Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
In caso di assunzione diretta di lavoratori da parte di un'amministrazione comunale, senza il preventivo nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego, la circostanza che i lavoratori fossero assunti per la necessità di consegnare i certificati elettorali non è idonea a far rientrare la fattispecie nella procedura di urgenza prevista dall'art. 8, comma quarto del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 (attuativo dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987), ne' costituisce esimente idonea, ex art. 4 della legge n. 689 del 1981, ad escludere l'applicazione della relativa sanzione amministrativa nei confronti del sindaco.
In tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste di collocamento per l'assunzione nella P.A. ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 - le cui modalità di attuazione sono disciplinate dal d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dal d.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 - è obbligatorio il ricorso alle liste non potendo l'art. 4, del d.P.R. n. 268 del 1987, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. n. 494 del 1987, che prevede solo la facoltà, derogare alla disciplina legislativa, trattandosi di d.P.R. di recepimento dell'accordo collettivo e quindi con natura di fonte normativa secondaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12248 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RO, rappresentata è difesa dall'avv. Carmine Lombardi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Nomentana 60, presso lo studio dell'avv. G.V. Placco, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege;
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di VE-Sezione Lavoro n. 1438/01 del 15.3.2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 5153/2000).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale doti Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 389 del 26 ottobre 2000 la Direzione Provinciale del Lavoro di VE ingiungeva a IA SA, nella qualità di vice-sindaco del Comune di Calvi, di pagare la somma di L.
8.000.000 a titolo di sanzione per l'avvenuta assunzione di 8 dipendenti non per il tramite della "sezione circoscrizionale dell'impiego", atteso che, all'esito degli accertamenti ispettivi, era emersa l'insussistenza delle condizioni di urgenza previste dal quarto comma dell'art. 8 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 per assumere direttamente, entro il limite dei dieci giorni lavorativi, dei dipendenti comunali senza dover rigettare le procedure sancite dal cennato decreto.
La IA proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di VE (in funzione di Giudice del Lavoro) avverso la summenzionata ordinanza e ne chiedeva l'annullamento deducendo gradatamente: "- nullità dell'ordinanza per carenza/difetto di motivazione;
- illegittimità del monopolio statale sul collocamento;
- infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'accertamento; - rituale esercizio di un potere conferito ai Comuni;
- mancata applicazione del regime della continuazione, ex art. 8 della legge n. 689/81". Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale del Tesoro che contestava la proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva l'opposizione, limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che rideterminava in L. 3.000.000, e compensava tra le parti le spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza SA IA propone ricorso affidato a tre motivi.
L'intimata "Direzione Provinciale del Lavoro di VE" resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.p.r. 13 maggio 1987 n. 268, come modificato dall'art. 25 d.p.r. 17 settembre 1987 n. 494, dell'art. 16 l. 28 febbraio 1987 n. 56 e dei D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e 30
marzo 1989 n. 127. Sostiene parte ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto abrogato dal D.P.C.M. del 1988 l'art. 25 del d.p.r. 494 del 1987, dato che, in ogni caso, il regolamento delegato non poteva derogare ai limiti fissati nella legge delega. La censura non ha fondamento.
Come ha già correttamente argomentato il Tribunale, l'art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha stabilito che le assunzione di lavoratori,
da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengano "secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti". Le modalità di attuazione, demandante ad un successivo regolamento, sono contenute nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e 30 marzo 1989 n. 127, che hanno ribadito l'obbligo per i Comuni di attingere dalle graduatorie in questione. Vero è che l'art. 4 d.p.r. 268/1987 ha previsto la facoltà (e non l'obbligo) per l'ente di ricorrere alle graduatorie stesse, ma tale previsione è stata poi soppressa;
ne' vale richiamare il successivo d.p.r. 17 settembre 1987 n. 494 che, all'art. 25, ha reintrodotto una simile facoltà, perché, trattandosi di un atto con il quale è stato recepito un accordo collettivo, non poteva derogare ad una normativa legale preesistente, stante la sua natura di normazione secondaria (cfr. Cass. 22 marzo 1999 n. 2629, 5 marzo 2003 n. 3254), in quanto tale inidonea a derogare la legge n. 56/1987. Ciò significa che, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, è questa legge che non poteva essere derogata dal d.p.r. 494 e non viceversa.
Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.p.c.m. 27 dicembre 1988 nonché vizi di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha considerato l'esistenza di una "straordinaria urgenza" - consistente nella necessità di provvedere alle esigenze del servizio elettorale - tale da legittimare il ricorso all'assunzione così come effettuate nella fattispecie in esame.
Anche questa censura non ha fondamento.
Come questa Corte (Cass. 13 maggio 2000 n. 6174, cui adde Cass. 3254/2003) ha avuto modo di affermare in una fattispecie del tutto analoga, l'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1998, come si è detto attuativo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, - con riguardo ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare per i quali gli ordinamenti delle singole amministrazioni consentono l'assunzione a termine per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti - contempla una procedura di urgenza per la richiesta e l'avviamento al lavoro;
il successivo comma 4 regola il caso dell'urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, in presenza della quale consente l'assunzione diretta di lavoratori iscritti nelle liste, con contestuale e motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, che, a sua volta, qualora tale durata superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria. La ricognizione dei dati normativi conduce ad affermare che in nessun altro caso, neppure in quello dell'urgente necessità, è consentito procedere ad assunzioni dirette, del personale - con l'eccezione delle qualifiche funzionali escluse dalla disciplina - senza l'intervento della richiamata Sezione.
Nè, d'altra parte, la fonte regolamentare - come si è già osservato - avrebbe potuto legittimamente disporre in deroga alla regola dettata dalla legge 56. In altri termini, la previsione regolamentare deve essere letta nel senso di un mero richiamo dei principi generali che consentono, quando è necessario garantire beni essenziali e non vi siano strumenti alternativi, il sacrificio di altri interessi (art. 2044 e 2045 c.c.; art. 52 e 54 c.p.). Se ne deve concludere che l'assunzione diretta determinata dalla necessità di consegnare i certificati elettorali, come giustamente ha ritenuto il Tribunale, non integra una delle ipotesi idonee ad escludere la responsabilità dell'autore della violazione amministrativa, non ricorrendo una delle esimenti di cui all'art. 4 l. 689/1981. Con il terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calvi, degli artt. 36 e 36 bis d.lgs. 3 febbraio 1993 e successive modificazioni - parte ricorrente muove alla sentenza impugnata un'articolata critica, rilevando che irrazionale e sospetta di legittimità costituzionale sarebbe la lettura della normativa accolta dal Tribunale, che consentirebbe una illogica libertà per gli enti locali nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, rispetto al caso di assunzioni a tempo determinato;
per altro verso, a seguito della normativa introdotta a far tempo dal 1993, le amministrazioni locali sarebbero abilitate a stabilire modalità proprie di assunzione del personale, purché rispettose dei principi fissati nell'art. 36 del richiamato d.lgs. Neanche questa censura può essere condivisa, in quanto la previsione di una procedura più agile e trasparente per le assunzioni a tempo parziale ed a tempo determinato, ma con le garanzie dovute al fatto che l'ente locale debba rivolgersi alla Sezione Circoscrizionale dell'impiego, evita che si possano avere per le posizioni lavorative di più basso livello professionale eventuali gestioni non conformi ad una vera ed effettiva imparzialità.
Quanto poi all'altro profilo di censura, va in primo luogo osservato che il problema interpretativo sollevato in ordine alla portata del d.lgs. 29 è stato formulato in maniera impropria, in quanto l'art. 36 - nella formulazione originaria, ribadita dal d.lgs. n. 536/1993, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame - richiamava espressamente il D.P.C.M. 30 marzo 1989 n. 127 per le assunzioni a termine e, quindi, valgono le considerazioni fatte con riferimento al primo motivo di ricorso. Va poi aggiunto che la prospettazione dell'esistenza di un ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calvi non è accompagnato dalla menzione delle clausole regolanti la materia, dal che discende l'ulteriore rilievo circa la mancanza di autosufficienza del ricorso, dato che non è possibile in questa sede nemmeno verificare la conformità di tale specifica disciplina ai principi generali fissati nello stesso art. 36, ai quali, anche dopo le innovazioni apportate con il d.lgs. 80/1998, quell'ordinamento doveva adeguarsi.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003