). Tale principio è stato confermato da Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, che ha affermato che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza. Nel caso de quo la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avrebbe dovuto essere formulata all'udienza del 30 gennaio 2023; ne consegue che la questione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il motivo sul punto è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 3. Sul ricorso di IU RI 3.1. Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione, è manifestamente infondato. Il motivo ripropone alcuni argomenti di fatto dell'appello senza, però, affrontare la reale ratio deadendi della condanna. 3.1.1. Come indicato nel paragrafo precedente, il reato è consistito nell'aver apposto i marchi contraffatti sulle parti e sul prodotto finito, le scarpe poi rinvenute in sede di perquisizione. 7 Il concorso di persone nel reato è stato ritenuto provato dal compimento, da parte di IU RI, dell'attività di «suolatore», quindi di una fase del ciclo produttivo: mediante tale condotta il ricorrente, così come gli altri imputati, ha arrecato un contributo essenziale nella commissione del reato, senza la quale la produzione non sarebbe avvenuta. 3.1.2. Anche quanto all'elemento soggettivo il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato che la consapevolezza dell'attività illecita risulta dimostrata dal fatto che le operazioni sono avvenute in un opificio abusivo, in una condizione di totale illegittimità; inoltre, su tutte le parti delle scarpe era apposto il marchio contraffatto. La consapevolezza è stata dedotta anche dalla presenza di un precedente specifico, quindi dalla conoscenza delle dinamiche di commissione del reato ex art. 473 cod. pen. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. È errata in diritto la tesi difensiva secondo cui la circostanza aggravante ex art. 474-ter cod. pen. non si applicherebbe al ricorrente per il ruolo da lui ricoperto, essendo un mero lavoratore, e per l'assenza di prova della sistematicità della condotta da lui tenuta, in assenza del contratto di lavoro. L'art. 474-ter cod. pen. descrive una circostanza aggravante oggettiva, in cui rilevano le modalità di commissione dei reati ex art. 473 cod. pen.: la circostanza aggravante sussiste se i reati siano commessi in modo sistematico o «attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate». La Corte di appello ha correttamente ritenuto provata la sussistenza della circostanza aggravante perché lo svolgimento dell'attività produttiva illecita nell'opificio dimostra l'allestimento di mezzi, della divisione del lavoro e, quindi, dell'organizzazione dell'attività illecita. 3.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato. 3.3.1. Il motivo si fonda su una lettura alternativa della condotta del ricorrente, cioè che l'attività di «suolatore» sia stata assolutamente fungibile. Nel ricorso, però, si ammette che «il lavoro del ricorrente consisteva nella pericolosa operazione di apposizione del mastice sulle suole già provviste del marchio contraffatto e di incollaggio delle stesse alle calzature». Il punto non è stabilire se l'attività potesse essere svolta da un altro soggetto, cioè se fosse fungibile, ma l'incidenza causale nella consumazione del reato. Secondo la giurisprudenza, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività 8 prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01). La Corte di appello ha escluso che la condotta fosse marginale perché, in base alla ricostruzione del fatto, risulta che l'attività del ricorrente sia stata causalmente rilevante, poiché relativa ad una fase del ciclo produttivo e caratterizzata da specializzazione. Tale motivazione è corretta in diritto e priva di vizi logici. 3.3.2. Il motivo, nella parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il rigetto è avvenuto correttamente richiamando elementi ex art 133 cod. pen. quali le modalità della condotta del ricorrente, specificamente descritta, ed i suoi precedenti penali. 