Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
I n d a Aula A s a n REPUBBL OGG TO: Revocazione di sentenza t di cassazione - Errore di fatto: limiti. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N.12006/00 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 13919 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep.Rep. 2273 C.C. 28.2.01. Dott. Giuseppe MA BERRUTI Consigliere : ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: RI AN, RI AR e PUL- CINI ANNUNZIATA quale esercente la potestà genito- riale sui minori NE ON e NE MA RI, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Bazzoni, n. 3, presso gli avv.ti Fabrizio Paolet CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ti e Paolo Accardo, che li rappresentano e difendo- Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE no per procura in calce al ricorso;
dal Sig. ricorrenti per diritti L3000 4 MAG. 2001 IL CANCELLIERE
contro
IN AM, elettivamente domiciliata in Ro 15 13000 n. 261 presso l'avv. CANCELLERIA ma, Via Batteria Nomentana, ON Calzona, unitamente all'avv. Paolo France- 562 2001 sco Berardinetti del foro di Rieti, che la rappre- senta e difende per procura in calce al controri- corso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte di Cassazione 3943 depositata il 21 aprile 1999; n. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2001 dal Rela- tore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del So stituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 8-19 novembre 1993 il Tribunale di Rieti condannava IN NE al pagamento della somma di £. 80.280.585, oltre ac- cessori, in favore di AM AR. La sentenza veniva impugnata dagli eredi del convenuto, contumace in primo grado, nelle persone di NT, ON, ON e MA RI Centu- rione, queste ultime rappresentate da NU PU, genitrice esercente la potestà sulle fi- glie minori, i quali denunciavano nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e chiedevano che venisse dichiarata la nullità degli 2 atti del giudizio con la rimessione della causa al primo giudice. Con sentenza depositata il 3 dicembre 1996 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello. Ricorrevano per cassazione entrambe le parti e la Suprema Corte, con sentenza del 21 aprile 1999, n. 3943, in accoglimento del secondo motivo del ri- corso incidentale dell'appellata, cassava senza rin vio la decisione impugnata in base alla considera- zione che l'appello tardivo proposto dagli eredi NE doveva ritenersi inammissibile poiché gli appellanti non avevano fornito la prova della mancata conoscenza del processo a causa della dedot ta nullità della notificazione dell'atto introdutti la vo del giudizio, e che circostanza neppure poteva desumersi in via indiziaria dai vizi che avrebbero inficiato la notificazione dell'atto di citazione e quella dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio del convenuto. Contro la sentenza gli eredi NE hanno proposto ricorso per revocazione affidato a due mo- tivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso AM AR. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue con clusioni in data 9 novembre 2000. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. in base alla considerazione che la sentenza impugnata si fonda sulla mancata prova della non conoscenza del processo svoltosi nei confronti del loro dante causa e cioè su un fatto che non ha mai formato og- getto di indagine e di pronunzia da parte dei giudi ci di appello, i quali si sono limitati a rigettare l'appello proposto dopo il decorso del termine an- nuale di decadenza avendo accertato la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giu- dizio. La Suprema Corte sarebbe perciò incorsa in un errore di fatto su un punto decisivo della con- troversia che non aveva mai formato oggetto di con- testazioni tra le parti e sul quale la sentenza im- pugnata mai si era pronunciata. La censura non merita accoglimento in quanto sentenza per errore di fattola revocazione della è ammessa solo quando la decisione si fondi su un errore risultante dagli atti o dai documenti di cau sa che consista nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente e- sclusa ovvero della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e che non abbia 4 costituto punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Orbene nella specie risulta dall'esposizione della censura articolata dai ricorrenti che essi non contestano la circostanza della mancata prova della non conoscenza del processo instaurato nei confronti del loro dante causa, ma si dolgono solo del fatto che la sentenza di appello sia stata cas- sata senza rinvio a causa della mancata verifica in via pregiudiziale di un requisito fondamentale ri- chiesto dall'art. 327 cpv. cod. proc. civ. per l'am missibilità dell'appello tardivo da parte del con- tumace (o dei suoi eredi). Come risulta dalla stessa esposizione della censura in esame la sentenza impugnata non si fonda su alcun errore di fatto poiché la Suprema Corte si è limitata e rilevare che, prima ancora di accerta- re la validità della notificazione dell'atto intro- duttivo del giudizio, il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto verificare se gli eredi NE avessero allegato e provato la circostanza della mancata conoscenza del processo di primo grado, non essendo ammissibile l'appello tardivo allorquando, pur in presenza della nullità della notificazione, sia stata allegata e provata la mancata cono-non 5 scenza del processo a causa della dedotta nullità. Con il secondo motivo si denuncia un'ulteriore violazione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe tra- visato la portata della censura articolata dalla ap pellata, che si sarebbe limitata a denunciare col secondo motivo del ricorso incidentale la mancata statuizione della inammissibilità dell'appello a causa dell'accertata validità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio. Anche tale doglianza è immeritevole di accogli mento in quanto i ricorrenti non denunciano un er- rore di fatto bensì un asserito vizio di extrapeti- zione, che nella specie neppure sussiste poiché il giudice di legittimità dinanzi al quale sia stata denunciata l'erronea omissione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello a causa dell'omesso e- same in via pregiudiziale di un requisito di ammis- sibilità dell'appello tardivo non in corre nella vio lazione dell'art. 112 cod. proc. civ. se accolga la proposta censura per motivi diversi da quelli de- dotti dal ricorrente quando la diversa causa peten- di non si fondi su fatti diversi da quelli risultan ti dagli atti: corretta pertanto deve ritenersi la pronuncia di cassazione senza rinvio a causa del- 6 l'omessa dichiarazione di inammissibilità dell'ap- pello. Irrilevante, infine, deve ritenersi l'eccezio- ne di illegittimità costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, sollevata dai ricorrenti nella memo- ria illustrativa sotto il profilo che la norma de- nunciata limiterebbe fortemente il diritto di dife- sa della parte contumace ponendo a suo carico l'o- nere della prova di un fatto negativo, quale la mancata conoscenza del processo a causa della nul- lità della notificazione della sentenza impugnata, poiché ai fini della decisione della presente con- troversia non deve trovare applicazione la norma de nunciata, dovendosi unicamente accertare se la sen- tenza impugnata sia fondata su un errore di fatto avente i requisiti di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. In conclusione, il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse co- mune alla lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ri- 7 correnti in solido al pagamento ziali che liquida in complessive £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 28 IL CONSIGLIERE EST. iVrou V . Мди g M FRE 8 delle spese giudi- £. 110000 oltre febbraio 2001. IL PRESIDENTE lovea lamene Bla 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 13 SET. 200 4. 40.652 versate S. 290.000 Registrato in da DUECENTONOVANTAMILA 9. p. 11 Dirigente Area Servizi ) (lire udiziari (D.ssa MA Grezia II Responsabile Servi Dr. M. BAZZICHINI)