Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
La garanzia dell'assistenza dell'interprete a soggetto che ignori la lingua italiana si estende alle attività procedimentali anteriori al giudizio di merito e, conseguentemente, va assicurata, a pena di nullità, anche nel procedimento di convalida dell'arresto con riferimento a quegli atti (relazione del P.M. o degli agenti verbalizzanti, interrogatorio del giudice) per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio. (Fattispecie concernente l'omessa traduzione del verbale di arresto, che la S.C. ha ritenuto non produttiva di alcuna nullità, data anche l'assenza dell'obbligo di una sua consegna all'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 18922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18922 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 1216
3. " ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " UMBERTO GI " 21547/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in procedimento penale a carico di:
SI SV Axel Kennet, n. 24.5.1964 a ON OL (Svezia) avverso l'ordinanza in data 15.1.2000 del Tribunale di Ancona in composizione monocratica
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Giuliano TURONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
Il 15.1.2000 veniva presentato al Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, SI SV, cittadino svedese, arrestato il 13.1.2000 in flagranza di introduzione clandestina nell'area portuale di dieci extracomunitari di nazionalità curda, per gli adempimenti di cui all'art. 558 C.P.P.. Il giudice, interrogato a mezzo di interprete l'imputato, non convalidava l'arresto, non risultando tradotto il relativo verbale in lingua a lui nota;
osservava che egli non era stato messo in condizione ne' di conoscere il motivo della privazione della libertà personale, ne' di predisporre la propria difesa, in contrasto con l'art. 143 C.P.P., interpretato alla luce dei principi costituzionali.
Ha proposto ricorso per cassazione il P.M., osservando che la nullità - da qualificarsi relativa - non era stata tempestivamente eccepita, e che in sede di arresto l'addebito è solo sommariamente e provvisoriamente formulato in base al "fumus". Quanto poi alle garanzie del contraddittorio, esse erano applicabili soltanto alla fase propriamente processuale, e non alle prodromiche attività procedimentali.
Il ricorso è, nei termini e con le precisazioni in seguito esposte, fondato. Va preliminarmente chiarito che, secondo la corretta lettura dell'art. 143 C.P.P., su cui v. Corte Cost. 12/19.1.1993 n. 10, la garanzia dell'assistenza dell'interprete a soggetto il quale - come non si contesta nel caso di specie - ignori la lingua italiana si estende anche alle attività procedimentali anteriori al giudizio di merito, e tanto più nell'ambito di procedure incidentali come quella di convalida, in cui deve essere assicurata l'effettività del contraddittorio, non essendo certamente sufficiente la mera e passiva presenza dell'arrestato, senza possibilità di esporre le proprie ragioni e di farle valere attraverso la difesa tecnica. ciò considerato, occorre stabilire se il verbale di arresto risponda - nel sistema del codice - alle finalità di informativa e garanzia della difesa, che ne renderebbero necessaria la traduzione. La risposta negativa discende dalla considerazione che nessuna norma prescrive la sua consegna all'arrestato; l'arresto è tipicamente un'attività materiale che "non patitur dilationem", in quanto dovuta, o consentita, nell'attualità della commissione del reato o - subito dopo - dell'inseguimento o della scoperta dell'autore mediante evidenti tracce. La redazione del verbale è adempimento necessariamente successivo, dovuto nel caso di reati di competenza collegiale - in cui l'atto è comunque destinato al P.M. (art. 386, co. 3, C.P.P.) e non obbligatorio nel rito monocratico, nel quale la presentazione dell'arrestato al giudice è di regola immediata e la verbalizzazione è sostituita dalla relazione orale del personale di polizia giudiziaria;
ne' un obbligo di consegna del verbale all'interessato è desumibile dal sistema, dal quale può ricavarsi il principio della necessità di notifica o comunicazione - e, se del caso, traduzione - del provvedimento dell'autorità giudiziaria che costituisce titolo della privazione della libertà, e non già del verbale delle operazioni che materialmente hanno portato alla cattura. Nel procedimento di convalida la funzione di garanzia della difesa è assicurata, invece, dalla presenza dell'imputato alla relazione del P.M. o degli agenti operanti e dal successivo interrogatorio da parte del giudice, onde è in questi atti che occorre - ove egli non comprenda l'italiano - l'assistenza dell'interprete. Essendo stata tale assistenza assicurata, non esisteva alcuna nullità o preclusione alla decisione sul merito della convalida, che investe esclusivamente la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimavano l'iniziativa adottata dalla polizia giudiziaria.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio all'ufficio "a quo" perché si pronunci sul punto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001