Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
L'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82 , comma secondo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2004, n. 23243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23243 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA CANNA Pasquale - Presidente - del 16/04/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 760
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 47448/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD LV;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 1 luglio 2003, con la quale è stata confermata la sentenza del tribunale di Patti con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di euro 600, 00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Consorzio per le Autostrade Siciliane.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sentito l'avv. Scoglio del Foro di Messina per la parte civile Consorzio per le Autostrade Siciliane che si è associato alle conclusioni della Procura Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OD LV ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 1 luglio 2003, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Patti con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di euro 600, 00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Consorzio per le Autostrade Siciliane.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 639 bis c.p. Il ricorrente contesta il riconoscimento della natura di ente pubblico al Consorzio per le Autostrade, anziché quella di soggetto privato;
questa circostanza avrebbe fatto degradare il bene occupato da pubblico a privato.
2) Violazione della procedibilità a querela.
La natura privata del bene avrebbe dovuto far ritenere il reato procedibile a querela anziché d'ufficio.
3) Inosservanza o comunque falsa applicazione dell'art. 633 c.p. non risultando sufficientemente provata la proprietà del Consorzio Autostrade sul bene in questione.
Il riconoscimento della proprietà del bene non avrebbe il crisma dell'ufficialità essendo stato provato solo su risultanze di vecchie mappe e di testimoni non attendibili.
4) Inosservanza o comunque falsa applicazione dell'art. 50 c.p. o, comunque dell'art. 59 c.p., comma 4. Il ricorrente deduce la mancata valutazione del consenso della parte offesa o, comunque delle condizioni che avrebbero potuto portare ad escludere la sua colpa.
5) Insussistenza di un danno patrimoniale tale da giustificare l'esercizio dell'azione civile.
Secondo il ricorrente la natura del terreno occupato, la sua destinazione e la durata dell'occupazione non avrebbero di fatto cagionato alcun danno alla parte civile costituita. 6) Mancanza o comunque illogicità della motivazione con riferimento alla sussitenza di un danno patrimoniale.
7) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 76, 78, 100, 101 e 122 c.p.p. per avere la parte civile agito con difensore irregolarmente nominato.
Viene dedotta l'inosservanza delle formalità previste per il conferimento della procura speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
inesistenza della delibera da parte del Consorzio delle Autostrade siciliane, di autorizzazione al conferimento di incarico professionale;
mancata revoca dell'incarico precedentemente conferito all'avv. Germana del foro di Patti, con conseguente violazione dell'art. 96, comma 1 c.p.p. 8) Violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e
133 c.p.. Il ricorrente contesta l'eccessività della pena irrogata. A parere della Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I primi sei motivi reiterano censure già oggetto dell'atto d'appello e ampiamente affrontate nella sentenza di secondo in modo esauriente ed articolato, sia per quanto riguarda l'individuazione in capo al Consorzio del diritto di proprietà del bene, attraverso il riferimento ad elementi documentali e testimoniali, sia per la natura pubblica dell'ente stante l'interesse perseguito, il suo statuto e la gestione di beni pubblici (strade regionali).Allo stesso modo è stata esclusa la sussistenza delle scriminanti invocate, mancando nel caso in esame gli elementi previsti per la loro configurazione e sussistendo, al contrario, la prova della piena consapevolezza del ricorrente di occupare un terreno di proprietà di terzi, come dimostrato dall'ottemperanza spontanea all'ordinanza di rilascio. La loro genericità peraltro comporta l'inammissibilità dei medesimi. Viziati ugualmente di genericità sono i motivi concernenti la dedotta insussistenza del danno , stante l'accertamento della potenziale lesività del comportamento addebitato al ricorrente. Per quanto concerne la ritualità della difesa della parte civile nel giudizio di appello deve constatarsi come tale eccezione non sia stata sollevata in limine litis e la stessa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione;
ne' può essere dedotto il difetto di conferimento di procura speciale , in quanto l'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca presunta o tacita, non essendo riconducibile a nessuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82 comma 2 c.p.p. (Cass., 11 febbraio 1997, n. 3157). Nè appare rilevante la circostanza che negli altri gradi del giudizio la parte civile abbia rilasciato la procura speciale per la difesa nel processo d'appello ad altro difensore, in cui l'assenza di revoca non concretizza alcuna delle nullità previste dal codice. L'unica conseguenza è che un solo difensore può in concreto svolgere l'attività difensiva ed ha diritto agli avvisi , come è avvenuto nel caso in esame (Cass., 11 ottobre 2000, Tedeschi;
Cass., 29 aprile 2002, Maestri). Le censure in ordine ai criteri di dosimetria della pena sono parimenti generici ed inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di seicento euro alla Cassa delle Ammende, nonché la condanna alla refusione in favore della parte civile delle spese che liquida in complessivi euro 2000, 00 comprensive di esborsi ed onorari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di seicento euro alla Cassa delle Ammende, nonché alla refusione in favore della parte civile delle spese che liquida in complessivi euro 2000, 00 comprensive di esborsi ed onorari.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004