CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21188 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR RI DO GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa MARIA LUISA MIRANDA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria con motivi nuovi, tempestivamente depositata dalla difesa del ricorrente, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa di parte civile, con allegata nota delle spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21188 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha riqualificato ai sensi degli artt. 224 e 217 legge fall. la condotta di aggravamento del dissesto per sopravvalutazione, mediante stima in base al costo di produzione anziché all’effettivo valore, dei beni immobili in costruzione presenti nel patrimonio della AU Costruzioni s.r.l., poi fallita, contestata a LF ER NG AU, unico effettivo amministratore della stessa, al capo b) dell’imputazione, ed ha rideterminato la pena e le pene accessorie allo stesso inflitte, concessi i doppi benefici di legge, confermando la responsabilità penale pronunciata a carico del AU in primo grado per i delitti di cui agli artt. 224 e 217 legge fall. a lui contestati ai capi c) e d) dell’imputazione per aver aggravato il dissesto mediante reiterate violazioni tributarie, che portavano ad una consistente esposizione debitoria verso il fisco, e avendo omesso di convocare l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dalla conclamata insolvenza, manifestatasi già nel 2012. 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il fatto contestato di esposizione non veritiera nel bilancio per l’esercizio 2015 non sussisterebbe. La Corte avrebbe infatti correttamente escluso l’elemento soggettivo doloso in relazione alla contestata fattispecie, ritenendo tuttavia sussistente un’ipotesi colposa, quale quella di cui all’art. 217 legge fall., incorrendo in violazione di legge, avendo configurato come colposo un falso in bilancio, esclusivamente previsto come doloso. Peraltro, lo stesso falso non sarebbe sussistente, poiché il dubbio maturato dalla curatela fallimentare all’esito dell’analisi dell’appostazione delle rimanenze nel bilancio relativo all’anno 2017, caratterizzata da valori significativamente inferiori rispetto all’appostazione nel bilancio relativo all’anno 2016 in assenza di dismissioni di beni, non consentirebbe di ritenere raggiunta la prova della contestata sopravalutazione in assenza di un accertamento volto ad indicare il reale valore delle rimanenze nel bilancio 2015 in caso di utilizzo del diverso criterio del valore di realizzazione. Inoltre, non vi sarebbe alcuna perizia interessante le rimanenze dell’esercizio 2015, atteso che la stima effettuata dall’arch. Caldarelli sarebbe stata solo parziale nonché contraddetta dal consulente della difesa Ballarati. Il dato emergente dal bilancio 2017, sul quale sarebbe stata fondata la pretesa sopravvalutazione dell’anno 2015, sarebbe stato smentito da prove portate all’attenzione del Giudice dell’appello, quale una consistente dismissione non rilevata dal curatore e rilevanti 3 eventi attenenti alle rimanenze negli anni successivi al 2015, e segnatamente nel 2017, quali i pignoramenti immobiliari e la revoca immediata degli affidamenti bancari. La scelta del criterio di valutazione, inoltre, non dipenderebbe da una scelta libera, ma dall’art. 2426, primo comma, n. 9, cod. civ., secondo il quale le rimanenze avrebbero dovuto essere valutate al minore importo tra costo di produzione e valore di realizzo, e tale sarebbe stata la situazione secondo la consulenza della difesa. Non vi sarebbe in ogni caso prova che il valore di realizzo fosse inferiore al costo di produzione. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ai capi c) e d) dell’imputazione, poiché a fronte dell’allegazione difensiva secondo cui il debito tributario sarebbe stato oggetto di regolare rateazione sin dal 2012, il Tribunale avrebbe affermato che tale circostanza non sarebbe stata ostativa alla configurazione del reato, in quanto avvenuta in una situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza della società. La Corte di appello avrebbe individuato pretesi elementi di conforto per dimostrare tale insolvenza, a fronte della deduzione difensiva secondo cui non sarebbero sussistiti elementi di rilievo tali da configurare un tale stato della società, che peraltro avrebbe puntualmente rispettato la rateazione, richiesta al fine di mantenere liquidità per proseguire l’attività. Dai medesimi elementi citati dalla Corte emergerebbe piuttosto che le difficoltà finanziarie della società si sarebbero presentate solo a fine 2016, e il fallimento in contestazione sarebbe stato determinato dai gravi eventi degli anni 2016-2017. Sarebbero peraltro stati ritenuti veritieri i dati di bilancio 2015, da cui emergerebbero il pagamento dei ratei verso il fisco e il pieno ripianamento di ogni perdita con il ripristino del capitale sociale, in contrasto con il ritenuto stato irreversibile di insolvenza. