Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen. pone a carico del pubblico ministero il solo obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato, ma non impone la formazione di un fascicolo corrispondente a quello previsto dall'art. 431 stesso codice, disposizione che non trova applicazione alla procedura di riesame. (Fattispecie in cui si è escluso che costituisse nullità la mancata redazione di un indice degli atti, che risultavano peraltro tutti allegati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/1998, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. G. CONSOLI Presidente del 19/02/98
1. Dott. F. CALBI Consigliere SENTENZA
2. " L. TOTH Consigliere N.988
3. " M. ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " V. RAGONESI Consigliere N.45779/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: SS DA CA avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano dep. 21.11.97 relativa a sequestro di azioni
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi Udito il Pubblico Ministero in persona del cons. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore Avv.to A. Zappa
Su richiesta del Pubblico Ministero il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano emetteva, in data 13.10.97, decreto di sequestro preventivo del certificato azionario n. 3 della LA s.p.a., intestato fiduciariamente alla Finvest finanziaria, dei certificati 6 e 7 della medesima società, intestati fiduciariamente all'istituto Fiduciario Friulano nonché dei certificati azionari n. 4 e 6 della US s.p.a., intestati a LA s.p.a., "limitatamente al numero di azioni di pari corrispondenza alle azioni LA di proprietà di SS DA CA".
Il GIP di Milano aveva ritenuto che i titoli azionari in questione fossero pertinenti al reato di bancarotta per distrazione che si asserisce commesso da AN DA CA e AN DA CA, entrambi falliti in proprio, i quali avrebbero ceduto fittiziamente alla sorella SS DA CA i propri crediti nei confronti della US s.p.a., rispettivamente per l'importo di L.
4.682.908.210 e di L. 12.855.606.651. Aveva osservato il Tribunale che nell'ambito di un contratto di affitto di aziende intercorso tra il lanificio US s.p.a., la Filatura di Caltrano s.r.l. e il lanificio HI s.r.l., da un lato, e la Sette s.r.l., dall'altro, il debito delle prime società nei confronti dei DA CA sarebbe stato trasferito alla Sette s.r.l. (successivamente trasformatati in US s.p.a ) nei cui confronti SS DA CA in virtù della cessione dei crediti di cui sopra avrebbe chiesto e ottenuto il pagamento delle somme dovute;
somme che sarebbero state in seguito utilizzate per l'acquisto, in parte tramite intestazione fiduciaria, di partecipazioni al capitale sociale della LA s.p.a. e della US s.p.a.. Il GIP di Milano aveva, inoltre, ritenuto sussistente il pericolo di protrazione dalle conseguenze del reato qualora i pacchetti azionari fossero rimasti nella disponibilità degli intestatari formali. SS DA CA impugnava il decreto del GIP di Milano avanti il Tribunale di Milano in sede di riesame che, con ordinanza in data 20.11.97, confermava il decreto in questione. Con ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p. SS DA CA deduceva la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. Negava, infatti: che sussistesse un vincolo pertinenziale tra il bene sequestrato e il reato ipotizzato;
che vi fosse pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato;
che sussistesse impedimento all'esercizio della custodia dei titoli da parte di essa ricorrente, così come vi fosse impedimento all'esercizio dei propri diritti di socio della LA.
La ricorrente deduceva, inoltre, la violazione del diritto di difesa per non avere il PM formulato, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., l'indice dei documenti prodotti e per avere, poi, prodotto ulteriore documentazione in udienza in violazione dell'art. 324 comma 3 c.p.p.. Da ultimo, la DA CA assumeva essere stato violato l'art.324 comma 8 c.p.p. perché, essendovi contestazione sulla proprietà
delle azioni LA, la controversia andava deferita al Giudice Civile.
Venendo all'esame dei motivi del ricorso che investono più strettamente questioni di carattere processuale, la Corte rileva l'insussistenza della violazione del diritto di difesa in relazione alla formazione del fascicolo d'udienza avanti al Tribunale del riesame. Occorre, infatti, rilevare la non applicabilità nei confronti di tale udienza dell'art. 431 c.p.p. che si riferisce alla sola udienza dibattimentale che si tiene dopo l'emanazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di specie, invece, l'art.324 comma 3 c.p.p. pone a carico del pubblico ministero il solo obbligo di trasmettere al Tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. Tale adempimento nel caso di specie risulta assolto avendo dato atto il Tribunale del riesame che le produzioni del PM acquisite al fascicolo erano "puntigliosamente individuate come allegati" nella richiesta di sequestro e nel provvedimento del GIP e che tali allegati erano "singolarmente individuati in cartelline numerate".
Si deduce, quindi, che la difesa della ricorrente è stata posta in condizione di prendere conoscenza di tutta la documentazione e di esercitare, il proprio diritto di difesa.
