Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l'eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. art. 130 cod. proc. pen..(In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 8354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8354 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3173
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 53376/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G. , nato a (IS) ;
avverso la sentenza del 29/10/2013 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. SCALVI Patrizia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia - giudicando su rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 24 gennaio 2013 e nei limiti del pronunciato annullamento della sentenza della Corte appello di Brescia del 13 gennaio 2012 - ha rideterminato, concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni quattro e mesi sei di reclusione la pena inflitta a F.G. ; ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in quella temporanea per la durata di anni cinque;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed ha confermato le residue pene accessorie applicate con l'iniziale sentenza del Tribunale di Brescia in data 19 maggio 2008. 1.1. Va premesso che, con la predetta pronuncia, il Tribunale di Brescia condannò F.G. alla pena di anni otto di reclusione per il delitto previsto dell'art. 81 c.p., comma 2 e art. 609 quater c.p., commi 1 e 4, perché, in plurime occasioni, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, aveva compiuto atti sessuali con la figlia minore F.D. , nata il (IS) ;
in particolare e tra l'altro, in plurime occasioni,
nell'abbracciarla da tergo, toccandole i fianchi e il fondoschiena, massaggiandole la schiena e baciandola lascivamente sul collo, la baciava sulle labbra, le toccava i seni, la masturbava e si faceva masturbare, consumava con lei rapporti orali reciproci e rapporti sessuali completi. In (IS) circa.
1.2. Questa sentenza venne confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 22 settembre 2009. A seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, la Corte Suprema annullò con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia la pronunzia di secondo grado limitatamente ai contestati rapporti sessuali completi.
1.3. Giudicando in sede rinvio, con sentenza emessa in data 13 gennaio 2012, la Corte di appello di Brescia, rivalutata nel merito l'intera contestazione mossa al F. , lo aveva assolto dalle condotte di masturbazione, rapporti sessuali e rapporti orali completi per insussistenza dei fatti e dai residui atti sessuali meno gravi per difetto dell'elemento psicologico.
Avverso quest'ultima statuizione, propose ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, limitatamente all'intervenuta assoluzione pronunciata in sede di giudizio di rinvio per i rapporti sessuali non completi (abbracci da tergo, baci sul collo e labbra, massaggio e palpeggiamenti di seni fianchi e fondoschiena).
L'appellante lamentava che il secondo giudizio di appello aveva nuovamente rivalutato gli atti sessuali meno gravi, sui quali era già intervenuto il definitivo giudizio di responsabilità; rilevava inoltre nel merito il vizio di motivazione in ordine alla affermata insussistenza dell'elemento psicologico con riferimento alle ulteriori condotte.
1.4. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2013, la Corte di cassazione, accogliendo il principale motivo di impugnazione proposto dal Procuratore Generale, osservò come la Corte distrettuale, investita del giudizio di rinvio, nel pronunziare l'assoluzione per tutti i fatti contestati al F. , fosse andata al di là del devoluto, essendo sulle imputazioni relative a rapporti sessuali non completi calato il giudicato, sicché il Giudice di merito si sarebbe dovuto limitare a valutare la responsabilità per i rapporti completi e, all'esito di tale valutazione, determinare la pena per tutti i reati ovvero solo per quelli residui e già giudicati. La Corte di Cassazione, quindi, annullava con rinvio la sentenza del 13 gennaio 2012 limitatamente ai reati concernenti i fatti diversi dai rapporti sessuali completi designando altra sezione della Corte di appello di Brescia per la sola rideterminazione della pena riguardo a tali fatti di reato, con la precisazione che, "essendosi formato il giudicato sulla responsabilità di tali condotte, non vi è questione in tema di prescrizione".
1.5. Nel procedere nuovamente alla celebrazione del giudizio rescissorio, la Corte bresciana ha precisato come il procedimento originò a seguito di segnalazione del reparto di Neuropsichiatria dell'ospedale di XXXXXXX, dove F.D. venne ricoverata all'età di XX anni, per atti di autolesionismo che costei aveva peraltro già messo in atto più volte anche in precedenti occasioni. In tale contesto si colloca la rivelazione dell'accertato abuso che la vittima ha descritto in termini di reiterati e plurimi atti sessuali consistiti da parte dell'imputato nell'abbracciarla da dietro facendo aderire i corpi, nel baciarle il collo e massaggiarle i fianchi, sia sopra che sotto i vestiti, nel toccarle il sedere ed il seno, talvolta anche mentre dormiva nel letto con l'imputato e in alcune occasioni facendole togliere il reggiseno.
