Sentenza 28 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7793 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 O 3 L . L ) N O E , B 1 C E 9 A 9 E 1 P N - I 1 O I 1 D - SE07 793/02 Z REPUBBLICA ITALIANA 1 A E 2 R C . T I L S I D 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G U 3 E I R E G A 6 E 4 D LA CORTE SUPREM . N E . T Oggetto T T T N R S E I S A ( E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G. N. 4787/99 Cron. 21524 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 13/12/01 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA U.S.L. di CHIETI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in GERMANICO 96, presso l'avvocato TAVERNITI ROMA VIA ATTILIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BOSCO ANTONELLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
BA MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso l'avvocato LEOPARDI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCOTTI SIMONE, giusta procura a margine del controricorso;
2001
- controricorrente -
2556 -1- avversO la sentenza n. 289/98 del Giudice di pace di CHIETI, depositata il 09/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Ciccotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 30-3-1998, RI MI, quale titolare dell'omonima farmacia, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Chieti l'Azienda U.S.L. di Chieti per sentirla condannare al paga- mento a suo favore della somma di £ 640.300, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto in ordine al pagamento di alcune ricette per presunte irregolarità delle stes- se. Costituitasi l'Azienda U.S.L. di Chieti, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere la Regione Abruzzo subentrata nei debiti riferentisi alla gestione della disciolta U.S.L. ed. anteriori al 1°-1-1995, l'adito Giudice di Pace, con sentenza non definitiva n. 260 del 1998, rigetta- va l'eccezione di carenza di legittimazione ed, in seguito, con la sentenza definitiva in esame acco- glieva la domanda, con condanna della convenuta Azienda al pagamento della richiesta somma di £ 640.300, oltre interessi legali. Ricorre, ex art. 111 Cost., per cassazione l'Azienda U.S.L. di Chieti con tre motivi;
resiste con con- troricorso il RI. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 41 L.R. Abruzzo 24-12-1996 n. 146, in relazione all'art. 117 Cost., nonché violazione dell'art. 6, 1° comma, L. 724/94 e dell'art. 2, 14°comma, L.549/95, e relativo difetto di motivazione. Si sostiene in proposito che ha errato il Giu- dice di Pace nell'affermare, nella vicenda in questione, la legittimazione passiva dell'Azienda U.S.L. di Chieti sulla base della sola soprarichiamata legge regionale, senza tener conto del combi- nato disposto delle suddette norme statali che “precludono in modo assoluto” che crediti, come quello in esame, possano gravare sui bilanci correnti delle aziende U.S.L. come costituite ai sensi del D.lgs. n. 590/92. Con il secondo motivo si sostiene la nullità della sentenza in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per non avere il Giudice di Pace nella sentenza in esame esposto le ragioni di equità su cui è fondata la decisione. Con il terzo motivo, infine, si deduce la falsa applicazione dell'art. 9, 11° comma, dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 94 del 1989, nonché la violazione dell'art. 8 della legge n. 537 del 1993, e relativo difetto di motivazione, per non essersi reso conto il Giudice di Pa- ce che nel caso in esame non ricorrono ipotesi di irregolarità formali nella compilazione e spedizio-- ne delle ricette. Il ricorso non merita accoglimento. Con sentenza n. 9493/98 le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i limiti entro cui le senten- ze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., nelle cause di valore non eccedente i due milioni di lire, sono ricorribili per cassazione, individuan- do detti limiti nei casi di inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali. Ne deriva che non costituisce vizio deducibile per cassazione, riguardo a dette sentenze, la violazione di norme sostanziali, in quanto sostituite proprio dall'equità, quale regola decisoria del caso concreto. Inoltre non può parimenti dedursi vizio di motivazione in ordine a dette sentenze se non nei casi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, di motivazione del tutto mancante o di motivazione illogica o perplessa, casi che, in quanto riconducibili alla norma costituzionale che obbliga il giudice alla motivazione delle proprie decisioni (art. 111 Cost.) ed a quella che disciplina il contenuto delle sentenze (art. 132 c.p.c.), sono appunto individuabili nelle suesposte ipotesi individuate dalle Sezio- ni Unite. Pertanto il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato sulle sentenze pronunciate ex art. 113, 2° comma, c.p.c. solo qualora l'applicazione della regola di equità comporta vizi della decisione rientranti in quelli suddetti e non riscontrabili nel caso in esame. Infatti il Giudice di Pace di Chieti ha risolto la questione della legittimazione passiva della conve- nuta A.U.S.L. sulla base della legge R.A. n. 146/96, secondo cui tutti i debiti e crediti riguardanti le preesistenti Unità Sanitarie Locali poste in liquidazione sono stati trasferiti alle Aziende di nuova costituzione, con relativa previsione in apposita contabilità "stralcio" da allegare al bilancio dell'Azienda e non a quello della Regione. Ciò, come già evidenziato da questa stessa Corte con due sentenze su analoghe questioni (13261/01 e 13273/01), ha comportato la decisione su una que- stione essenzialmente di merito (vale a dire l'individuazione del soggetto passivo del rapporto de- dotto in giudizio) mediante assunzione di detta norma regionale nell'ambito del principio di equità e non come “lettura" della stessa norma quale tipica regola di diritto sostanziale. Non è poi assolutamente riscontrabile alcun contrasto tra tale lettura della norma regionale e il det- tato costituzionale di cui all'art. 117, indicato dalla ricorrente in modo non pertinente, limitandosi quest'ultimo ad individuare le materie di competenza della Regione, al di fuori, ovviamente, di spe-- cifiche indicazioni in ordine alla legislazione statale o regionale da applicare al caso concreto. Tale applicazione spetta al Giudice sulla base della sua attività interpretativa che, nella fattispecie in esame, come detto, ha inteso rifarsi all'art. 113, 2° comma, c.p.c.. Con riferimento, infine, al secondo e terzo motivo va rilevato, rispettivamente, che il Giudice di Pa- ce ha indicato le ragioni poste a base della regola di equità che l'hanno indotto sia a ritenere la A.U.S.L. di Chieti soggetto obbligato al pagamento dei debiti in questione, sia a configurare una violazione della particolare procedura stabilita dall'accordo nazionale collettivo in tema di paga- mento delle ricette mediche. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- 4 O 7 L ) suali che liquida in complessivi € 51550 di cui € 500,00 per onorario. 3 L . E O N C B , E A 1 9 P E 9 I N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 In Roma, il 13-12-2001 C R I 2 T D S . I L U G I 9 E 3 G R E E A 6 D N 4 E . Il Presidente L'estensore . T T T S Polyuns N L I T E ( R S E A ATA IN CANEL 2002 Maine Di on Oggi. По общ о