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Maria Luisa Miranda, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 18 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato motivi nuovi ad integrazione di quelli principali, con i quali ha insistito nelle censure del ricorso. 5. In data 20 aprile 2026 la difesa di parte civile ha depositato articolata memoria e nota delle spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. 4 2. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, colgono nel segno. 2.1. A norma dell'art. 217, comma 1, n.4, legge fall., é punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo 216 della stessa legge, ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa. L’art. 224 legge fall., riferito alla condotta tenuta da persone diverse dal fallito, estende le sanzioni previste dall’art. 217 agli amministratori che commettano taluni dei fatti ivi preveduti e, dunque, tra gli altri, determinino l’aggravamento del dissesto con grave colpa (n.1); e agli amministratori che concorrano a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (n.2). 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta, al pari delle altre condotte di aggravamento del dissesto – che deve dunque già sussistere al momento della commissione del fatto - dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, [...], Rv. 272823 - 01; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, [...], Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. LL e altri, Rv. 257533). La distinzione tra le due figure criminose risiede nell’essere, la prima, a forma vincolata, perché esige l’inerzia dell’imprenditore che abbia omesso di richiedere il proprio fallimento, l’altra, invece, a forma libera, poiché integrata da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che abbia determinato l’aggravarsi del dissesto. Per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori» (Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, [...], Rv. 250934 - 01, in motivazione), ossia può comportare «un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo» dell'impresa (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920). L'aggravamento del dissesto, punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico- 5 finanziaria dell'impresa fallita, e non è sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez.5, n.27634 del 30/05/2019, Bernardi, cit.). L'ipotesi dell'aggravamento del dissesto delineata dall'art. 224, comma primo, n. 2, legge fall. presenta similitudini con quella prevista dal combinato disposto degli articoli 217 comma primo, n.4 e 224 comma primo n. 1; anche in questo caso, l'evento è dato dal dissesto fallimentare o dal suo aggravarsi, ma, in tale ultima fattispecie, è richiesta la colpa grave, sia essa generica o specifica, mentre nell'art. 224 n. 2 si richiede una colpa specifica per inosservanza degli obblighi previsti dalla legge (non, quindi, dall'atto costitutivo o dallo statuto), tra i quali possono elencarsi, a titolo esemplificativo, quelli generali di amministrare con diligenza ( art. 2392 c.c.), e non in conflitto di interessi con la società (art. 2391 c.c.), nonché quello della convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale al di sotto del limite legale ( Sez. 5 n. 8863 del 09/10/2014,[...], Rv. 263421; conf. Sez.5, n. 154 del 26/05/2005, Zanchetta, Rv. 233385; Sez.5, n. 11311 del 19/12/2019, Canini, Rv. 278804). 2.3. Quanto all’elemento costitutivo della “colpa grave”, va evidenziato che l’amministratore di una società a responsabilità limitata è tenuto ad agire, come emerge dagli artt. 2476, comma 1°, e 1176, comma 2°, c.c., con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta (Cass. civ. Sez.1, ord. n. 23963 del 23/06/2025, dep. il 27/08/2025, n.m.); l’obbligo di diligenza si caratterizza, dunque, per la specificità della prestazione oggetto dell’incarico, e viene valutato con rigore più stringente rispetto a quello dell’uomo medio o del “buon padre di famiglia”, che informa l’apprezzamento dell’adempimento di qualsiasi obbligazione. Tale responsabilità “qualificata”, in altre parole, innalza il livello di perizia e cura richiesto all’amministratore; il grado della colpa in caso di inadempienza ai relativi doveri deve essere parametrato allo standard comportamentale esigibile in ragione della