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Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 38712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38712 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA CR nato a [...] il [...] TO GG nato a [...] il [...] EC AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso sentiti i difensori Avv. Fiorenzo Cieri e Avv. Arnaldo Tascione, che insistevano per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38712 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di lesioni gravi, ulteriormente aggravate dall'essere le vittime in stato di minorata difesa, e di rapina aggravata. Venivano riconosciute, in relazione alla rapina, le aggravanti delle più persone riunite e quella prevista dall'articolo 628, 3 comma, n. 2) cod. pen., nonché le aggravanti previste dall'art. 61 nn. 5) ed 8). cod. pen.. In relazione al reato di lesioni veniva esclusa l'aggravante teleologica contestata in relazione alla rapina, mentre veniva ritenuta l'aggravante della minorata difesa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore Di TI OL, IS NA, e IE OR che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 203 cod. proc. pen.): l'identificazione fotografica sarebbe viziata in quanto il fascicolo utilizzato per il riconoscimento sarebbe stato formato utilizzando informazioni confidenziali in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.; 2.2. violazione di legge: sarebbe stata illegittimamente utilizzato a fini probatori il contenuto della querela, dove erano state riversate dichiarazioni non assunte in contraddittorio;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione i relazione al reato di lesioni: i ricorrenti sarebbero stati ritenuti autori del reato, nonostante i colpi contundenti fossero stati sferrati "da tergo", da persone che non venivano viste dalle vittime e malgrado sul luogo dell'aggressione - secondo quanto dichiarato dagli offesi - vi fossero circa otto persone;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle persone offese: la Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità per i reati contestati senza distinguere le posizioni degli imputati e senza considerare che gli offesi avevano perso immediatamente i sensi, il che avrebbe impedito loro di individuare sia gli autori dell'aggressione che quelli della sottrazione delle collane;
Si deduceva inoltre che vittime sarebbero state inattendibili (a) nel riferire della rissa, (b) nell'indicare come presente il Papacciolí, (c) nel riferire che - contrariamente a quanto emerso - il proprietario del locale non aveva prestato soccorso. Con specifico riguardo alla posizione di OL deduceva con lo stesso aveva prestato soccorso alle vittime ed era rimasto nel locale fino a tarda sera, anche dopo l'aggressione, (come confermato dai testi NT e AR) circostanze che sarebbero incompatibili con la sua partecipazione agli eventi delittuosi;
6.5. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: la responsabilità per il reato di rapina veniva confermata sulla base di una "equazione" illogica tra la consumazione delle lesioni e la consumazione della rapina, nonostante l'asportazione delle 2 CONSIDERATO IN DIRITTO (Aia CALL11 - 1.11 ricorso è fondato. collane fosse avvenuta quando entrambe le vittime avevano perso i sensi e nonostante il Tribunale avesse escluso l'aggravante per le lesioni;
6.6. violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stato osservato il canone valutativo dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", in quanto (a) le persone offese non avevano visto néchi le aveva colpite, né chi aveva sottratto le collane, (b) sul posto erano presenti altre persone oltre agli imputati, (c) le vittime erano rimaste per circa tre ore sulla spiaggia, sicché chiunque avrebbe potuto asportare le collane, (d) OL era rimasto in compagnia di NI CH e di TA AT fino a tarda sera, (e) una delle vittime, AN D'DD in una foro scattata mentre era in ospedale indossava una collana d'oro simile a quella che sarebbe stata sottratta;
6.7.violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto di rinnovazione dibattimentale relativamente alle testimonianze di TA AT e RI RT, che avrebbero dovuto riferire sulla presenza di OL all'interno del locale, sui suoi comportamenti e spostamenti, nonché sul soccorso dallo stesso prestato alle persone offese, circostanze decisive al fine di valutare la sua posizione;
6.8. violazione di legge (art. 61 n. 5) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa in relazione reato di lesioni: la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta alle doglianze difensive nonostante fosse stato rilevato che il fatto era avvenuto sulla passerella che conduce dal locale "Mimi" che era molto affollato al mare e la zona era illuminata e percorsa dagli ospiti del locale;
