Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
La disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona sottoposta alle indagini in assenza delle necessarie garanzie non trova applicazione in riguardo all'acquisizione di documenti provenienti dalla stessa e contenenti elementi di prova in suo danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 38964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38964 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 09/07/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 3583
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 16043/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;
Avverso sentenza 12.6.2006 del Tribunale di Latina ufficio GUP;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo De Crescienzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e viste la memoria ex art. 611 c.p.p. fatta pervenire dalla difesa della imputata IA NI.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 12.6.2006 con la quale il Giudice della udienza preliminare ha assolto ex art. 129 c.p.p. HL NI dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 640
e 483 c.p.. L'ufficio ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per erronea interpretazione degli artt. 63, 64 e 350 c.p.p. ed inosservanza dell'art. 237 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio del pubblico ministero, a seguito di indagini preliminari svolte per accertare la veridicità di autocertificazioni presentate per l'esenzione del pagamento del ticket sanitario ex D.P.R. n. 445 del 2000 presso l'Ospedale S. Giovanni di Dio di Fondi e in particolare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, richiedeva all'ufficio del giudice delle indagini preliminari l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti della IA NI per la violazione dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 640 e 483 c.p.. In particolare, in data 14.4.2004 la Guardia di Finanza convocava l'imputata (che in data 2.11.2002 aveva prodotto le suddette dichiarazioni), richiedendo la esibizione sia della dichiarazione dei redditi dell'anno 2002 per l'anno 2001, sia del libretto di lavoro. Dall'esame della documentazione veniva accertato che: 1) la imputata aveva esibito una dichiarazione sostitutiva ai fini della esenzione del pagamento del cd. tiket sanitario;
2) si trattava di dichiarazione redatta su modulo prestampato;
3) era stata sbarrata e riempita solo la parte relativa alla terza condizione utile per il beneficio richiesto (attestazione di disoccupazione); 4) la condizione era stata documentata dal libretto di lavoro;
5) la condizione relativa allo stato reddituale (specificata in nota) era prestampata;
6) nell'anno 2001 il reddito complessivo ammontava a L. 32.460.000. Conseguentemente il Pubblico ministero, ravvisando prove sufficienti della penale responsabilità dell'imputata per la violazione degli artt. 640 e 483 c.p., richiedeva al Giudice delle indagini preliminari la emissione di un decreto penale di condanna. Il giudice adito, sulla scorta della suddetta documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, ex art. 129 c.p.p. assolveva l'imputata con la formula "il fatto non sussiste". In particolare il giudice perveniva alla suddetta decisione affermando che la documentazione allegata al fascicolo del pubblico ministero e dalla quale erano desumibili le prove della condotta illecita, non era utilizzabile, perché proveniente dalla stessa imputata. Il giudice infatti, attraverso un'articolata interpretazione degli artt. 62, 63, e 350 c.p.p., ha affermato la piena equiparazione della disciplina delle dichiarazioni orali autoindizianti, non acquisite nelle forme previste dalle legge, con la fattispecie della produzione su semplice richiesta della polizia giudiziaria, da parte dell'indagato, di documenti ritenuti autoindizianti;
di talché il giudice del merito è pervenuto alla affermazione dell'inutilizzabilità di questi ultimi, con conseguente difetto totale di prova dei fatti ascritti alla prevenuta.
A conclusione della propria decisione, il giudicante rilevava altresì che il giudizio non poteva sfociare nell'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, perché il documento (dichiarazione dei redditi) sul quale doveva essere espresso il giudizio consisteva in una copia dell'originale e conseguentemente non vi era certezza alcuna della corrispondenza di quello a questa.
L'ufficio ricorrente lamenta con il proprio gravame l'erroneità della decisione cui è pervenuto il giudicante, perché basato su una interpretazione contrastante con la lettera della legge. Va preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato va comunque annullato per violazione della legge processuale. L'art. 459 c.p.p., comma 3 prevede che il giudice, qualora non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, provveda alla restituzione degli atti salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. che non può peraltro essere fondata sulla formula della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (Cass., sez. 4, 21.11.2007 in Ced Cass., rv. 238431; Cass., sez. 1, 7.10.2005 in Ced Cass., rv. 232950;
Cass., sez. 5, 24.03.2005 in Ced Cass., rv. 231461; Cass., sez. 5, 25.3.2003 in Ced Cass. rv. 224849; Cass., sez. 5, 3.10.1997 in Ced Cass. rv. 208828).
