CASS
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello depositato in via telematica dal difensore di imputato giudicato in assenza, qualora la copia informatica dello specifico mandato ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia priva della autenticazione del difensore effettuata con firma digitale ovvero altra firma elettronica qualificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2024, n. 45541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45541 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LI RE, nato a [...] il [...] 2. ES SI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Casella, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avvocato Antonio Zecca, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il favore delle spese di lite del grado;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato ES, avvocato Alessandra Chiacchiaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45541 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con la quale RE LI e SI ES erano stati giudicati colpevoli di concorso nel reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., per avere appiccato il fuoco ad un'autovettura Mercedes, di proprietà di IS SA, allo scopo di danneggiarla, facendo sorgere il pericolo di un incendio. LI era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione;
ES, recidivo, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
entrambi al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Il fatto si era verificato il 28 settembre 2017, nell'abitato di Colliano, subito dopo la mezzanotte. L'autovettura data alle fiamme si trovava parcheggiata nel cortile adiacente la casa della proprietaria. Il luogo era inquadrato da videocamere di sicurezza. Le relative immagini riprendevano un'autovettura Renault Megane, risultata intestata e in uso a LI, nel mentre si avvicinava al cortile e si fermava nei pressi, tra le ore 23.44 e le ore 23.48 del 27 settembre, per poi allontanarsi e ritornare sul posto alle ore 23.58. Un minuto dopo scendevano dalla Renault due persone, una delle quali incappucciata e non riconoscibile, l'altra (l'autista) identificabile in LI. I due uomini, maneggiando una bottiglia, entravano nel cortile e ne uscivano di corsa allo scoccare della mezzanotte, pressoché in concomitanza con il bagliore delle fiamme. L'esame del traffico telefonico, generato dal cellulare di LI, permetteva di rilevare uno scambio di messaggi ®WhatsApp tra LI e ES, la sera del 27 settembre. I due uomini si erano dati in tal modo appuntamento e si erano incontrati, alle ore 22.45, sotto casa del secondo a TE Rovella. La Renault, come confermato dal flusso telefonico, si era quindi mossa da TE poco prima delle ore 23, era giunta a Colliano alle ore 23.44, era ripartita per TE dopo 21 minuti e aveva fatto qui ritorno alle ore 00.35 del 28 settembre. 3. Su questa piattaforma probatoria il Tribunale di Salerno aveva affermato la penale responsabilità degli imputati. La Corte di appello, pur avendo dichiarato inutilizzabili i tabulati telefonici acquisiti su disposizione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 -- 27- 2 (per difetto dei requisiti previsti dalla normativa transitoria, con particolare riferimento al tetto edittale del reato per cui oggi si procede, inferiore alla soglia di legge), ribadiva la valutazione del giudice di primo grado. Quanto a LI, le immagini videoriprese, che lo ritraevano nel compimento del delitto, apparivano al giudice di appello inequivoche. Quanto a ES, lo stesso aveva ammesso l'incontro con LI, la sera del 27 settembre 2017. La diversa causale addotta (l'acquisto di una dose di stupefacente) appariva inverosimile. Non risultava che altri, se non ES, fosse salito la sera stessa sulla Renault. Il cellulare di ES non aveva trasmesso alcun segnale, secondo i giudici di appello, semplicemente perché disattivato. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. 4.1. Nel motivo unico del proprio ricorso RE LI deduce vizio della motivazione in ordine all'affidabilità del suo riconoscimento, quale soggetto alla guida della Renault inquadrata a Colliano dalle telecamere, e travisamento della prova sul punto. Il riconoscimento sarebbe stato effettuato da un sottufficiale dei Carabinieri, che, senza avere mai in precedenza incontrato l'imputato, si sarebbe basato su videoriprese poco nitide, messe a confronto con una risalente fotografia. Sarebbe dunque evidente l'inaffidabilità dell'operazione diretta alla sua individuazione, già in sé costituente prova atipica, e del suo risultato. La mera presenza sul posto dell'autovettura Renault non rappresenterebbe, del resto, elemento indiziario sufficiente. 4.2. Il ricorso di SI ES è articolato in due motivi, illustrati da successiva memoria conclusionale. 