carica rivestita. Pertanto, può affermarsi che uno scostamento netto e significativo dal rispetto degli obblighi imposti dalla peculiare veste assunta è sufficiente ad integrare colpa grave ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4, cod. civ., senza necessità che la violazione dei relativi doveri si connoti come abnorme o macroscopica. Può ritenersi allora in “colpa grave” l’imprenditore che, in presenza di una situazione di dissesto, nei termini indicati, palesi evidente imperizia, negligenza, disinteresse od imprudenza per le sorti dell’impresa (di “assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto” parla Sez.5, n. 43414 del 25/09/2013, PG in proc. LL e altri, cit., in motivazione, § 2.2, richiamata nel medesimo passaggio, in parte motiva, da Sez.5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, cit. e da Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, [...], cit.), disattenda 6 le regole fondamentali di una corretta gestione imprenditoriale, oppure, nel caso del mancato ricorso al fallimento in proprio, ometta di instaurare tempestivamente la concorsualità, il tutto in assenza di ragionevoli prospettive di ordinaria prosecuzione dell’attività caratteristica, che siano alternative ad una scelta puramente liquidatoria. 3. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi menzionati e non può adeguatamente surrogarvi la pronuncia dei primi giudici. 3.1. Quanto all’accumulazione del debito tributario (punto c), non è stato chiarito, in sentenza, quando l’esposizione debitoria avrebbe iniziato a delinearsi;
di quale entità fosse;
in quali proporzioni sia lievitata nel tempo, fino a raggiungere la soglia quantificata dal curatore fallimentare all’atto dell’apertura della procedura concorsuale;
se all’incremento della posta passiva, così determinata, e tenuto conto dell’intervenuta rateizzazione del debito con l’IO sin dall’anno 2012 (che peraltro non è dato conoscere se rispettata, o meno), sia corrisposta una condotta attiva od omissiva dell’imputato, che con grave colpa abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente, anche, eventualmente, astenendosi dal richiedere il fallimento della società, al lume, segnatamente, delle risultanze di bilancio ripercorse nelle decisioni in rassegna. È del resto evidente che il ricorso alla richiesta di rateizzazione del debito tributario, per quanto indicativa di una condizione di difficoltà economica, non è di per sé dimostrativo, in mancanza di specifiche argomentazioni a contrario, di un assodato ed irreversibile stato di insolvenza. 3.2. Quanto all’omessa convocazione dell’assemblea “per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dalla conclamata insolvenza, manifestatasi sin dall’esercizio 2012” (punto d), occorre ricordare che la fattispecie di reato di cui all’art. 224, comma 1, n. 2, l.f. (causazione od aggravamento del dissesto con inosservanza degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge), per come contestata nell’editto accusatorio, deve essere correlata alla violazione dell’art. 2447 cod. civ. e, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, dell’art. 2482 ter cod. civ., che determina una causa di scioglimento della società (art. 2484 n. 4 cod. civ.) ed impone all’amministratore di convocare senza indugio l’assemblea in caso di “perdita di oltre un terzo del capitale”, con la sua riduzione al di sotto del minimo legale (di 10.000 euro, ex art. 2463 n. 4 cod. civ.), per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Come è stato puntualizzato da questa Corte, invero, in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a 7 responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (Sez.5, n. 11311 del 19/12/2019, Canini, Rv. 278804; cfr. anche Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014, [...], n. 154 del 26/05/2005, Rv. 233385, già citate, pronunzie che hanno fatto riferimento all'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). Sarebbe dunque stato indispensabile individuare, in relazione ai dati di bilancio o della situazione patrimoniale societaria, se e quando il capitale sociale fosse precipitato al di sotto del minimo previsto dalla legge, per ivi radicare la colposa inosservanza dell’obbligo di immediata convocazione dell’organo assembleare per l’assunzione delle decisioni necessarie a rivitalizzare il patrimonio netto in vista, quantomeno, della reintegrazione del capitale minimo, da porsi in nesso eziologico con la determinazione o con l’aggravamento del dissesto della società. Le sentenze di merito non hanno affrontato tale profilo e nemmeno si sono confrontate, per confutarne l’attendibilità, con l’affermazione del consulente di parte Ballarati, che ha registrato un patrimonio netto positivo della società, alla data del 31 dicembre 2015, di oltre 623.000 euro (comprensivo di un finanziamento soci in conto capitale di euro 125.760, cfr. pag. 6 sentenza di primo grado), rilievo che, del resto, si riverbera intuitivamente sulla esatta collocazione temporale della condizione di dissesto dell’impresa, elemento essenziale del paradigma della norma incriminatrice, che altri testi qualificati (il curatore fallimentare ed il professionista Lizzeri) hanno retrodatato al 2012-2013, ma senza alcuna apprezzabile precisazione sull’affidabilità delle poste di bilancio. 