Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N 4 A / A R I 6 B 2 T R . . S 02 07 1/04 I L R A . L G P T . A E D U . R B B L I E A A D R T D I A T 1 REPUBBLICA ITALIANA S Oggetto I E 3 N 1 R T Concess. governat. E S E N . Rimborso tassa I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N S A iscrizione società. A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.10272/99 Cron.4044 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. C.C. 29/09/03 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Sergio Del Core Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA : 19 sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente -
contro
Electrolux Zanussi S.p.A., in persona del procuratore speciale alle liti, Dott. Giuseppe Randi, elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà n. 13, presso ぐ 1'Avvocato Orlando Sivieri che la rappresenta e difende, con l'Avvocato Francesco Mazzarelli, per procura notarile allegata al controricorso controricorrente 2141 Я 1 avverso la sentenza m. 215/1998 della Corte d'appello di Trieste, depositata il 7.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.9.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso chiedendo che la corte, in camera di consiglio, rigetti il ricorso in quanto inammissibile per intervenuto giudicato e, comunque, manifestamente infondato, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- La Electrolux Zanussi S.p.A., corrente in Porde- chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di none, Trieste ingiunzione a carico del ministero delle finanze per il rimborso della somma di Lire 73.000.000 - oltre interessi e spese - pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, per gli anni dal 1986 al 1992. Il decreto ingiuntivo fu confermato dal tribunale con sentenza del 23.12.1996, appellata dall'amministrazione in via principale per incompetenza territoriale del tribunale provvedimentoadito, per mancanza di un rigetto della richiesta, peramministrativo di C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Sez. Tribut\2003\14 Udienza 29-9-2003\CC 5 Sent 10272-99 MinFin- Electrolux.doc B.Saccucci pres\G. Magno est.\ Pagina 2 di 7 : dal diritto al rimborso, per intervenuta decadenza remunerativo di un servizio avere la tassa carattere effettivamente reso e per ragioni relative alla regolamentazione delle spese di lite - e, in via riferimento alaincidentale, dalla contribuente, con decorrenza degli interessi moratori. 2.- All'atto di precisare le conclusioni, l'appellante amministrazione rinunziò espressamente a parte delle censure mosse, insistendo solo sulle domande relative alla presunta decadenza dal diritto al rimborso ed alle spese del giudizio di primo grado. Quindi la corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 7.5.1998, accogliendo parzialmente l'impugnazione principale, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'amministrazione а restituire la minor somma di Lire 63.000.000, con gl'interessi legali di mora dal pagamento al saldo;
compensò, inoltre, fra le parti un terzo delle spese di prime cure, riformando in tal senso la sentenza del tribunale, e di quelle del grado, ponendo la restante parte a carico dell'ammini- strazione.
3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, il ministero delle finanze formulando un solo motivo, cui resiste la ELECTROLUX ZANUSSI S.p.A. mediante controricorso. C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Sez. Tribut 2003\14 Udienza 29-9-2003\CC 5 Sent 10272-99 MinFin- Electrolux.doc B.Saccucci pres\G. Magno est. Pagina 3 di 7 : MOTIVI DELLA DECISIONE 4.- Con l'unico motivo di gravame l'amministrazione ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 360, 1° co., n. 3, c.p.c., l'annullamento della sentenza impugnata in applicazione dell'articolo 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448, jus superveniens entrato in vigore il che1°.1.1999, con riferimento sia alla norma stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento l'iscrizione della tassa fissa di Lire 500.000 per dell'atto costitutivo nel registro delle società ed un'ulteriore tassa forfetaria annuale, variabile secondo il tipo di società, sia alla decorrenza ed al tasso degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle differenze indebitamente percette a tale titolo. Sostiene che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, deve essere riconosciuta la detrazione, dalla somma restituenda alla società intimata, delle suddette tasse fisse;