4.2.1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. A seguito della dichiarata inutilizzabilità dei tabulati telefonici, sarebbe venuta a mancare la «prova regina» a suo carico. La sola sua ammissione di avere incontrato LI, la sera del 27 settembre 2017 prima delle ore 23, non sarebbe sufficiente ad attestare che l'uomo incappucciato, presente alla mezzanotte a Colliano, fosse con lui identificabile. La variata piattaforma probatoria impedirebbe anche di assegnare alla condanna le caratteristiche di pronuncia «doppia conforme». 4.2.2. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192, 494 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il libero convincimento del giudice non potrebbe prescindere da una rigorosa valutazione del compendio probatorio, la cui natura indiziaria non avrebbe;
jel 3 permesso di addivenire all'affermazione di penale responsabilità se non dopo il superamento di ogni dubbio ragionevole. La sentenza non sarebbe conforme a tale standard valutativo. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nella propria memoria conclusionale, la parte civile SA eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da SI ES, in via derivata dalla previa inammissibilità del suo appello siccome non accompagnato da valida procura speciale. Quest'ultima, allegata ad atto di appello in formato digitale, sarebbe stata depositata in copia informatica priva di autenticazione elettronica. La procura speciale era necessaria, essendo ES stato giudicato in assenza in primo grado, quale imputato rinunciante a comparire. L'eccezione era stata formulata già dinanzi alla Corte di appello, che sul punto non si era pronunciata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RE LI è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'affermazione di penale responsabilità è, rispetto a lui, saldamente ancorata alla presenza della sua automobile sul luogo dell'accaduto, in concomitanza con la sua verificazione, nonché al riconoscimento del suo volto nelle immagini, riprese dalle videocamere, ritraenti uno dei due correi in azione. Quest'ultimo riconoscimento è stato ritenuto affidabile, come logicamente argomentato dal giudice a quo, per la fonte qualificata da cui proviene (un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri), per la base documentale che lo sorregge e, non da ultimo, perché perfettamente combaciante con l'ulteriore dato, in sé incontroverso, della presenza contestuale della Renault, all'imputato intestata e a lui normalmente in uso. La sentenza impugnata si presenta ineccepibile nella valutazione del menzionato quadro probatorio. Le censure, che il ricorrente muove al riguardo, dirette alla rivisitazione nel merito di quel quadro, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Questa Corte, d'altra parte, ha ripetutamente affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di una persona, compiuta nel corso delle indagini preliminari, di cui il soggetto autore dà conto in dibattimento, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie 4 del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende anzitutto dal valore della dichiarazione confermativa, mentre le modalità formali del riconoscimento vengono utili ai fini della corroborazione della sua efficacia dimostrativa, secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173-01). La sentenza impugnata, nell'accreditare la dichiarazione confermativa, anche alla luce delle modalità del riconoscimento, appare conforme ai principi e resta esente da qualsivoglia criticità rilevabile in questa sede. 2. Il ricorso di SI ES è inammissibile, avendo esso ad oggetto una sentenza di appello da lui già invalidamente impugnata (arg. ex Sez. 7, n. 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco, Rv. 255642-01), come correttamente eccepito dalla parte civile. 2.1. Non vi è dubbio, anzitutto, che l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di secondo grado, debba essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale. Non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere valutate e accertate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630-01). 