La Corte territoriale ha stimato trattasi di condotte sessuali che si sono dipanate nel corso di un ampio arco temporale di almeno quattro anni e realizzate dall'imputato nei confronti della propria figlia a partire da quando ella aveva solo nove anni e sino a dopo i XX anni, avendo peraltro le emergenze processuali dato conto di un legame della vittima privilegiato con il genitore che rappresentava per lei il reale punto di riferimento familiare, a differenza della madre con la quale il rapporto era più distaccato e meno affettuoso. Pesanti disturbi e traumi sono derivati da tali condotte, essi sono consistiti, secondo la ricostruzione di giudici di merito, nella messa in atto di gravi atti autolesionistici consumati anche all'interno dei locali scolastici, in manifestazioni di disagio espresse anche con svenimenti ed attacchi di panico, in comportamenti marcatamente sessualizzati, in un rapporto assai difficile con figure di sesso maschile (D. , dopo i fatti, risultava, per un verso, attratta da uomini molto più grandi di lei ed addirittura sposati con evidente tendenza a ricreare rapporti con figure simili a quella paterna e, per altro verso, da bimbi molto piccoli;
nel contempo, si poneva come inibita nei confronti dei coetanei); tale intensa sofferenza ha richiesto la sottoposizione della giovane per anni a terapie psicologiche.
Essendo questo il quadro concreto degli atti sessuali definitivamente accertati, la Corte distrettuale ha escluso che la valutazione globale delle condotte potesse portare al riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve e cioè a ritenere la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato.
F.D. era stata vittima di atti sessuali per anni a partire dalla tenera età di soli nove anni, gli approcci erano stati reiterati e di plurima evidente valenza erotica, autore degli stessi era stato il padre, soggetto sulla quale ella faceva totale affidamento, la "relazione" era stata vissuta in termini particolarmente traumatici con rilevante incidenza sulla sfera sessuale nel più ampio contesto esistenziale della bimba e conseguente necessità di un lungo percorso di terapie. Sono state invece essere riconosciute all'imputato le attenuanti generiche dal momento che egli ha ammesso le condotte per le quali è già intervenuto giudizio di responsabilità, pur avendo sostenuto essersi trattato di atteggiamenti e manifestazioni di affetto prive di connotazione sessuale e di valenza libidinosa.
A ciò si aggiungono la sostanziale incensuratezza, risultando a suo carico un solo lontano precedente per reato colposo, e l'attuale regolare condizione di vita individuale, familiare e sociale.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il difensore, F.G. affidando il gravame a tre articolati motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale relativamente all'omesso ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per la designazione del giudice competente per legge.
Impugnando, congiuntamente alla sentenza, l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Brescia in data 29 ottobre 2013 (allegata in copia al ricorso unitamente al verbale d'udienza), laddove la Corte di merito respingeva la eccezione di nullità del procedimento dedotta dalla difesa in ordine alla mancata astensione del Giudice d'appello dalla celebrazione dello stesso, essendo il procedimento medesimo stato oggetto di pronuncia da parte della Sezione Prima Penale della Corte d'appello di Brescia, il ricorrente si duole del fatto che, a seguito della sollevata eccezione, il Giudice d'appello abbia omesso di trasmettere gli atti alla Corte d'appello di Milano, Giudice competente, essendosi esaurito il procedimento avanti a entrambe le sezioni penali della Corte d'appello bresciana.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Sostiene che la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta difensiva volta alla produzione di una lettera manoscritta dalla persona offesa, F.D. , chiedendo, pertanto, che venisse ammessa la richiesta di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2, trattandosi di prova sopravvenuta (la lettera in questione risultava, infatti, datata 23 ottobre 2013 a fronte dell'udienza fissata in data 29 ottobre 2013, non potendo pertanto detta richiesta essere avanzata con i motivi d'appello, ovvero con motivi aggiunti). Pacifico il disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, secondo cui in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado il Giudice d'appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, osserva il ricorrente come, pur avendo la Corte d'appello specificato che la rinnovazione non veniva consentita trattandosi di giudizio di rinvio al mero fine di rideterminare la pena essendosi formato il giudicato sulle condotte relative agli atti sessuali meno gravi, la richiesta di rinnovazione dibattimentale volta alla produzione della predetta missiva risultasse comunque decisiva anche ai soli fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, ciò anche in considerazione dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile.
