Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 98 legge fall. quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102/1986, il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data di ricezione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito. È equivalente alla conoscenza dell'avvenuto deposito la conoscenza del provvedimento del giudice che dispone il deposito, in quanto tale conoscenza consente di esaminare lo stato passivo che sia stato immediatamente depositato ovvero, nel caso non sia stato ancora depositato, la data di deposito e in quest'ultimo caso da questa decorrerà il termine per proporre opposizione (nella specie il curatore aveva con lettera raccomandata comunicato che il giudice aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo e ne aveva ordinato il deposito e tale comunicazione è stata ritenuta equivalente a quella di avvenuto deposito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 85, presso l'avvocato ROBERTO DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE BELLOT, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL ERREVI SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1676/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il resistente, l'Avvocato Manferoce, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con sentenza del 25-11-1996 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso aveva dichiarato inammissibile - per tardività - la opposizione allo stato passivo della s.p.a. "Errevi" , proposta da IE ZA per la non ammissione del suo credito di lire 330.681.227 (asserito corrispondente all'ammontare delle sue spettanze per aver svolto funzioni dirigenziali presso la società).
Ha affermato la Corte : che l'opposizione era tardiva computando la decorrenza del relativo termine dalla data di ricezione , da parte dello ZA , della raccomandata con avviso di ricevimento inviatagli dal curatore del fallimento;
che lo ZA non aveva contestato la ricezione della raccomandata ma si era limitato a dedurre che una comunicazione corrispondente a quella esibita dal curatore non soddisfaceva il precetto legislativo in quanto non indicava ne' il provvedimento adottato ne' il deposito dello stato passivo;
che , così individuata la controversia , doveva ritenersi che il curatore aveva assolto il proprio onere di provare di aver inviato la raccomandata e che era onere dello ZA provare che il contenuto della comunicazione (contenuta nella raccomandata) da lui ricevuta non era idoneo al fine;
che quest'ultima prova non era stata offerta considerato il comportamento processuale dello ZA , il quale - nonostante il curatore avesse depositato un "facsimile" della comunicazione che egli aveva dichiarato di aver inviato ai creditori previo riempimento con i dati relativi a ciascun di essi - aveva preferito non produrre la comunicazione da lui ricevuta ed aveva mostrato , con il contenuto dell'atto di opposizione , di aver avuto conoscenza del provvedimento del giudice delegato e del relativo contenuto;
che comunque detto "facsimile" - in quanto indicava gli artt.97 e 98 legge fallimentare e dava notizia che il giudice delegato "in data odierna ha dichiarato esecutivo lo stato passivo ordinandone il deposito in cancelleria" e che avverso lo stato passivo era proponibile opposizione - doveva essere considerato comunicazione idonea al fine , tenuto conto altresì che in difetto di elementi contrastanti doveva ritenersi che il deposito dello stato passivo fosse avvenuto puntualmente.
Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente ha resistito con controricorso l'intimato ; entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 97 e 98 legge fallimentare nonché vizio di motivazione , si deduce : che la comunicazione , in quanto "in bianco" , e quindi priva dell'indicazione del provvedimento giudiziale , era inesistente e quindi inidonea al fine;
che pertanto della prova della sussistenza di detta indicazione era onerato il curatore e non il creditore;
che era irrilevante al fine il contenuto dell'atto di opposizione , in quanto in questo si ipotizzava la presumibile motivazione , essendo invece decisiva unicamente la prova della quale era onerato il curatore , di aver inviato comunicazione indicante il provvedimento del giudice. Con il secondo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 98 legge fallimentare nonché vizio di motivazione , si deduce che non era stata data comunicazione allo ZA dell"avvenuto" deposito dello stato passivo : e erroneamente la Corte aveva equiparato a tale comunicazione quella dell'ordine impartito dal giudice delegato di provvedere al deposito dello stato passivo , posto che tale equipollenza non ricorreva dal momento che la seconda non esplicitava certezza ne' dell'effettivo deposito ne' della effettiva data di questo , circostanze queste delle quali avrebbe dovuto essere data comunicazione al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione.
I due motivi , che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente , sono infondati.