2.2. L'appello di SI ES era inammissibile, perché non corredato di procura speciale conforme a norma ed efficace. A norma dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., la procura speciale, rilasciata al difensore per scrittura privata, deve essere da lui autenticata, a pena di inammissibilità. La ratio legis è quella di garantire sia la veridicità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez. 4, n.25082 del 12/05/2021, Geoffrey Bongos, Rv. 281490- 01), e tale garanzia non consegue ad una procura mancante di rituale attestazione in ordine alla identificazione del sottoscrittore (Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, Zoccola, Rv. 285135-03, § 3.2 del Considerato in diritto). La procura speciale è acquisita al processo in copia informatica, ai sensi dell'art. 122, comma 3, cod. proc. pen., eventualmente allegata all'atto cui accede, e l'autenticazione di tale copia deve avvenire con firma digitale, o con altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 5 Nel caso di specie, la copia informatica della procura speciale ad appellare, manualmente sottoscritta dall'imputato, non risulta accompagnata dalla prescritta autenticazione, in forma elettronica, del suo difensore di fiducia. La mancata sottoscrizione elettronica della copia informatica infirma la procura speciale e — essendo quest'ultima, nel caso di specie, requisito essenziale dell'atto di appello — rende l'appello stesso inammissibile (arg., a contrario, ex Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023, Amdouni, Rv. 284966-01). 2.3. Resta da precisare che tale requisito di essenzialità, vale a dire l'obbligatorietà del previo conferimento della procura speciale ai fini della proposizione dell'appello, nasceva dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., pro-tempore vigente. ES è stato giudicato in assenza, nel corso del giudizio di primo grado, avendo in esso rinunciato a comparire (art. 420-bis, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), sicché l'atto di impugnazione doveva essere in ogni caso corredato del prescritto specifico mandato, rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia della sentenza gravata (in tema amplius, tra le molte, Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov, Rv. 286598-01). Tale onere di allegazione risulta ora attenuato, per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, che, mediante corrispondente riformulazione dell'art. 581, comma 1-quater, cit., lo ha limitato ai casi di assistenza da parte del difensore di ufficio. Questo recente intervento normativo non interessa, tuttavia, questo giudizio. Le nuove disposizioni in tema di impugnazioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano infatti applicazione solo per i provvedimenti emessi succes- sivamente alla loro entrata in vigore, dovendosi far riferimento, per stabilire tale posteriorità, alla data di emissione dei provvedimenti stessi (tra le molte, Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, Pimpinella, Rv. 281615-01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivd -.--- ,e 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SA IS, che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/09/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Casella, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avvocato Antonio Zecca, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il favore delle spese di lite del grado;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato ES, avvocato Alessandra Chiacchiaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45541 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con la quale RE LI e SI ES erano stati giudicati colpevoli di concorso nel reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., per avere appiccato il fuoco ad un'autovettura Mercedes, di proprietà di IS SA, allo scopo di danneggiarla, facendo sorgere il pericolo di un incendio. LI era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione;
ES, recidivo, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
entrambi al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Il fatto si era verificato il 28 settembre 2017, nell'abitato di Colliano, subito dopo la mezzanotte. L'autovettura data alle fiamme si trovava parcheggiata nel cortile adiacente la casa della proprietaria. Il luogo era inquadrato da videocamere di sicurezza. Le relative immagini riprendevano un'autovettura Renault Megane, risultata intestata e in uso a LI, nel mentre si avvicinava al cortile e si fermava nei pressi, tra le ore 23.44 e le ore 23.48 del 27 settembre, per poi allontanarsi e ritornare sul posto alle ore 23.58. Un minuto dopo scendevano dalla Renault due persone, una delle quali incappucciata e non riconoscibile, l'altra (l'autista) identificabile in LI. I due uomini, maneggiando una bottiglia, entravano nel cortile e ne uscivano di corsa allo scoccare della mezzanotte, pressoché in concomitanza con il bagliore delle fiamme. L'esame del traffico telefonico, generato dal cellulare di LI, permetteva di rilevare uno scambio di messaggi ®WhatsApp tra LI e ES, la sera del 27 settembre. I due uomini si erano dati in tal modo appuntamento e si erano incontrati, alle ore 22.45, sotto casa del secondo a TE Rovella. La Renault, come confermato dal flusso telefonico, si era quindi mossa da TE poco prima delle ore 23, era giunta a Colliano alle ore 23.44, era ripartita per TE dopo 21 minuti e aveva fatto qui ritorno alle ore 00.35 del 28 settembre. 