Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorchè invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.
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- 3. Art. 588 c.p. Rissahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2007, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/12/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1556
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024878/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA DA N. IL 22/07/1982;
2) DA KR N. IL 11/04/1982;
3) EL PU N. IL 25/12/1976;
4) PA ZI N. IL 03/04/1983 ;
5) LA MI N. IL 03/05/1985;
6) PI ZA N. IL 19/08/1975;
avverso SENTENZA del 15/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti CAPPUCCIO Antonio per EL PU e CATALIOTTI Carmelo per DA KR che hanno insistito nei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 marzo 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva le attenuanti generiche in favore di LA AN e riduceva la pena inflitta allo stesso ad anni 14 di reclusione;
confermava invece le condanne inflitte ai coimputati PA DA, PI ZA, DA ES, EL PU, PA ZI in ordine alle imputazioni loro ascritte di omicidio ai danni di MY HA, di tentato omicidio ai danni di MY RI e di ZY EZ e per porto illegale di coltelli, di un tubo metallico e di un martello da carpentiere;
dichiarava infine condonati anni 3 di reclusione a favore di ciascun imputato ai sensi della L. n. 241 del 2006. In fatto, i giudici dell'appello hanno ritenuto la responsabilità penale dei sei imputati in ordine a tutti i fatti di cui ai capi di imputazione: i 12 novembre 2003 si creò una violenta discussione per l'occupazione di posti a sedere ad una lezione teorica di una scuola guida in Reggio Emilia. Già qualche giorno prima è era stato un litigio, apparentemente superato, tra alcuni degli stessi soggetti, tutti albanesi. Verso le 21.30, all'inizio della lezione erano presenti MY RI e MY EZ;
poco dopo MY LU entra nella scuola guida e si allontana subito assieme alla propria OG;
sopraggiunge quindi PA DA che si affaccia all'ingresso della sala dove si svolgeva la lezione e in tono alterato, invita ad uscire MY EZ. Inizia quindi, fuori dai locali dell'autoscuola, una violenta aggressione, con l'uso di coltelli, un tubo di ferro e un martello da carpentiere, da parte dei sei imputati nei confronti dei fratelli MY HA, MY RI e MY EZ, che soccombono quasi subito sia perché disarmati, sia perché in numero inferiore.
Le ferite riportate da MY HA ne cagionano la morte dopo poco;
quelle riportate dagli altri due richiedono l'intervento di energiche cure in ospedale, con severa prognosi.
La dichiarazione di responsabilità dei sei imputati si fonda sulle dichiarazioni di numerosi testimoni che assistettero alla vicenda e che confermarono la presenza attiva e consapevole di tutti e sei;
dette dichiarazioni hanno concordemente escluso che gli aggrediti fossero a loro volta dotati di anni o di strumenti atti ad offendere;
uno di essi, MY RI, tentò di parare i colpi inferti contro di lui usando quale scudo una bicicletta reperita in loco. I rilevi medico legali sulle ferite riportate dalle parti offese hanno confermato l'impiego di anni da parte degli aggressori, senza che residuassero segni di colluttazione in una fase precedente a quella in cui vennero inferti i colpi che cagionarono le gravissime ferite riscontrate. Da tali premesse la sentenza impugnata esclude la possibilità di configurare una rissa, poiché i fratelli MY non ebbero nemmeno il tempo di reagire ad una aggressione preordinata e organizzata in modo tale da non lasciare scampo agli stessi.
Le modalità dell'aggressione e la preordinazione della stessa sono quindi indicative della comune volontà di dare esecuzione ad un disegno preordinato, nel quale tutti e sei i partecipanti erano consapevoli sia della presenza di coltelli e di altri strumenti atti ad offendere, sia della volontà di uccidere.
Le intercettazioni ambientali disposte presso l'ospedale dove i fratelli MY RI e MY EZ furono curati hanno consentito di escludere la preordinazione di una versione di comodo o comunque volta a calunniare gli odierni imputati.
Propone ricorso a mezzo difensore PA DA per violazione di legge in quanto la Corte d'Assise di Appello aveva ritenuto che egli non fosse meritevole delle attenuanti generiche, tralasciando di considerare che si tratta di persona incensurata, dedita al lavoro, portatore di una diversa cultura, che ha prontamente confessato le proprie responsabilità sin dall'inizio dell'indagine. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge in relazione alla pena in concreto inflitta, di entità superiore al disvalore sociale proprio dell'ambente culturale nel quale tanto gli imputati che le parti offese erano cresciuti.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per la mancanza di idonea motivazione in ordine ai punti sopra riportati. Propone ricorso a mezzo difensore anche DA HN rilevando con il primo motivo la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che si sarebbe dovuto inquadrare nell'ambito della rissa ignorando del tutto la circostanza che la violenta disputa fu cagionata dall'atteggiamento dei fratelli MY. Con il secondo motivo si censura la sentenza per illogicità in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generi che. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione di legge in relazione alla sussistenza del concorso pieno dell'imputato anche con riguardo agli episodi dell'omicidio di MY HA e al tentato omicidio di MY EZ, senza precisare se si fosse trattato di dolo diretto ovvero di dolo eventuale.
