Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 8 /02 IN NOME DEL POPOLO IA ANO28€ REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 13251/99 Cron. 6629 Dott. RU D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 07/12/01 Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OS UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocatol ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL - GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso Giuseppe DE FERRA dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giustal 2001 4825 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 1201/98 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 26/10/98 R.G.N. 1260/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. RU D'ANGELO; udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Velletri, TI RU esponeva che il 15 marzo 1981 aveva subito un infortunio, a seguito del quale gli era stato riconosciuto dall'Inail un'inabilità del 30%. In seguito tale percentuale era stata ridotta dall'Inail al 5%. In data 1 novembre 1995, aveva presentato istanza di revisione per aggravamento, disattesa dall'Inail. Chiedeva quindi al pretore il riconoscimento del diritto ad una rendita commisurata ad un grado di inabilità da stabilirsi. Avutasi la costituzione dell'Istituto, era stato accertato in giudizio, a mezzi di documenti e di consulenza tecnica, che esso ricorrente aveva riportato un primo infortunio sul lavoro nel 1978, per il quale era stata costituita una rendita del 12 %, e che il 15 marzo 1981, aveva subito un secondo infortunio sul lavoro, a seguito del quale era stata costituita una unica rendita ai sensi dell'art. 80 d.p.r. n. 124 del 1965, commisurata ad un grado di inabilità complessiva del 16%. A seguito di vertenza giudiziaria, nel 1988, tale rendita era stata elevata al 20%. A seguito di una ulteriore revisione in data 27 giugno 1994, il grado complessivo di inabilità conseguente ai due infortuni era stato valutato al 5%. Il TI proponeva opposizione in data 7 luglio 1995 ma, nelle more del procedimento amministrativo, il 5 ottobre 1995, aveva subito un terzo infortunio a carico dell'arto inferiore sinistro, quello offeso nel 1981. Senonchè nella successiva collegiale medica del 26 ottobre 1995, gli esiti di questo infortunio erano stati del tutto ignorati. Nominato il ctu, questi giudicava che il grado di inabilità conseguente ai primi due infortuni, complessivamente considerati, alla data della visita 1 di revisione del 1994, era del 9%, percentuale che non dava diritto a rendita. Invece il terzo infortunio, provocando una evoluzione al trauma già subito dalla gamba sinistra, aveva determinato un grado complessivo di inabilità, valutabile nella misura del 16%, a far data dal gennaio 1996. Il pretore, con sentenza del 23 gennaio 1998, condannava l'Inail a costituire, in favore del TI, una rendita commisurata ad un grado di invalidità del 16 %, con decorrenza dal giorno successivo a quello della richiesta maggiorazione ( così si legge nella sentenza del 66 tribunale). L'Inail proponeva appello deducendo vari motivi. Il tribunale, con sentenza del 5 ottobre 1998, in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda attrice, spiegando in motivazione che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcun riferimento all'infortunio del 6 ottobre 1995 ed aveva per oggetto un presunto aggravamento dei postumi dell'infortunio del 15 marzo 1981, e non il diverso diritto alla costituzione di una rendita per l'infortunio del 6 ottobre 1995 né alla costituzione di un'unica rendita commisurata al grado complessivo di inabilità derivato dai tre infortuni. Ma il tribunale, una volta ricondotto il petitum a quello che, a suo parere, risultava dagli atti, ha poi rilevato che, alla data della revisione della rendita ( il 27 giugno 1994 ), i postumi dell'infortunio del 1981 avevano subito un miglioramento e quelli del 1978 erano divenuti praticamene nulli, sicchè il grado di riduzione complessiva delle capacità di lavoro del TI era scesa al 9%, al di sotto della soglia indennizzabile. 2 Respingeva pertanto la domanda del TI, specificata dal medesimo tribunale come intesa alla costituzione di una rendita da accertarsi ( il tribunale non chiarisce ulteriormente la domanda). Avverso la sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inail resiste con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 80 ed 83 D.P.R. n. 1124 del 1965 e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 441 e 445 c.p.c., in sintesi rilevando che il tribunale ha ritenuto sottoponibili a revisione i postumi degli infortuni subiti nel 1978 e nel 1981, sebbene non lo fossero più, essendo trascorsi 10 anni dalla loro insorgenza, ed essendosi quindi consolidati. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. Va rilevato in via preliminare che l'Inail, nel controricorso, nulla oppone a questo preciso motivo di censura. Esso è fondato. In subiecta materia questa Corte ha elaborato i seguenti principi di diritto. Mentre nel regime precedente al decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 38, la rettifica, ai sensi dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, delle prestazioni erogate dall'Inail, la quale si riferiva ad una diversa diagnosi oppure ad un errore nelle determinazione della incidenza invalidante o all'ipotesi di inesistenza della patologia originariamente riconosciuta e, quindi, si contrapponeva alla ipotesi di revisione disciplinata dell'art. 83 del T.U. n. 1124 e presupponeva un miglioramento o un peggioramento della invalidità per il verificarsi di sopravvenienze ed era esercitabile in qualsiasi momento, 3 successivamente l'art. 9 del decreto legislativo citato, che deve applicarsi anche ai processi in corso, ha eliminato tale regola della rettificabilità delle prestazioni senza limiti di tempo, restringendo l'ambito degli errori rettificabili con la previsione del limite temporale del decennio (Cass., n.435 del 2001). Il principio, come appare dalla massima citata, si riferisce specificatamente ad errori di diagnosi o relativi alla incidenza invalidante dell'infortunio, ma, in tema di revisione della rendita. è stato affermato che il termine di 10 anni dalla data dell'infortunio, o di 15 66 se si tratta di malattia professionale, entro il quale, ai sensi degli artt. 83, comma ottavo e 137, ultimo comma, del DPR n. 1124 del 1965, può procedersi a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita, non è né di prescrizione né di decadenza, in quanto non incide sull'esercizio, ma sulla stessa esistenza del diritto, delimitando l'ambito temporale di rilevanza delle diminuzioni o degli aumenti dell'attitudine al lavoro e, in genere delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita. Ne consegue che appare del tutto razionale, come si desume anche dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991, la scelta del legislatore di far decorrere il suddetto termine dal momento della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita, anziché dal precedente momento di maturazione del diritto alla erogazione della rendita, atteso che il trascorrere del periodo considerato determina una presunzione assoluta di stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato ( Cass, n. 10030 del 2001). Quindi, essendo il termine afferente alla natura del diritto, è anche irrilevante che l'argomento sia stato versato o meno ad opera delle parti nella materia del contendere. 4 Ne segue che, non avendo il tribunale fatto applicazione di tale principio, la sentenza va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che, attenendosi ad esso, dovrà procedere ad una nuova valutazione del grado di invalidità dell'assicurato, tenendo presente che in ordine al terzo infortunio, quello del 6 ottobre 1995, non è stata proposta alcuna censura in sede di legittimità, per cui la statuizione del tribunale è divenuta definitiva in parte qua. Conseguentemente, l'ulteriore profilo di ricorso, secondo il quale il tribunale avrebbe errato nel motivare la sentenza con il mero richiamo alla consulenza tecnica, sicchè non sarebbe possibile seguirne l'iter argomentativo, perde ogni rilevanza.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Roma. Il Cons. est. Il Presidente Vidceur Trean Sille FAR 2007 Still 50