3.3. Quest’ultima osservazione refluisce, a sua volta, sulla carenza di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, che afferisce al segmento comportamentale collegato all’aggravamento del dissesto, cagionato con l’appostazione nel bilancio del 2015 di valori indebitamente amplificati a riguardo delle rimanenze, rappresentate dagli immobili di proprietà della società. È certamente verosimile che l’opzione di stimarli in base al costo di acquisto piuttosto che al valore di presumibile realizzo, in relazione all’andamento del mercato, sia stata significativamente avventata ma, ancora una volta, i giudici del merito avrebbero dovuto comparare la propria valutazione con le altre, non espressamente sconfessate, emergenze probatorie, con particolare riferimento alle conclusioni del rag. Ballarati sull’entità “numeraria” del patrimonio netto della società alla fine del 2015. E ciò, tanto più, al cospetto di taluni passaggi della sentenza impugnata, secondo i quali (pag.14) “gli immobili esistevano al 31.12.2015, ma il loro valore effettivo non è affatto risultato accertato in giudizio, dunque, nemmeno lo scostamento contestato in epigrafe” (id est, la “sopravalutazione dei beni immobili in costruzione presenti in quel momento nel 8 patrimonio della società”); ovvero quelli nei quali la Corte territoriale, dopo aver propeso per la sostanziale attendibilità delle riflessioni del consulente Ballarati a proposito dell’incidenza di taluni eventi occorsi nel 2017, ha ritenuto nel complesso giustificata la decurtazione del valore delle rimanenze nell’esposizione di bilancio relativo al 2016 (pag.15), rispetto a quella dell’anno precedente, non giudicata fittizia o artificiosa. Gli è insomma che, reputata tendenzialmente credibile la trama ricostruttiva offerta sul punto dalla difesa e non compiutamente quantificato l’effettivo valore di realizzo degli immobili a quella data (pag.15), non è più comprensibile, dal punto di vista della logica inferenziale, la ragione per la quale la valutazione di bilancio avrebbe dovuto essere ispirata a maggiore prudenza e, soprattutto, come tale aporia potrebbe tradursi in una censura di colpa grave, nei contorni sopra descritti, dell’attuale ricorrente. 4. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ed in proposito occorre chiarire quanto segue. 4.1. I fatti, commessi il 17 settembre 2018, ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale delineata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021». Opera pertanto la seguente normativa: - art. 159, comma secondo, cod. pen.: il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
- art. 159, comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.; - art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondo 9 comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. L’annullamento della sentenza della Corte territoriale investe l’accertamento della responsabilità, di tal che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, anche i periodi di tempo precedentemente sospesi devono essere computati ai fini del decorso della prescrizione (così, in motivazione, Sez.5, n. 7598 del 21/01/2026, G., Rv. 289514). In assenza di ulteriori, diversi periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione dei reati contestati, tenuto conto degli atti interruttivi ed ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. è irrimediabilmente spirato alla data del 17 marzo 2026 (anni sei + ¼). 4.2. E poiché nel presente processo è presente la parte civile IM AU Costruzioni s.r.l., beneficiata di condanna generica al risarcimento del danno, il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto secondo il quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (tra le tante, Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598; Sez.2, n. 26823 del 01/07/2025, n.m.; Sez. 6, n. 21224 del 14/02/2025, [...], n.m.; Sez. 3, n. 9142 del 04/02/2025, [...], n.m.; Sez.4, n. 44322 del 12/11/2024, Tarchoun, n.m.