Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini dell'emissione di misura cautelare personale richiesta dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari può sviluppare l'iter argomentativo incentrandolo su aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli valorizzati nella domanda, purché essi siano desumibili dagli elementi trasmessi dall'ufficio di Procura a norma dell'art. 291 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/01/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 194
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034237/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GB OP OL N. IL 16/08/1967;
avverso ORDINANZA del 18/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI V., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18 luglio 2008 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame avanzate da NA OP EG e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 28 agosto 2008 dal gip del Tribunale di Roma in relazione ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 73, comma 1.
Il Tribunale riteneva che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell' indagato fossero costituiti dai seguenti elementi:
a) esito del servizio di osservazione e pedinamento svolto il 4 ottobre 2007 concernente i contatti tra il ricorrente e AJ, fornitore di stupefacenti, che, sotto falso nome (utilizzato anche per l'acquisto di un biglietto aereo), si era recato in carcere a far visita ad altro coindagato cui NA aveva inviato alcune comunicazioni riconducibili agli illeciti traffici;
b) contatti intercorsi tra AJ e AL, quest'ultimo poi arrestato l'1.2.2008 perché trovato in possesso di gr. 670 di cocaina e che, in precedenza, aveva contrattato con il primo, la cessione di un chilo di droga;
c) risultanze del verbale di fermo di NA, in cui venivano ricostruiti le trattative intercorse con AJ;
d) arresto di AM KE, scoperto nella flagrante detenzione di gr. 628 di cocaina che stava trasportando per conto di NA (cfr. contenuto delle conversazioni intercettate, riguardanti i colloqui tra NA e la moglie di AM per il pagamento del biglietto aereo concernente il predetto trasporto di droga, conversazioni precedute dai contatti tra IE e NA sul medesimo argomento e, in particolare, sull'organizzazione del trasporto dello stupefacente e sul denaro necessario all'acquisto, sul passaggio dall'Olanda a Parigi, sull'ingestione degli ovuli, la prenotazione dell'albergo, i mezzi di trasporto di cui usufruire dopo l'arrivo a Roma del corriere;
e) esito delle attività di perquisizione e sequestro in danno di AM che consentivano il rinvenimento, in possesso di costui, dei dati trasmessi, mediante messaggi inviati tramite l'utenza cellulare da NA;
f) risultanze del verbale di arresto in flagranza, avvenuto il 15 maggio 2008, di Roseline Ostie, trovata in possesso di 600 gr. di cocaina, arresto di cui IE veniva informato in diretta da Babatunde;
g) contenuto delle intercettazioni telefoniche relative ai rapporti per questioni di stupefacenti con SA NN e IL MA. Ad avviso del Tribunale le esigenze cautelari sussistevano sotto il profilo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità dei fatti, delle loro modalità di consumazione, del pericolo di reiterazione e l'unica misura adeguata a contenere il rischio di recidiva appariva la custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NA, il quale lamenta: a) nullità del principio ne procedat index ex officio e dell'ordinanza custodiate conseguente all'utilizzazione da parte del gip di elementi di accusa diversi da quelli indicati dal pubblico ministero nella richiesta di emissione del provvedimento limitativo della libertà personale che avrebbero dovuto comportare un nuovo interrogatorio dell'indagato, trattandosi di nuove contestazioni;
b) violazione dell'art. 302 c.p.p., per omesso nuovo interrogatorio da parte del gip dopo la formale scarcerazione conseguente alla mancata convalida del fermo;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alle esigenze cautelari, tenuto conto della insussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, essendo indicati quali capi e organizzatori del sodalizio i soli IEi e NA;
d) manifesta illogicità della motivazione in merito alla proporzionalità e adeguatezza della misura.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente al primo motivo di doglianza il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., i poteri del giudice sono racchiusi tra l'impossibilità di applicare una misura più grave rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero e la facoltà di concedere una misura meno grave anche in mancanza di una domanda avanzata in via subordinata (Cass., Sez. 2^, 17 dicembre 2003, rv. 227088; Cass., Sez. 6^, 4 settembre 2003, rv. 226515). Su di un altro fronte i poteri del giudice sono racchiusi tra l'esclusione di iniziative officiose (Cass., Sez. 3^, 20 gennaio 1997, rv. 207451) e l'impossibilità di una nuova decisione una volta emesso il provvedimento (Cass., Sez. 1^, 23 febbraio 1993, rv. 193096). All'interno dei confini in precedenza delineati, ai fini dell'emissione della misura cautelare personale richiesta, ben può l'iter argomentativo sviluppato dal gip essere incentrato su aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli valorizzati dal pubblico ministero nella domanda, purché essi siano desumibili dagli elementi trasmessi dall'ufficio di Procura ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 1, (sui poteri del gip in particolare in ordine all'esatta qualificazione giuridica del fatto v. Cass., Sez. Un, 19 giugno 1996, rv. 205617). Alla stregua di questi principi il vizio dedotto è insussistente, atteso che il gip non ha violato il divieto di iniziative officiose e ha correttamente motivato il provvedimento limitativo della libertà personale sulla base degli elementi messi a disposizione del Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento pienamente rispettoso del disposto normativo.