Quest'ultimo non risulta neppure violato dalla asserita ulteriore produzione in udienza di documentazione da parte del PM consistente in due fotocopie di un articolo di un quotidiano. A parte, infatti, ogni valutazione circa la rilevanza di tale produzione, osserva la Corte che l'art. 324 comma 7 richiama espressamente per il procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'applicazione dell'art. 309 comma 9 che prevede, in tema di riesame delle misure cautelari personali, che il Tribunale possa decidere sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza in camera di consiglio (ex plurimis: Cass. 20 agosto 1991 Mercuri, Cass. 2 maggio 1991, Mansueto). Ciò costituisce una espressione del principio di completa devoluzione del thema decidendi cui è informato il rimedio del riesame (Cass. 23 novembre 1993, Mauriello) per cui non può ritenersi preclusa al PM la possibilità di produzione all'udienza di ulteriori acquisizioni probatorie nel frattempo raccolte al fine di contrastare i motivi posti a sostegno dell'impugnante avverso il provvedimento cautelare (Cass. 6 luglio 1992 Comito). Del resto, la stessa ricorrente si è avvalsa del disposto dell'art. 324 comma 7 c.p.p. , tanto è vero che risulta dalla impugnata ordinanza che anch'essa ha depositato documentazione all'udienza in camera di consiglio.
Altresi infondato si appalesa il motivo del ricorso che investe il mancato deferimento al giudice civile da parte del Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 324 comma 8 c.p.p., della questione relativa alla contestazione della proprietà delle azioni LA. Invero, nel corso del procedimento di sequestro non vi è stata alcuna controversia sulla proprietà dei titoli ma si è semplicemente accertata la pertinenza degli stessi al reato di bancarotta per distrazione contestato a AN e a AN DA CA.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che una parte delle azioni sequestrate fossero state acquistate da SS DA CA con il denaro ottenuto dalla US s.p.a. (società derivante dalla trasformazione della Sette s.r.l.) che, essendo debitrice per accollo nei confronti di AN e AN DA CA, aveva effettuato il pagamento a favore della SS DA CA cui erano stati ceduti dai fratelli i crediti vantati nei confronti della citata Sette s.r.l., distraendo cosi i relativi importi alla massa dei creditori.
Quanto ad altra parte delle azioni sequestrate, le stesse sarebbero state acquistate con denaro proveniente dalla LA s.p.a. controllate dai fratelli AN e AN DA CA. Il Tribunale del riesame non ha affrontato in alcun modo la questione della proprietà delle azioni, di cui ha riconosciuto la formale titolarità in capo alla ricorrente, e che resta impregiudicata all'esito delle eventuali azioni da esperirsi in sede civile dal curatore del fallimento nonché, nel caso in cui il processo si dovesse concludere con una sentenza di condanna, alle valutazioni, se quell'epoca il sequestro ancora dovesse sussistere, che verranno effettuate in ordine alla confisca delle azioni stesse, anche ai sensi dell'art. 240 comma 3 c.p.. Del resto, va osservato come la dedotta controversia sulla proprietà sia del tutto insussistente anche sotto un altro profilo. La ricorrente infatti, deduce che la rivendica al fallimento Trevitex delle azioni sequestrate sarebbe stata effettuata dal pubblico ministero. Circostanza questa che appare invero dubbia in quanto il PM ha affermato, come ritenuto dal GIP dapprima e dal Tribunale del riesame poi, la pertinenza delle azioni al reato e, che comunque, anche se vera, sarebbe del tutto irrilevante poiché il pubblico ministero sarebbe totalmente privo di legittimazione alla rivendica di beni ritenuti di appartenenza al fallimento essendo a tal fine unico legittimato il curatore.
Venendo agli altri motivi dell'impugnazione, osserva la Corte che gli stessi, proposti ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. e, cioè, per mancata assunzione di una prova decisiva e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sono infondati. Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale questa risulta dimostrata dal Tribunale di Milano con una motivazione fondata su adeguati riscontri probatori e su una logica consequenziale. In particolare, in riferimento ai titoli sequestrati che risultano intestati fiduciariamente all'Istituto Fiduciario Friulano, il Tribunale di Milano ha accertato un complesso meccanismo, di cui si è già fatto cenno, in base al quale si sarebbe verificata la distrazione. Tre società facenti capo a AN e AN DA CA avrebbero affittato la loro azienda alla Sette s.r.l., anch'essa controllata dai predetti fratelli, che si sarebbe accollata i debiti per circa 17 miliardi che le altre tre società avevano nei confronti di AN e AN DA CA. Questi ultimi avrebbero, poi, ceduto i loro crediti verso la Sette s.r.l. (nel frattempo trasformatasi in US s.p.a.) alla sorella SS la quale successivamente avrebbe riscosso il credito in due tranches per un importo complessivo di L. 14.300.000.000 dando disposizione all'Istituto Fiduciario Friulano di comprare per un corrispondente importo titoli azionari della LA ed obbligazioni della stessa US s.p.a., poi convertite in azioni e cedute alla LA.