4. Sul ricorso di CO AR, GI AR ed NA AR 4.1. Va preliminarmente rilevato che con il primo motivo si contesta, secondo quanto risulta dalla formulazione della sintesi dei motivi (n. 1 e 2 nelle pagine 1 e 2 del ricorso), l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 474-ter cod. pen.: tale questione non è stata dedotta con i motivi di appello ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in 9 ) cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 4.2. Il primo motivo è inammissibile per genericità laddove contesta che il rigetto delle argomentazioni difensive sia avvenuto mediante il «travisamento delle prove», senza alcuna indicazione specifica di quali prove sarebbero state travisate. Inoltre, il primo motivo fa ampi riferimenti in diritto al reato ex art. 474 cod. pen., irrilevanti ai fini della decisione poiché la condanna è stata pronunciata per il reato ex art. 473 cod. pen. In linea con i richiami all'art. 474 cod. pen., il motivo propone in più parti la tesi della necessità della prova della finalità della vendita per la sussistenza del delitto ex art. 473 cod. pen., finalità che è estranea alla tipicità di tale ultimo reato. La tesi è, dunque, manifestamente infondata. Ne consegue che è irrilevante il passaggio del ricorso sulla mancata prova che la somma di denaro fosse profitto della commercializzazione dei beni con marchio contraffatto, poiché tale prova è estranea alla consumazione del reato per cui è intervenuta la condanna. è errata in diritto la tesi esposta nel ricorso sulla necessità del dolo specifico: si confonde, ancora, il delitto ex art. 474 cod. pen. con quello ex art. 473 cod. pen. per cui è intervenuta la condanna. Anche le argomentazioni contenute nelle pag.
4-5 del ricorso si riferiscono al delitto ex art. 474 cod. pen. ed alla finalità di vendita;
si tratta di motivi irrilevanti ai fini della decisione. 4.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione e di violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, è manifestamente infondato. 4.2.1. L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fu chiesto con l'appello solo per la posizione di NA AR;
non risulta richiesta per CO AR e GI AR con le conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2023, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Per tali ricorrenti, valgono le considerazioni già espresse sui limiti della proponibilità della questione nel giudizio di legittimità. 4.2.2. Quanto ad NA AR, il motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: la Corte di appello ha correttamente 10 rigettato le richieste ritenendo il fatto grave, in base alle modalità della condotta, al numero di manufatti realizzati e di quelli realizzabili, alla predisposizione dei mezzi ed al contributo di ciascuno alla complessiva attività illecita. Il rigetto si fonda, dunque, sulla valutazione degli elementi ex art. 133, comma 1, cod. pen. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Con la motivazione della sentenza il ricorso non si confronta in alcun modo ed è, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/08/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GARGIULO FA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato CIVITA ROBERTO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. F Num. 35124 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RA CA Data Udienza: 17/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata 1.1. Con la sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui interessa, in parziale riforma di quella del 10 giugno 2021 del Tribunale di Noia, ha concesso a ZI RI e a NA AR le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art. 474-ter cod. pen. ed ha rideterminato la pena loro inflitta in un anno di reclusione ed euro 3.500 di multa;
ha confermato la condanna inflitta in primo grado a CO AR e GI AR alla pena di 3 anni di reclusione ed C 10.000 di multa ed a IU RI a 2 anni di reclusione ed C 5.000 di multa. 1.2. Il capo di imputazione ascrive agli imputati i delitti ex art. 473, commi 1 e 2, 474-ter cod. pen. perché, in concorso tra loro e con persone in corso di identificazione, CO AR e GI CE quali titolari e gestori dell'opificio clandestino in Casalnuovo di Napoli e dei depositi in Napoli ed in Cercola, gli altri quali operai addetti alla fabbricazione di scarpe, contraffacevano i marchi, i brevetti ed i disegni industriali della casa di moda HO e ne facevano uso per produrre e porre in commercio un numero ingente di capi di calzature ed accessori realizzati in violazione dei titoli di proprietà industriale recanti marchi e segni distintivi contraffatti, di cui cadevano in sequestro presso l'opificio di Napoli di Casalnuovo di Napoli 528 calzature finite e 3060 parti di calzature, tutte contraffatte;
