Sentenza 19 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2002, n. 14846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14846 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2002 |
Testo completo
1 48 4 6 /02 AULA B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 7819/2000 Dott. Erminio • Presidente Ravagnani - 66 Bruno Battimiello - Consigliere 6666 Florindo Minichiello Rep. Cron. 34691 66 Pasquale Picone Relatore 66 Gabriella Coletti Ud. 10.7.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE
CONTRO
GLI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Antonio Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono con procura speciale del notaio Tuccari di Roma in data 23.3.2000 (Rep. 53768); 3410 -ricorrente-
contro
PA GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini, n. 14, presso l'avv. Manlio Abati, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Sotgiu con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Sassari n. 698 in data 23 dicembre 1999 (R.G. 2970/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.7.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Raspanti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Elisabetta 4 Cesqui che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo E' domandata dall'Inail la cassazione, sulla base di un unico motivo, della sentenza con la quale il Tribunale di Sassari ha respinto l'appello e confermato la decisione del Pretore, di accoglimento della domanda proposta da GI OL per il ripristino della rendita da infortunio lavorativo pari ad inabilità del 22%, ridotta dall'Istituto al 16% seguito di revisione. Il Tribunale ha ritenuto che il dies a quo del termine decennale oltre il quale la revisione non è consentita è rappresentato dal verificarsi dell'evento protetto, cioè dal perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto alla rendita (nella specie, 16 settembre 1982, data in cui si erano stabilizzati gli esiti dell'infortunio con la cessazione del periodo di inabilità temporanea), non dall'avvenuta costituzione della rendita (comunicazione Inail 24 giugno 1986), altrimenti il dies a quo resterebbe, inammissibilmente, influenzato dai comportamenti tenuti dal 2 soggetto debitore della prestazione. Di conseguenza doveva ritenersi tardiva la revisione disposta il 4 giugno 1996. Al ricorso resiste l'assicurato con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 73, 83 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. allo stesso codice, nonché omessa e comunque insufficiente motivazione. Si sostiene che le norme si riferiscono inequivocabilmente alla data di costituzione della rendita, cioè alla conclusione del procedimento amministrativo. La Corte giudica fondato il ricorso. L'orientamento della giurisprudenza della Corte è da tempo consolidato nel senso che il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio - o di quindici in materia di malattia professionale - entro il quale, ai sensi dell'art. 83, comma 8°, e dell'art. 137, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita - non è né di prescrizione né di decadenza, non incidendo sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto, in quanto delimita l'ambito temporale di rilevanza delle successive diminuzioni o aumenti dell'attitudine al lavoro e in genere delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche (cfr., ex plurimis, Cass. 25 marzo 1986, n. 2127; 10 ottobre 1992, n. 11051; 5 agosto 1994, n. 7274; 1 luglio 1999, n. 6746; 9 luglio 2000, n. 9046). In questo ordine di concetti, non si ravvisa alcuna ragione valida per discostarsi dalla chiara lettera della legge che colloca il dies a quo del suddetto termine al 3 tempo della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita, atteso, da una parte, che si è in presenza di un periodo di tempo rilevante allo stesso modo per entrambe le parti del rapporto, poste su di un piano su assoluta parità; dall'altra, della logicità della scelta legislativa di collegare il tempo occorrente per il determinarsi della presunzione di "stabilizzazione" degli esiti con l'epoca di esaurimento degli accertamenti necessari per procedere alla costituzione della rendita. Non sarebbe, infatti, ragionevole far decorrere il termine nonostante siano in corso di svolgimento gli accertamenti necessari (che potrebbero, per le circostanze del caso concreto, richiedere tempi lunghi) per stabilire il grado di inabilità. Del resto, la Corte costituzionale ha già verificato la compatibilità dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'art. 38 della Costituzione, rilevando che: Non è negato in modo assoluto o irrazionale il diritto alla revisione della rendita;
né è reso impossibile o difficoltoso l'esercizio di codesto diritto. C'e solo la previsione, ai fini dell'acquisto di esso da parte dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata;
oltre che rispondere al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato, di rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilita raggiunge il più alto livello>> (sentenze n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991). Queste quindi le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza della Corte, dopo una pronuncia di segno diverso (Cass. 16 agosto 2000, n. 10858) ad orientarsi nel senso indicato (Cass. 24 luglio 2001, n. 10030; 26 febbraio 2002, n. 2868). La sentenza impugnata, pertanto, va cassata perché in un nuovo giudizio, in applicazione del principio di diritto enunciato, si accerti la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione della rendita. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del processo di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore ТинистіонГерип сті ни МишнMunin. Paraquan Кеша Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19 OTT. 2002 IL CANCELLIERE Vilure f un! 5