Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
La truffa consistita nella falsa formazione di contratti di attivazione di utenze di telefonia cellulare per ricevere le provvigioni corrisposte dal gestore si consuma nel momento della ricezione di queste ultime, costituenti l'ingiusto profitto perseguito dall'agente.
Commentario • 1
- 1. TruffaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2013, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 05/02/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 312
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI G. - rel. Consigliere - N. 26075/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RI N. IL 27/04/1961;
avverso la sentenza n. 4093/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26/3/2012 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 23/05/2011 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata LI ZI in ordine ai reati ascrittole ai capi B (artt. 56 e 640 c.p.) e D (art. 485 c.p.), perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena a mesi tre di reclusione ed Euro 50,00 di multa in ordine ad altri due episodi di tentata truffa.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputata chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) la mancata assunzione di una prova decisiva, relativamente al rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di disporre, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'esame di un teste che fornisse chiarimenti sulla natura e le modalità del contratto di collaborazione che la ricorrente aveva con le società -T e ND (in particolare, laddove si fosse dimostrato che le provvigioni dovute per un contratto poi annullato venissero stornate il mese successivo, l'imputata, che stipulava per dette società migliaia di contratti, non avrebbe avuto alcun interesse ad inserire contratti non regolari che l'avrebbero squalificata professionalmente e senza ricevere alcuna utilità concreta). Lamentava, poi, che le comunicazioni inviate via fax - che indicavano il codice identificativo dell'imputata quanto alla gestione dei contratti in questione - erano state acquisite senza il consenso della difesa e, quindi, erano da considerarsi inutilizzabili;
2) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 124 c.p., comma 1, avendo la Corte territoriale disatteso il motivo di gravame con cui si eccepiva la tardi vita delle querela di RF PA e IL OR, sul presupposto che il termine per proporre querela decorra non solo dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto reato nella dimensione oggettiva, ma anche in quella soggettiva e cioè quando il soggetto passivo abbia avuto contezza dell'autore ed abbia identificato il soggetto attivo, dopo avere svolto opportune indagini;
3) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza della legge penale in relazione all'art.157 c.p., essendo i reati di cui ai capi A) e C) estinti per prescrizione e dovendosi collocare la data di consumazione dei reati in epoca anteriore a quella di accertamento indicata nelle imputazioni (da riferirsi all'epoca di presentazione delle querele), ossia al momento della stipulazione dei falsi contratti (il 10.7.2003 per quanto riguarda RF PA e settembre 2003 per quanto riguarda IL OR).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I reati contestati risultano estinti per prescrizione alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nello stabilire, ai fini della prescrizione, la data di consumazione dei reati, ha fatto erroneamente riferimento a quella indicata nelle imputazioni (il 2.10.2004 quanto al delitto di cui al capo A ed il 15 luglio 2004 quanto al delitto di cui al capo C), che, invece, coincide con quella, successiva, della presentazione delle querele ad opera delle persone offese. Il momento consumativo, ad avviso del ricorrente, va invece collocato all'atto in cui l'imputata avrebbe stipulato i falsi contratti, mediante i quali si sarebbe procurata le ingiuste provvigioni ai danni della IN, compiendo atti idonei a diretti in modo non equivoco a cagionare un danno economico agli ignari utenti cui veniva poi chiesto il pagamento delle somme relative ad un traffico e servizio telefonico mai richiesto. Essendo i contratti stati formati, quanto al capo A) il 10 luglio 2003 e, quanto al capo C), il 1 settembre 2003, ne conseguirebbe che entrambi i reati, al momento della deliberazione della sentenza impugnata (29/5/2012) risultano estinti per prescrizione, essendo decorso il termine massimo, anche tenendosi conto del periodo di sospensione del processo (mesi due e giorni due dal 21.3.2011 al 23.5.2011 per l'adesione