Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
In tema di formalità della querela, la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma secondo cod. proc. pen. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del Pubblico Ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21/03/2000
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Renato Calabrese " N.1697
Dott. Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo " N.42297/99
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 23-11-19998, nei confronti di RR DO nato a [...] il 29-81964;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Catanzaro, per il giudizio. Con sentenza del 23-11-1998 il Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di RR DO per il delitto di cui all'articolo 595 c.p. perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di validità della querela.
Proponeva ricorso il Procuratore Generale censurando per violazione di legge la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto irregolare la querela presentata da UN AV, perché ricevuta da un collaboratore di cancelleria della Procura di Catanzaro, anzicché personalmente dal Procuratore della Repubblica, come si ricaverebbe dal combinato disposto dagli articoli 373 e 333 secondo comma c.p.p..
La censura è fondata.
Questa Corte infatti, ha più volte chiarito che tutti gli atti processuali vanno depositati in cancelleria e che il personale addetto ha piena potestà di attestazione e di certificazione, indipendentemente dall'intervento personale del giudice. In particolare è pienamente condivisibile il principio affermato dalla sentenza citata dalle parti (v. Cass. sez. 3^ 5-3-1998 n.0 2838) secondo il quale: in tema di formalità della querela la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma secondo c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta la materiale presentazione nelle mani del P.M, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge, ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo. Pertanto il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 21 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000