3. Su questa piattaforma probatoria il Tribunale di Salerno aveva affermato la penale responsabilità degli imputati. La Corte di appello, pur avendo dichiarato inutilizzabili i tabulati telefonici acquisiti su disposizione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 -- 27- 2 (per difetto dei requisiti previsti dalla normativa transitoria, con particolare riferimento al tetto edittale del reato per cui oggi si procede, inferiore alla soglia di legge), ribadiva la valutazione del giudice di primo grado. Quanto a LI, le immagini videoriprese, che lo ritraevano nel compimento del delitto, apparivano al giudice di appello inequivoche. Quanto a ES, lo stesso aveva ammesso l'incontro con LI, la sera del 27 settembre 2017. La diversa causale addotta (l'acquisto di una dose di stupefacente) appariva inverosimile. Non risultava che altri, se non ES, fosse salito la sera stessa sulla Renault. Il cellulare di ES non aveva trasmesso alcun segnale, secondo i giudici di appello, semplicemente perché disattivato. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. 4.1. Nel motivo unico del proprio ricorso RE LI deduce vizio della motivazione in ordine all'affidabilità del suo riconoscimento, quale soggetto alla guida della Renault inquadrata a Colliano dalle telecamere, e travisamento della prova sul punto. Il riconoscimento sarebbe stato effettuato da un sottufficiale dei Carabinieri, che, senza avere mai in precedenza incontrato l'imputato, si sarebbe basato su videoriprese poco nitide, messe a confronto con una risalente fotografia. Sarebbe dunque evidente l'inaffidabilità dell'operazione diretta alla sua individuazione, già in sé costituente prova atipica, e del suo risultato. La mera presenza sul posto dell'autovettura Renault non rappresenterebbe, del resto, elemento indiziario sufficiente. 4.2. Il ricorso di SI ES è articolato in due motivi, illustrati da successiva memoria conclusionale. 4.2.1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. A seguito della dichiarata inutilizzabilità dei tabulati telefonici, sarebbe venuta a mancare la «prova regina» a suo carico. La sola sua ammissione di avere incontrato LI, la sera del 27 settembre 2017 prima delle ore 23, non sarebbe sufficiente ad attestare che l'uomo incappucciato, presente alla mezzanotte a Colliano, fosse con lui identificabile. La variata piattaforma probatoria impedirebbe anche di assegnare alla condanna le caratteristiche di pronuncia «doppia conforme». 4.2.2. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192, 494 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il libero convincimento del giudice non potrebbe prescindere da una rigorosa valutazione del compendio probatorio, la cui natura indiziaria non avrebbe;
jel 3 permesso di addivenire all'affermazione di penale responsabilità se non dopo il superamento di ogni dubbio ragionevole. La sentenza non sarebbe conforme a tale standard valutativo. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nella propria memoria conclusionale, la parte civile SA eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da SI ES, in via derivata dalla previa inammissibilità del suo appello siccome non accompagnato da valida procura speciale. Quest'ultima, allegata ad atto di appello in formato digitale, sarebbe stata depositata in copia informatica priva di autenticazione elettronica. La procura speciale era necessaria, essendo ES stato giudicato in assenza in primo grado, quale imputato rinunciante a comparire. L'eccezione era stata formulata già dinanzi alla Corte di appello, che sul punto non si era pronunciata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RE LI è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'affermazione di penale responsabilità è, rispetto a lui, saldamente ancorata alla presenza della sua automobile sul luogo dell'accaduto, in concomitanza con la sua verificazione, nonché al riconoscimento del suo volto nelle immagini, riprese dalle videocamere, ritraenti uno dei due correi in azione. Quest'ultimo riconoscimento è stato ritenuto affidabile, come logicamente argomentato dal giudice a quo, per la fonte qualificata da cui proviene (un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri), per la base documentale che lo sorregge e, non da ultimo, perché perfettamente combaciante con l'ulteriore dato, in sé incontroverso, della presenza contestuale della Renault, all'imputato intestata e a lui normalmente in uso. La sentenza impugnata si presenta ineccepibile nella valutazione del menzionato quadro probatorio. Le