Propone ricorso a mezzo difensore EL PU rilevando la contraddittorietà della motivazione sul tema della configurabilità della rissa, in quanto si sostiene che soltanto il gruppo degli aggressori sarebbe stato dotato di armi, mentre i fratelli MY si sarebbero difesi a mani nude. Si tralascia, però, di considerare la circostanza che MY LU dopo aver accompagnato a casa la OG sarebbe tornato sul posto dopo essersi procurato un cacciavite;
la sentenza sostiene poi, travisando del tutto i dati probatori acquisiti, che MY LU sarebbe tornato sul luogo del delitto quando il ferimento degli altri fratelli era stato già portato a compimento. Si sarebbe del tutto tralasciato di valutare le reciproche offese intercorse tra MY EZ e EL PU subito prima dell'aggressione; il ratio che quest' ultimo si fosse allontanato precipitosamente, evidentemente Impaurito dalla sola presenza minacciosa dei fratelli MY;
il fatto che anche EL PU risulta essere stato ferito "in modo serio". Con il secondo motivo si rileva la illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto della dinamica che avrebbe visto il ricorrente colpire MY LU, mentre in un primo tempo lo stesso aveva affermato di non aver visto chi fosse stato il proprio aggressore: in ogni caso i dati frammentari e contraddittori raccolti avrebbero dovuto portare i giudici a ritenere la sussistenza della rissa o, in subordine, a concedere al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 110 c.p.. Con il terzo motivo si rileva la carenza e la contradditorietà della motivazione sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Propone ricorso a mezzo difensore PA DE rilevando la assoluta assenza di motivazione sulla individuazione degli elementi sulla base dei quali era stata ritenuta la sua responsabilità. L'unico elemento da cui sarebbe stata tratta la prova della sua colpevolezza sarebbe il fatto che egli presentava abiti sporchi di sangue. Il che sarebbe del tutto insufficiente a ritenere il concorso in un omicidio e in due tentati omicidi.
Propone ricorso LA AN rilevando la carenza e la illogicità della motivazione sul punto della qualificazione del fatto come aggressione e non già come rissa, sul presupposto che il gruppo dei fratelli MY, meno numeroso e inerme sarebbe stato sorpreso dall'aggressione del gruppo degli imputati.
In realtà dagli atti del processo risulta chiaramente che era presente una situazione di grande tensione tra i due gruppi, tant' è che MY LU si allontanò dall'autoscuola per accompagnare a casa la OG per tornare quindi sul posto.
Si rileva quindi la violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto come rissa, con richiamo agli stessi elementi già trattati negli altri ricorsi.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione sul punto della mancata applicazione del cosiddetto concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. Ricorre quindi PI AZ a mezzo difensore rilevando con il primo motivo la violazione di legge e la illogicità della motivazione sul punto della mancata qualificazione del fatto come rissa e di conseguenza, della scarsa incidenza causale della condotta ascritta al ricorrente nell'episodio. Peraltro la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la presenza di numerose tracce di sangue anche tra gli imputati, il che conformerebbe la presenza di armi anche tra i fratelli MY.
Con il secondo motivo si censura la sentenza sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sull'entità della pena inflitta, avuto riguardo soltanto alla gravità del fatto. Con il terzo motivo si rileva la violazione di legge sul punto della mancata individuazione del dolo diretto ovvero del dolo eventuale del ricorrente e del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e meritano il rigetto.
Le questioni sollevate nei singoli ricorsi hanno in gran parte identico contenuto: in primo luogo si deve rilevare come non sussistano dubbi sul fatto che ai fatti fossero presenti tutti e sei gli imputati e che essi fossero tutti consapevoli delle ragioni di tale presenza, finalizzata alla volontà di far valere con ogni mezzo, compresa la violenza, la propria supremazia sugli avversari. Sul punto la sentenza impugnata spiega con motivazione attenta a puntuale gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto il concorso di tutti e sei sia negli atti di violenza che nel porto dei pugnali e degli altri strumenti atti ad offendere.
Dalla parte degli aggrediti, i fratelli MY, risulta la assenza di ogni sospetto o comunque di disegno volto a contrastare la violenta aggressione degli antagonisti, desumibile dal fatto che erano in numero assai inferiore e dalla assenza di anni o di altri strumenti di difesa, ad eccezione di un cacciavite che sarebbe stato visto nelle mani di MY LU dopo che lo stesso si era allontanato una prima volta per accompagnare a casa la OG e quindi era tornato mentre la colluttazione era ormai giunta al termine: sul punto i giudici dell'appello danno atto che della irrilevanza della presenza del cacciavite poiché esso comparve quando ormai l'aggressione era finita. Anche i rilevi medico legali sono univoci nel senso che le ferite furono cagionate solamente ai danni degli aggrediti, ad eccezione di PI AZ, il quale però si sarebbe ferito accidentalmente alla mano sinistra in modo superficiale per essere stato inavvertitamente colpito da PA DA. Sulla base di tali elementi viene quindi ritenuta non soltanto la compartecipazione di tutti e sei gli imputati ai reati contestati, ma anche la esclusione della possibilità di configurare nella specie il reato di rissa, il quale presuppone "che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente;
allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa ne' a carico degli aggrediti ne' a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersì (Cass. Sez. 5, 13 maggio 2004, ric. Galletta e altri RV 230323).
Per il resto, le censure sollevate dai ricorrenti in ordine agli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la responsabilità penale di ciascuno, appaiono orientate a suggerire essenzialmente una diversa lettura egli elementi di fatto raccolti nel corso del dibattimento ed in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai diversi partecipanti alla colluttazione e dai testi: tali rilevi non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, dell'indicato motivo di ricorso, il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (in tal senso: Cass. Sez. 1, 21 settembre 1999 ric. Guglielmi e altri RV 214567). La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento circa la ricostruzione di fatti denunziati senza incorrere in vizi di qualche rilievo sul piano del presente giudizio di legittimità.
Non possono infine trovare accoglimento i motivi di ricorso volti a censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatone;
si deve rammentare che il giudice non analitico esame di tutti i criteri elencati nell'art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena e darne quindi congrua giustificazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell'esercizio del proprio potere discrezionale, il che è puntualmente avvenuto nella specie. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008