2.3. Con il terzo motivo, denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio con riferimento all'esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, e alla determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione. Si argomenta che la Corte territoriale ricollega i "pesanti disturbi e traumi" rilavati sulla persona offesa alle condotte poste in essere dal padre affermando come:
"l'insussistenza dei contestati rapporti sessuali completi porta inevitabilmente a ritenere che i gravi disturbi rilevati in capo a F.D. e ricondotti dagli esperti qualificati ad abuso sessuale non possono che riguardare gli approcci meno gravi qui in esame per i quali è intervenuta definitiva dichiarazione di responsabilità".
L'illogicità della motivazione si individua nella illogicità della premessa, posto che il ragionamento che la Corte propone è che poiché il F. è stato assolto dai reati di abuso sessuale derivante da rapporti completi, ma avendo la figlia manifestato disturbi gravi, gli stessi debbano necessariamente ricondursi ai residui abusi, laddove, in considerazione del fatto che l'imputato è stato assolto dalle condotte di abusi più gravi, non si comprende invece per quali ragioni, debba concludersi che "inevitabilmente" detti disturbi debbano essere attribuiti alle residue condotte meno gravi ciò, soprattutto, tenuto conto del fatto che la Corte d'appello di Brescia, nel secondo giudizio di rinvio, aveva assolto il F. da tutti i reati allo stesso ascritti, non collegando i disturbi della persona offesa alle condotte paterne. La motivazione è stimata altresì contraddittoria laddove non tiene conto delle risultanze processuali successive al primo giudizio di rinvio che la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare ai fini della sussistenza dell'ipotesi lieve, non potendosi attribuire in via esclusiva, alla luce delle perizie effettuate, la condizione emotiva della minore alla condotta del padre e dovendosi avere riguardo più alla "qualità" dell'atto compiuto che non alla "quantità" della violenza impiegata, non potendosi altresì prescindere dalla condizioni mentali in cui versava la persona offesa, circostanza, quest'ultima, della quale si sarebbe dovuto tenere conto anche ai fini della determinazione della pena a titolo di aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Quanto al primo motivo di gravame, la ragione dell'infondatezza è duplice.
2.1. Il ricorrente erroneamente sovrappone la normativa processuale che disciplina (art. 623 c.p.p. e art. 175 disp. att. c.p.p.) la individuazione del giudice di rinvio con quella che regola la competenza in relazione a procedimenti riguardanti magistrati (art. 11 c.p.p. e art. 1 disp. att. c.p.p.).
Con specifico riferimento alle sentenze emesse (art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), da una Corte di appello, da una Corte di assise d'appello o da un tribunale in composizione collegiale (per l'annullamento di un'ordinanza è addirittura previsto il rinvio al giudice che l'ha pronunciata ex art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), lo spostamento della competenza territoriale per la trattazione del giudizio di rinvio è previsto solo nelle ipotesi un cui presso i rispettivi uffici giudiziari non vi sia altra sezione di Corte o di Tribunale;
in tal caso, il giudice di rinvio va individuato nella Corte o nel Tribunale più vicino rispetto all'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza cassata e per l'individuazione si seguono le regole dettate dall'art. 175 disp. att. c.p.p.. Quindi, da un lato, lo spostamento della competenza ratione loci non è la regola (diversamente dai procedimenti ex art. 11 c.p.p.) e, dall'altro, la Corte di cassazione non ha alcuna discrezionalità nella determinazione del giudice di rinvio perché la direttiva n. 19 della L. 16 febbraio 1987, n. 81 (Legge Delega al c.p.p.) ha imposto al legislatore delegato la "predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;
previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata". E perciò - nei casi previsti dall'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), ossia nei casi appunto di mancanza di più sezioni istituite presso l'ufficio giudiziario investito dall'annullamento - l'art. 175 disp. att. c.p.p., chiarisce, siccome il rinvio deve essere disposto,
come si è detto, alla corte o al tribunale più vicini rispetto al distretto o alla circoscrizione del giudice che abbia emesso il provvedimento cassato, che "per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario". Mancando margini di discrezionalità, è stato quindi ritenuto, come sottolinea lo stesso ricorrente, che, commesso un errore nell'individuazione del giudice di rinvio a seguito di annullamento, l'erronea determinazione si traduce in un errore materiale emendabile dalla stessa Corte di cassazione con il ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., (Sez. 1^, n. 26490 del 09/06/2009, Aiello, Rv. 244038).
