Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il motivo di ricorso che - formulato da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea il quale abbia chiesto di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r) della L. 22 aprile 2005, n. 69 - consiste nella prospettazione di specifiche allegazioni in ordine al suo stabile radicamento nel territorio dello Stato, se non preceduto da corrispondente deduzione alla Corte d'appello, poiché mentre quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, alla prima difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. - applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della legge n. 69 del 2005 - è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 24540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24540 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 04/06/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 963
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 22503/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV NT YA N. IL 29/05/1970;
avverso la sentenza n. 2/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del 08/05/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2015 la Corte d'appello di Lecce ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria bulgara del cittadino bulgaro OV NT AN, in esecuzione della richiesta di consegna formulata dalla Procura regionale di Lom sulla base del m.a.e. emesso in data 1 ottobre 2014, in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale regionale di Lom il 12 marzo 2014, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2014, che lo condannava alla pena di anni due di reclusione per il reato di detenzione di arma da fuoco, commesso in data 1 agosto 2013.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OV NT AN deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), per avere la Corte d'appello omesso ogni motivazione sul punto, sebbene il ricorrente avesse dichiarato di essere residente a [...]e domiciliato a Lecce, dove vive con la sua famiglia, svolgendo un'attività lavorativa lecita unitamente al figlio da oltre cinque anni, con la conseguenza che la sua situazione è assimilabile sostanzialmente a quella di un cittadino italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. L'unico motivo di doglianza oggetto del ricorso, peraltro solo genericamente formulato sulla base di mere enunciazioni non assistite da specifiche e adeguate allegazioni documentali, non risulta essere stato posto all'attenzione della Corte d'appello nell'udienza fissata per la decisione sulla consegna.
Deve al riguardo ribadirsi il principio, più volte stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, dep. 10/10/2013, Rv. 257023), secondo cui la Corte d'appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull'operatività della causa ostativa alla consegna prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), solo nell'ipotesi in cui la persona richiesta in consegna sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla necessaria condizione dello stabile radicamento nel territorio, mentre tali valutazioni non spettano a questa Suprema Corte, poiché ad essa difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell'art. 609 c.p.p. - applicabile anche al ricorso per cassazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22 - è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, dep. 10/12/2009, Rv. 245456).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare nella misura di 1.000,00 Euro. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015