Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 1697
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Sentenza 21 marzo 2000

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In tema di formalità della querela, la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma secondo cod. proc. pen. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del Pubblico Ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 1697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1697
    Data del deposito : 21 marzo 2000

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