Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2004, n. 23243
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Sentenza 16 aprile 2004

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L'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82 , comma secondo cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2004, n. 23243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23243
    Data del deposito : 16 aprile 2004

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