presso il deposito di Cercola 792 calzature finite e packaging, 570 scatole, 396 sacchetti e 396 pendagli, tutti contraffatti;
presso il deposito di Napoli 1584 calzature finite e packaging, 700 pendagli tutti contraffatti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con allestimento di mezzi ed attività organizzate in un laboratorio di produzione;
fatti accertati in Casalnuovo di Napoli, Cercola e Napoli fino al 24 luglio 2015. 1.3. I difensori di ZI RI, IU RI, CO AR, GI AR e NA AR hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che è, invece, divenuta definitiva nei confronti di RI NN, ZI TA e TO LL. 2. Il ricorso di ZI RI 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione;
nel rigettare la tesi difensiva sull'assenza di consapevolezza dell'attività illecita da parte del ricorrente perché mero operaio saltuario, la Corte di appello avrebbe travisato «l'integrale quadro probatorio»: la motivazione non troverebbe riscontro nelle prove acquisite e nelle dichiarazioni del M.Ilo EC, pur richiamate nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. 2 , La motivazione, sulla circostanza che la produzione «vedeva tutti gli imputati contestualmente impegnati», sarebbe in contrasto con le dichiarazioni del M.Ilo EC che avrebbe dichiarato che rispetto all'opificio in cui operava il ricorrente non sarebbe stata effettuata alcuna attività di osservazione. L'esistenza della catena di montaggio non troverebbe riscontro nelle prove raccolte in dibattimento. La sentenza avrebbe operato il travisamento dei fatti. A sostegno della tesi dell'assenza di consapevolezza vi sarebbero le dichiarazioni del ricorrente che avrebbe affermato di aver svolto saltuariamente l'attività di apposizione delle tomaie sul prodotto allo stato grezzo e su cui non sarebbe stato apposto alcun simbolo o scritta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione di ufficio dell'art. 131-bis cod. pen. come modificato dalla cd. riforma Cartabia. Si richiamano i principi della sentenza n.18891 del 2022 delle Sezioni Unite sulla compatibilità tra l'art.131-bis cod. pen. ed il reato continuato e la modifica della norma effettuata dalla cd. riforma Cartabia sui limiti edittali. 3. Il ricorso di IU RI 3.1. Dopo la premessa, con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova che il ricorrente, come gli altri operai pagati a settimana, avesse una cointeressenza di affari con CO AR e GI AR, i quali non osservavano neanche le norme sulla sicurezza del lavoro. La Corte territoriale avrebbe, altresì, omesso la motivazione su tali argomentazioni difensive. Il ricorrente, semplice operaio, non avrebbe avuto alcun obbligo di controllare che CO AR e GI AR avessero le autorizzazioni;
gli operai non avrebbero contribuito alla vendita del prodotto e si sarebbero limitati a prestare l'attività lavorativa. L'unica prova a carico sarebbe costituita dall'aver svolto il ricorrente l'attività di «suolatore». 3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 474-ter cod. pen., l'omessa risposta al motivo di appello con cui si contestò l'applicazione della circostanza aggravante per il ruolo ricoperto dal ricorrente, quale mero lavoratore, e per l'assenza di prova della sistematicità della condotta da lui tenuta, in assenza del contratto di lavoro. 3.3. Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen. La condotta di «suolatore» sarebbe stata inspiegabilmente ritenuta indispensabile: mentre, se «... non vi è dubbio che il lavoro del ricorrente consisteva nella pericolosa 3 operazione di apposizione del mastice sulle suole già provviste del marchio contraffatto e di incollaggio delle stelle alle calzature ...», tale attività consisterebbe in una operazione fungibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ad un lavoratore senza alcuna cointeressenza con chi l'avrebbe sfruttato, si tradurrebbe in una ingiustizia. 