6.9. violazione di legge (art. 61 nn. 5) ed 8) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze previste nell'art. 61 nn. 5) ed 8) nonché della circostanza delle più persone riunite in relazione al reato di rapina: la Corte non avrebbe fornito alcuna risposta alle doglianze proposte in relazione alla sussistenza di tali circostanze con l'atto d'appello; 6.10. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che era stata chiesta con la prima impugnazione;
6.11. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto dei parametri indicati nell'articolo 133 cod. pen. e, segnatamente, del fatto che i ricorrenti avevano provveduto a risarcire il danno;
si deduceva, inoltre, che la pena inflitta, poiché distante dal minimo edittale, avrebbe richiesto una motivazione accurata, che invece non veniva fornita. 3 2. Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento fotografico è manifestamente infondato. Il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali, prescritto dall'art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla prova della responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali;
queste possono invece essere prese in considerazione solo come "spunto" per indirizzare l'attività investigativa. La giurisprudenza ha già affermato, in materia di intercettazioni, che le fonti confidenziali sono inutilizzabili qualora rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013 Leka, Rv. 254174 - 01). Si tratta di un approdo ermeneutico la cui ratio può essere estesa al riconoscimento per immagini effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla base delle informazioni confidenziali, dato che la prova dell'individuazione non è direttamente discendente dall'informazione anonima, che rientra nella multiforme provvista cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione della persona che effettua il riconoscimento. In sintesi: il collegio riafferma che le informazioni confidenziali non possono essere utilizzate "direttamente" né come prova della responsabilità, né tantomeno per le decisioni da assumere in fase investigativa;
le stesse, rientrando nella provvista cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indirizzare le indagini. 2.Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Invero il ricorrente, pur deducendo correttamente che le dichiarazioni contenute nella querela non possono essere utilizzate a fini di prova, non indica quale sia la "specifica e decisiva" parte della progressione dichiarativa della persona offesa utilizzata illegittimamente per la valutazione di responsabilità. Invero la querela viene citata dalle sentenze di merito solo per descrivere lo sviluppo dell'attività investigativa, ovvero per indicare, che le due vittime si erano portate presso gli uffici di polizia per denunciare le lesioni e la rapina e che quanto dichiarato in origine era stato veniva dettagliatamente confermato dalle dichiarazioni rese in dibattimento e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La genericità della doglianza, contenuta nel secondo motivo del ricorso per cassazione, replica l'insufficienza del motivo di appello: la genericità del motivo di appello, che si configura come inammissibile, non ha, invero, generato in capo alla Corte territoriale alcun onere motivazionale. Si riafferma, sul punto, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può 4 formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, deo. 2015, Botta, Rv. 262700). E' peraltro consolidato in materia l'orientamento secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati Rv. 260359, Sez. 4, n. 16399 del 3/10/1990, Pacetti, Rv. 185996). 3.Sono invece fondati i motivi (dal terzo al sesto) che lamentano il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla indicazione delle prove poste a conferma della responsabilità per i reati contestati. 3.1. Con specifico riguardo alle lesioni, la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente se posta a confronto con la dettagliata critica mossa con l'appello alla struttura argomentativa della sentenza di primo grado. In particolare la motivazione risulta carente in ordine alla ricostruzione della dinamica delle lesioni, dato che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dei ricorrenti sulla base del fatto che gli stessi erano "presenti" sul luogo dove si era verificata l'aggressione, senza tuttavia fornire alcuna risposta alle doglianze proposte con l'appello circa (a) il ruolo dei tre durante l'aggressione (tra l'altro, non è stato indicato quale degli imputati si trovasse di fronte alle vittime e quale dietro), (b) la rilevanza delle allegazioni di OL circa la sua estraneità al delitto contestato;