censure, che il ricorrente muove al riguardo, dirette alla rivisitazione nel merito di quel quadro, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Questa Corte, d'altra parte, ha ripetutamente affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di una persona, compiuta nel corso delle indagini preliminari, di cui il soggetto autore dà conto in dibattimento, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie 4 del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende anzitutto dal valore della dichiarazione confermativa, mentre le modalità formali del riconoscimento vengono utili ai fini della corroborazione della sua efficacia dimostrativa, secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173-01). La sentenza impugnata, nell'accreditare la dichiarazione confermativa, anche alla luce delle modalità del riconoscimento, appare conforme ai principi e resta esente da qualsivoglia criticità rilevabile in questa sede. 2. Il ricorso di SI ES è inammissibile, avendo esso ad oggetto una sentenza di appello da lui già invalidamente impugnata (arg. ex Sez. 7, n. 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco, Rv. 255642-01), come correttamente eccepito dalla parte civile. 2.1. Non vi è dubbio, anzitutto, che l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di secondo grado, debba essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale. Non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere valutate e accertate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630-01). 2.2. L'appello di SI ES era inammissibile, perché non corredato di procura speciale conforme a norma ed efficace. A norma dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., la procura speciale, rilasciata al difensore per scrittura privata, deve essere da lui autenticata, a pena di inammissibilità. La ratio legis è quella di garantire sia la veridicità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez. 4, n.25082 del 12/05/2021, Geoffrey Bongos, Rv. 281490- 01), e tale garanzia non consegue ad una procura mancante di rituale attestazione in ordine alla identificazione del sottoscrittore (Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, Zoccola, Rv. 285135-03, § 3.2 del Considerato in diritto). La procura speciale è acquisita al processo in copia informatica, ai sensi dell'art. 122, comma 3, cod. proc. pen., eventualmente allegata all'atto cui accede, e l'autenticazione di tale copia deve avvenire con firma digitale, o con altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 5 Nel caso di specie, la copia informatica della procura speciale ad appellare, manualmente sottoscritta dall'imputato, non risulta accompagnata dalla prescritta autenticazione, in forma elettronica, del suo difensore di fiducia. La mancata sottoscrizione elettronica della copia informatica infirma la procura speciale e — essendo quest'ultima, nel caso di specie, requisito essenziale dell'atto di appello — rende l'appello stesso inammissibile (arg., a contrario, ex Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023, Amdouni, Rv. 284966-01). 2.3. Resta da precisare che tale requisito di essenzialità, vale a dire l'obbligatorietà del previo conferimento della procura speciale ai fini della proposizione dell'appello, nasceva dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., pro-tempore vigente. ES è stato giudicato in assenza, nel corso del giudizio di primo grado, avendo in esso rinunciato a comparire (art. 420-bis, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), sicché l'atto di impugnazione doveva essere in ogni caso corredato del prescritto specifico mandato, rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia della sentenza gravata (in tema amplius, tra le molte, Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov, Rv. 286598-01). Tale onere di allegazione risulta ora attenuato, per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, che, mediante corrispondente riformulazione dell'art. 581, comma 1-quater, cit., lo ha limitato ai casi di assistenza da parte del difensore di ufficio. Questo recente intervento normativo non interessa, tuttavia, questo giudizio. Le nuove disposizioni in tema di impugnazioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano infatti applicazione solo per i provvedimenti emessi succes- sivamente alla loro entrata in vigore, dovendosi far riferimento, per stabilire tale posteriorità, alla data di emissione dei provvedimenti stessi (tra le molte, Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, Pimpinella, Rv. 281615-01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivd -.--- ,e 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SA IS, che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/09/2024