Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2001, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
N E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / A . 66647 A I 4 R N / R T 6 - 2 S A I B . T G .R . E L U P L . R B O A I R r.g.n.20667/99; ud. 4/5/01; oggetto: irpef, reddito di partecipazione;
T 1 9 89 3 0 1 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO всем. 22496 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Vincenzo Carbone presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Massimo Oddo 66 Vincenzo Di Nubila CC Giuseppe Falcone 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR BE, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3, presso l'avv. Alessandro di Maio, difesa dall'avv. Amelia Aprea per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 66647 5 8 0 1 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 136/20 del 10 giugno-2 ottobre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, in subordine, il rigetto. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di La Spezia, in relazione a pregresso accertamento di maggior reddito d'impresa a carico della S.n.c. AM BE, ha contestato alla socia AR BE, ai fini dell'irpef dovuta per il 1986, un imponibile di lire 48.688.000, così elevando quello dichiarato in lire 23.404.000, ed ha inflitto la sanzione pecuniaria di lire 8.275.000; -che l'impugnazione proposta dalla BE contro detta rettifica è stata respinta dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia;
-che la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato il gravame della soccombente, fra l'altro negandole la M~ 2 possibilità di mettere in discussione l'accertamento nei riguardi della società (che poi aveva definito mediante condono il relativo giudizio), in ragione dell'automatica imputabilità al socio di quota proporzionale del reddito della società di persone e della mancata indicazione nel ricorso avverso l'avviso di accertamento dei "motivi di merito su cui si deve fondare la domanda"; -che la BE, con ricorso notificato l'11 novembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, criticandola, con due connessi motivi, per aver erroneamente escluso la sua facoltà di sollecitare un' indagine sull'effettiva consistenza del reddito societario e per aver comunque omesso di esaminare le sue deduzioni in proposito;
-che l'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
-che la sentenza impugnata, nella parte in cui, con autonoma ratio decidendi, ha rilevato l'estraneità al tema del dibattito della questione dell'effettiva consistenza dei profitti della società, per il difetto di deduzioni sul punto nel ricorso con cui la BE aveva aperto il giudizio d'impugnazione dell'avviso a lei notificato, non è investita in questa sede da pertinenti censure, ammettendo del resto la ricorrente di aver sollecitato l'esame della questione solo con l'atto d'appello; M~ 3 -che l'insindacabilità di tale rilievo circa i limiti del giudizio rende ultroneo il quesito della possibilità del socio di mettere in discussione la rettifica a carico della società nella controversia inerente all'accertamento del suo imponibile-irpef correlato alla quota di partecipazione;
-che, in conclusione, si deve dichiarare inammissibile il ricorso, per l'assenza di motivi potenzialmente atti ad infirmare la sentenza impugnata, e si deve condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso proposto da AR BE, e la condanna al rimborso, in favore dell'Amministrazione delle finanze, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 1.150.000, di cui lire 1.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 4 maggio 2001 il presidente il consigliere rel. est. fictio Jawa IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 20 LUG. 2001. IL CANCELLIERE C Oggi. Innocenzo Battista ESENTE DA REGISTRAZIONE SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 7. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA