Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/10/1991, n. 5919
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Sentenza 31 ottobre 1991

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Nel ricorso per Cassazione non possono proporsi censure alla sentenza impugnata fondate su elementi di fatto non sottoposti all'attenzione del giudice di appello e da quest'ultimo non esaminati.

In tema di reato omissivo improprio, l'imprenditore che abbia eseguito lavori in appalto per conto della Pubblica Amministrazione, sospesi a seguito di un provvedimento in tal senso dalla medesima P.A., qualora venga a sapere che i lavori eseguiti sono fonte di pericolo, deve intervenire per controllare quella fonte ed evitare che la stessa danneggi i terzi nelle persone e nei beni. (Fattispecie in tema di crollo di un edificio, dovuto ad fatto che, durante il periodo di sospensione dei lavori di rifacimento di marciapiedi, a causa delle rilevanti infiltrazioni di acqua piovana si erano verificati dei gravissimi danni ad un immobile, e l'appaltatore, nonostante le sollecitazioni del Comune committente, ad approntare quelle cautele (puntellamenti) necessarie ad impedire il pericolo di crollo, non intervenne).

Ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (Fattispecie in tema di crollo di edificio per omesso puntellamento).

La causalità nel reato omissivo improprio non è una causalità reale, quale è quella nel rapporto azione-evento, ma una causalità ipotetica, sicché accertare l'esistenza del rapporto di causalità in questo reato significa esprimere non quel giudizio di certezza che è richiesto di norma nell'accertamento del nesso causale nei reati d'azione, ma quel giudizio secondo il quale l'azione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento con una probabilità vicina alla certezza.

In tema di rapporto di causalità e di successione causale dei fatti, il giudice di merito è tenuto ad accertare con rigore se l'evento in concreto (nel caso di specie: crollo di un immobile) sia stato l'effetto di una determinata o di determinate condotte, senza porsi l'ulteriore, irrilevante, oltre che difficile, se non impossibile, soluzione del problema del perché quell'evento (crollo) si sia verificato in un momento piuttosto che in un altro (nel caso di specie: sisma verificatosi in precedenza), che si sarebbe potuto pensare più propizio. (Nella specie omessa rilevazione da parte dell'ingegnere collaudatore della difettosa costruzione di un edificio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/10/1991, n. 5919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5919
    Data del deposito : 31 ottobre 1991

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