Tuttavia il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale presuppone risolta, a monte, la questione circa l'esistenza di un errore nella determinazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione, circostanza del tutto opinabile e decisamente da escludere nel caso di specie, atteso che la translatio iudicii è imposta solo nel caso di mancata istituzione di più sezioni e atteso che le disposizioni processuali non regolano la fattispecie del doppio rinvio per cui, seguendo la tesi del ricorrente, potrebbe verificarsi una situazione del tutto simile ed anzi più preoccupante perché, in sede di secondo o ancora successivo rinvio, il conseguente giudizio rescissorio, avuto riguardo al criterio enunciato nell'art. 175 disp. att. c.p.p., si potrebbe facilmente radicare nel foro del giudice, a sezione unica, che pronunciò la sentenza per prima cassata con il pericolo di radicare competenze reciproche dismesse proprio in relazione ai procedimenti riguardanti magistrati con la novella dell'art. 1 disp. att. c.p.p., attuata con la L. 2 dicembre 1998, n. 420.
Non è il caso di indugiare su situazioni che la dottrina ha recentemente scrutinato anche in relazione ad alcune illuminate pronunce della Corte di cassazione, che opportunamente ha disposto, in materia di annullamento di ordinanze, il rinvio al medesimo giudice in diversa composizione personale (approdi convalidati da Sez. 3^, n. 1410 del 11/10/2011, dep. 17/01/2012, Spinelli ed altri, Rv. 251874), ma tutto ciò è sufficiente per convenire che, in sede di disciplina del giudizio di rinvio, la ratio legis è nel senso di evitare non tanto che il processo si svolga presso l'ufficio giudiziario che ha emesso la pronuncia cassata, quanto di scongiurare che la regiudicanda sia decisa da magistrati che si siano già pronunciati su di essa, inconveniente difficilmente evitabile negli uffici giudiziari di piccole dimensioni (con organi costituiti da una sezione unica e dunque con un numero di magistrati esiguo) e più facilmente evitabile negli uffici giudiziari di medie o grandi dimensioni con più sezioni di Corte o di Tribunale, dove è auspicabile che le regole tabellari assicurino che la fase rescissoria si svolga in diversa composizione personale potendo, in caso contrario, supplire gli istituti dell'astensione o della ricusazione, in presenza ovviamente dei relativi presupposti, non potendosi escludere ricadute sui principi del giusto processo. Nel caso di specie, peraltro, la diversa composizione personale è stata ampiamente assicurata.
2.2. Ciò posto, vi è altra e assorbente ragione di infondatezza del motivo di gravame.
Se anche vi fosse stato un errore nella individuazione del giudice di rinvio, in mancanza dell'attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale, vige il principio per il quale il giudice di rinvio non può in alcun caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento (art. 627 c.p.p., comma 1) e tanto sul rilievo che la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio rappresenta un principio cardine dell'ordinamento processuale e preclude la possibilità dell'insorgenza di una situazione di contrasto tra la Corte di cassazione e il giudice di rinvio, il quale non può, pertanto, porre in discussione la propria competenza alla cognizione del processo.
Sono dunque le parti o la stessa Corte di cassazione d'ufficio che, in prima battuta, hanno l'onere di attivare la procedura di correzione dell'errore materiale (nel caso di specie neppure sussistente) che certamente può essere richiesta anche dal giudice di rinvio senza che lo stesso abbia alcun obbligo al riguardo. Sebbene il principio di irretrattabilità del foro commissorio abbia suscitato diversi dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo al divieto di porre in discussione la competenza attribuita con la sentenza della Cassazione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la regola, in base alla quale non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, non lede il principio del giudice naturale (art. 25 Cost., comma 1), costituendo detta sentenza il titolo della legittimazione dell'organo giudiziario a conoscere della causa nel caso concreto in sostituzione di altro giudice, con la conseguenza che la preclusione - a comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la questione circa la competenza dell'organo all'uopo designato con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione - è intesa a rendere operante nel sistema positivo la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione, essendo tali decisioni emanate dall'organo, cui la Costituzione e l'ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimità e, in particolare, la funzione regolatrice della giurisdizione nonché delle competenze degli organi giudiziari.