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 07/05/2026. Il consigliere estensore Il Presidente IZ SI AZ SA AN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa MARIA LUISA MIRANDA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria con motivi nuovi, tempestivamente depositata dalla difesa del ricorrente, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa di parte civile, con allegata nota delle spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21188 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha riqualificato ai sensi degli artt. 224 e 217 legge fall. la condotta di aggravamento del dissesto per sopravvalutazione, mediante stima in base al costo di produzione anziché all’effettivo valore, dei beni immobili in costruzione presenti nel patrimonio della AU Costruzioni s.r.l., poi fallita, contestata a LF ER NG AU, unico effettivo amministratore della stessa, al capo b) dell’imputazione, ed ha rideterminato la pena e le pene accessorie allo stesso inflitte, concessi i doppi benefici di legge, confermando la responsabilità penale pronunciata a carico del AU in primo grado per i delitti di cui agli artt. 224 e 217 legge fall. a lui contestati ai capi c) e d) dell’imputazione per aver aggravato il dissesto mediante reiterate violazioni tributarie, che portavano ad una consistente esposizione debitoria verso il fisco, e avendo omesso di convocare l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dalla conclamata insolvenza, manifestatasi già nel 2012. 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il fatto contestato di esposizione non veritiera nel bilancio per l’esercizio 2015 non sussisterebbe. La Corte avrebbe infatti correttamente escluso l’elemento soggettivo doloso in relazione alla contestata fattispecie, ritenendo tuttavia sussistente un’ipotesi colposa, quale quella di cui all’art. 217 legge fall., incorrendo in violazione di legge, avendo configurato come colposo un falso in bilancio, esclusivamente previsto come doloso. Peraltro, lo stesso falso non sarebbe sussistente, poiché il dubbio maturato dalla curatela fallimentare all’esito dell’analisi dell’appostazione delle rimanenze nel bilancio relativo all’anno 2017, caratterizzata da valori significativamente inferiori rispetto all’appostazione nel bilancio relativo all’anno 2016 in assenza di dismissioni di beni, non consentirebbe di ritenere raggiunta la prova della contestata sopravalutazione in assenza di un accertamento volto ad indicare il reale valore delle rimanenze nel bilancio 2015 in caso di utilizzo del diverso criterio del valore di realizzazione. Inoltre, non vi sarebbe alcuna perizia interessante le rimanenze dell’esercizio 2015, atteso che la stima effettuata dall’arch. Caldarelli sarebbe stata solo parziale nonché contraddetta dal consulente della difesa Ballarati. Il dato emergente dal bilancio 2017, sul quale sarebbe stata fondata la pretesa sopravvalutazione dell’anno 2015, sarebbe stato smentito da prove portate all’attenzione del Giudice dell’appello, quale una consistente dismissione non rilevata dal curatore e rilevanti 3 eventi attenenti alle rimanenze negli anni successivi al 2015, e segnatamente nel 2017, quali i pignoramenti immobiliari e la revoca immediata degli affidamenti bancari. La scelta del criterio di valutazione, inoltre, non dipenderebbe da una scelta libera, ma dall’art. 2426, primo comma, n. 9, cod. civ., secondo il quale le rimanenze avrebbero dovuto essere valutate al minore importo tra costo di produzione e valore di realizzo, e tale sarebbe stata la situazione secondo la consulenza della difesa. Non vi sarebbe in ogni caso prova che il valore di realizzo fosse inferiore al costo di produzione. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ai capi c) e d) dell’imputazione, poiché a fronte dell’allegazione difensiva secondo cui il debito tributario sarebbe stato oggetto di regolare rateazione sin dal 2012, il Tribunale avrebbe affermato che tale circostanza non sarebbe stata ostativa alla configurazione del reato, in quanto avvenuta in una situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza della società. La Corte di appello avrebbe individuato pretesi elementi di conforto per dimostrare tale insolvenza, a fronte della deduzione difensiva secondo cui non sarebbero sussistiti elementi di rilievo tali da configurare un tale stato della società, che peraltro avrebbe puntualmente rispettato la rateazione, richiesta al fine di mantenere liquidità per proseguire l’attività. Dai medesimi elementi citati dalla Corte emergerebbe piuttosto che le difficoltà finanziarie della società si sarebbero presentate solo a fine 2016, e il fallimento in contestazione sarebbe stato determinato dai gravi eventi degli anni 2016-2017. Sarebbero peraltro stati ritenuti veritieri i dati di bilancio 2015, da cui emergerebbero il pagamento dei ratei verso il fisco e il pieno ripianamento di ogni perdita con il ripristino del capitale sociale, in contrasto con il ritenuto stato irreversibile di insolvenza. