Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 8563/00 UD. 06.11.2002 REPUBBLICA ITALIANA 29-0 3 01 8 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSA TONE LA CORTE SEZ E 2 CIVILE Cron 4255 Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Пер. 570 Presidente Dott. Mario SPADONE Consigliere rel. Dott. TOino ELEFANTE Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Olindo SCETTINO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 8563/00 proposto Oggetto: Acquisto da per usucapione. RÓ LY in FORER e FORER KARL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Toscana n. 1, presso lo studio dell' Avv. Carlo Alberto Gentiloni Silverj che unitamente all'Avv. UL Tasser li difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTI
contro
ER ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Placi- 1430/02 di, difeso dall'Avv. Fausto Giudiceandrea come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 368/99 del 26.10.1999 / 20.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.11.2002 dal Cons. Dott. TOino Elefante. Sentito l'Avv. Giuseppe Cerulli Relli per delega dell'Avv. UL Tasser. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Elisa- betta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bolzano (con sentenza n. 46/95 del 02.12. 1994) respingeva la domanda proposta da TO BA nei confronti di YD LL e AR ER diretta a sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione di una por- zione di immobile di mq. 20 della p. ed. 50 CC Molini di pro- prietà, per il resto, dei convenuti, in quanto riteneva non pro- vata dall'attore la circostanza che i convenuti all'atto dell' ac- quisto fossero consapevoli della reale situazione e della com- piuta usucapione non corrispondente alle emergenze tavolari, in assenza di prova della mala fede degli acquirenti sulla reale situazione divergente da quella risultante dal libro fondiario. Il gravame proposto dal BA veniva accolto dalla Corte d'appello di Trento che, con sentenza n. 368/99 del 26.10/ 20. 11.1999, dichiarava acquistata per usucapione a favore del BA le porzioni di immobile site sulla p. ed. 50 CC Molini di Tures, indicate con il termine di sottotetto e portico nel piano di divisione in porzioni materiali allegato alla consulenza tec- nica datata 22 ottobre 1998 del geom. Giuseppe Augustin, di- sponeva la relativa intavolazione e respingeva tutte le doman- de riconvenzionali dei coniugi LL-ER, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte d'appello che, in base alle prove escusse, ma principalmente alla consulenza tecnica espletata, gli ac- quirenti coniugi LL-ER non potevano invocare il principio della fede tavolare, perché avrebbero potuto agevolmente e solo usando l'ordinaria diligenza avere conoscenza della reale situazione di fatto, difforme da quella emergente dagli atti ta- volari. Rilevava, infatti, la Corte distrettuale che, alla luce della ricostruzione fattuale emergente dalla c.t.u., era evidente che la semplice vista dell'immobile p. ed. 50 avrebbe consentito l' accertamento della assoluta separazione di tale immobile con M il resto dell'edificio anch'esso edificato sulla p. ed. 50, attesa l'inesistenza di ogni elemento di congiunzione. Sicché la cono- scenza dell'avvenuta usucapione da parte del dante causa del 3 BA era acquisibile solo facendo uso dell'ordinaria diligenza consistente nella mera vista dell'immobile. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazio- ne i coniugi LL-ER in base a due motivi, ai quali il BA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione di legge ed erra- ta, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla normale conoscibilità dello stato dei luoghi, i ricorrenti censu- rano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che nel caso specifico prevale l'acquisto a titolo originario non intavolato ri- spetto all'acquisto compiuto sulla base della fede del libro fon- diario, e ciò in quanto l'intervenuta usucapione sarebbe stata facilmente riconoscibile dagli acquirenti tavolari usando l' or- dinaria diligenza. I ricorrenti criticano il ragionamento della Corte d'appello per i seguenti profili:
1.1. Violazione dell'art. 2697 c.c. ed errata e contraddittoria motivazione sul punto, essendo stato fondato il giudizio in or- dine alla facile riconoscibilità della divergenza tra situazione di fatto e situazione tavolare sulle risultanze della c.t.u. che può risolvere soltanto questioni che richiedono specifiche cono- scenze tecniche, non certo uno stato psicologico. Inoltre la sentenza è contraddittoria perché da un lato afferma che la 4 situazione dei luoghi era tanto palese da potere essere rilevata alla "mera vista", dall'altra ritiene necessario ricorrere ad una c.t.u.. 1.2. Errata ricostruzione dello stato dei luoghi, per avere la sentenza impugnata affermato che "sussiste uno sbarramento fisico invalicabile tra la p. ed. 50 e quella per la quale è stata avanzata domanda di usucapione”, costituito: a) da un mu- retto che impedirebbe il passaggio dall' edificio principale dei coniugi LL-ER al porticato;
