Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 8354
CASS
Sentenza 12 novembre 2014

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Nell'ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l'eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. art. 130 cod. proc. pen..(In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 8354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8354
    Data del deposito : 12 novembre 2014

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