CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21152 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2026 del GIP TRIBUNALE di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di NC TI, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2014, definitiva il 15 gennaio 2015, per i reati di detenzione illegale di armi comuni, detenzione abusiva di armi e ricettazione, ai sensi degli artt. 10, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 648 e 697 cod. pen., commessi il 12 marzo 2013 in Giugliano in Campania;
2) Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2017, definitiva il 17 ottobre 2017, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi degli art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre Penale Sent. Sez. 1 Num. 21152 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 1990, n. 309, commessi fino a maggio 2011, già posta in continuazione con la sentenza sub 1); 3) G.U.P. Napoli del 29 aprile 2024, definitiva il 16 ottobre 2024, per i reati di omicidio aggravato dalla finalità di mafiosa, detenzione e porto d’arma da fuoco, commessi in Napoli-Barra il 21 giugno 2012. Il Giudice, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha richiamato il principio giurisprudenziale consolidato per cui la continuazione tra il reato di partecipazione a un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, [...], Rv. 279430 - 01) 2. Avverso la descritta ordinanza, propone ricorso per cassazione TI, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.. Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto dello stretto collegamento temporale tra il duplice omicidio oggetto della sentenza sub 3 e le condotte poste a fondamento della condanna di cui alla sentenza sub 2, è pervenuto al rigetto dell’istanza senza svolgere alcuna effettiva disamina del caso concreto e della copiosa documentazione depositata dalla difesa. L’ordinanza impugnata si limita, infatti, a richiamare un principio giurisprudenziale certamente condivisibile (in tema di necessaria verifica “in concreto” della programmazione ab origine dei reati-fine al momento dell’ingresso nel sodalizio), senza però calarlo nella specifica vicenda e senza spiegare per quali ragioni i dati rappresentati dall’istante non sarebbero idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso. In particolare, la sentenza sub 2 ha “cristallizzato” la partecipazione di TI all’associazione di tipo mafioso denominata “Amato-Pagano” per il periodo aprile 2010 – giugno 2014, ricomprendendo dunque anche l’episodio del 21 giugno 2012 oggetto della sentenza sub 3. A ciò si aggiunga che, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione sulle pregresse istanze volte al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 1 e sub 2, la stessa Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, ha valorizzato (con argomentazioni richiamate dalla difesa nel presente ricorso) la continuità funzionale delle condotte, la strumentalità ontologica delle contestazioni e il medesimo contesto territoriale della loro realizzazione. Nondimeno, tali elementi – pur specificamente dedotti – non risultano in alcun modo vagliati dal giudice dell’esecuzione con riferimento alla richiesta relativa alla sentenza sub 3. Con l’istanza riferita alla sentenza sub 3, inoltre, era stata prodotta ulteriore documentazione dalla quale emergeva come TI, sin dagli albori dell’affiliazione, rivestisse il ruolo di esecutore materiale (“killer”) operante a supporto di NC OL 2 RU, anch’egli condannato, con la sentenza di cui al punto 2), per la partecipazione al medesimo sodalizio. La difesa aveva poi evidenziato che la condanna per associazione a delinquere era aggravata dalla natura armata dell’organizzazione e che, nello stesso segmento temporale di commissione dell’omicidio, la Corte di cassazione – in sede di annullamento – aveva già ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato associativo e il reato di detenzione di armi per cui TI era stato condannato, valorizzando la medesimezza del contesto spazio-temporale e la finalizzazione delle armi alla realizzazione degli scopi associativi, incluse le azioni omicidiarie. Anche di tali specifiche deduzioni non vi è traccia nella motivazione dell’ordinanza impugnata, con conseguente vizio di motivazione e violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. 3. Il sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno soltanto di tali indici, ove i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074 - 01). Con specifico riguardo al rapporto tra reato associativo e reati-fine, questa Corte ha ripetutamente affermato che la continuazione può essere riconosciuta solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato per cui è richiesta l’applicazione dell’istituto sia stato programmato ab origine, al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, e che, pertanto, non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, [...], Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271984 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, [...], Rv. 280595 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [...], Rv. 275334 - 02). Ne consegue che non è configurabile alcun automatismo tra appartenenza al sodalizio e riconoscimento del 3 vincolo della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo, giacché la finalizzazione del fatto agli scopi dell’associazione o la sua collocazione nello stesso contesto criminale costituiscono dati rilevanti, ma non da soli decisivi, occorrendo pur sempre la verifica della preventiva e unitaria deliberazione dei reati ulteriori almeno nella loro tendenziale specificità. Va, inoltre, ricordato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collochino, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, [...], Rv. 271903 - 01; Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, [...], Rv. 284264 - 01; Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285809 - 01). In tale prospettiva, il provvedimento impugnato deve confrontarsi in modo effettivo con tutte le allegazioni difensive significative, non potendo limitarsi al mero richiamo dei principi astratti che governano la materia. 