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Maria Luisa Miranda, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 18 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato motivi nuovi ad integrazione di quelli principali, con i quali ha insistito nelle censure del ricorso. 5. In data 20 aprile 2026 la difesa di parte civile ha depositato articolata memoria e nota delle spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. 4 2. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, colgono nel segno. 2.1. A norma dell'art. 217, comma 1, n.4, legge fall., é punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo 216 della stessa legge, ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa. L’art. 224 legge fall., riferito alla condotta tenuta da persone diverse dal fallito, estende le sanzioni previste dall’art. 217 agli amministratori che commettano taluni dei fatti ivi preveduti e, dunque, tra gli altri, determinino l’aggravamento del dissesto con grave colpa (n.1); e agli amministratori che concorrano a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (n.2). 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta, al pari delle altre condotte di aggravamento del dissesto – che deve dunque già sussistere al momento della commissione del fatto - dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, [...], Rv. 272823 - 01; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, [...], Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. LL e altri, Rv. 257533). La distinzione tra le due figure criminose risiede nell’essere, la prima, a forma vincolata, perché esige l’inerzia dell’imprenditore che abbia omesso di richiedere il proprio fallimento, l’altra, invece, a forma libera, poiché integrata da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che abbia determinato l’aggravarsi del dissesto. Per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori» (Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, [...], Rv. 250934 - 01, in motivazione), ossia può comportare «un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo» dell'impresa (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920). L'aggravamento del dissesto, punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico- 5 finanziaria dell'impresa fallita, e non è sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez.5, n.27634 del 30/05/2019, Bernardi, cit.). L'ipotesi dell'aggravamento del dissesto delineata dall'art. 224, comma primo, n. 2, legge fall. presenta similitudini con quella prevista dal combinato disposto degli articoli 217 comma primo, n.4 e 224 comma primo n. 1; anche in questo caso, l'evento è dato dal dissesto fallimentare o dal suo aggravarsi, ma, in tale ultima fattispecie, è richiesta la colpa grave, sia essa generica o specifica, mentre nell'art. 224 n. 2 si richiede una colpa specifica per inosservanza degli obblighi previsti dalla legge (non, quindi, dall'atto costitutivo o dallo statuto), tra i quali possono elencarsi, a titolo esemplificativo, quelli generali di amministrare con diligenza ( art. 2392 c.c.), e non in conflitto di interessi con la società (art. 2391 c.c.), nonché quello della convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale al di sotto del limite legale ( Sez. 5 n. 8863 del 09/10/2014,[...], Rv. 263421; conf. Sez.5, n. 154 del 26/05/2005, Zanchetta, Rv. 233385; Sez.5, n. 11311 del 19/12/2019, Canini, Rv. 278804). 2.3. Quanto all’elemento costitutivo della “colpa grave”, va evidenziato che l’amministratore di una società a responsabilità limitata è tenuto ad agire, come emerge dagli artt. 2476, comma 1°, e 1176, comma 2°, c.c., con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta (Cass. civ. Sez.1, ord. n. 23963 del 23/06/2025, dep. il 27/08/2025, n.m.); l’obbligo di diligenza si caratterizza, dunque, per la specificità della prestazione oggetto dell’incarico, e viene valutato con rigore più stringente rispetto a quello dell’uomo medio o del “buon padre di famiglia”, che informa l’apprezzamento dell’adempimento di qualsiasi obbligazione. Tale responsabilità “qualificata”, in altre parole, innalza il livello di perizia e cura richiesto all’amministratore; il grado della colpa in caso di inadempienza ai relativi doveri deve essere parametrato allo standard comportamentale esigibile in ragione della carica rivestita. Pertanto, può affermarsi che uno scostamento