del difensore all'astensione delle udienze). Tale prospettazione è errata, poiché non tiene conto che il momento consumativo dei reati non coincide con quello della falsa formazione, da parte dell'imputata, dei contratti con cui gli utenti avrebbero chiesto alla IN l'attivazione di determinati servizi telefonici, bensì con quello in cui ella, in conseguenza di tale artifizio negoziale, riceveva le provvigioni che le venivano versate dalla IN in ragione di ciascun contratto "stipulato". Dall'istruttoria è, infatti, emerso (con ciò ricalcandosi l'imputazione) che l'imputata, nella qualità di agente indipendente per conto della società -T Italia s.p.a., con artifizi e raggiri consistiti nel formare un falso contratto di preselezione automatica "INFO-IN" a nome delle parti lese (RF PA, quanto al capo A, e IL OR quanto al capo C), ha indotto in errore la società IN Infostrada, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nelle provvigioni che alla stessa spettavano per ciascun contratto stipulato (somme che venivano versate entro al massimo due mesi dalla stipula) e compiendo, in tal modo, atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un danno economico alle parti lese, cui veniva richiesto il pagamento delle somme relative al traffico telefonico (che, comunque, non sono state mai pagate come risulta dai verbali di udienza relativi all'esame del RF e del IL). È, dunque, all'atto del pagamento da parte della società IN-Infostrada delle provvigioni che va individuato il momento consumativo del reato così come contestato, avendo a tale data l'imputata conseguito l'ingiusto profitto con danno per la società di telecomunicazioni che ha corrisposto somme non dovute, a nulla valendo, ai fini dell'integrazione del delitto contestato (erroneamente nella forma tentata), la successiva condotta volta a cagionare un danno economico agli utenti che, inopinatamente e sine causa, si sono visti chiedere, da detta società di telecomunicazioni, il pagamento di servizi e di traffico telefonico mai chiesto. L'unica persona offesa dell'ordito truffaldino è, infatti, la società di telecomunicazioni. Gli utenti, semmai, assumono tale veste rispetto al delitto di falsità in scrittura privata, già dichiarato prescritto dalla Corte d'appello. Essi avrebbero potuto, altresì, assumere la veste di danneggiati dal reato (con possibilità di costituirsi parti civili al processo) laddove, in conseguenza dei falsi contratti, avessero corrisposto alla IN quanto da detta società preteso in esecuzione di quegli illeciti accordi;
ma mai di persone offese, rispetto ad una truffa che, nelle modalità di realizzazione, vede indotta in errore unicamente la IN che, in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà contrattuale, si è trovata a versare provvigioni non dovute. Si tratta, quindi, per come accertata e contestata, di una truffa consumata ai danni della IN, aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, avendo l'imputata approfittato del rapporto professionale che, per un verso, la legava alla società di telecomunicazioni. La riqualificazione giuridica del fatto, nel senso sopra indicato, è conseguenza della chiara enunciazione nell'imputazione di tutti gli elementi fattuali a corredo della truffa consumata e della presenza dell'aggravante. Ciò esclude il rilievo della possibile mancanza della condizione di procedibilità, non avendo la IN presentato querela e a nulla valendo, in ordine alle truffe, quelle presentate dagli ignari clienti, erroneamente ritenuti "persone offese". In conclusione, dovendosi il momento consumativo collocarsi all'atto della percezione, da parte dell'imputata, delle provvigioni che venivano versate entro i due mesi successivi dalla formazione e registrazione dei falsi contratti che risultano formati, quanto al capo A) il 10 luglio 2003 e, quanto al capo C), il 1 settembre 2003, ne consegue che entrambi i reati, al momento della deliberazione della sentenza impugnata (29/5/2012) risultavano già estinti per prescrizione, essendo decorso il termine massimo, anche tenendosi conto del periodo di sospensione del processo (mesi due e giorni due dal 21.3.2011 al 23.5.2011 per l'adesione del difensore all'astensione delle udienze) e dell'aumento di pena per la circostanza aggravante. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata senza rinvio, essendo i reati estinti per prescrizione, in presenza di elementi fattuali a carico dell'imputata - di cui la sentenza impugnata ha dato compiutamente atto - che precludono, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., un proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013