Sul rilievo quindi che non è consentito, per le suesposte ragioni, il dissenso del giudice di rinvio circa la statuizione della Corte di cassazione sul punto della competenza per il prosieguo del giudizio, la Consulta ha ritenuto essere priva di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello processuale, il profilo della legittimità della limitazione apportata all'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost., comma 2) che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con le legittime finalità di ciascuno stato e grado del procedimento.
Consegue l'infondatezza del primo motivo.
3. Il secondo motivo ed il terzo motivo, essendo tra loro collegati, vanno congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
Il ricorrente è parso consapevole del giudicato parziale formatosi sulla responsabilità per gli episodi diversi dai rapporti sessuali completi e si duole del fatto che il giudice di rinvio non abbia acquisito una lettera proveniente dalla parte offesa, missiva che la Corte distrettuale avrebbe dovuto comunque valutare in quanto prova decisiva e, quindi, acquisire attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perché da essa emergeva materiale idoneo per valutare se il fatto (sul quale il giudicato si era formato) fosse o meno di minore gravità (secondo motivo). Quanto poi al mancato riconoscimento della diminuente, il ricorrente lamenta che la minore gravità sia stata esclusa con una motivazione, da un lato, illogica e, dall'altro, contraddittoria e senza tenere in conto l'esito di accertamenti compiuti nel corso del giudizio di secondo rinvio ed inoltre prescindendo, quanto all'aumento di pena disposto per la continuazione, dalle condizioni mentali della minore (terzo motivo).
A parte la genericità di tale ultima doglianza con riferimento all'aumento per la continuazione, determinato con adeguata motivazione in un anno di reclusione avuto riguardo all'arco temporale degli abusi ed alla loro ripetitività, e a parte la genericità del secondo motivo del tutto assertivo circa la decisività della prova nuova ai fini della concessione o meno della diminuente della minore gravità, va ricordato che per fondare il vizio di motivazione in tema di manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa occorre che il dato probatorio travisato o omesso abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova o alla sua capacità dimostrativa quando sia il significato che la sua attitudine probatoria non incidono minimamente sul discorso giustificativo della pronuncia e non sono in grado di disarticolare l'apparato motivazionale che la regge. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha valutato, per escludere la minore gravità, una serie di elementi, neppure ex adverso censurati, quali la posizione di garanzia dell'abusante, l'ampio arco temporale di almeno quattro anni delle condotte sessuali poste in atto dall'imputato nei confronti della propria figlia;
l'età della minore che ha subito gli abusi da quando aveva nove anni e sino a dopo i 13 anni;
i disturbi e i traumi che ne sono derivati (messa in atto di gravi atti autolesionistici consumati anche all'interno dei locali scolastici, manifestazioni di disagio espresse anche con svenimenti ed attacchi di panico, comportamenti marcatamente sessualizzati;
la sottoposizione della minore per anni a terapie psicologiche). La maggior parte di detti elementi, del tutto autosufficienti per escludere la ricorrenza della diminuente, sono stati desunti da prove assunte nei diversi gradi di giudizio e ne' la lettera postuma della giovane e neppure la consulenza di parte indicano, da quanto si apprende con i motivi di ricorso, circostanze che, neutralizzando quelle poste a fondamento della motivazione censurata, idonee a ribaltare l'approdo cui è correttamente giunta la Corte del merito, la quale si è attenuta ai principi di diritto affermati da questa Corte, che vanno ribaditi, secondo i quali la circostanza attenuante della minore gravità può essere riconosciuta solo all'esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, sicché deve escludersi che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale alternativa (Sez. 3^, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501). Peraltro, se è vero che la diminuente del caso di "minore gravità" non è astrattamente incompatibile con il reato di violenza sessuale o di atti sessuali commessi sul minore dal genitore o da persona che ne abbia l'affidamento, dovendo comunque essere valutati in concreto l'impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l'invasività nella sfera sessuale della vittima stessa (Sez. 3^, n. 34236 del 12/07/2012, A., Rv. 253172), correttamente la Corte d'appello ha, nel caso di specie, escluso la minore gravità proprio in considerazione della presenza ex actis di una pluralità di elementi ostativi desunti dai parametri sopraindicati. Ne consegue l'infondatezza dei motivi e il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015