Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
In tema di reato continuato, nella determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8749 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 08749-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2980/2019 MIRELLA CERVADORO Presidente- UP 22/11/2019 ALFREDO MANTOVANO Relatore - - R.G.N. 50939/2018 IGNAZIO PARDO GIUSEPPINA ANNA RI PACILLI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di MESSINA con sentenza in data 2/07/2018 confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di MESSINA, con sentenza in data 14/09/2017, aveva condannato VO SC a pena di giustizia per il reato di estorsione continuata, commesso a SPADAFORA in epoca prossima al 12/09/2012, ritenuta la diminuente del vizio parziale di mente e riconosciute le attenuanti generiche. VO SC propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge con riferimento ai criteri seguiti per la determinazione della pena, e alla entità di quest'ultima. Censura in particolare che della diminuente del vizio parziale di mente la CORTE territoriale, 1 れ confermando la pronuncia del TRIBUNALE, non abbia tenuto conto al momento dell'aumento della sanzione a titolo di continuazione.
2. Il ricorso è inammissibile. L'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 1, Sentenza n. 40812 del 27/10/2010 dep. 18/11/2010 Rv. 248442 01 imputato. Bertuzzi) è nel senso di qualificare il vizio parziale di mente, in quanto attinente alla sfera dell'imputabilità, come "circostanza inerente alla persona del colpevole ed è pertanto soggetto al giudizio di comparazione, che ha carattere unitario". Esso va affiancato a quanto questo Giudice di legittimità sancisce in tema di reato continuato: per Sez. 6 sentenza n. 12414 del 08/03/2011 dep. 28/03/2011 Rv. 249646 01 imputato V., "in tema di reato continuato, se il giudice non ha espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti (nella specie, le attenuanti generiche ed il vizio parziale di mente), queste devono intendersi riferite a tutti i reati in contestazione, non solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, ma anche per il principio del "favor rei" e per la natura stessa di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e pertanto concedibili in relazione a tutti i fatti addebitatigli".
3. Ciò comporta che "prima si determina la pena base per la violazione ritenuta più grave e su questa si opera, a seguito dell'esito del giudizio comparativo dell'art.69 cod. pen., la eventuale riduzione o l'eventuale aumento per le circostanze ritenute prevalenti, poi, sulla sanzione così risultante, va applicato l'aumento per i reati in continuazione (cass. pen. sez.II, 20 ottobre 1995, Gobbi). E' ben vero che, secondo un orientamento della Corte di legittimità, la necessità di scindere il reato continuato a vari fini (ad es. per l'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti o diminuenti quale quella ex art. 89 cod. pen.) impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute, ma va tuttavia precisato che qualora tale obbligo non venga assolto, la concessione-riconoscimento (ex art.62 bis cod. pen. e 89 cod. pen.) deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza nella specie di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso. (Cass. pen. sez. 1, 37108/2002 Rv. 222528)". S 2 E' quello che è accaduto nel caso di specie. Nel paragrafo della sentenza dedicato alla determinazione della pena la CORTE di APPELLO ha invero spiegato, con motivazione congrua e logica, che il TRIBUNALE: a) ha determinato la pena base della estorsione facendola coincidere col minimo edittale, b) ha operato una prima riduzione per il vizio di mente in misura prossima al terzo, c) ha operato una seconda riduzione per le attenuanti generiche, d) ha stabilito un aumento assai contenuto a titolo di continuazione (due mesi quanto alla sanzione detentiva), e) ha infine sottolineato la prossimità al minimo non solo per il singolo episodio di estorsione consumata, ma anche per i cinque episodi contestati in continuazione, rilevando "la peculiarità della vicenda". Questo significa che anche nella determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione la CORTE territoriale ha tenuto conto della menzionata diminuente.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il President Mirella Cervadoro Alfredo Mantovano Mliwed для сплошном DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 MAR. 2020 CANCELL E Claudia Pinell 3