Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 48027
CASS
Sentenza 20 ottobre 2016

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Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 48027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48027
Data del deposito : 20 ottobre 2016

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