Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
I ITALIANA D , SA LO S 10 L A O , T . PUBBLICA B T I A R S D 'A E P A ELL S T I S N D O IN NON022 97 /0 1 . G P SI N O IM N A 3 SE 7 D A - E D 8 I , 1- TE A O 1 R O T ER T E S IT GI G ES EG IR E R L D O LA LA CORTE SUL CASSAZIONE EL Oggetto D SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21922/99 - Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Consigliere Dott. Vincenzo FERRO - Cron. 4174 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rep. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Ud. 29/11/2000 CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PANELLA CARLO, domiciliato in ROMA presso la Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, per diritti L. 3000 16 FEB 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, IL CANCELLIERE giusta delega a margine del ricorso;
23000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
FALLIMENTO GEDIT SpA;
CC064124 intimato- avverso la sentenza n. 1552/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata l'11/06/99; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2251 udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con istanza tardiva, ai sensi dell'art.101 l.f., proposta al giudice delegato del fallimento del- la S.p.a. GEDIT - Gruppo Editoriale Medica, il dott. Carlo NE, esponendo di essere stato assunto alle dipendente della società poi fallita con la qualifica di redattore capo econ la retribuzione mensile di lire "3.000.000 con il compito di curare il settore di ca- rattere non medico delle riviste " IC " e " Medi- cina RN ", edite dalla società, e di impostare e dirigere l'attività editoriale di produzione di video- dischi per la didattica.. i di aver prestato lavoro dalla data dell'assunzione, il 14.01.1987 fino al 30.11.1989, allorché la società gli aveva comunicato il proprio recesso, avendo deciso di cessare la pubblica- zione del supplemento culturale della rivista " IC ", richiese in via principale che, previo accertamen- to della natura subordinata del rapporto di lavoro, egli fosse ammesso al passivo per la somma di lire 61.979.800 ( come esposta in dettaglio ) con il pri- vilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c. 2 In via subordinata, per il caso che non fosse sta- to riconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro, richiese che, tenendosi conto del carattere continuativo e coordinato della sua prestazione d'opera, egli fosse ammesso al passivo per la stessa anche ex art. 36 Cost., con il privilegio di somma ' cui al n. dello stesso art. 2751 bis c.c. Il curatore del fallimento si oppose all'ammissione del credito deducendo che la collabora- zione prestata dal NE in favore della SOC. Gedit si era svolta in maniera occasionale e senza vincolo di subordinazione. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 6.2.1997, rigettò le domande : quella proposta in via principale, con la motivazione che non era stata raggiunta la prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavo- ro;
quella proposta in alternativa subordinata, per la ritenuta estraneità della norma costituzionale invocata al lavoro non subordinato. La Corte di Appello territoriale, con sentenza emessa in data 11.06.1999, rigettando il gravame, con- fermò la pronuncia del tribunale. Avverso tale sentenza il NE ha proposto ri- corso per cassazione. L'intimata curatela non si è costituita. 3 Motivi della decisione Due motivi proposti a sostegno del ricorso. " la violazione e falsaIl primo motivo denuncia applicazione degli artt. 2094 e 2727 C.C. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione " sul punto decisivo della individuazione del rapporto di lavoro. Alla disamina della censura appare utile premette- re le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata. Muovendo dalla prospettazione dello stesso ap- "1pellante, secondo il quale il carattere subordinato delle prestazione di lavoro emergeva dalla specifica mansione di capo-redattore, che di per sé, quale ele- mento presuntivo, lasciava presupporre l'inserimento organico nella struttura aziendale e l'assoggettamento all'obbligo di conformarsi alle direttive dell'imprenditore "1 la Corte di Appello ha affermato a) che dalla volontà delle parti, nella individuazio- ne del rapporto, non potesse, in via generale, pre- scindersi ma che la lettera Gedit del 14.01.1987, che il NE aveva indicato come di " assunzione con la qualifica di capo redattore " lo stesso Pa- ' nella non aveva mai prodotto nel giudizio;
b) che, dovendo escludersi, per difetto di prova, il fatto dell'assunzione con la qualifica suindicata, cadeva anche la possibilità di dedurne l'inserimento organico nell'azienda e la subordinazione, delle quali l'assunzione con detta qualifica costituiva, secondo lo stesso appellante, il presupposto;
c) che al difet- to di prova su tale punto non poteva supplirsi equipa- rando alla qualifica ed alle mansioni di capo-redattore quella di " coordinatore " della rivista "1IC "1 atteso che dalla sporadicità della pubblicazione di ta- le inserto si desumevano argomenti per ritenere che la preparazione dell'inserto medesimo avveniva in maniera occasionale e che a ciò il NE provvedeva in piena autonomia, come anche il testimone IS - la compa- aveva confermato;