che, inoltre, in virtù della stessa norma di legge, sulla somma residua dovuta a rimborso, gli interessi debbono essere calcolati al 2,5%, a decorrere dalla data della domanda, con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. 5.- Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte, ai punti 6, 7 ed 8. 6.- Lo jus superveniens invocato dall'amministrazione, C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Sez. Tribut\2003\14 Udienza 29-9-2003\CC 5 Sent 10272-99 MinFin- Electrolux.doc B.Saccucci pres\G. Magno est. Pagina 4 di 7 : la pubblicazione della sentenza intervenuto dopo d'appello, non è applicabile alla fattispecie a prescindere dal giudizio di fondatezza nel merito della pretesa della ricorrente, secondo la quale la tassa fissa d'iscrizione di Lire 500.000 e quella forfetaria annuale non sarebbero soggette a rimborso, in virtù della nuova normativa perché su tali questioni si è formato il giudicato interno (articolo 329 c.p.c.), avendo 1'amministrazione finanziaria rinunziato, in precisazione delle conclusioni in secondo sede di grado, a tutti i motivi d'appello (esclusi quelli riguardanti la pretesa decadenza dal diritto al rimborso e le spese del giudizio di primo grado, non più in discussione in questa sede), sui quali conseguentemente la corte territoriale non ha pronunziato (cfr. Cass. n. 12430/2001). E', d'altra parte, conforme al costante e consolidato orientamento di questa corte, cui il collegio aderisce, ritenere che l'applicazione dello jus superveniens è preclusa rispetto alle questioni sulle quali si è formato il giudicato interno (Cass. nn. 10483/2000, 11625/1999, 7279/1999, 7052/1999, con riferimento alla specifica materia). 7.- Per quanto si riferisce alla decorrenza dalla domanda (e non dai pagamenti) degli interessi moratori C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Sez. Tribut\2003\14 Udienza 29-9-2003\CC 5 Sent 10272-99 MinFin- Electrolux.doc \ B.Saccucci pres\G. Magno est.\ Pagina 5 di 7 2 sulle somme dovute a rimborso, ed alla misura del relativo tasso, l'inammissibilità dei corrispondenti profili di ricorso discende dal fatto che la ratio decidendi, in virtù della quale la corte territoriale ha ritenuto di non ammettere tali domande - ossia la "novità" di esse, in quanto non comprese fra i motivi d'appello e formulate soltanto all'atto di precisare le conclusioni (sent. d'appello, pag. 11) - non è stata minimamente criticata, essendosi limitata la ricorrente ad invocare, anche a questo proposito, l'applicazione dello jus superveniens che, a prescindere dall'even- tuale (in) fondatezza della richiesta nel merito, secondo quanto già annotato al precedente preclusa, dall'intervenuta formazione del giudicato punto 6, interno sui corrispettivi capi della sentenza di primo grado.
8. Quanto alle richieste di esclusione della condanna per maggiori danni da svalutazione monetaria e per interessi anatocistici, l'inammissibilità per totale d'interesse dell'amministrazione resa mancanza evidente dal fatto che la sentenza impugnata non contiene alcuna pronunzia in tal senso;
né essa può ritenersi compresa in quella relativa agli interessi principali, trattandosi di diritti non riconoscibili d'ufficio dal giudice (Cass. nn. 8377/2000, 6373/1995). ! C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Sez. Tribut\2003\14 Udienza 29-9-2003\CC 5 Sent 10272-99 MinFin- Electrolux.doc \B.Saccucci pres\G. Magno est.\ Pagina 6 di 7 A 9.- Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il giorno 29 settembre 2003. Il consigliere est. Gam e Lier Il presidenteвишо исчист IL CANCELLIERE positato by cancellera San schettin 04 FEB/2004. 2004/ C1 ESENTE DA REGISTRAZIONE ✓ N. 131 TAB. ALL. B - N. 5A SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ANGELL MATERIA IL Salvatore T E TRIBUTARIA C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Sez. Tribut\2003\14 Udienza 29-9-2003\CC 5 Sent 10272-99 MinFin- Electrolux.doc B. Saccucci pres\G. Magno est.\ Pagina 7 di 7