3. Ciò premesso e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Pur muovendo dal corretto rilievo secondo cui il delitto di omicidio aggravato dalla finalità mafiosa oggetto della sentenza sub 3) non è, per ciò solo, suscettibile di essere posto in continuazione con il reato associativo di cui alla sentenza sub 2), il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, che investivano dati fattuali e giuridici non manifestamente recessivi ai fini della verifica richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen. Restano, in particolare, prive di risposta le allegazioni secondo cui TI, sin dall’avvio dell’affiliazione, avrebbe assunto un ruolo operativo di esecutore materiale (“killer), affiancando nelle azioni criminali NC OL RU, anch’egli condannato per la partecipazione al medesimo sodalizio con la sentenza sub 2); né risulta considerato che la condanna associativa è aggravata dalla natura armata dell’organizzazione e che, nello stesso segmento temporale in cui matura il fatto di cui alla sentenza sub 3), la Corte di cassazione, in sede rescindente (Sez. 1, n. 1446 del 06/10/2020, [...]), ha già ritenuto configurabile la continuazione tra il reato associativo e la detenzione di armi contestata al TI, valorizzando sia la coincidenza del contesto spazio-temporale, sia la funzionalizzazione delle armi agli scopi associativi, 4 comprese le azioni omicidiarie. A ciò si aggiunge che il giudice dell’esecuzione non spiega perché, rispetto al reato oggetto della sentenza sub 3), non debbano assumere rilievo gli elementi già valorizzati in sede di rinvio per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), e segnatamente la continuità funzionale delle condotte, la strumentalità delle contestazioni rispetto agli scopi del sodalizio e il medesimo contesto territoriale della loro realizzazione;
né trae le necessarie conseguenze dal dato, pure riconosciuto, che l’episodio del 21 giugno 2012 si colloca all’interno del periodo di partecipazione associativa “cristallizzato” dalla sentenza sub 2) (aprile 2010 – giugno 2014). Ne discende che la motivazione dell’ordinanza impugnata si arresta al richiamo del principio astratto, ma non esplicita le ragioni per le quali gli elementi sopra indicati debbano ritenersi inidonei a sostenere, in concreto, la prospettazione difensiva circa l’unicità del disegno criminoso. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio, affinché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione- in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – proceda a nuovo esame dell’istanza, valutando in modo complessivo e non atomistico tutte le allegazioni difensive e dando conto, con motivazione effettiva, delle ragioni dell’eventuale esclusione del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2) e sub 3).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di NC TI, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2014, definitiva il 15 gennaio 2015, per i reati di detenzione illegale di armi comuni, detenzione abusiva di armi e ricettazione, ai sensi degli artt. 10, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 648 e 697 cod. pen., commessi il 12 marzo 2013 in Giugliano in Campania;
2) Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2017, definitiva il 17 ottobre 2017, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi degli art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre Penale Sent. Sez. 1 Num. 21152 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 1990, n. 309, commessi fino a maggio 2011, già posta in continuazione con la sentenza sub 1); 3) G.U.P. Napoli del 29 aprile 2024, definitiva il 16 ottobre 2024, per i reati di omicidio aggravato dalla finalità di mafiosa, detenzione e porto d’arma da fuoco, commessi in Napoli-Barra il 21 giugno 2012. Il Giudice, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha richiamato il principio giurisprudenziale consolidato per cui la continuazione tra il reato di partecipazione a un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, [...], Rv. 279430 - 01) 2. Avverso la descritta ordinanza, propone ricorso per cassazione TI, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.. Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto dello stretto collegamento temporale tra il duplice omicidio oggetto della sentenza sub 3 e le condotte poste a fondamento della condanna di cui alla sentenza sub 2, è pervenuto al rigetto dell’istanza senza svolgere alcuna effettiva disamina del caso concreto e della copiosa documentazione depositata dalla difesa. L’ordinanza impugnata si limita, infatti, a richiamare un principio giurisprudenziale certamente condivisibile (in tema di necessaria verifica “in concreto” della programmazione ab origine dei reati-fine al momento dell’ingresso nel sodalizio), senza però calarlo nella specifica vicenda e senza spiegare per quali ragioni i dati rappresentati dall’istante non sarebbero idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso. In particolare, la sentenza sub 2 ha “cristallizzato” la partecipazione di TI all’associazione di tipo mafioso denominata “Amato-Pagano” per il periodo aprile 2010 – giugno 2014, ricomprendendo dunque anche l’episodio del 21 giugno 2012 oggetto della sentenza sub 3. A ciò si aggiunga che, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione sulle pregresse istanze volte al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 1 e sub 2, la stessa Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, ha valorizzato (con argomentazioni richiamate dalla difesa nel presente ricorso) la continuità funzionale delle condotte, la strumentalità ontologica delle contestazioni e il medesimo contesto territoriale della loro realizzazione. Nondimeno, tali