Sentenza 21 novembre 2005
Massime • 1
Qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore con indifferenziato riferimento ad un determinato procedimento penale, è priva di efficacia l'annotazione a margine dello stesso difensore nella quale si specifichi che l'elezione è da intendersi limitata ad una singola procedura incidentale (nella specie, quella di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento illegittimo per mancata audizione personale del lavoratoreAndrea Pagnotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Obbligatorietà dell'audizione del dipendente nella procedura di licenziamento disciplinare ovvero per giusta causa , Corte di Cassazione n. 17166 , 18 agosto 2016. Con sent. N. 17166 del 18 agosto 2016, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore a a seguito della mancata audizione personale dello stesso in fase di procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 . Il fatto vedeva un dipendente essere stato licenziato in tronco a seguito dell'arresto per detenzione e spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente (eroina nel caso di specie). Impugnato il provvedimento espulsivo, il procedimento di primo grado svoltosi nei modi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2005, n. 9066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9066 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DERIU Luciano - Presidente - del 21/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1437
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 28660/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NI, n. a Siracusa il 27 ottobre 1943;
avverso la sentenza in data 12 maggio 2005 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Udito per il ricorrente l'avv. POPOLIZIO Alfredo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in data 2 marzo 2000 del Tribunale di Venezia, appellata da IO NI, condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in quanto responsabile:
a) del reato di cui all'art. 314 c.p. perché, in qualità di funzionario onorario responsabile della delegazione A.C.I. di Spinea, in due successive occasioni si appropriava di L.
5.250.000 e di L.
7.321.000 ricevute a titolo di pagamento di tasse automobilistiche (in Spinea, tra febbraio e ottobre 1992);
b) del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, nella qualità di cui sopra, si appropriava complessivamente di L. 15 milioni ricevute dalla STEFAR AUTO s.r.l. a titolo di immatricolazioni e passaggi di proprietà di autoveicoli, destinate ad essere versate all'A.C.I. (in Venezia, tra il 1991 e il 1992).
Rilevava la Corte di appello che l'imputato, con il giuramento prestato in data 11 gennaio 1998 innanzi al Presidente dell'A.C.I. di Venezia a seguito della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 11 gennaio 1987, aveva assunto la qualità di incaricato di un pubblico servizio, essendo abilitato a riscuotere importi dovuti all'A.C.I. nell'ambito di mansioni non meramente manuali o esecutive. Era irrilevante il richiamo fatto dall'imputato alla L. 27 dicembre 1997, art. 17, n. 449, al D.M. n. 418 del 1998 e al D.P.C.M. n. 11799, relativi alla delega alle regioni, e per esse ai tabaccai, della riscossione delle tasse automobilistiche;
competendo anche ai tabaccai, nell'adempimento di siffatte mansioni, la qualifica pubblicistica.
Quanto all'addebito di cui al capo a), non poteva parlarsi di ritardo nel versamento delle somme incassate, posto che il D.M. 26 novembre 1986, art. 8 prevede, salvo ipotesi particolari, che il versamento deve essere effettuato lo stesso giorno della riscossione. Nessuna attendibilità, ad avviso dei giudici di appello, aveva la tesi del patito furto della somma che sarebbe stata sottratta dall'autovettura della moglie;
e quanto al secondo episodio, la tesi secondo cui la ricevuta di versamento in conto corrente postale non presentava il relativo timbro per un malfunzionamento della macchina. Quanto infine all'addebito di cui al capo b), il fatto dell'ammanco era pienamente provato attraverso le deposizioni dei testimoni NO, LL, AL e VE.
La qualifica pubblicistica dell'imputato non era contraddetta dal fatto che egli era agente della Punto s.r.l., posto che nell'attività contestata il DR comunque operava nell'espletamento dei compiti di natura pubblicistica affidati all'A.C.I., quali le pratiche relative alla immatricolazione e al passaggio di proprietà dei veicoli presso il P.R.A.; mentre le attività delegate dall'A.C.I. alla Punto s.r.l. riguardavano solo la materia dell'assistenza in materia automobilistica. Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Alfredo Popolizio, il quale deduce la mancanza della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, posto che l'atto venne erroneamente notificato presso il nuovo difensore di fiducia avv. Florindo Ceccato, mentre l'imputato aveva in data 15 novembre 1993 eletto domicilio presso il precedente difensore avv. Luigi Vianello, senza revocare tale elezione dopo la nomina del nuovo difensore. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato in data 15 novembre 1993 presso l'avv. Luigi Vianello era stata superata a seguito della successiva elezione di domicilio in data 13 marzo 1999 presso l'avv. Florindo Ceccato (v. fol. 340).
Non assume rilievo che detto ultimo domiciliatario, a margine della dichiarazione di elezione fatta dall'imputato, abbia dichiarato che essa valeva ai soli fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l'art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio per questa o quella procedura incidentale nell'ambito di uno stesso procedimento. L'imputato aveva puramente e semplicemente eletto domicilio presso l'avv. Ceccato ai fini del "presente procedimento" che era quello a lato indicato con il numero 34445/1992 R.N.R. e 1454/1993 G.I.P., e non era in potere di detto avvocato restringere a una determinata procedura incidentale gli effetti di tale dichiarazione di volontà. L'avvocato Ceccato poteva certamente rifiutare la qualità di domiciliatario, ma ciò avrebbe dovuto esplicitare all'autorità giudiziaria (e ancor prima al proprio cliente).
Del resto, ricevendo l'atto notificato al proprio assistito, l'avv. Ceccato ha implicitamente riconosciuto la sua qualità di domiciliatario.
Per di più il ricorrente non deduce di non essere stato informato della citazione di appello dal suo difensore, limitandosi a eccepire una irregolarità formale della notificazione. E ammettendo pure in via di ipotesi che sussista tale irregolarità, essa avrebbe prodotto solo una nullità relativa o al più a regime intermedio (v. Cass., sez. un., 17 ottobre 2004, Palumbo), rimasta sanata dalla relativa mancata eccezione negli atti preliminari al dibattimento di appello (ex art. 182 c.p.p.). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006