Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 3
Al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato compete il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.
Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 101 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/2004, n. 30433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30433 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 30/06/2004
Dott. PIOLETTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 17
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 22896/2003
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere -
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere -
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere -
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G.;
contro
1) RR NT a Palermo il 4 settembre 1965;
2) Ministero delle Finanze;
Avverso l'ordinanza emessa il 28/04/2003 dalla Corte Appello Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario ROTELLA;
Lette le conclusioni del P.G. con le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il 6.12.02 la Corte d'Appello di Palermo liquidava, tra le somme richieste dall'Avvocato NT Turrisi, difensore di MO AL ammesso al patrocinio a spese dello Stato, euro 300 per l'attività svolta dal sostituto processuale in udienza. Il Procuratore Generale presso la Corte presentava opposizione al decreto deducendo che l'art. 101 DPR 115/02 limita la sostituzione del difensore della persona ammessa al beneficio per lo svolgimento delle indagini difensive.
Il 28.4.03 la Corte ha rigettato l'opposizione, condividendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, è legittimo il rimborso delle spese per il sostituto d'udienza, perché la nomina di un sostituto da parte del difensore è prevista dall'art. 102 C.P.P. nel complesso dei diritti e dei doveri correlati al mandato difensivo.
2 - Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per violazione di legge.
Sostiene che l'argomento adottato dalla Corte di merito contrasta con la ratio specifica della normativa del gratuito patrocinio. In particolare l'art. 17 bis L. 217/90, introdotto dalla L. 134/01, e quindi gli artt. 80 e 81 del DPR 115/02 prevedono che negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'ordine, siano inseriti a precise condizioni solo avvocati muniti di determinati requisiti, volti ad "assicurare la migliore qualità professionale della prestazione ... avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo (Corte Costituzionale, ordinanza 28.6.02 n. 299)".
3 - La Sezione 4^ penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per l'emergere di un contrasto potenziale con l'indirizzo segnato nella stessa Sezione dalle sentenze 2.3.04, Brada e 15.4.04 P.G. in proc. D'Agostino, P.G./Minà, P.G./Pellegrino, P.G./Zampardi, P.G./Rallo, alla luce delle seguenti consecutive considerazioni. Posti dagli artt. 80 e 81 DPR 115/02 i requisiti per l'assunzione di incarico difensivo in caso di gratuito patrocinio dai soli iscritti in elenco speciale, l'art. 91 determina una sorta di infungibilità del difensore nominato, stabilendo che l'ammissione al beneficio è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore di fiducia e, correlativamente, gli effetti dell'ammissione cessano se egli nomina un secondo difensore.
L'art. 100 del DPR consente al richiedente l'eccezionale possibilità di nominarlo solo per gli atti da compiere a distanza, ferma la sua iscrizione nell'elenco di cui all'art. 80. Ne segue che, quando previsto, anche il sostituto deve possedere gli stessi requisiti soggettivi del titolare, ovvero essere iscritto nell'elenco dell'art. 80, così come il sostituto processuale del difensore avanti alla Corte di Cassazione deve essere iscritto nell'albo speciale. È conseguentemente esclusa la possibilità di nomina del sostituto al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 101 DPR (attività d'investigazione difensiva). Tale disposizione non è aggiuntiva rispetto alla regola dell'art. 102 C.P.P., come già ritenuto, bensì speciale e limitativa, in quanto deroga preclusiva della sua applicabilità. L'eccezione non pregiudica il diritto di difesa, perché non comporta la caducazione dell'ammissione al beneficio, ne' la nullità degli atti del sostituto, cosicché l'art. 101 D. cit. incide non sul potere del difensore di nominare il sostituto, bensì sulla conseguente remunerazione da parte dello Stato.
5 - Il P.G. presso questa Corte ha formulato richiesta di annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alle Sezioni Unite sono poste le seguenti questioni:
1 - "se il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa nominare un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. anche per svolgere attività diverse da quella di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 101 d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
2 - "se il sostituto debba essere scelto tra gl'iscritti negli elenchi di cui all'art. 80 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
3 - "se al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato competa il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto".