La legge fallimentare dispone :
all'art.97 , terzo comma che "se vi sono domande di ammissione al passivo che non sono state accolte ... il curatore ne da immediatamente notizia ai creditori esclusi ... mediante raccomandata con avviso di ricevimento" ;
all'art.98 , primo comma - quale risultante dalla decisione della Corte costituzionale n. 102/1986 - che "i creditori esclusi ... possono fare opposizione entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore deve dare notizia (ad essi) dell'avvenuto deposito dello stato passivo".
Il collegamento tra le due norme , quale anche evidenziato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza , induce alla conclusione che la comunicazione (inserita nella raccomandata) deve contenere la indicazione : a) del provvedimento di non ammissione del credito al passivo (non anche della motivazione di tale provvedimento in quanto la norma si limita a prescrivere che si dia notizia delle domande di ammissione non accolte) e;
(b) dell'avvenuto deposito dello stato passivo.
Alla stregua delle svolte considerazioni è esatto l'assunto del ricorrente in ordine al contenuto che la comunicazione deve avere ma la Corte d'appello non è incorsa nei vizi denunziati per le seguenti considerazioni.
In ordine alla indicazione sub a).
La Corte non ha immutato l'onere della prova conseguente all'individuato contenuto della comunicazione in quanto ha deciso sulla premessa che il curatore aveva dichiarato di aver inviato la comunicazione prevista e che lo ZA aveva ammesso di aver ricevuto la raccomandata contenente una comunicazione : e pertanto correttamente ha conseguentemente affermato che era onerato lo ZA della prova che il contenuto della comunicazione da lui ricevuta fosse difforme da quello della comunicazione che il curatore assumeva di avergli- inviato e non soddisfacesse il precetto legislativo (sulla motivazione della Corte di insussistenza di tale prova non è mossa censura).
Nella memoria il ricorrente deduce che non gli si può addebitare di non aver esibito la comunicazione da lui ricevuta dal momento che tale onere era venuto meno con la produzione da parte del curatore della comunicazione da questi. inviata.
La deduzione è infondata perché la Corte d'appello ha affermato che il curatore aveva esibito non la copia conforme della comunicazione inviata ma solo il "facsimile" che egli aveva dichiarato che poi completava con i dati specifici al singolo creditore : e pertanto il ricorrente avrebbe dovuto indicare - e non lo ha fatto - gli elementi processuali specifici , non esaminati dalla Corte d'appello , che dimostrassero che il curatore avesse invece affermato o ammesso che il "facsimile" inviato allo ZA non era stato completato con i dati specifici che lo riguardavano.
In ordine alla indicazione sub b).
È pacifico che nella comunicazione il curatore dava notizia che il giudice aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo e ne aveva ordinato il deposito.
Occorre pertanto stabilire se tale comunicazione soddisfi il precetto "de quo" , il quale , come si è più sopra rilevato , impone che la comunicazione concerna l'avvenuto deposito dello stato passivo. Al quesito deve darsi risposta positiva.
La pronunzia della Corte costituzionale nel senso che la data di decorrenza del termine per l'opposizione allo stato passivo è quella di - ricezione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo anziché quella di tale deposito , al pari di pronunzie similari concernenti la medesima materia fallimentare , si fonda sul rilievo che costituirebbe violazione del diritto di difesa il far decorrere il termine per l'impugnazione di un provvedimento da un fatto del quale non si abbia certezza che l'interessato sia venuto a conoscenza.
A questa stregua deve ritenersi che - al fine della non ricorrenza della violazione del diritto di difesa - sia equiparabile alla conoscenza del deposito dello stato passivo (contenente il provvedimento da impugnare) la conoscenza del provvedimento del giudice che disponga quel deposito.
Quest'ultima conoscenza difatti consente all'interessato : a) di esaminare lo stato passivo che sia stato immediatamente depositato;
b) di accertare , se eventualmente rilevi il non ancora avvenuto deposito - con un onere di informazione rientrante nella normale diligenza , quando il deposito avverrà : e consegue - questione che nella fattispecie non si pone in quanto non è stata sollevata ne' comunque è stato dedotto che al provvedimento del giudice non sia seguito immediatamente il deposito dello stato passivo - che sarà la data di effettivo deposito quella di decorrenza del termine per l'opposizione tenuto conto che , come si è più sopra rilevato la comunicazione "de qua" non deve contenere anche la indicazione della motivazione del provvedimento di non ammissione.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto e il soccombente va condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , a favore del resistente , di lire 226.000= per spese e di lire 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999