Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, il termine di complessivi quindici anni, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla data di costituzione della rendita) delimita l'ambito temporale di rilevanza dei mutamenti dello stato dell'assicurato successivi alla costituzione della rendita, con la conseguenza che alla revisione può procedersi (per fatti verificatisi entro il quindicennio) oltre il termine dei quindici anni, purché entro l'ulteriore termine (previsto, dall'art. 137, ultimo comma, del d.P.R. n. 1124, per il solo assicurato e da ritenersi però applicabile anche all'INAIL) di un anno dal decorso del quindicennio. In tema di rettifica della rendita, viceversa, l'INAIL, ai sensi della disciplina introdotta, con efficacia retroattiva, dall'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000, può far valere l'erroneità della iniziale valutazione solo ove l'errore sia accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario ed entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'interessato. Ne consegue che ove l'Istituto sostenga l'erronea valutazione della situazione precedentemente accertata e di questa dia una nuova valutazione, la rettifica, nell'ambito delle condizioni previste dall'art. 9 citato, è soggetta al limite dei dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento, termine decorso il quale la valutazione iniziale diventa irrettificabile e il riconoscimento del diritto irreversibile; ove viceversa l'Istituto sostenga che sia intervenuto un materiale miglioramento della situazione precedentemente accertata, la procedura di revisione può essere disposta solo per fatti intervenuti entro quindici anni dalla costituzione della rendita e con atto che intervenga entro un anno dalla scadenza di questo termine.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura in atti del notaio C. F. Tuccari di Roma del 17/04/2000, rep.
n. 53969;
- ricorrente -
contro
RD TO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 12/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 27/05/99 - R.G.N. 196/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 agosto 1997 UM ZA chiese che il Pretore di Venezia dichiarasse l'illegittimità dell'atto con cui l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), con visita medica eseguita dopo il quindicesimo anno dal riconoscimento della rendita per malattia professionale, aveva soppresso la rendita per preteso miglioramento delle condizioni fisiche.
Costituendosi in giudizio, l'I.N.A.I.L. eccepì che 1. la revisione era stata effettuata nell'anno successivo allo scadere del quindicennio;
2. eventuali decadenze si sarebbero verificate nell'ambito del procedimento amministrativo, e comunque nel termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 112 della legge 30 giugno 1965 n. 1124;
3. era stata accertata l'erroneità dell'iniziale valutazione. Il Pretore accolse la domanda. Il Tribunale ha respinto l'appello dell'I.N.A.I.L., affermando che, essendo scaduto il termine entro cui poteva essere esercitato, il potere dell'Istituto, di procedere alla revisione, non sussisteva: e ciò aveva determinato la definitiva acquisizione del diritto da parte del beneficiario. Nè era deducibile, aggiunge il Tribunale, l'erroneità dell'iniziale valutazione, poiché l'atto era espressamente fondato sull'art. 137 della legge.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.A.I.L., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
UM ZA ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 137 della legge 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 55 quinto comma della legge 9 marzo 1989 n. 88 e degli artt. 112, 113, 424 e 445 del cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che 1. in base all'art. 137 della legge 30 giugno 1965 n. 1124, l'Istituto può esercitare il potere di revisione entro il quindicennio, nel rispetto del termine triennale di prescrizione, ampliato di 210 giorni previsti per la procedura amministrativa;
e ciò, proprio per la natura dilatoria dei termini revisionali, alla scadenza dei quali decorre il termine prescrizionale per gli opportuni accertamenti;
2. oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio del potere amministrativo, bensì l'esistenza dell'obbligazione ex legge al pagamento della rendita;
l'atto non è costitutivo bensì dichiarativo del diritto: indipendentemente dalle determinazione dell'Istituto in sede amministrativa, il giudice deve accertare ed affermare la permanenza delle condizioni fisiche dell'assicurato e la conseguente inabilità, in modo da rendere attuale il rapporto fra situazione patologica e rendita erogata.
Il ricorso è fondato. L'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel disciplinare la revisione della rendita, fissa per l'ultima revisione due termini, che devono essere congiuntamente osservati:
a. il limite entro il quale la modificazione delle condizioni del titolare deve intervenire: quindici anni dalla costituzione della rendita (sesto comma seconda parte secondo inciso);
b. il limite entro il quale la revisione deve essere richiesta: un anno dalla scadenza del predetto termine di quindici anni (settimo comma).