netto e significativo dal rispetto degli obblighi imposti dalla peculiare veste assunta è sufficiente ad integrare colpa grave ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4, cod. civ., senza necessità che la violazione dei relativi doveri si connoti come abnorme o macroscopica. Può ritenersi allora in “colpa grave” l’imprenditore che, in presenza di una situazione di dissesto, nei termini indicati, palesi evidente imperizia, negligenza, disinteresse od imprudenza per le sorti dell’impresa (di “assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto” parla Sez.5, n. 43414 del 25/09/2013, PG in proc. LL e altri, cit., in motivazione, § 2.2, richiamata nel medesimo passaggio, in parte motiva, da Sez.5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, cit. e da Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, [...], cit.), disattenda 6 le regole fondamentali di una corretta gestione imprenditoriale, oppure, nel caso del mancato ricorso al fallimento in proprio, ometta di instaurare tempestivamente la concorsualità, il tutto in assenza di ragionevoli prospettive di ordinaria prosecuzione dell’attività caratteristica, che siano alternative ad una scelta puramente liquidatoria. 3. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi menzionati e non può adeguatamente surrogarvi la pronuncia dei primi giudici. 3.1. Quanto all’accumulazione del debito tributario (punto c), non è stato chiarito, in sentenza, quando l’esposizione debitoria avrebbe iniziato a delinearsi;
di quale entità fosse;
in quali proporzioni sia lievitata nel tempo, fino a raggiungere la soglia quantificata dal curatore fallimentare all’atto dell’apertura della procedura concorsuale;
se all’incremento della posta passiva, così determinata, e tenuto conto dell’intervenuta rateizzazione del debito con l’IO sin dall’anno 2012 (che peraltro non è dato conoscere se rispettata, o meno), sia corrisposta una condotta attiva od omissiva dell’imputato, che con grave colpa abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente, anche, eventualmente, astenendosi dal richiedere il fallimento della società, al lume, segnatamente, delle risultanze di bilancio ripercorse nelle decisioni in rassegna. È del resto evidente che il ricorso alla richiesta di rateizzazione del debito tributario, per quanto indicativa di una condizione di difficoltà economica, non è di per sé dimostrativo, in mancanza di specifiche argomentazioni a contrario, di un assodato ed irreversibile stato di insolvenza. 3.2. Quanto all’omessa convocazione dell’assemblea “per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dalla conclamata insolvenza, manifestatasi sin dall’esercizio 2012” (punto d), occorre ricordare che la fattispecie di reato di cui all’art. 224, comma 1, n. 2, l.f. (causazione od aggravamento del dissesto con inosservanza degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge), per come contestata nell’editto accusatorio, deve essere correlata alla violazione dell’art. 2447 cod. civ. e, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, dell’art. 2482 ter cod. civ., che determina una causa di scioglimento della società (art. 2484 n. 4 cod. civ.) ed impone all’amministratore di convocare senza indugio l’assemblea in caso di “perdita di oltre un terzo del capitale”, con la sua riduzione al di sotto del minimo legale (di 10.000 euro, ex art. 2463 n. 4 cod. civ.), per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Come è stato puntualizzato da questa Corte, invero, in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a 7 responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (Sez.5, n. 11311 del 19/12/2019, Canini, Rv. 278804; cfr. anche Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014, [...], n. 154 del 26/05/2005, Rv. 233385, già citate, pronunzie che hanno fatto riferimento all'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). Sarebbe dunque stato indispensabile individuare, in relazione ai dati di bilancio o della situazione patrimoniale societaria, se e quando il capitale sociale fosse precipitato al di sotto del minimo previsto dalla legge, per ivi radicare la colposa inosservanza dell’obbligo di immediata convocazione dell’organo assembleare per l’assunzione delle decisioni necessarie a rivitalizzare il patrimonio netto in vista, quantomeno, della reintegrazione del capitale minimo, da porsi in nesso eziologico con la determinazione o con l’aggravamento del dissesto della società. Le sentenze di merito non hanno affrontato tale profilo e nemmeno si sono confrontate, per confutarne l’attendibilità, con l’affermazione del consulente di parte Ballarati, che ha registrato un patrimonio netto positivo della società, alla data del 31 dicembre 2015, di oltre 623.000 euro (comprensivo di un finanziamento soci in conto capitale di euro 125.760, cfr. pag. 6 sentenza di primo grado), rilievo che, del resto, si riverbera intuitivamente sulla esatta collocazione temporale della condizione di dissesto dell’impresa, elemento essenziale del paradigma della norma incriminatrice, che altri testi qualificati (il curatore fallimentare ed il professionista Lizzeri) hanno retrodatato al 2012-2013, ma senza alcuna apprezzabile precisazione sull’affidabilità delle poste di bilancio. 