Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12248
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Sentenza 20 agosto 2003

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In caso di assunzione diretta di lavoratori da parte di un'amministrazione comunale, senza il preventivo nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego, la circostanza che i lavoratori fossero assunti per la necessità di consegnare i certificati elettorali non è idonea a far rientrare la fattispecie nella procedura di urgenza prevista dall'art. 8, comma quarto del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 (attuativo dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987), ne' costituisce esimente idonea, ex art. 4 della legge n. 689 del 1981, ad escludere l'applicazione della relativa sanzione amministrativa nei confronti del sindaco.

In tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste di collocamento per l'assunzione nella P.A. ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 - le cui modalità di attuazione sono disciplinate dal d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dal d.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 - è obbligatorio il ricorso alle liste non potendo l'art. 4, del d.P.R. n. 268 del 1987, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. n. 494 del 1987, che prevede solo la facoltà, derogare alla disciplina legislativa, trattandosi di d.P.R. di recepimento dell'accordo collettivo e quindi con natura di fonte normativa secondaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12248
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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