Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro il decreto penale di condanna emesso a suo carico, prevedendo l'ordinamento soltanto l'atto di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2012, n. 12784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12784 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 29/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 537
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 37736/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU SI, nato a [...] [...];
avverso il decreto penale di condanna emesso in data 17.03.2011 dal GIP del Tribunale di Genova con cui è stato condannato alla pena di Euro 17.250 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b);
Visti gli atti, il decreto penale di condanna e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del PG, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e trasmettersi gli atti al GIP;
Letta la memoria difensiva dell'imputato.
OSSERVA
DU SI, adducendo che gli era stata inflitta una pena illegale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Genova in data 17.03.2011 con il quale è stato condannato alla pena di Euro 17.250 di ammenda - sostituita la pena detentiva dell'arresto con la corrispondente pena pecuniaria - per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. b).
Sul rimedio di cui può avvalersi un imputato avverso il decreto penale di condanna il rito monitorio prevede soltanto l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e a instaurare il contraddittorio tra le parti: la particolarità del rito e fa espressa previsione di uno specifico rimedio, portano a escludere la possibilità per l'imputato di proporre il ricorso per cassazione.
Sul punto è pacifica la giurisprudenza di questa Corte cfr. Sezione 4 n. 3599/2010 RV. 246298 "È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro il decreto penale di condanna emesso a suo carico. (In motivazione la Corte ha anche precisato che il ricorso non si converte nell'opposizione prevista dall'art. 461 c.p.p.).. Nella suddetta decisione (alle cui diffuse motivazioni si rimanda) è stato pure puntualizzato che non può ipotizzarsi la possibilità della conversione del ricorso in opposizione in applicazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile quanto meno a colpa del ricorrente) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012