Come già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. SU 18/1995) è precluso al Giudice delle indagini preliminari, se richiesto della emissione di un decreto penale di condanna, pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. quando la prova sia mancante o insufficiente fatta salva l'ipotesi in cui sia radicalmente impossibile acquisire detta prova, fattispecie peraltro, che non riguarda il presente caso.
Come già affermato dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la mancanza, la contraddittorietà e l'insufficienza della prova possono avere rilievo soltanto all'esito del dibattimento, luogo naturale deputato alla formazione dialettica della prova.
A questa conclusione si perviene attraverso il raffronto tra l'art.530 c.p.p. e l'art. 129 c.p.p.;
infatti si deve porre in evidenza che la formula che attribuisce rilievo alla mancanza, all'insufficienza e alla contraddittorietà della prova ("il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile") è contenuta solo nell'art. 530 c.p.p., comma 2, mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 129 c.p.p.. Nel caso in esame, con la propria decisione, il giudice ha illegittimamente e definitivamente precluso al Pubblico Ministero il diritto alla prova, che la legge impone di acquisire nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.
Per cui, se alla richiesta di emissione del decreto penale, può rispondersi che gli atti, non solo non offrono la prova della responsabilità, ma impongono che si dichiari, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, che "il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato", non può pervenirsi a medesima soluzione ex art. 129 c.p.p. quando la prova sia mancante, insufficiente o contraddittoria.
Infatti la mancanza, la insufficienza e la contraddittorietà della prova sono, categorie che, possono avere rilevanza soltanto quando le parti, ivi compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il loro diritto alla prova.
Il provvedimento impugnato, peraltro deve essere annullato anche sotto il profilo del merito della decisione essendo pienamente fondato il ricorso dell'Ufficio del pubblico Ministero. Con un'interpretazione che estende la disciplina delle dichiarazioni autoindizianti di cui all'art. 62 c.p.p. e ss., a quella dell'acquisizione di documenti prevista dall'art. 234 c.p.p. e ss., il giudice del merito ha introdotto una nuova ipotesi di inutilizzabilità della prova, non prevista dalla legge, avendo ritenuto che sarebbero suscettibili di acquisizione (attraverso semplice richiesta alla parte indagata) i documenti che possano contenere elementi di prova a carico della persona sottoposta ad indagine. Premesso che la disciplina positiva prevista dal capo 7^ del libro 3^ del codice di procedura penale, in materia di "prova documentale" non contiene alcun riferimento normativo che consenta tale assimilazione si deve comunque ribadire che "l'art. 191 c.p.p., comma 1, il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove
"acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", va interpretato nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente;
ne consegue che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite", debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto (ha osservato la corte che se ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità, o comunque sanabile o sanata, venisse comunque a rilevare come causa di inutilizzabilità, verrebbe meno ogni differenza tra le categorie della nullità e della inutilizzabilità). (Cass., sez. 2, 27.3.2008 in Ced Cass. rv. 239775).
Nel caso di specie, va ancora osservato che nessuna irritualità è ravvisabile nella condotta della polizia giudiziaria, avendo essa semplicemente e legittimamente richiesto all'indagata la consegna di una specifica e determinata documentazione (copia della dichiarazione dei redditi e del libretto di lavoro), posto che la sollecitazione alla parte di "consegnare" (sollecitazione quindi di un atto spontaneo e collaborativo) una "cosa determinata" può essere formulata anche prima della esecuzione di una perquisizione (art. 248 c.p.p.) disposta con decreto. La parte ha aderito alla richiesta della polizia giudiziaria consegnando quanto richiesto, con la conseguenza che è legittima la utilizzazione della suddetta documentazione che, in caso contrario, doveva essere acquisita a seguito dell'emissione ed esecuzione di provvedimenti di perquisizione e sequestro.
Per le suddette ragioni, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2009