Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 8 5 A 9 1 R 0058639 1 / T N 4 A S / I I 6 G R B 2 E . . A R L R T . L PUBBLICA ITALIANA P . A U A D . B D B 01 2 20 0 4 I L E A IN NOME DEL POPOLO IT ANO E R D T T T A I 1 N I S E 3 OR R N S 1 E Oggetto E E S . T I N A A CONDONO SEZIONE TRIBUTARIA FATTURAIONE M OPERAZIONI MESISTENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1092/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Mario CICALA Cron.2542 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 15/06/00 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta LORE sul ricorso proposto da: dal Sig. #IL 1500 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro proper diritti tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo LIRE 1500 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro 0975556 MANTEGAZZA ANTONIO ARTI GRAFICHE SRL;
- intimato -
avverso la decisione n. 2/96 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 18/11/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1190 udienza del 15/06/00 dal Consigliere Dott. sep CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 N. 58 639 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato FALCONE;
rilasciata 1 copia legale udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE e n. per notifica BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Carta boliata L. 40.000 Dir. Copia 11 10.000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Totale L. 50.000 Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso perRoma, 1 MAR 2001 IL CANCELLIERE il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo La società Mantegazza Antonio Arti Grafiche s.r.l. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di lire 33.477.000 per Iva pagata su una richiesta dell'ufficio ritenuta indebita per avere essa società presentato per il periodo in questione istanza di condono automatico ai sensi del d.l. n. 429/82, operativo anche per le fatture per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria di primo grado ha accolto la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero deducendo due motivi. La società non si è costituita in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e segg. d.l. n. 429/82 convertito nella 1. n. 516/82 in relazione all'art. 360, comma 1 e 3 c.p.c., sostenendo che il condono poteva essere invocato in relazione a tributi ancora non pagati, ma non per ripetere somme pagate e ritenute poi non dovute. Ritiene la Corte che la doglianza non è fondata poiché l'ufficio ha chiesto ed ottenuto il pagamento di Iva relativa ai periodi 1979-1980 sul presupposto che il condono presentato dalla società non copriva l'ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, mentre tale esclusione non è prevista dalla legge n.516/82, né può essere affermata dall'interprete. Questa legge concede un diritto a definire situazioni giuridiche pregresse con strumenti premiali che hanno un carattere tendenzialmente generale, senza che vi sia una norma che preveda espressamente l'eliminazione degli effetti dell'indebita detrazione, cosa che invece si riscontra nell'art. 52 della legge n. 413 del 1991, che ha sul punto dell'operatività del condono in materia di fatturazione per operazioni inesistenti natura innovativa e che non può essere applicata retroattivamente a fattispecie pregresse, disciplinate da altre norme. Correttamente il giudice di appello ha affermato che, una volta accertata la regolarità formale dell'istanza di condono, ogni questione relativa al periodo d'imposta coperto dal condono doveva essere considerata sicchè l'ufficio non aveva il potere di richiedere il pagamento di imposte sulla base di una presunta inoperatività del condono per le fatture per operazioni inesistenti.вки Questa Corte in passato, attenendosi alle norme contenute nella legge n. 516/82, ha affermato che il beneficio previsto in tale normativa è applicabile in caso di fatturazione di operazioni inesistenti semprechè “il condono comporti un versamento d'imposta da parte del contribuente”(cfr. in tali sensi Cass. sent. n. 11560/1997, sent. n. 12832/1995, sent. n.9601/1991), dal momento che l'unico elemento di riferimento è costituito dal versamento di una quantità d'Iva. Nella specie, non è emerso che la società non ha versato imposta per effetto del condono, mentre è emerso (per una affermazione espressa contenuta nella sentenza impugnata) che l'ufficio non ha messo in discussione la sua "regolarità formale", sicchè presuntivamente deve ritenersi che un versamento di imposta, pur se minimo ci sia stato. Il ricorrente, dal canto suo, ha sostenuto che l'ufficio, dopo l'istanza di condono, non aveva in realtà effettuato alcun accertamento, ma si era “invece limitato a chiedere la restituzione delle somme corrispondenti ad Iva non dovuta a rimborso in quanto inerenti ad operazioni inesistenti", per cui deve dedursi che l'inoperatività del condono era stata affermata più per una questione di principio, che per un ostacolo di fatto derivante dal mancato versamento di una quantità sia pur minima di imposta per effetto del condono. In tale contesto, allora, la doglianza non è risultata fondata dal momento che non sono stati forniti gli elementi di fatto idonei a fare escludere nella specie l'operatività del condono. Né ha pregio il secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed in generale sulle norme in tema di onere della prova, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., sul presupposto che la società non ha fornito nel giudizio la prova che si trattava di operazioni esistenti. La doglianza è infondata sulla base di quanto è stato detto sopra dal momento che il diritto al rimborso sarebbe risultato inesistente solo nel caso in cui l'ufficio avesse fornito la prova che condono non era operativo per mancanza di versamento di Iva, mentre erroneamente è stato ritenuto non operativo per il solo fatto che erano state emesse fatture per operazioni inesistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15.6.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Ginn for Fation Il cons. rel. Il Presidente ~ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi CE TA IL CANCE DIERE C ZO BA