Sentenza 9 giugno 2009
Massime • 1
L'errore nell'individuazione del giudice di rinvio a seguito di annullamento è emendabile dallo stesso giudice di legittimità per mezzo della procedura della correzione degli errori materiali. (Fattispecie relativa all'annullamento di sentenza di una Corte d'Appello con rinvio ad altra sezione della medesima, nonostante la stessa fosse costituita da un'unica sezione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2009, n. 26490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26490 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1945
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 014910/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE DOMENICO, N. IL 26/08/1966;
2) PO MARIO, N. IL 05/06/1967;
avverso SENTENZA del 19/02/2009 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto correggersi l'errore materiale.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22.4.09, il Presidente della prima sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art.130 c.p.p., alla correzione dell'errore materiale, ravvisato nel dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa dalla prima sezione penale di questa Corte il 19 febbraio-15 aprile 2009. Tale errore materiale consiste nell'aver designato, quale Corte d'Appello per lo svolgimento di un nuovo processo nei confronti di PO RI, un'altra sezione penale della Corte d'Appello di Salerno, presso la quale esiste invece una sola sezione penale, si che occorreva designare, per lo svolgimento del nuovo processo, la Corte d'Appello di Napoli.
Trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 c.p.p., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati. La Cancelleria è richiesta di annotare, ex art. 130 c.p.p., comma 2, il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta, recante n. 15811/09.
P.Q.M.
la Corte ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa da questa Sezione in data 19 febbraio 2009 nei confronti di IE OM ed PO RI, nel senso che, dove è scritto "ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno" deve leggersi "alla Corte d'Appello di Napoli". Si annoti sull'originale.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009