4. Il ricorso di CO AR, GI AR ed NA AR 4.1. Con il primo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di «erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 474-ter cod. pen., di cui agli artt. 474 e 473 cod. pen. ...» e di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «... in riferimento alla valutazione delle prove per motivazione incompleta in ordine ai motivi di appello proposti in relazione al reato ex art. 474-ter cod. pen. di cui agli art. 474 e 473 cod. pen.». La Corte di appello, nel rigettare le argomentazioni difensive, avrebbe operato il «travisamento delle prove». Dopo aver richiamato il testo dell'art. 474-ter cod. pen., si sostiene che l'affermazione di responsabilità per il reato di fabbricazione e detenzione di prodotti con marchi contraffatti presupporrebbe la prova della finalità di vendita, che il possesso della merce sia diretto univocamente alla successiva attività di commercio, poiché il reato ex art. 474 cod. pen. avrebbe il suo presupposto logico nel delitto ex art. 473 cod. pen. Non sarebbero state valutate le risultanze processuali, non sarebbe stato effettuato il confronto tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria e sarebbe mancato un effettivo accertamento della contraffazione dei prodotti. I militari si sarebbero limitati ad un accertamento a distanza. Dopo alcuni riferimenti in diritto al reato ex art. 474 cod. pen. (pag.3) ed alla giurisprudenza sull'irrilevanza del falso grossolano, si contesta la motivazione della sentenza impugnata sulla destinazione alla vendita, la mancata prova della provenienza della somma di denaro rinvenuta in possesso di CO AR. Si operano, quindi, deduzioni sull'elemento soggettivo del delitto ex art. 474 cod. pen. e sulla mancata prova del dolo specifico, della finalità di vendita. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del reato di produzione per la contraffazione ritenendo che il marchio sul prodotto potesse generare confusione. A sostegno di tale tesi, si riportano le dichiarazioni di ZI RI. Dopo le argomentazioni in diritto sull'art. 474, comma 3, cod. pen. (pag. 4, ultimo capoverso), si sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto fondata la tesi difensiva sulla mancata prova della finalità di vendita della merce detenuta e 4 non avrebbe specificato se l'attività commerciale fosse addebitabile ad un confezionamento di prodotti falsi finalizzati alla commercializzazione tale da far ritenere corretta la configurabilità del reato ascritto. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 131 cod. pen. - recte art. 131-bis cod. pen. - a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, in relazione al rigetto del motivo di appello proposto nell'interesse di NA AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premessa Dalla sentenza impugnata (cfr. in particolare le pagine 4 e 6) risulta che la condanna dei ricorrenti è avvenuta per aver fatto uso del marchio contraffatto HO per realizzare, nell'opificio di Casalnuovo, le calzature e le loro parti, poi rinvenute e sottoposte a sequestro: tale condotta concretizza il delitto ex art. 473, comma 1, cod. pen. contestato nella seconda parte dell'imputazione. L'art. 473, comma 1, cod. pen., punisce, infatti, la condotta di chi «... potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati ...». Inoltre, contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi, la contraffazione del marchio risulta essere stata accertata mediante l'esame del teste GI TA, consulente tecnico merceologico del Pubblico ministero (cfr. pag. 4 e 6 della sentenza). 2. Sul ricorso di ZI RI 2.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità nella parte in cui deduce il travisamento di tutte le prove acquisite. 2.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento 5 fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Con il ricorso non sono state indicate, specificamente, quali prove sarebbero state travisate ed in quale punto;
quale sarebbe stato il contenuto delle prove erroneamente valutato. L'indicazione, del tutto generica, del travisamento di tutte le prove acquisite imporrebbe alla Corte la lettura integrale degli atti istruttori ed il compimento di una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità. 2.1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto l'esistenza dell'attività produttiva in corso per /la presenza contestuale di tutti i lavoratori all'atto dell'accesso della polizia giudiziaria;
