Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBUBBLICA5 25 3 /0 1 AULA "A" ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere R.G.N.01500/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.11266 Dott. Giovanni BALLETTI Consigliere Dott. Bruno Rep.ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD.20.02.2001 da POSTE I TALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, Ufficio 831 Legale della società, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 1
contro
QUARTA ADDOLORATA dall'avv. Mauro Govoni, del Foro di rapp.ta e difesa Bologna, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Pietro Borsieri, n. 3, presso lo studio dell'avv. Stefano giusta procura speciale a margine del Di Mauro, controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di dell'11.02/04.06.1998, R.G. n. Bologna, n. 00081/98 02757/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito gli avv.ti Prof. Luigi Fiorillo per la Poste Italiane s.p.a., e Mauro Govoni per Quarta Addolorata. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 01247/96 depositata il 15 novembre 1996 il Pretore di Bologna accoglieva la domanda proposta da Addolorata Quarto, già inquadrata alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso solo Poste), nella quinta categoria di esercizio, 2 diretta al riconoscimento in suo favore dell'inquadramento nella categoria superiore sesta per effetto di promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c.c. in relazione alle mansioni in concreto svolte per oltre tre mesi dopo il I gennaio 1994, e riconosceva il richiesto inquadramento superiore con decorrenza I° aprile 1994. Il Tribunale di Bologna rigettava l'appello dell'Ente Poste;
spese del grado a carico dell'Ente appellato. Osservava il Tribunale, in sintesi, sul presupposto che le mansioni in concreto svolte dalle due dipendenti dall'Ente, che, per effetto non erano state contestate n. 487 del 1993, convertito con dell'art. 6 del d.l. modificazioni in legge n. 71 del 1994, la natura del rapporto di lavoro del personale dell'Ente Poste era divenuto di diritto privato, ad eccezione del personale elencato nello stesso art. 6 alle lettere da a) a g); che ai sensi del successivo art. 10 le controversie inerenti devolute al giudiceil detto rapporto di lavoro erano ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
che i trattamenti rimasti in vigore e fino alla stipulazione di un nuovo contratto, nonostante le dette modificazioni, si riferivano soltanto a quelli economici e pensionistici;
che, pertanto, anche perché non fosse svuotata di contenuto la cd. privatizzazione del rapporto di lavoro, a quest'ultimo doveva applicarsi immediatamente la 3 disciplina ad esso relativo, e quindi anche l'art. 2103 C.C.. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiana s.p.a., già Ente Poste Italiane, con due motivi di censura. Si è costituita Quarto Addolorata con controricorso. memoria Entrambe le parti hanno depositato illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'artt. 2103 c.c. e 6, comma sesto, del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva la ultrattività dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo;
l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle previgenti situazioni giuridiche con la nuova contrattazione collettiva;
il dato legislativo sull'ultrattività dei trattamenti in atto impediva modificazioni che non provenissero dalla futura contrattazione collettiva, con 4 la quale, peraltro, si sarebbe anche esercitato il potere di regolamentare diversamente la classificazione del personale;
la sentenza impugnata manifestava tutta la sua contraddittorietà nel riconoscere un inquadramento superiore non dovuto in base alla normativa pubblicistica e non acquisita in base alla nuova disciplina privatistica. Il motivo è fondato. Già questa Corte, a sezioni unite, ancorché in tema giurisdizione, ha avuto modo di attinente alla sola in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale affermare - di legittimità già sperimentato e consolidato in casi analoghi (vedi Ferrovie dello Stato) che "pur dopo la dell'Amministrazione postale in entetrasformazione pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D.L. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico, con conseguente esclusione dell'applicabilità, in tema di mansioni e qualifiche, dell'art. 2103 cod. civ." (Cass. S.U. I° aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 5 febbraio 1998, n. 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). Si legge, nello specifico, nella citata sentenza n. 12699/98 che "è, invero, principio non controverso, alla esaminata giurisprudenza (S.U.stregua della 5 settembre 1997 n.8587; 16 febbraio 1998 n.1603, 14 aprile 1998 n.3759), che la privatizzazione del rapporto è avvenuta soltanto dal 26 novembre 1994, data della approvazione del collettivo;
deve pertantocontratto escludersi che, con riferimento ad epoca anteriore a tale data, nella quale il rapporto con 1'Ente Poste manteneva normativo riferibile ad un il suo precedente assetto pubblicistica, malgrado il di natura rapporto superiori per un periodoconferimento di mansioni eccedente quello minimo previsto dalla legge о dal contratto, potesse aversi applicazione per esso dell'art. 2103 cod. civ., riservato esclusivamente ai rapporti di lavoro di diritto privato”. Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.C., 37, 40, 41, 47 e 53 del c.c.n.l. e dell'accordo collettivo del 23 maggio 1995, nonché omessa, о comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: le mansioni della categoria rivendicata erano state inserite 6 nella seconda area operativa, e pertanto esse non potevano essere considerate superiori perché tali erano solo quelle relative alla successiva area di inquadramento;
la surrogabilità e la fungibilità previste dall'art. 47 del ccnl in relazione all'area di appartenenza non lasciava posto a promozioni automatiche per lo svolgimento in concreto di mansioni rientranti comunque in detta area, e comunque relative a qualifiche non più attuali con l'entrata in vigore della contrattazione collettiva. Il motivo è evidentemente assorbito dalle l'inapplicabilità precedenza:argomentazioni svolte in dell'invocata norma codicistica risolve a monte la questione proposta in base alla contrattazione collettiva intervenuta. Essendo, quella dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. nel periodo precedente al 26 novembre 1994 la sola questione sottoposta all'esame di questa Corte, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla detta censura;
la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di quale provvederà al riesame di essa nel Bologna, il rispetto del principio dell'inapplicabilità dell'art. 2103 C.C. ai dipendenti dell'Ente Poste, oggi Poste Italiane s.p.a., fino alla data del 26 novembre 1994. 7 Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o r t e accoglie il ricorso, cassa la la impugnata, e rinvia, anche per le spese del sentenza giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Masulla Giusep Tantiruberto Phill IL CANCELLIERE Depositato in dancelleria 69 APR. 2001 A M E R P SU 5: IL CANCELLIBRE L E - G - A L E 1 8 7 L G . 3 E N D 1 5 3 3 TE B hill O D E L . S T I 1 0 T N ' D T I A S I E L A I R R O I S D G G O S E E I O T A R , E N S A S P , S T A A R S L A A B O I D I M I T D N O S E P T L , E O D E 8 0