Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 24540
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il motivo di ricorso che - formulato da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea il quale abbia chiesto di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r) della L. 22 aprile 2005, n. 69 - consiste nella prospettazione di specifiche allegazioni in ordine al suo stabile radicamento nel territorio dello Stato, se non preceduto da corrispondente deduzione alla Corte d'appello, poiché mentre quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, alla prima difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. - applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della legge n. 69 del 2005 - è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Commentario1

  • 1Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 24540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24540
Data del deposito : 4 giugno 2015

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