Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell'intervento dei difensori.
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2013, n. 16400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16400 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 07/03/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - N. 659
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 37976/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione 1^ penale, in data 12.4.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore, Avv. Di Finizio Enrico, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.5.2011, il Tribunale di Noia dichiarò AD EN responsabile dei reati di violenza e minaccia aggravate nei confronti di LL TA AN, Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco e di SA AS, Senatore e Consigliere comunale dello stesso Comune al fine di impedire la loro attività politica e amministrativa (capo A), di detenzione e porto di pistola (capo A1) di violenza e minaccia nei confronti dei Carabinieri della Stazione di Pomigliano d'Arco e del Gruppo di Castello di Cisterna, al fine di costringerli a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio o ad omettere atti d'ufficio (capo B), di minacce aggravate nei confronti di LE NA, direttrice della filiale del Banco di Napoli di Pomigliano d'Arco e di detenzione e porto di proiettili (capo C), di tentata estorsione capo d), di detenzione e porto di arma comune da sparo e di spari in luogo pubblico (capo D1), di minacce, danneggiamento aggravato, detenzione e porto di proiettili (capo E), tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 9 mesi 2 di reclusione ed Euro 2.450,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12.4.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena ad anni 7 mesi 6 di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione all'inutilizzabilità delle consulenze tecniche svolte sul saggio grafico e della perizia dibattimentale per essere stato il predetto saggio grafico acquisito da persona formalmente informata sui fatti, ma che avrebbe dovuto assumere qualità di persona sottoposta ad indagini;
il saggio grafico avrebbe valore di dichiarazione auto indiziante e come tale rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (richiamando Cass. Sez. 6 sent. n. 32577 del 27.4.2006); peraltro il Cap. De Simone ha spiegato di aver interrotto il saggio avendo rilevato l'uso della doppia "b", nella parola "abito", come negli anonimi e quindi l'interruzione era una forma di garanzia;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i capi D e D1, in quanto sarebbe stato indispensabile farsi rilasciare un saggio grafico ampio ed esaustivo, come rilevato dalla consulente di parte;
lo stesso consulente R.I.S. ha rilevato deboli elementi di collegamento;
l'episodio in danno della Nuova Caffetteria è stato posto a carico del ricorrente in ragione delle analogie con quello relativo all'attentato al Sindaco, pur in presenza di dubbi sulla paternità della scrittura, mentre gli episodi non sarebbero affatto sovrapponibili;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità basata sulla perizia della dott.ssa Maria Flora che soffre di un pregiudizio, in quanto il perito, pur avendo acquisito ulteriori saggi grafici avrebbe finito per non utilizzarli, ritenendo che l'imputato avrebbe avuto interesse ad alterare la sua grafia abituale;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati in assenza di elementi dotati di elevata capacità dimostrativa, sull'argomento suggestivo che dopo il fermo di AD EN erano cessate le condotte analoghe a quelle contestate e trascurando altre possibili piste e che anche altri soggetti erano stati arrestati per condotte simili;
5. violazione della legge processuale in quanto per il reato di cui al capo E non era stata inflitta in primo grado alcuna pena, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto infliggere l'aumento per continuazione di mesi 6 giorni 5 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di cui a tale capo, essendo appellante il solo imputato;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B in assenza di elementi dotati di significativa capacità dimostrativa;
la telefonata al 112 del 9.2.2009 con la quale il chiamante chiede di parlare con il Comandante di Compagnia, non sarebbe raffrontarle per contenuto a quella del 13.1.2009 nella quale la minaccia è indirizzata al Sindaco e non è rivendicativa di attentati compiuti;
la telefonata ai Carabinieri sembrerebbe attinente a far desistere dall'attività di sequestri per violazione delle norme sulla circolazione stradale;
quanto alla perizia fonica la sentenza impugnata da atto che non è stata effettuata l'analisi oggettiva sulla telefonata al 112 per il rumore di fondo, ma solo quella soggettiva, che non consentirebbe una sicura attribuzione della voce;
7. vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
l'incremento per continuazione è pari al triplo della pena base, pur avendo la Corte territoriale rilevato che andava ridotta la pena inflitta dal primo giudice perché prossima al massimo edittale di cui all'art. 81 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sotto il previgente codice di rito questa Corte aveva ritenuto che per l'assunzione della scrittura di comparazione, la legge non prescrive alcuna particolare garanzia, onde nessun avviso è dovuto alle parti ed ai loro difensori, dei quali non e stabilito l'intervento all'atto della raccolta dei saggi grafici. Si tratta, infatti, di un incombente che sta al di fuori dello schema giuridico dell'atto istruttorie costituito dalla perizia, onde non soggiace agli avvisi ed alle altre formalità dettate a garanzia dei diritti della difesa. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18 del 08/01/1974 dep. 27/07/1974 Rv. 127683).