per altro, è incontestato, ed ammesso dal ricorrente, che ZI RI abbia svolto l'attività di apposizione delle tomaie e IU RI di «suolatore». La sentenza di condanna è divenuta definitiva nei confronti di RI NN, che ebbe il compito di predisporre gli elementi da assemblare, di ZI TA, addetto alla ripulitura delle scarpe, e di TO LL che si occupò di applicare alle scarpe gli occhielli in metallo, con il marchio HO contraffatto, dove venivano infilati i lacci. Dunque, l'affermazione che all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria era in corso l'attività produttiva con la divisione dei compiti è coerente con la ricostruzione effettuata in base alle prove assunte. 2.1.3. Quanto al dolo (cfr. l'ultimo capoverso di pag. 3 del ricorso), il ricorso si fonda su circostanze irrilevanti - il pedinamento non avvenne nei confronti del ricorrente - rispetto alla ratio della decisione, fondata sulla sussistenza della «catena di montaggio» dei pezzi su cui era apposto il marchio contraffatto in una fabbrica del tutto abusiva. Non è stata smentita, mediante un'indicazione specifica del travisamento della prova, l'affermazione dei giudici di merito sulla presenza del marchio su tutte le parti delle scarpe assemblate dagli imputati. 2.1.4. È inammissibile il motivo laddove deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 6 2.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione di ufficio dell'art. 131-bis cod. pen. come modificato dalla riforma Cartabia, è inammissibile, trattandosi di questione non dedotta con l'appello, quanto alla sussistenza dell'istituto, né nelle conclusioni formultate all'udienza del 30 gennaio 2023, quindi dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia e prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.2.1. La giurisprudenza ha affermato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., in base alla motivazione di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901; nello stesso senso Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913, in cui era impugnata la sentenza del Tribunale non appellabile, secondo cui in tal caso sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità). Tale principio è stato confermato da Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, che ha affermato che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza. Nel caso de quo la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avrebbe dovuto essere formulata all'udienza del 30 gennaio 2023; ne consegue che la questione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il motivo sul punto è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 3. Sul ricorso di IU RI 3.1. Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione, è manifestamente infondato. Il motivo ripropone alcuni argomenti di fatto dell'appello senza, però, affrontare la reale ratio deadendi della condanna. 3.1.1. Come indicato nel paragrafo precedente, il reato è consistito nell'aver apposto i marchi contraffatti sulle parti e sul prodotto finito, le scarpe poi rinvenute in sede di perquisizione. 7 Il concorso di persone nel reato è stato ritenuto provato dal compimento, da parte di IU RI, dell'attività di «suolatore», quindi di una fase del ciclo produttivo: mediante tale condotta il ricorrente, così come gli altri imputati, ha arrecato un contributo essenziale nella commissione del reato, senza la quale la produzione non sarebbe avvenuta. 3.1.2. Anche quanto all'elemento soggettivo il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato che la consapevolezza dell'attività illecita risulta dimostrata dal fatto che le operazioni sono avvenute in un opificio abusivo, in una condizione di totale illegittimità; inoltre, su tutte le parti delle scarpe era apposto il marchio contraffatto. La consapevolezza è stata dedotta anche dalla presenza di un precedente specifico, quindi dalla conoscenza delle dinamiche di commissione del reato ex art. 473 cod. pen. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. È errata in diritto la tesi difensiva secondo cui la circostanza aggravante ex art. 474-ter cod. pen. non si applicherebbe al ricorrente per il ruolo da lui ricoperto, essendo un mero lavoratore, e per l'assenza di prova della sistematicità della condotta da lui tenuta, in assenza del contratto di lavoro. L'art. 474-ter cod. pen. descrive una circostanza aggravante oggettiva, in cui rilevano le modalità di commissione dei reati ex art. 473 cod. pen.: la circostanza aggravante sussiste se i reati siano commessi in modo sistematico o «attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate». La Corte di appello ha correttamente ritenuto provata la sussistenza della circostanza aggravante perché lo svolgimento dell'attività produttiva illecita nell'opificio dimostra l'allestimento di mezzi, della divisione del lavoro e, quindi, dell'organizzazione dell'attività illecita. 3.