1 - Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti trova la sua premessa negli artt. 3 e 24/2 della Costituzione. Pertanto il principio rammentato dal ricorso ha per corollario che i vincoli posti dalla disciplina del patrocinio gratuito non costituiscono limiti per l'esercizio del diritto di difesa in qualsiasi stato e grado del procedimento, ma solo impediscono che il beneficio trasmodi in abuso delle prerogative riconosciute alla persona che vi sia ammessa, con tradimento della funzione economica dell'istituto. Fermo questo principio, il DPR 115/02 non innova la disciplina preesistente in materia di spese di giustizia, ma la organizza in T.U. (cfr. SU 4/04, PM in proc. Lustri), cosicché non è autonoma fonte di diritto rispetto alle leggi ed ai regolamenti di cui recepisce le norme primarie e secondarie, ed in particolare, per quanto interessa, alla L. 217/90 istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, come modificata dalla L. 134/01. Ripete dunque che chi è ammesso al beneficio può nominare un solo difensore, iscritto nell'elenco speciale del distretto di Corte d'appello nel quale ha luogo il procedimento, ed un secondo esclusivamente ad acta per la partecipazione a distanza al processo penale (art. 100), salvo sanzione di cessazione degli effetti del beneficio, prevista dall'art. 91/1 lett. b, che ripete a sua volta il dettato dell'art. 4/3^ co. L. 217/90. La nomina di un sostituto del difensore spetta invece allo stesso difensore ritualmente nominato, in ragione del mandato ricevuto. Il DPR 115/02 non detta al riguardo condizione alcuna, perché l'art. 4/4^ co. della L. 217/90, che prevedeva che il difensore potesse nominare un sostituto, nella stessa fase o grado del giudizio, soltanto per "giustificato motivo" ed "autorizzazione del giudice", salvo cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio (la stessa sanzione applicabile al caso di nomina di un secondo difensore fuori delle ipotesi consentite) è stata abrogata dall'art. 4 della L. 134/01. All'epoca della sua vigenza, la norma non aveva dato adito ad alcun equivoco per la disciplina del secondo difensore e per quella del sostituto.
Di seguito a S.U. Nicoletti, che aveva fissato il principio di immutabilità del difensore, vigente l'art. 4/4^ co. L. 217/90, questa Corte (Sez. 1^, Cosenza, 3304/98), riteneva che da un lato la sostituzione non richiede alcuna preventiva autorizzazione del giudice, il quale ha solo il potere dovere di verificare la sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'operatività e non può, in caso di omissione, far ridondare la sua negligenza a svantaggio dell'interessato; e dall'altro, il sostituto può esercitare il diritto di chiedere la liquidazione del compenso a norma dell'art. 12 della L. n. 217 del 1990. Nello stesso solco, ed incisivamente, pertanto affermava (Sez. 1^, Esposito, 4596/98) e ribadiva (cfr. 5629/99, Buscaroli;
4409/2000, Dienati;
5629/2001, Ripani) che la norma dell'art. 4/4^ co. doveva essere letta nel senso che senza la prescritta autorizzazione non può essere cambiato il difensore, ipotesi diversa da quella di esercizio da parte dello stesso difensore della facoltà di nominare un sostituto processuale.
2 - Nessuna confusione era dunque già autorizzata, e non è in alcuna misura oggi possibile intorno alla nomina del sostituto, abrogata la sanzione che si correlava all'abuso di facoltà proprie del beneficiario. Tanto esclude valenza al primo argomento formulato nell'ordinanza di rimessione, della c.d. infungibilità del difensore.
I requisiti previsti per la sua nomina non sono richiesti per quella del sostituto, soggetto che esercita mansioni vicarie e specifiche delegategli dallo stesso difensore, al quale soltanto spetta la sua nomina. Nè si può fare riferimento all'articolo 100 DPR 115/02, che prescrive che il secondo difensore deve parimenti essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 80, per colmare il vuoto presunto e trame implicazione circa i requisiti soggettivi del sostituto. Questi, all'evidenza (e lo rammenta indirettamente la previsione speciale dell'art. 101), deve solo far parte dello stesso distretto del difensore che lo nomina.
Il secondo argomento dell'ordinanza è pertanto tautologico, perché mira ad un risultato conforme alla premessa, del tutto ingiustificata dalla disciplina vigente, e cioè che il sostituto si debba parificare al secondo difensore, laddove la sua nomina non implica cambiamento del difensore, ma suppone proprio e solo quella dell'unico difensore abilitato.