su tale prova d'alibi la Corte di merito si è limitata a rilevare che le dichiarazioni testimoniali che indicavano la presenza di OL all'interno del locale non offrivano una "totale copertura" al ricorrente, senza fare alcun riferimento ad eventuali allontanamenti compatibili con la partecipazione dello stesso alla consumazione del reato. In sintesi: la motivazione offerta dalla Corte territoriale si rivela lacunosa rispetto alle doglianze proposte con l'appello e non offre una dettagliata ricostruzione della dinamica dell'aggressione attraverso la identificazione delle condotte e dei ruoli dei singoli imputati. 3.2. Con riguardo al delitto di rapina rileva che l'esclusione dell'aggravante teleologica tra le lesioni e l'evento predatorio rende critico l'accertamento di responsabilità. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il proposito criminoso della rapina fosse sorto successivamente all'evento lesivo, non essendo oggetto di ideazione preventiva (pag. 15 della sentenza del Tribunale). 5 Tale ricostruzione rende di critica configurazione il nesso tra violenza ed apprensione necessario per ascrivere le condotte contestate nella fattispecie astratta prevista dall'art. 628 cod. pen.. A ciò si aggiunge che entrambe le sentenze di merito non indicano con precisione le modalità dell'apprensione limitandosi a ricondurle alle lesioni, senza tenere in considerazione le puntuali doglianze proposte con l'atto di appello. In sintesi: la sentenza impugnata risulta carente in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina in quanto non offre una persuasiva risposta alle doglianze proposte con l'appello né con riguardo sia alla configurabilità della condotta illecita, resa critica dalla rescissione del nesso tra le lesioni e la sottrazione dei beni, né con riguardo all'indicazione delle prove poste a sostegno della attribuzione ai singoli imputati della condotta predatoria. 4. Sono fondati anche i motivi relativi al riconoscimento della sussistenza delle aggravanti di avere agito approfittando delle condizioni di minorata difesa, nonché delle aggravanti previste dall'art. 61 nn.1) e 8) cod. pen. e, in relazione alla sola rapina, di avere agito in più persone riunite. Invero la carenza della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, e l'annullamento che ne consegue, impone alla Corte di merito delegata ad effettuare il giudizio di rinvio la nuova valutazione anche delle circostanze. Deve essere tuttavia rilevato che la sentenza impugnata, sul punto, non offre alcuna risposta alle critiche avanzate con la prima impugnazione. 5. Le doglianze rivolte nei confronti del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento e del trattamento sanzionatorio sono assorbite. 6.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che procederà a nuovo giudizio, con specifico riferimento alle carenze motivazionali indicate nei §§ 3 e 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso sentiti i difensori Avv. Fiorenzo Cieri e Avv. Arnaldo Tascione, che insistevano per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38712 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di lesioni gravi, ulteriormente aggravate dall'essere le vittime in stato di minorata difesa, e di rapina aggravata. Venivano riconosciute, in relazione alla rapina, le aggravanti delle più persone riunite e quella prevista dall'articolo 628, 3 comma, n. 2) cod. pen., nonché le aggravanti previste dall'art. 61 nn. 5) ed 8). cod. pen.. In relazione al reato di lesioni veniva esclusa l'aggravante teleologica contestata in relazione alla rapina, mentre veniva ritenuta l'aggravante della minorata difesa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore Di TI OL, IS NA, e IE OR che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 203 cod. proc. pen.): l'identificazione fotografica sarebbe viziata in quanto il fascicolo utilizzato per il riconoscimento sarebbe stato formato utilizzando informazioni confidenziali in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.; 2.2. violazione di legge: sarebbe stata illegittimamente utilizzato a fini probatori il contenuto della querela, dove erano state riversate dichiarazioni non assunte in contraddittorio;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione i relazione al reato di lesioni: i ricorrenti sarebbero stati ritenuti autori del reato, nonostante i colpi contundenti fossero stati sferrati "da tergo", da persone che non venivano viste dalle vittime e malgrado sul luogo dell'aggressione - secondo quanto dichiarato dagli offesi - vi fossero circa otto persone;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle persone offese: la Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità per i reati contestati senza distinguere le posizioni degli imputati e senza considerare che gli offesi avevano perso immediatamente i sensi, il che avrebbe impedito loro di individuare sia gli autori dell'aggressione che quelli della sottrazione delle collane;