2. Parimenti priva di pregio è la seconda censura.
La pretesa dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., come atto successivo all'adozione di un provvedimento cautelare, derivi esso dalla nullità o, comunque, da altra invalidità conseguente alla violazione ovvero alla limitazione del diritto di difesa, non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare ed esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame, potendo dar luogo unicamente, quando la misura applicata sia quella della custodia cautelare, alla liberazione dell'indagato a norma dell'art. 302 c.p.p., da richiedere al giudice competente procedente, il quale dovrà provvedere con ordinanza soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. Un. 20 luglio 1995, Galletto;
Cass., Sez. 6^ 31 luglio 2003, rv 226440; Cass., Sez. 5^ 8 novembre 2002, rv. 222832; Cass., Sez. 3^ 4 maggio 2000, rv. 216065; Cass., Sez. 4^, 24 maggio 1999, rv. 214243).
3. Non fondati sono anche gli ultimi due motivi di ricorso. In linea di diritto, occorre premettere che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Cass., Sez. 6^, 11 febbraio 2008, n. 20069, rv. 239643).
Va altresì ribadito che è configurarle l'ipotesi della partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di un soggetto stabilmente disponibile ad acquistare dal sodalizio tali sostanze, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell'intera attività criminale e assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto. Occorre certamente che in tale condotta sia rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo, e cioè che attraverso la sua attività l'acquirente si avvalga continuativamente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi, invece, desumere automaticamente tali caratteri da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone (Cass., Sez. 6^, 19 novembre 2007, n. 1174, rv. 238403).
Al riguardo l'ordinanza impugnata appare motivare adeguatamente e logicamente, non meritando le censure del ricorrente, avendo il Tribunale evidenziato l'esistenza di alcuni esponenti di rilievo del sodalizio criminoso, tra cui NA, aventi il ruolo di capi e direttori dell'associazione e, in quanto tali, deputati all'approvvigionamento dei rilevanti quantitativi di stupefacenti, all'organizzazione del lavoro dei corrieri, alla creazione della rete di distribuzione, e di altri partecipi che con la loro opera di trasporto e di effettiva cessione della droga, consapevolmente volta alla realizzazione del programma delittuoso, rendevano possibile il conseguimento degli ingenti profitti e il rafforzamento dell'operatività dell'associazione stessa.
Sulla base di questa premessa riguardante l'esistenza di un articolato sodalizio dedito a traffici di droga e la sussistenza dell'affectio societatis di NA, il Tribunale ha illustrato, con ragionamento immune da vizi logigi e giuridici, la sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'art. 274 c.p.p., lett. c), valorizzando, in particolare, l'estrema gravita dei delitti posti in essere, caratterizzati da un dimensione transnazionale, le loro modalità "imprenditoriali" di commissione, il ruolo apicale rivestito all'interno dell'associazione, la particolare pericolosità sociale messa in luce nella realizzazione degli illeciti. Ha, inoltre, sottolineato l'inadeguatezza, in tale contesto, di una misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere, attesa la preminente esigenza di tutela della collettività rispetto al concreto e obiettivo pericolo di reiterazione delle gravi condotte delittuose.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009