d) che altri indici tibilità anche con il lavoro autonomo della predetermi- nazione della retribuzione in misura fissa e l'inattendibilità, per contrasto con altri dati ogget- tivi, del testimone AS sul punto dello svolgi- mento temporale del lavoro da parte del NE e circa le ferie assumevano rilievo di segno contrario alla dell'attore. tesi Tutto ciò premesso, la prima delle censure svol- ossia la violazione dell'art. 2094 c.c., si dimo- te, stra manifestamente infondata al semplice rilievo che proprio in relazione al contenuto della norma, circa 5 gli elementi caratterizzanti la prestazione di lavoro subordinato, i giudice dell'appello hanno individuato il tema della prova, rivolgendo la loro indagine alla ricerca, nella specificità del caso, degli elementi della continuità e della dipendenza dall'imprenditore. Le altre censure si muovono sul terreno della va- lutazione degli elementi di prova, anche presuntivi, operata dalla Corte di merito e in tale suo contenuto le censure stesse sono inammissibili in questa sede di legittimità, essendo rimesso al giudice di merito l'apprezzamento delle risultanze di prova. L'illogicità della motivazione, che il ricorrente intende utilizza- è peraltro insussistente. re, Il tema e l'oggetto della prova sono stati, inve- correttamente individuati dai giudici dell'appello ro, corrispondenza con la causa petendi dedotta in e il carattere subordinato della pre- dall'attore; stazione di lavoro è stato escluso da un lato per il difetto di quella prova che sarebbe stata Co- stituita dalla lettera di assunzione che, secondo le allegazioni dell'attore, enunciava la dedotta speci- qualifica di capo-redattore e dall'altro sul-fica la base di una serie di elementi la cui valutazione di segno negativo risulta correttamente argomentata. La ratio decidendi della pronuncia ora impugnata è individuabile proprio nel rilievo del difetto di prova sul punto decisivo dell'esistenza di un rapporto di la- voro avente i caratteri della subordinazione, mentre le argomentazioni attraverso le quali la sentenza ha avanzato ipotesi circa le ragioni della mancata produ- zione in giudizio della lettera Gedit 14.01.1987 e sulle quali si appuntano le censure di illogicità, seppur non estranee al tema suddetto, non hanno spiega- to influenza alcuna sulla decisione. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione in relazione alla domanda su- bordinata. In relazione a tale domanda la Corte di merito ha rilevato che il NE si era limitato, nell'atto di citazione in appello, all' enunciazione che "respinta la domanda principale il Tribunale aveva poi respinto anche quella subordinata assumendo di condividere la dell'estraneità del precetto di cui all'art. 36 tesi Cost. al lavoro non subordinato" senza formulare alcu- na censura né sul modo in cui la domanda era stata in- tesa, né sulla giustezza della tesi suddetta, e sulla base di tale rilievo la Corte stessa ha ritenuto che sul punto " si fosse formato il giudicato con la 7 conseguenza che la domanda in questione era sottratta al riesame in grado di appello. Deducendo di averla espressamente riproposta con l'atto di appello, il ricorrente addebita alla Corte di aver omesso di motivare il mancato accoglimento della " sua domanda subordinata ". Anche tale censura è infondata. La norma processuale di riferimento nel giudizio di gravame, per l'attore che sia soccombente rispetto ad una specifica domanda, non è quella dell'art.346 c.p.c. bensì quella dell'art. 342 nel senso che la riproposizione in appello della domanda non esime l'appellante - che anzi, può avvenire in tal modo sol- dal formulare specifiche censure a contenuto tanto critico rispetto alle ragioni che hanno indotto il primo giudice al rigetto della domanda ( v. ex multis, Cass. n.11399, n. 9270, n. 464 e n. 105 del 1999 ). E' su tale premessa che al motivo di ricorso in esame deve negarsi fondamento. Nessuna violazione del- le suindicate norme processuali può essere infatti ad- debitata alla Corte di merito, la quale, dopo aver ri- levato che "nessuna censura era stata formulata dall'appellante NE " né sul modo in cui la doman- da era stata intesa, né sulla giustezza della tesi "1 ossia del convincimento del primo giudice circa l'estraneità del precetto di cui all'art.36 della Co- stituzione al lavoro non subordinato, ha poi corretta- mente ritenuto non devoluta al suo esame la domanda su- bordinata in questione. Onde nemmeno sussiste, nella sentenza impugnata, il denunciato difetto di motivazio- ne. Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 29 novembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Pellegrino Senofonteம Il Consigliere estensore Il Presidente |Celentano Walter Celentano ERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Malloria Apgrel Bianchi IL CAN Civile Prima Depositat 16 FEB. 2001 CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533