Sentenza 5 giugno 1998
Massime • 1
Titolare dell'ufficio di difesa resta sempre il soggetto originariamente nominato, il quale, venuta meno la situazione che ha dato causa alla sua eventuale sostituzione, può riprendere immediatamente a svolgere il suo ruolo e ricominciare ad esercitare tutte le sue funzioni, senza ulteriori adempimenti. Ne consegue, da un lato, che la sostituzione non richiede alcuna preventiva autorizzazione del giudice, il quale ha solo il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'operatività e non può, in caso di omissione, far ridondare la sua negligenza a svantaggio dell'interessato; dall'altro, che il sostituto può esercitare il diritto di chiedere la liquidazione del compenso spettantegli a norma dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990. (Nella specie il giudice di merito aveva respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall'interessato, a norma dell'art. 4 della legge n. 217 del 1990, per sostituzione non autorizzata del difensore. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto non corretto il ragionamento del giudice di merito, in quanto la sostituzione processuale di cui all'art. 102 cod. proc. pen. rientra nel complesso di diritti e doveri inerenti al mandato difensivo, che rimane immutato e non è suscettibile di limitazioni neppure nell'ipotesi prevista dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato dei non abbienti).
Commentari • 2
- 1. In tema di sostituzione del difensore d’ufficio, Sentenza n.3594/2018 della Corte di appello di Venezia.Marcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. In tema di sostituzione del difensore d’ufficio, Sentenza n.3594/2018 della Corte di appello di Venezia.Marcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1998, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 5.6.1998
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 3304
3. " RT DA " REGISTRO GENERALE
4. " EM GI " N. 38844/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NZ, AN, nato in [...] il 18 - 12 - 1957,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 16-9-1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi. Letta la requisitoria del Sostituto procuratore curatore generale presso questa Corte suprema di cassazione, dott. V. Geraci, che chiede l'annullamento senza rinvio della pronuncia gravata, il collegio osserva:
Con ordinanza del 16-9-1997 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto "il reclamo" contro il provvedimento con il quale il 28 - 5 - 1996 aveva dichiarato inammissibile "la istanza di gratuito patrocinio" proposta da AN SE;
sull'assunto che a mente dell'art. 4, comma quarto, della legge 30-7-1990, n. 217 l'interessato avrebbe dovuto chiedere comunque l'autorizzazione a farsi assistere da un difensore diverso da quello inizialmente nominato, ancorché fosse stato questo a designare un sostituto, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 102, cpp.. Con il proposto ricorso per cassazione il SE deduce l'illegittimità della decisione per violazione del citato art. 4, osservando che la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio comminata da tale disposizione riguarda solo il caso di sostituzione non autorizzata del difensore da parte dell'interessato, in quanto la sostituzione processuale di cui all'art. 102 rientra nel complesso di diritti e doveri inerenti al mandato difensivo, che rimane immutato e non è suscettibile di limitazioni neppure nell'ipotesi prevista dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato dei non abbienti.
Il ricorso merita accoglimento.
Come questa Corte, applicando a fattispecie particolari il principio di diritto affermato in via generale, nella soggetta materia, dalla sentenza n. 22 emessa dalle Sezioni unite penali l'11-11-1994, ha chiarito, titolare dell'ufficio di difesa resta sempre il soggetto originariamente nominato, il quale, venuta meno la situazione che ha dato causa alla sua eventuale sostituzione, può riprendere immediatamente a svolgere il suo ruolo e ricominciare a esercitare tutte le sue funzioni, senza ulteriori adempimenti, resi superflui dalla regola accolta dal nuovo codice dell'immutabilità del patrocinio e dell'automatismo della reintegrazione del sostituito. Dalla constatazione che con la sostituzione in parola non si ha alcun mutamento del difensore designato all'inizio della procedura consegue, di leggieri, da un lato, che la sostituzione medesima non richiede alcuna preventiva autorizzazione del giudice, il quale ha solo il potere (e il dovere) di verificare la sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'operatività e non può, in caso di omissione, far ridondare la sua negligenza a svantaggio dell'interessato. Dall'altro lato, che il sostituto, proprio in virtù del dettato del secondo comma dell'art. 102 cpp., può esercitare il diritto di richiedere la liquidazione del compenso spettantegli a norma dell'art. 12 della legge n. 217/90. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza di Bologna perché provveda sul ricorso del SE, attenendosi al principio di diritto enunciato.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 623, cpp., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998