Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
L'opposizione a decreto penale di condanna è una impugnazione alla quale sono applicabili le relative regole generali: conseguentemente, se l'opposizione è proposta a mezzo telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell' art. 583, terzo comma, cod. proc. pen., con onere dell'opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell'autenticazione fatta sull'originale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/1999, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 28/5/1999
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 2029
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 6165/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VE GI e VE LA;
avverso l'ordinanza emessa il 14 gennaio 1999 dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Como;
nella udienza in camera di consiglio in data 28 maggio 1999;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
Svolgimento del processo
Con decreto penale n. 1746 emesso il 3 dicembre 1998 e notificato ad entrambi gli imputati il 19 dicembre 1998, il giudice per le indagini preliminari della pretura di Corno condannò VE GI e VE LA alla pena di lire due milioni di ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt. 9 e 26, secondo comma, della legge 977/1967, modificato dall'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 566/94, perché in qualità di soci amministratori della s.n.c. Birimbao, avevano omesso di accertare l'idoneità della lavoratrice GI ON ed in particolare non la avevano sottoposta a visite mediche periodiche, da effettuarsi ad intervalli non inferiori ad un anno.
VE GI e VE LA proposero opposizione con telegramma spedito il 4 gennaio 1999, con il quale nominarono anche loro difensore di fiducia l'avv. Salerni Massimo. Come mittente, peraltro, il telegramma indicava l'avv. Salerni Massimo. Successivamente, con atto depositato il 5 gennaio 1999, l'avv. Massimo Salerni, propose nuovamente opposizione al decreto penale di condanna, tra l'altro eccependo che esso era stato determinato da un macroscopico e grossolano errore dei verbalizzanti, in quanto dal libretto di lavoro della AR emergeva che costei aveva regolarmente ottemperato, su richiesta dei datori di lavoro, agli annuali accertamenti sanitari ed alle visite mediche presso la U.S.L., tanto che la stessa autorità competente, cui successivamente era stato mostrato il libretto di lavoro, si era scusata affermando di essersi dimenticata di girare la pagina e di non essersene accorta.
Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Como, con ordinanza del 14 gennaio 1999, dichiarò inammissibili i due atti di opposizione ed ordinò l'esecuzione del decreto penale. Osservò tra l'altro, che, al di là della singolarità del fatto che nel testo del telegramma gli imputati si definivano "sottoscritti" mentre risultava come mittente il difensore nominato, mancava sia la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel telegramma, laddove quest'ultimo funge da atto di nomina, sia l'autenticazione di una sottoscrizione (peraltro inesistente) dovuta ai sensi dell'art. 583, terzo comma, cod. proc. pen., dovendosi l'opposizione a decreto penale considerare come un atto di impugnazione. Tale opposizione era quindi inammissibile per mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto spedito a mezzo posta. Il secondo atto di opposizione proposto dal difensore degli imputati era poi anch'esso inammissibile perché depositato il 5 gennaio 1999 e quindi oltre il termine di decadenza di cui all'art. 461, primo comma, cod. proc. pen. VE GI e VE LA propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 461 cod. proc. pen. Osservano che erroneamente il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta a mezzo di telegramma per la sua mancata sottoscrizione e per la mancata autenticazione della sottoscrizione inesistente. In realtà, invero, la dichiarazione di impugnazione è stata effettuata dal difensore, che non ha bisogno di nessuna autentica. La dichiarazione contenuta nel telegramma funge da atto di nomina del difensore, che quindi legittimamente ha proposto opposizione. Altre autenticazioni non dovevano esservi in quanto l'art. 96 cod. proc. pen. non richiede l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia neppure se trasmessa per posta, ne' tale regola è derogata dall'art.461 cod. proc. pen. per la nomina del difensore al fini dell'opposizione a decreto penale di condanna. In realtà il difensore si è dimenticato di mettere la propria sottoscrizione in calce al telegramma, ma ciò non ha. nessun rilievo perché egli risulta come mittente e pertanto l'autore del telegramma e quindi dell'opposizione è ben individuato. I secondi motivi inviati dal difensore, poi, costituiscono motivi aggiunti e quindi in termine. b) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) e d), cod. proc. pen. per non avere preso in esame una prova decisiva. Osserva
che tra i documenti esaminati dagli ispettori del lavoro vi era pure il libretto sanitario della dipendente in questione dal quale risultavano tutte le visite effettuate e che quindi la lavoratrice era in regola.
Svolgimento del processo
Conformemente alla requisitoria scritta del Procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Il telegramma in questione spedito il 4 gennaio 1999, infatti, è del seguente testuale tenore "Oggetto: 'decreto penale n. 1746' e n. 98/014299 R.G. G.I.P. pretura circondariale Como. Il sottoscritto VE GI e VE LA dichiarano di proporre opposizione al decreto penale di condanna in oggetto, all'uopo eleggendo domicilio in Como ... ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso e nello studio legale dell'avv. Salerni Massimo, da entrambi nominato loro difensore di fiducia". Qui finisce il testo del telegramma, il quale non reca alcuna sottoscrizione, ne' di VE GI, ne' di VE LA e nemmeno dell'avv. Massimo Salerni.