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato. 3.3.1. Il motivo si fonda su una lettura alternativa della condotta del ricorrente, cioè che l'attività di «suolatore» sia stata assolutamente fungibile. Nel ricorso, però, si ammette che «il lavoro del ricorrente consisteva nella pericolosa operazione di apposizione del mastice sulle suole già provviste del marchio contraffatto e di incollaggio delle stesse alle calzature». Il punto non è stabilire se l'attività potesse essere svolta da un altro soggetto, cioè se fosse fungibile, ma l'incidenza causale nella consumazione del reato. Secondo la giurisprudenza, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività 8 prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01). La Corte di appello ha escluso che la condotta fosse marginale perché, in base alla ricostruzione del fatto, risulta che l'attività del ricorrente sia stata causalmente rilevante, poiché relativa ad una fase del ciclo produttivo e caratterizzata da specializzazione. Tale motivazione è corretta in diritto e priva di vizi logici. 3.3.2. Il motivo, nella parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il rigetto è avvenuto correttamente richiamando elementi ex art 133 cod. pen. quali le modalità della condotta del ricorrente, specificamente descritta, ed i suoi precedenti penali. 4. Sul ricorso di CO AR, GI AR ed NA AR 4.1. Va preliminarmente rilevato che con il primo motivo si contesta, secondo quanto risulta dalla formulazione della sintesi dei motivi (n. 1 e 2 nelle pagine 1 e 2 del ricorso), l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 474-ter cod. pen.: tale questione non è stata dedotta con i motivi di appello ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in 9 ) cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 4.2. Il primo motivo è inammissibile per genericità laddove contesta che il rigetto delle argomentazioni difensive sia avvenuto mediante il «travisamento delle prove», senza alcuna indicazione specifica di quali prove sarebbero state travisate. Inoltre, il primo motivo fa ampi riferimenti in diritto al reato ex art. 474 cod. pen., irrilevanti ai fini della decisione poiché la condanna è stata pronunciata per il reato ex art. 473 cod. pen. In linea con i richiami all'art. 474 cod. pen., il motivo propone in più parti la tesi della necessità della prova della finalità della vendita per la sussistenza del delitto ex art. 473 cod. pen., finalità che è estranea alla tipicità di tale ultimo reato. La tesi è, dunque, manifestamente infondata. Ne consegue che è irrilevante il passaggio del ricorso sulla mancata prova che la somma di denaro fosse profitto della commercializzazione dei beni con marchio contraffatto, poiché tale prova è estranea alla consumazione del reato per cui è intervenuta la condanna. è errata in diritto la tesi esposta nel ricorso sulla necessità del dolo specifico: si confonde, ancora, il delitto ex art. 474 cod. pen. con quello ex art. 473 cod. pen. per cui è intervenuta la condanna. Anche le argomentazioni contenute nelle pag.
4-5 del ricorso si riferiscono al delitto ex art. 474 cod. pen. ed alla finalità di vendita;
si tratta di motivi irrilevanti ai fini della decisione. 4.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione e di violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, è manifestamente infondato. 4.2.1. L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fu chiesto con l'appello solo per la posizione di NA AR;
non risulta richiesta per CO AR e GI AR con le conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2023, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Per tali ricorrenti, valgono le considerazioni già espresse sui limiti della proponibilità della questione nel giudizio di legittimità. 4.2.2. Quanto ad NA AR, il motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: la Corte di appello ha correttamente 10 rigettato le richieste ritenendo il fatto grave, in base alle modalità della condotta, al numero di manufatti realizzati e di quelli realizzabili, alla predisposizione dei mezzi ed al contributo di ciascuno alla complessiva attività illecita. Il rigetto si fonda, dunque, sulla valutazione degli elementi ex art. 133, comma 1, cod. pen. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Con la motivazione della sentenza il ricorso non si confronta in alcun modo ed è, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/08/2023.