Con tale pronunzia la Corte aveva disatteso un precedente orientamento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 828 del 02/05/1973 dep. 10/08/1973 Rv. 124794) che richiedeva invece che il testimone, che fosse stato invitato a rilasciare scritture di comparazione per gli accertamenti relativi a un delitto di falso, assumeva da quel momento - agli effetti della norma dell'art. 304 c.p.p., comma 3 previgente la posizione di un indiziato di reità e pertanto il magistrato istruttore non potesse raccogliere immediatamente i saggi grafici, ma dovesse provvedere alle formalità previste dalla norma citata e quindi sospendere l'interrogatorio e rinviarlo ad un'altra seduta, nella quale soltanto raccogliere le scritture di comparazione. Con la pronunzia n. 18 del 08/01/1974 dep. 27/07/1974 Rv. 127683 la Corte era tornata al precedente orientamento secondo il quale nessuna norma vieta al giudice istruttore di procedere alla raccolta di saggi grafici da sottoporre, in prosieguo, al perito, per essere utilizzati quali scritture di comparazione ed in mancanza di una esplicita disposizione al riguardo, l'atto compiuto dal giudice senza avvisare le parti e senza l'intervento dei difensori, non può essere ritenuto nullo, ne tanto meno può ritenersi nulla la perizia grafica eseguita in base ai saggi grafici cosi raccolti. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 496 del 10/05/1968 dep. 05/07/1968 Rv. 108573). Nessuna disposizione nel nuovo codice ha modificato il quadro normativo e l'art. 63 cod. proc. pen. si limita a prevedere la inutilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti raccolte in violazione delle prescrizioni.
Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni se non attraverso l'analogia, ma va ricordato che, per espressa previsione dell'art. 177 cod. proc. pen., le nullità sono tassative e che le inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. sussistono solo quando una prova sia stata acquisita in violazione di un divieto di legge. Tale divieto peraltro non si rinviene nel vigente codice di procedura penale, mentre gli artt.356, 361 e 364 cod. proc. pen. non indicano il rilascio di saggio grafico fra gli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere.
D'altro canto questa Corte ha espressamente escluso l'esistenza di un divieto li legge che possa comportare l'inutilizzabilità laddove ha ritenuto che, in tema di indagini preliminari, l'acquisizione delle scritture di comparazione preordinate ad accertamenti tecnici diversi da quelli inerenti alla falsità in atti - per i quali solo vale la disciplina dettata dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen.. - può essere liberamente disposta dal Pubblico Ministero, considerato che si tratta di atto di parte liberamente valutabile dal giudice come elemento indiziario e che le relative modalità acquisitive possono avere rilievo solo ai fini dell'attendibilità della consulenza tecnica, la quale non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22540 del 2/03/2006 dep. 27/06/2006 Rv. 234723, citata anche nella sentenza impugnata).
La decisione citata nel ricorso (Cass. Sez. 6 sent. n. 32577 del 27.4.2006) si limita a ritenere non manifestamente infondata la questione prospettata e ciò non sposta i termini della questione giacché la non manifesta infondatezza (sulla scorta della quale la Corte pervenne ad una pronunzia di prescrizione) è cosa diversa dalla fondatezza dell'eccezione proposta.
Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso sono infondati e si risolvono nella prospettazione di questioni di merito, attraverso una lettura alternativa delle risultanze.
La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del perito e delle consulenze del P.M. circa la riconducibilità della grafia all'imputato ed ha argomentato in modo non manifestamente illogico, con riferimento alle omogeneità segniche. Peraltro tale valutazione è stata integrata dalla complessiva valutazione degli elementi raccolti, quali la caratteristiche estrinseche dei biglietti, l'evidente collegamento con le telefonate e le modalità operative. Nel caso in esame il ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054). Il quinto e settimo motivo di ricorso sono infondati. Quanto al fatto che non sia stata inflitta alcuna pena per il reato di cui al capo E, ciò non risulta dal dispositivo, ma solo dalla motivazione della sentenza di primo grado. Nel dispositivo infatti vi è l'affermazione di responsabilità per tutti i delitti ascritti all'imputato e la determinazione della pena complessiva di anni 9 mesi 2 di reclusione ed Euro 2.450,00 di multa.
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3447 del 03/10/2007 dep. 23/01/2008 rv 238738).
In ordine all'entità della pena la Corte territoriale ha ravvisato l'esigenza di ridurre la pena in quanto eccessiva e l'ha ridotta richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). È vero che vi è la frase riportata nel settimo motivo di ricorso, ma tale frase, incongrua, non vanifica la residua motivazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2013