Tale ricostruzione appare del tutto coerente ove si considera che il Tribunale di Milano ha ritenuto la sussistenza della cessione dei crediti sulla base della documentazione contabile in atti e delle dichiarazioni del teste TT, il quale ha dichiarato che la cessione fu disposta a seguito di un ordine dei fratelli AN e AN DA CA tramite un giroconto contabile. Inoltre, la contestualità tra il pagamento delle azioni e delle obbligazioni, acquistate tramite società fiduciarie dalla ricorrente, e la ricezione del pagamento del debito accollato da parte della US s.p.a. rende logicamente ineccepibile la conclusione cui è giunto il Tribunale di Milano che cioè, il denaro versato dalla US s.p.a. sarebbe servito alla DA CA per comprare le azioni e le obbligazioni in questione le quali quindi, sarebbero necessariamente pertinenti al reato di bancarotta per distrazione in quanto acquistate con il denaro sottratto alla massa dei creditori da AN e AN DA CA tramite la cessione a favore della sorella dei loro crediti.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il sequestro delle azioni intestate fiduciariamente alla Finvest s.p.a.. Il Tribunale di Milano, basandosi sulla perizia disposta dal PM e sulla documentazione in atti ha accertato che la ricorrente ha sottoscritto in data 10.5.97, tramite intestazione fiduciaria, per un importo di quattro miliardi l'aumento di capitale della LA s.p.a. In pari data la citata LA spa ha rimborsato alla DA CA un credito del medesimo importo indicato in contabilità come "soci c/ finanziamento infruttifero".
L'ordinanza del Tribunale del riesame dà poi, atto delle deposizioni dei testi TT e HI. Il primo ha dichiarato di aver sottoscritto anch'egli tramite la Finvest l'aumento di capitale della LA per un importo di L 3.900.000.000 e che tale sottoscrizione era stata fatta per conto di AN DA CA per cui esso teste non era il reale titolare della quota ne' aveva versato il denaro per l'acquisto. Precisava poi che nella medesima posizione si trovava la ricorrente e che la LA era stata costituita nel 1992 con capitale fornito dai DA CA RI e figli che venne intestato fiduciariamente. Il secondo teste, amministratore della LA, ha dichiarato che operava in base agli ordini che gli venivano dati da AN DA CA.
Anche in tale caso appare inaccepibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Milano e, cioè, che il denaro per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della LA da parte della ricorrente era di provenienza della LA s.p.a. e che, quindi, essendo quest'ultima di proprietà effettiva di AN e AN DA CA, il denaro usato per l'acquisto doveva ritenersi sottratto alla massa dei creditori.
Nella propria motivazione il Tribunale di Milano prende anche in esame la tesi difensiva proposta dalla ricorrente e, cioè, che, per un verso, il denaro usato per gli acquisti delle azioni le proveniva da una donazione di 10 miliardi fattale dal padre nel 1988 e, per l'altro, che i quattro miliardi ricevuti dalla LA derivavano da un credito per garanzie escusse dalle banche. Il Tribunale correttamente ha disatteso tali tesi stante la verificata assenza di documentazione probatoria al riguardo.
Passando ora all'esame del pericolo che la libera disponibilità dei pacchetti azionari da parte della ricorrente possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato di bancarotta per distrazione ovvero agevolare la commissione di altri reati, la Corte si limita a rilevare che il Tribunale del riesame ha correttamente individuato la sussistenza di tale presupposto per il sequestro preventivo dei beni nel fatto che SS DA CA ha posto in essere dei tentativi di vendita dei pacchetti azionari che non sono andati a buon fine per inadempimento delle società acquirenti rientranti pur sempre nell'ambito di riferibilità dei falliti.
Altrettanto congruamente, da un punto di vista logico, ha ritenuto il Tribunale di Milano che tali tentativi di vendita altro scopo non potevano avere se non quello di allontanare sempre di più la apparente riferibilità ai falliti delle azioni e del denaro usato per il loro acquisto, pur restando tali beni nella loro disponibilità sostanziale, ed in tal modo aggravando e protraendo le conseguenze del reato.
Da ultimo, sulla base di quanto fin qui prospettato, osserva la Corte che il Tribunale di Milano non poteva sottrarsi, come di fatto non si è sottratto, alla inevitabile conclusione che la complessità del quadro distrattivo emerso fosse inconciliabile con l'affidamento in custodia a chi aveva prestato la propria opera per sottrarre beni ai creditori e che neppure potesse avere autorizzato l'esercizio dei diritti di socio.
Il ricorso va, quindi, respinto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1998