Si deduceva inoltre che vittime sarebbero state inattendibili (a) nel riferire della rissa, (b) nell'indicare come presente il Papacciolí, (c) nel riferire che - contrariamente a quanto emerso - il proprietario del locale non aveva prestato soccorso. Con specifico riguardo alla posizione di OL deduceva con lo stesso aveva prestato soccorso alle vittime ed era rimasto nel locale fino a tarda sera, anche dopo l'aggressione, (come confermato dai testi NT e AR) circostanze che sarebbero incompatibili con la sua partecipazione agli eventi delittuosi;
6.5. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: la responsabilità per il reato di rapina veniva confermata sulla base di una "equazione" illogica tra la consumazione delle lesioni e la consumazione della rapina, nonostante l'asportazione delle 2 CONSIDERATO IN DIRITTO (Aia CALL11 - 1.11 ricorso è fondato. collane fosse avvenuta quando entrambe le vittime avevano perso i sensi e nonostante il Tribunale avesse escluso l'aggravante per le lesioni;
6.6. violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stato osservato il canone valutativo dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", in quanto (a) le persone offese non avevano visto néchi le aveva colpite, né chi aveva sottratto le collane, (b) sul posto erano presenti altre persone oltre agli imputati, (c) le vittime erano rimaste per circa tre ore sulla spiaggia, sicché chiunque avrebbe potuto asportare le collane, (d) OL era rimasto in compagnia di NI CH e di TA AT fino a tarda sera, (e) una delle vittime, AN D'DD in una foro scattata mentre era in ospedale indossava una collana d'oro simile a quella che sarebbe stata sottratta;
6.7.violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto di rinnovazione dibattimentale relativamente alle testimonianze di TA AT e RI RT, che avrebbero dovuto riferire sulla presenza di OL all'interno del locale, sui suoi comportamenti e spostamenti, nonché sul soccorso dallo stesso prestato alle persone offese, circostanze decisive al fine di valutare la sua posizione;
6.8. violazione di legge (art. 61 n. 5) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa in relazione reato di lesioni: la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta alle doglianze difensive nonostante fosse stato rilevato che il fatto era avvenuto sulla passerella che conduce dal locale "Mimi" che era molto affollato al mare e la zona era illuminata e percorsa dagli ospiti del locale;
6.9. violazione di legge (art. 61 nn. 5) ed 8) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze previste nell'art. 61 nn. 5) ed 8) nonché della circostanza delle più persone riunite in relazione al reato di rapina: la Corte non avrebbe fornito alcuna risposta alle doglianze proposte in relazione alla sussistenza di tali circostanze con l'atto d'appello; 6.10. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che era stata chiesta con la prima impugnazione;
6.11. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto dei parametri indicati nell'articolo 133 cod. pen. e, segnatamente, del fatto che i ricorrenti avevano provveduto a risarcire il danno;
si deduceva, inoltre, che la pena inflitta, poiché distante dal minimo edittale, avrebbe richiesto una motivazione accurata, che invece non veniva fornita. 3 2. Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento fotografico è manifestamente infondato. Il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali, prescritto dall'art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla prova della responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali;
queste possono invece essere prese in considerazione solo come "spunto" per indirizzare l'attività investigativa. La giurisprudenza ha già affermato, in materia di intercettazioni, che le fonti confidenziali sono inutilizzabili qualora rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013 Leka, Rv. 254174 - 01). Si tratta di un approdo ermeneutico la cui ratio può essere estesa al riconoscimento per immagini effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla base delle informazioni confidenziali, dato che la prova dell'individuazione non è direttamente discendente dall'informazione anonima, che rientra nella multiforme provvista cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione della persona che effettua il riconoscimento. In sintesi: il collegio riafferma che le informazioni confidenziali non possono essere utilizzate "direttamente" né come prova della responsabilità, né tantomeno per le decisioni da assumere in fase investigativa;