b) dal fatto che alla stanza del primo piano si accederebbe esclusivamente attraverso la p. ed. 49/1. Sostengono i ricorrenti che il porticato avrebbe due accessi: uno sul lato nord, impedito dal muretto, e l'altro sul lato sud, invece, libero ed accessibile dalla p. ed. 50. Mentre del tutto ir- rilevante sarebbe la circostanza della mancanza di un accesso diretto dall'edificio dei ER alla stanza del primo piano, in quanto non visibile dall'esterno e, quindi, non agevolmente conoscibile dagli acquirenti. Inoltre erroneamente la Corte d'appello avrebbe affermato che "non sussiste soluzione di continuità fra l'edificio p. ed. 49 e le parti oggetto della domanda versata nel presente giudizio", mentre il contrario risulterebbe dalla documentazione fotogra- fica che fa apparire un tutt'uno l'edificio dei ricorrenti, la parte di costruzione relativa al porticato e la stanza sovrastante co- 5 perta dallo stesso tetto dell'edificio dei ricorrenti;
mentre l' edi- fico vicino del BA si distingue anche per materiali, stile di costruzione e diversa esposizione.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1158 c.c. e ss., nonché omessa ed insufficiente motivazione sul punto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto compiuto il termine ventennale di usucapione a favore del BA attraverso la testimonianza di BE le cui conoscenze si riferivano, però, fino al 1971. Nê decisive erano state le testimonianze di ER OS, KO, LG BE AR e HO UL, mentre non era stato accertato chi negli anno '80 abitasse nella casa del BA.
1.1. Il primo motivo è infondato. Correttamente la Corte di merito, in conformità a quanto più volte affermato in giurisprudenza, ha ritenuto che la tutela derivante dal principio della pubblica fede cui è informato il sistema tavolare - in base al quale l'acquisto del diritto iscritto avvenuto sulla fede del libro fondiario prevale sull'acquisto extratavolare dello stesso diritto per usucapione (arg. ex art. 5 r.d. 28.3.1929 n. 499) - non può estendersi a chi abbia inta- volato il suo acquisto versando in mala fede, nel senso che co- 洲 nosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di un altro di- ritto reale prima acquistato da altri, poiché in tal caso la cono- scenza che si ha o che si dovrebbe avere sulla situazione reale 6 esclude che si sia acquistato sulla fede del libro fondiario (cfr. ex plurimis: Cass. 17.6.1999, n. 6019; 6.12.1997, n. 12428; 22.2.1996 n. 1356) I ricorrenti, per la verità, non contestano tale principio ma assumono che la Corte d'appello avrebbe dato prevalenza all' acquisto a titolo originario non intavolato rispetto all'acquisto compiuto sulla base della fede del libro fondiario, ritenendo la situazione reale facilmente riconoscibile dagli acquirenti in ba- se alle risultanze della c.t.u., che può risolvere soltanto que- stioni tecniche e non psicologiche. Ma la censura non ha senso perché la Corte di merito ha utilizzato la c.t.u. solo come elemento di comparazione fra le risultanze tavolari e l'effettivo stato dei luoghi;
mentre sola- mente alla chiara evidenza di tale stato dei luoghi ha ricolle- gato la conoscibilità negli acquirenti delle opere (sottotetto e portico cui la domanda di usucapione si riferiva). Nel resto il motivo (inesistenza di ostacoli, elementi di con- giunzione o collegamento, omogeneità di costruzione, etc.) prospetta errori di fatto deducibili con il diverso rimedio della revocazione.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato perché censura l'esito della testimonianza BE limitatamente all' oc- cupazione del porticato fino al 1971 da parte del BA, ma nulla dice circa l'uso delle stanze al primo piano risalente agli 7 anni trenta. Quanto alle altre testimonianze le censure sono del tutto generiche e vaghe, senza specifico riferimento al testo completo delle dichiarazioni rese. Né va dimenticato che la valutazione delle risultanze pro- cessuali nonchè della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la deci- sione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinci- mento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass.
8.11.1996 n. 9744; 6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giu- dice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, ri- gettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispo- sitivo.
P. Q. M.
8 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 92,40, oltre Euro 1.050,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 6 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE TOino Elefant Thauteu DUTOSHATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE INCANGEL 2003 AR Di NuzzO Oggi, IL CANCELLIERE AR Di MuZO Пі ни го CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-06-2003 serie 4 al n. 22565 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U: n°115 del 30/5/2002)