elementi – pur specificamente dedotti – non risultano in alcun modo vagliati dal giudice dell’esecuzione con riferimento alla richiesta relativa alla sentenza sub 3. Con l’istanza riferita alla sentenza sub 3, inoltre, era stata prodotta ulteriore documentazione dalla quale emergeva come TI, sin dagli albori dell’affiliazione, rivestisse il ruolo di esecutore materiale (“killer”) operante a supporto di NC OL 2 RU, anch’egli condannato, con la sentenza di cui al punto 2), per la partecipazione al medesimo sodalizio. La difesa aveva poi evidenziato che la condanna per associazione a delinquere era aggravata dalla natura armata dell’organizzazione e che, nello stesso segmento temporale di commissione dell’omicidio, la Corte di cassazione – in sede di annullamento – aveva già ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato associativo e il reato di detenzione di armi per cui TI era stato condannato, valorizzando la medesimezza del contesto spazio-temporale e la finalizzazione delle armi alla realizzazione degli scopi associativi, incluse le azioni omicidiarie. Anche di tali specifiche deduzioni non vi è traccia nella motivazione dell’ordinanza impugnata, con conseguente vizio di motivazione e violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. 3. Il sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno soltanto di tali indici, ove i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074 - 01). Con specifico riguardo al rapporto tra reato associativo e reati-fine, questa Corte ha ripetutamente affermato che la continuazione può essere riconosciuta solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato per cui è richiesta l’applicazione dell’istituto sia stato programmato ab origine, al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, e che, pertanto, non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, [...], Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271984 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, [...], Rv. 280595 - 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [...], Rv. 275334 - 02). Ne consegue che non è configurabile alcun automatismo tra appartenenza al sodalizio e riconoscimento del 3 vincolo della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo, giacché la finalizzazione del fatto agli scopi dell’associazione o la sua collocazione nello stesso contesto criminale costituiscono dati rilevanti, ma non da soli decisivi, occorrendo pur sempre la verifica della preventiva e unitaria deliberazione dei reati ulteriori almeno nella loro tendenziale specificità. Va, inoltre, ricordato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collochino, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, [...], Rv. 271903 - 01; Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, [...], Rv. 284264 - 01; Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285809 - 01). In tale prospettiva, il provvedimento impugnato deve confrontarsi in modo effettivo con tutte le allegazioni difensive significative, non potendo limitarsi al mero richiamo dei principi astratti che governano la materia. 3. Ciò premesso e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Pur muovendo dal corretto rilievo secondo cui il delitto di omicidio aggravato dalla finalità mafiosa oggetto della sentenza sub 3) non è, per ciò solo, suscettibile di essere posto in continuazione con il reato associativo di cui alla sentenza sub 2), il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, che investivano dati fattuali e giuridici non manifestamente recessivi ai fini della verifica richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen. Restano, in particolare, prive di risposta le allegazioni secondo cui TI, sin dall’avvio dell’affiliazione, avrebbe assunto un ruolo operativo di esecutore materiale (“killer), affiancando nelle azioni criminali NC OL RU, anch’egli condannato per la partecipazione al medesimo sodalizio con la sentenza sub 2); né risulta considerato che la condanna associativa è aggravata dalla natura armata dell’organizzazione e che, nello stesso segmento temporale in cui matura il fatto di cui alla sentenza sub 3), la Corte di cassazione, in sede rescindente (Sez. 1, n. 1446 del 06/10/2020, [...]), ha già ritenuto configurabile la continuazione tra il reato associativo e la detenzione di armi contestata al TI, valorizzando sia la coincidenza del contesto spazio-temporale, sia la funzionalizzazione delle armi agli scopi associativi, 4 comprese le azioni omicidiarie. A ciò si aggiunge che il giudice dell’esecuzione non spiega perché, rispetto al reato oggetto della sentenza sub 3), non debbano assumere rilievo gli elementi già valorizzati in sede di rinvio per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), e segnatamente la continuità funzionale delle condotte, la strumentalità delle contestazioni rispetto agli scopi del sodalizio e il medesimo contesto territoriale della loro realizzazione;
né trae le necessarie conseguenze dal dato, pure riconosciuto, che l’episodio del 21 giugno 2012 si colloca all’interno del periodo di partecipazione associativa “cristallizzato” dalla sentenza sub 2) (aprile 2010 – giugno 2014). Ne discende che la motivazione dell’ordinanza impugnata si arresta al richiamo del principio astratto, ma non esplicita le ragioni per le quali gli elementi sopra indicati debbano ritenersi inidonei a sostenere, in concreto, la prospettazione difensiva circa l’unicità del disegno criminoso. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio, affinché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione- in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – proceda a nuovo esame dell’istanza, valutando in modo complessivo e non atomistico tutte le allegazioni difensive e dando conto, con motivazione effettiva, delle ragioni dell’eventuale esclusione del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2) e sub 3).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5