le stesse, rientrando nella provvista cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indirizzare le indagini. 2.Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Invero il ricorrente, pur deducendo correttamente che le dichiarazioni contenute nella querela non possono essere utilizzate a fini di prova, non indica quale sia la "specifica e decisiva" parte della progressione dichiarativa della persona offesa utilizzata illegittimamente per la valutazione di responsabilità. Invero la querela viene citata dalle sentenze di merito solo per descrivere lo sviluppo dell'attività investigativa, ovvero per indicare, che le due vittime si erano portate presso gli uffici di polizia per denunciare le lesioni e la rapina e che quanto dichiarato in origine era stato veniva dettagliatamente confermato dalle dichiarazioni rese in dibattimento e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La genericità della doglianza, contenuta nel secondo motivo del ricorso per cassazione, replica l'insufficienza del motivo di appello: la genericità del motivo di appello, che si configura come inammissibile, non ha, invero, generato in capo alla Corte territoriale alcun onere motivazionale. Si riafferma, sul punto, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può 4 formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, deo. 2015, Botta, Rv. 262700). E' peraltro consolidato in materia l'orientamento secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati Rv. 260359, Sez. 4, n. 16399 del 3/10/1990, Pacetti, Rv. 185996). 3.Sono invece fondati i motivi (dal terzo al sesto) che lamentano il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla indicazione delle prove poste a conferma della responsabilità per i reati contestati. 3.1. Con specifico riguardo alle lesioni, la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente se posta a confronto con la dettagliata critica mossa con l'appello alla struttura argomentativa della sentenza di primo grado. In particolare la motivazione risulta carente in ordine alla ricostruzione della dinamica delle lesioni, dato che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dei ricorrenti sulla base del fatto che gli stessi erano "presenti" sul luogo dove si era verificata l'aggressione, senza tuttavia fornire alcuna risposta alle doglianze proposte con l'appello circa (a) il ruolo dei tre durante l'aggressione (tra l'altro, non è stato indicato quale degli imputati si trovasse di fronte alle vittime e quale dietro), (b) la rilevanza delle allegazioni di OL circa la sua estraneità al delitto contestato;
su tale prova d'alibi la Corte di merito si è limitata a rilevare che le dichiarazioni testimoniali che indicavano la presenza di OL all'interno del locale non offrivano una "totale copertura" al ricorrente, senza fare alcun riferimento ad eventuali allontanamenti compatibili con la partecipazione dello stesso alla consumazione del reato. In sintesi: la motivazione offerta dalla Corte territoriale si rivela lacunosa rispetto alle doglianze proposte con l'appello e non offre una dettagliata ricostruzione della dinamica dell'aggressione attraverso la identificazione delle condotte e dei ruoli dei singoli imputati. 3.2. Con riguardo al delitto di rapina rileva che l'esclusione dell'aggravante teleologica tra le lesioni e l'evento predatorio rende critico l'accertamento di responsabilità. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il proposito criminoso della rapina fosse sorto successivamente all'evento lesivo, non essendo oggetto di ideazione preventiva (pag. 15 della sentenza del Tribunale). 5 Tale ricostruzione rende di critica configurazione il nesso tra violenza ed apprensione necessario per ascrivere le condotte contestate nella fattispecie astratta prevista dall'art. 628 cod. pen.. A ciò si aggiunge che entrambe le sentenze di merito non indicano con precisione le modalità dell'apprensione limitandosi a ricondurle alle lesioni, senza tenere in considerazione le puntuali doglianze proposte con l'atto di appello. In sintesi: la sentenza impugnata risulta carente in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina in quanto non offre una persuasiva risposta alle doglianze proposte con l'appello né con riguardo sia alla configurabilità della condotta illecita, resa critica dalla rescissione del nesso tra le lesioni e la sottrazione dei beni, né con riguardo all'indicazione delle prove poste a sostegno della attribuzione ai singoli imputati della condotta predatoria. 4. Sono fondati anche i motivi relativi al riconoscimento della sussistenza delle aggravanti di avere agito approfittando delle condizioni di minorata difesa, nonché delle aggravanti previste dall'art. 61 nn.1) e 8) cod. pen. e, in relazione alla sola rapina, di avere agito in più persone riunite. Invero la carenza della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, e l'annullamento che ne consegue, impone alla Corte di merito delegata ad effettuare il giudizio di rinvio la nuova valutazione anche delle circostanze. Deve essere tuttavia rilevato che la sentenza impugnata, sul punto, non offre alcuna risposta alle critiche avanzate con la prima impugnazione. 5. Le doglianze rivolte nei confronti del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento e del trattamento sanzionatorio sono assorbite. 6.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che procederà a nuovo giudizio, con specifico riferimento alle carenze motivazionali indicate nei §§ 3 e 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023.