Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 776
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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In materia di revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, il termine di complessivi quindici anni, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla data di costituzione della rendita) delimita l'ambito temporale di rilevanza dei mutamenti dello stato dell'assicurato successivi alla costituzione della rendita, con la conseguenza che alla revisione può procedersi (per fatti verificatisi entro il quindicennio) oltre il termine dei quindici anni, purché entro l'ulteriore termine (previsto, dall'art. 137, ultimo comma, del d.P.R. n. 1124, per il solo assicurato e da ritenersi però applicabile anche all'INAIL) di un anno dal decorso del quindicennio. In tema di rettifica della rendita, viceversa, l'INAIL, ai sensi della disciplina introdotta, con efficacia retroattiva, dall'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000, può far valere l'erroneità della iniziale valutazione solo ove l'errore sia accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario ed entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'interessato. Ne consegue che ove l'Istituto sostenga l'erronea valutazione della situazione precedentemente accertata e di questa dia una nuova valutazione, la rettifica, nell'ambito delle condizioni previste dall'art. 9 citato, è soggetta al limite dei dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento, termine decorso il quale la valutazione iniziale diventa irrettificabile e il riconoscimento del diritto irreversibile; ove viceversa l'Istituto sostenga che sia intervenuto un materiale miglioramento della situazione precedentemente accertata, la procedura di revisione può essere disposta solo per fatti intervenuti entro quindici anni dalla costituzione della rendita e con atto che intervenga entro un anno dalla scadenza di questo termine.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 776
Data del deposito : 20 gennaio 2003

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