3 - Venendo all'argomento conclusivo, l'articolo 101 del T.U., sotto la rubrica "nomina del sostituto del difensore è
dell'investigatore", ripete l'art. 9 bis/2^ co. della L. 217/90, introdotto dall'art. 9 L. 134/01, che ha innovato la disciplina del gratuito patrocinio.
La previsione è consecutiva a quella della L. 397/00, che ha inserito l'art. 327 bis nel codice procedurale, il quale sotto la rubrica "attività investigativa del difensore", autorizza lo stesso difensore alla ricerca di elementi di prova a favore del proprio assistito. Il 3^ co. dello stesso articolo del codice riconosce al difensore facoltà d'incaricare il sostituto o investigatori privati autorizzati, e quando sono necessarie specifiche competenze, consulenti tecnici.
Parallelamente l'art. 101 del T.U. consente al difensore della persona ammessa al beneficio di nominare il sostituto o l'investigatore privato "al fine di svolgere attività di investigazione difensiva". Viceversa, la facoltà di nominare un consulente tecnico di parte è riservata alla persona ammessa al gratuito patrocinio dall'art. 102 del T.U..
Questa distinta previsione, rispetto a quella unitaria dell'art. 327 bis C.P.P., si spiega con il dettato dell'art. 106/2, che esclude dalla liquidazione le spese di consulenza tecnica, in caso di assoluta superfluità o irrilevanza ai fini della prova. La distinzione non è irrilevante, perché parificando la posizione del difensore a quella del P.M. quale organo di iniziativa penale, ribadisce che altro è l'attività difensiva nel procedimento, altro l'attività sussidiaria di investigazione che, utile per dare indirizzo alle indagini e poi formulare richieste di ammissione di mezzi di prova, non necessita di preventive consulenze. È evidente che l'art. 101, occupandosi di attività investigativa, riconosce al sostituto, come già l'art. 327 bis C.P.P. le mansioni di investigatore privato. L'alternativa tra i due ha una matrice propria, relativa alla qualificazione del soggetto abilitato alle indagini private, che non mette qui conto di esaminare. Ma per questa ragione la disposizione non si rapporta alle funzioni vicarie tipiche del sostituto, previste dal codice di procedura penale, prima della novella dell'art. 327 bis, e già da quello abrogato (art. 127 C.P.P. 1930). Ne segue che, per ritenere che sia limitativa di quella di cui all'art. 102 C.P.P., e non aggiuntiva, si deve supporre che sia stata introdotta anche e proprio per escludere che il difensore possa avvalersi di un sostituto per le attività processuali. Questa supposizione è ingiustificata sul piano logico perché fa divenire eccezione la regola, sia pure al solo effetto di escludere la remunerazione. Ma è ingiustificata anche dall'interpretazione storico - sistematica perché, in assenza di divieto espresso, e cancellata la condizione dell'art. 4/4 L. 217/90, toglie al difensore una facoltà cui è autorizzato nell'interesse del patrocinato, che non può restare privo di difesa in caso di suo impedimento, ma non solo. Inoltre trascura da un lato che la nomina del sostituto consente lo svolgimento del procedimento, nel caso in cui l'impedimento del difensore potrebbe implicarne rinvio, e dall'altro travisa che la remunerazione del sostituto, che avviene su richiesta del difensore, non costituisce un onere ulteriore per lo Stato. Concludendo, risulta insuperabile quanto ritiene in particolare la sentenza AC citata, che non segna un nuovo indirizzo, ma la prosecuzione di quello precedente, dopo la novella apportata dalla L. 134/01 alla disciplina del gratuito patrocinio. La qualificazione
"aggiuntiva", data alla disposizione dell'art. 101 del T.U., non è affatto gratuita, perché non limita, bensì amplia le funzioni del sostituto del difensore in materia.
Pertanto ai quesiti posti, le S.U. rispondono: 1^ - il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio può nominare, a norma dell'art. 102 C.P.P., un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella di investigazione difensiva, cui fa riferimento l'art. 101 DPR 115/02; 2^ - il sostituto non deve essere necessariamente scelto tra gl'iscritti negli elenchi dell'art. 80 dello stesso DPR;
3^ - al difensore compete, in ogni caso, il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.
4 - Nella specie risulta incensurabile il provvedimento impugnato, che liquida la remunerazione dovuta al difensore ritualmente nominato per la sua sostituzione in udienza, perché impedito, senza perciò attribuirgli ulteriore e non dovuto compenso.
P.Q.M.
Le Sezioni Unite rigettano il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004