Il primo limite, quale spazio temporale entro il quale la modificazione assume giuridica rilevanza, con la propria scadenza conferisce definitività alle condizioni fisiche precedentemente accertate: ed in tal modo al diritto conseguentemente riconosciuto. Il secondo termine, che non investe questa modificazione bensì solo la richiesta di revisione, da un canto presuppone il rispetto del primo termine;
e d'altro canto (al solo fine di questa richiesta) è calcolato cumulandosi al primo (Cass. 11 maggio 2002 n. 6788, Cass. 16 marzo 2001 n. 3807, Cass. 18 novembre 2000 n. 1591).
L'aggiuntivo termine di decadenza, previsto dal settimo comma, è da riferire non solo alla domanda del titolare bensì all'atto dell'Istituto (decisioni precedentemente indicate). Ed invero, l'indicato art. 137 disciplina contestualmente la revisione richiesta dall'assicurato e quella disposta dall'Istituto, rispettivamente per diminuzione o per aumento della capacità lavorativa (come prevedono il primo ed il sesto comma). E le due simmetriche ipotesi sono costantemente indicate e differenziate attraverso la loro genesi (l'atto del titolare o dell'istituto:
primo, secondo, terzo, quarto, quinto comma;
sesto comma prima parte, e seconda parte primo inciso).
La diversa singolare espressione normativa ("può aversi"), che disciplina l'ultima revisione (art. 137 sesto comma seconda parte secondo inciso), comprende congiuntamente le due ipotesi;
e la stretta grammaticale e logica connessione fra questa espressione e la successiva prescrizione (la relativa "domanda": art. 137 settimo comma) conduce a ritenere che questa "domanda", essendo "relativa" al "può aversi", coinvolga necessariamente entrambe le ipotesi. D'altra parte, la costante simmetria seguita dall'art. 137 nel delineare la posizione delle parti (assicurato ed Istituto) consente di ritenere che la logica normativa abbia conservato la simmetrica eguaglianza dei poteri delle parti, anche nell'ultima richiesta di revisione (questa simmetria è parte integrante della ragione della norma).
E pertanto la "domanda" indicata nell'art. 137 settimo comma è da intendersi come atto con cui, chiedendosi (dall'assicurato) o disponendosi (dall'Istituto) la visita medica, si promuove la revisione.
In base al termine del settimo comma, l'Istituto, da un canto non ha l'onere (a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata) di promuovere la revisione entro i quindici anni dalla costituzione della rendita, potendo farlo nell'anno successivo al predetto quindicennio;
d'altro canto non ha il potere di promuoverla dopo la scadenza di questo anno.
Diversamente è a dirsi per la rettifica. L'Istituto può far valere l'erroneità dell'iniziale valutazione (per erronea affermazione od erronea valutazione del fatto) solo ove l'errore sia accertato "con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario", ed "entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato" (art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 200 n. 38). Limiti
all'applicabilità di queste condizioni sono il dolo o la colpa grave dell'interessato, giudizialmente accertati: comportamento che determina la sopravvivenza della facoltà di rettifica. La disposizione che introduce questo limite al potere di rettifica ha efficacia retroattiva, investendo ogni situazione pregressa, anche coperta da prescrizione o da giudicato (Cass. 19 giugno 2000 n. 8308). E pertanto, sul piano temporale, ove l'Istituto sostenga l'erronea valutazione della situazione precedentemente accertata e di questa dia una nuova valutazione, la rettifica, nell'ambito delle condizioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, è soggetta al limite di dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento: con il decorso di questo termine, la valutazione iniziale diventa irrettificabile, ed il riconoscimento del diritto diventa irreversibile.
Ove l'Istituto sostenga che sia intervenuto un materiale miglioramento della situazione precedentemente accertata, la procedura di revisione può essere disposta solo per fatti intervenuti entro quindici anni dalla costituzione della rendita. e con atto che intervenga entro un anno dalla scadenza di questo termine.
Nel caso in esame, poiché (come indicato dalla sentenza impugnata) la rendita decorreva dal 29 settembre 1978 e la visita di revisione era stata effettuata il 1^ marzo 1994, il secondo termine (entro il quale può essere chiesta la revisione) è stato osservato. L'interpretazione che l'impugnata sentenza ha dato all'indicato art. 137 settimo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è pertanto errata.
È tuttavia da accertare se sia stato rispettato il primo termine:
se la revisione, pur tempestivamente (nell'osservanza del secondo termine) richiesta dall'Istituto, avesse per oggetto una modificazione intervenuta nel quindicennio dalla costituzione della rendita.
D'altro canto, poiché l'Istituto fin dal primo grado del giudizio ed in sede di legittimità ha congiuntamente giustificato il proprio atto con i presupposti della revisione e della rettifica, è necessario accertare la ragione effettiva dell'atto (funzione del giudice del merito), conseguentemente applicando la corrispondente disciplina.
Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che eseguirà il predetto accertamento, applicando gli indicati principi, e nel contempo provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003