Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2024, n. 45541
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Sentenza 25 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, emessa il 25 settembre 2024. Le parti in causa erano due imputati, accusati di concorso nel reato di incendio doloso, e una parte civile. Gli imputati hanno contestato la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che aveva confermato la loro condanna, sostenendo l'inaffidabilità del riconoscimento visivo e l'inutilizzabilità di prove telefoniche. La parte civile ha chiesto la conferma della sentenza e il rimborso delle spese legali.

Il giudice ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le prove a carico degli imputati, in particolare il riconoscimento visivo e la presenza dell'auto sul luogo del reato, fossero sufficientemente solide. La Corte ha sottolineato che l'individuazione dell'imputato era stata effettuata da un ufficiale dei Carabinieri e che le modalità di riconoscimento erano state adeguatamente giustificate. Inoltre, il ricorso di uno degli imputati è stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale, requisito essenziale per l'appello. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile.

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Massime1

In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello depositato in via telematica dal difensore di imputato giudicato in assenza, qualora la copia informatica dello specifico mandato ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia priva della autenticazione del difensore effettuata con firma digitale ovvero altra firma elettronica qualificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2024, n. 45541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45541
    Data del deposito : 25 settembre 2024

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