Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5090
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Sentenza 26 maggio 1999

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Ai sensi dell'art. 98 legge fall. quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102/1986, il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data di ricezione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito. È equivalente alla conoscenza dell'avvenuto deposito la conoscenza del provvedimento del giudice che dispone il deposito, in quanto tale conoscenza consente di esaminare lo stato passivo che sia stato immediatamente depositato ovvero, nel caso non sia stato ancora depositato, la data di deposito e in quest'ultimo caso da questa decorrerà il termine per proporre opposizione (nella specie il curatore aveva con lettera raccomandata comunicato che il giudice aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo e ne aveva ordinato il deposito e tale comunicazione è stata ritenuta equivalente a quella di avvenuto deposito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5090
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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