Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/2004, n. 30433
CASS
Sentenza 30 giugno 2004

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Al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato compete il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.

Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare, a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 101 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/2004, n. 30433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30433
    Data del deposito : 30 giugno 2004

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