Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato. Ne consegue che non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2000, n. 7118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7118 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 23/05/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 1116
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 02003/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) BO SI n. il 25.05.1941
2) LI RI n. il 03.12.1942
avverso sentenza del 01.06.1999 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA
udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Cons. De. Antonio Ciani che ha concluso per il rigetto
Motivi della decisione
TI VI e UC VI ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano che confermava la loro responsabilità per l'incidente sul lavoro occorso a Sola Rolando, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice. A sostegno del ricorso deducono i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per mancata citazione degli imputati per il dibattimento di appello;
2) nullità della sentenza stessa per mancato avviso dell'udienza di discussione al difensore, atteso che l'avviso all'avv.to Brusatori, difensore di entrambi gli imputati, è stato effettuato solo per TI;
3) nullità per erronea valutazione del legittimo impedimento a comparire del difensore;
4) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza;
5) mancata assoluzione almeno ex art. 530, comma 2, cpp. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo, assorbiti gli altri.
Ed invero, dall'esame degli atti, consentito data la natura della contestazione in esame, risulta che TI VI ha nominato difensore di fiducia l'avv.to Giovanni Esposito (f.1 del fascicolo di primo grado) e che entrambi gli imputati hanno provveduto, con distinti atti (f.66 e 67) alla nomina dell'avv.to Brusatori, ma tali nomine non contengono l'elezione di domicilio, della quale è fatta menzione solo con l'atto di appello redatto dai predetti difensori. Ma a tale indicazione non può essere dato valore di valida elezione di domicilio, essendo tale atto, come già affermato da questa Corte (sez. II 27.11.98 n. 1199 Boscotrecase m.u.212826; sez. v 14.10.96 n. 10918 Orefice m.u.207061) atto personale a forma vincolata, non surrogabile da dichiarazione fatta dal difensore nemmeno se in presenza dell'imputato.
P.T.M.
La Corte:
- Annulla la sentenza impugnata per difetto della citazione nel giudizio di appello e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2000