3.3. Quest’ultima osservazione refluisce, a sua volta, sulla carenza di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, che afferisce al segmento comportamentale collegato all’aggravamento del dissesto, cagionato con l’appostazione nel bilancio del 2015 di valori indebitamente amplificati a riguardo delle rimanenze, rappresentate dagli immobili di proprietà della società. È certamente verosimile che l’opzione di stimarli in base al costo di acquisto piuttosto che al valore di presumibile realizzo, in relazione all’andamento del mercato, sia stata significativamente avventata ma, ancora una volta, i giudici del merito avrebbero dovuto comparare la propria valutazione con le altre, non espressamente sconfessate, emergenze probatorie, con particolare riferimento alle conclusioni del rag. Ballarati sull’entità “numeraria” del patrimonio netto della società alla fine del 2015. E ciò, tanto più, al cospetto di taluni passaggi della sentenza impugnata, secondo i quali (pag.14) “gli immobili esistevano al 31.12.2015, ma il loro valore effettivo non è affatto risultato accertato in giudizio, dunque, nemmeno lo scostamento contestato in epigrafe” (id est, la “sopravalutazione dei beni immobili in costruzione presenti in quel momento nel 8 patrimonio della società”); ovvero quelli nei quali la Corte territoriale, dopo aver propeso per la sostanziale attendibilità delle riflessioni del consulente Ballarati a proposito dell’incidenza di taluni eventi occorsi nel 2017, ha ritenuto nel complesso giustificata la decurtazione del valore delle rimanenze nell’esposizione di bilancio relativo al 2016 (pag.15), rispetto a quella dell’anno precedente, non giudicata fittizia o artificiosa. Gli è insomma che, reputata tendenzialmente credibile la trama ricostruttiva offerta sul punto dalla difesa e non compiutamente quantificato l’effettivo valore di realizzo degli immobili a quella data (pag.15), non è più comprensibile, dal punto di vista della logica inferenziale, la ragione per la quale la valutazione di bilancio avrebbe dovuto essere ispirata a maggiore prudenza e, soprattutto, come tale aporia potrebbe tradursi in una censura di colpa grave, nei contorni sopra descritti, dell’attuale ricorrente. 4. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ed in proposito occorre chiarire quanto segue. 4.1. I fatti, commessi il 17 settembre 2018, ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale delineata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021». Opera pertanto la seguente normativa: - art. 159, comma secondo, cod. pen.: il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
- art. 159, comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.; - art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondo 9 comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. L’annullamento della sentenza della Corte territoriale investe l’accertamento della responsabilità, di tal che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, anche i periodi di tempo precedentemente sospesi devono essere computati ai fini del decorso della prescrizione (così, in motivazione, Sez.5, n. 7598 del 21/01/2026, G., Rv. 289514). In assenza di ulteriori, diversi periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione dei reati contestati, tenuto conto degli atti interruttivi ed ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. è irrimediabilmente spirato alla data del 17 marzo 2026 (anni sei + ¼). 4.2. E poiché nel presente processo è presente la parte civile IM AU Costruzioni s.r.l., beneficiata di condanna generica al risarcimento del danno, il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto secondo il quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (tra le tante, Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598; Sez.2, n. 26823 del 01/07/2025, n.m.; Sez. 6, n. 21224 del 14/02/2025, [...], n.m.; Sez. 3, n. 9142 del 04/02/2025, [...], n.m.; Sez.4, n. 44322 del 12/11/2024, Tarchoun, n.m.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 07/05/2026. Il consigliere estensore Il Presidente IZ SI AZ SA AN LI