Nella copia pervenuta alla cancelleria della pretura, al testo del telegramma segue poi, in calce, la dicitura, a cura dell'ufficio postale, "Mittente: avv. Salerni Massimo, Viale Rosselli 33/B, 22100 Como", ma come facilmente si evince dalla copia del telegramma medesimo destinata al mittente, la stessa sta esclusivamente ad indicare il soggetto che dettò per telefono il telegramma all'ufficio postale, e cioè che questo fu inviato telefonicamente dallo studio dell'avv. Salerni o da lui personalmente. Orbene, dal tenore letterale del telegramma, non può esservi alcun dubbio che gli autori della dichiarazione di opposizione furono proprio e soltanto i due diretti interessati VE GI e VE LA, i quali - come si legge nel testo - dichiararono espressamente e testualmente "di proporre opposizione al decreto penale di condanna ... ". La tesi sostenuta nel ricorso, e cioè che la dichiarazione di opposizione fu invece fatta per conto degli interessati dal loro difensore avv. Salerni è quindi palesemente infondata, in quanto contrasta in modo evidente con il tenore letterario del telegramma ed è ulteriormente smentita dal fatto che nemmeno l'avv. Salerni sottoscrisse il testo del telegramma stesso (non potendosi ovviamente qualificare come sottoscrizione l'indicazione del soggetto che dichiarò all'ufficiale postale di dettare il telegramma per telefono).
La dichiarazione di opposizione fu quindi effettuata Personalmente dagli interessati VE GI e VE LA, i quali però non apposero la loro sottoscrizione in calce al testo del telegramma. Pertanto, la carenza di una sottoscrizione autenticata rende inammissibile l'atto di opposizione in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'opposizione a decreto penale di condanna è una impugnazione, alla quale sono applicabili le relative norme generali: conseguentemente, se l'opposizione è proposta a mezzo di telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 583, terzo comma, cod. proc. pen., con onere dell'opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell'autenticazione fatta sull'originale (Sez. V, 8 febbraio 1995, Durastante, m. 200.671). Può, per completezza, osservarsi che il ricorso sarebbe ugualmente manifestamente infondato anche qualora volesse per mera ipotesi accedersi alla tesi del ricorrente secondo cui, poiché il telegramma in questione risulta inviato telefonicamente dall'avv. Salerni, esso potrebbe ritenersi come da lui sottoscritto, pur mancando anche della sua sottoscrizione. Infatti - ribadito preliminarmente che l'opposizione a decreto penale di condanna è una impugnazione, alla quale sono applicabili le relative norme generali - è indubbio che nella specie manca comunque, in concreto, la formale investitura del mittente come difensore di fiducia. Invero, nonostante il testo inizi con le parole "Il sottoscritto VE GI e VE LA", risultano poi mancanti sia la sottoscrizione degli interessati, laddove l'atto conterrebbe una nomina del difensore di fiducia, sia a fortiori, la relativa autenticazione. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, neppure la sottoscrizione (la quale, peraltro, qui difetta) sarebbe di per sè sufficiente, in quanto la nomina di difensore realizzata a mezzo telegramma con sottoscrizione priva di autenticazione non consegue l'effetto processuale previsto dall'art.96 cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto dal difensore così nominato va dichiarato inammissibile (Sez. II, 28 luglio 1994, Atzeni, m. 199.067; Sez. I, 17 giugno 1991, Lo Carmine, m. 187.684).
Nella specie è pertanto ineccepibile la decisione del giudice per le indagini preliminari di ritenere inammissibile l'atto di opposizione spedito a mezzo di telegramma dagli interessati, in mancanza sia della loro sottoscrizione sia dell'autenticazione di essa, e, qualora l'opposizione fosse intesa come proposta dal difensore, in quanto proveniente da soggetto non legittimato. Quanto al secondo atto di opposizione proposto dal difensore degli imputati esattamente il giudice per le indagini preliminari lo ha dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 461, primo comma, cod. proc. pen. È anche a questo proposito manifestamente infondato l'assunto del ricorrente secondo cui si tratterebbe di motivi aggiunti all'originaria opposizione e quindi in termine. Infatti, anche a volere per ipotesi aderire a tale opinione, alla inammissibilità della originaria opposizione conseguirebbe comunque l'inammissibilità anche di tale ulteriore atto.
Infine sono in tutta evidenza inconferenti, nella presente sede, la doglianza di merito enunciata al termine del ricorso riguardo alla fattispecie per la quale è stato emesso il decreto penale di condanna ed il riferimento, effettuato dal ricorrente, alla documentazione esaminata nel corso delle indagini preliminari. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, si ritiene congruo fissare in lire un milione;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999