Sentenza 31 ottobre 1991
Massime • 5
Nel ricorso per Cassazione non possono proporsi censure alla sentenza impugnata fondate su elementi di fatto non sottoposti all'attenzione del giudice di appello e da quest'ultimo non esaminati.
In tema di reato omissivo improprio, l'imprenditore che abbia eseguito lavori in appalto per conto della Pubblica Amministrazione, sospesi a seguito di un provvedimento in tal senso dalla medesima P.A., qualora venga a sapere che i lavori eseguiti sono fonte di pericolo, deve intervenire per controllare quella fonte ed evitare che la stessa danneggi i terzi nelle persone e nei beni. (Fattispecie in tema di crollo di un edificio, dovuto ad fatto che, durante il periodo di sospensione dei lavori di rifacimento di marciapiedi, a causa delle rilevanti infiltrazioni di acqua piovana si erano verificati dei gravissimi danni ad un immobile, e l'appaltatore, nonostante le sollecitazioni del Comune committente, ad approntare quelle cautele (puntellamenti) necessarie ad impedire il pericolo di crollo, non intervenne).
Ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (Fattispecie in tema di crollo di edificio per omesso puntellamento).
La causalità nel reato omissivo improprio non è una causalità reale, quale è quella nel rapporto azione-evento, ma una causalità ipotetica, sicché accertare l'esistenza del rapporto di causalità in questo reato significa esprimere non quel giudizio di certezza che è richiesto di norma nell'accertamento del nesso causale nei reati d'azione, ma quel giudizio secondo il quale l'azione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento con una probabilità vicina alla certezza.
In tema di rapporto di causalità e di successione causale dei fatti, il giudice di merito è tenuto ad accertare con rigore se l'evento in concreto (nel caso di specie: crollo di un immobile) sia stato l'effetto di una determinata o di determinate condotte, senza porsi l'ulteriore, irrilevante, oltre che difficile, se non impossibile, soluzione del problema del perché quell'evento (crollo) si sia verificato in un momento piuttosto che in un altro (nel caso di specie: sisma verificatosi in precedenza), che si sarebbe potuto pensare più propizio. (Nella specie omessa rilevazione da parte dell'ingegnere collaudatore della difettosa costruzione di un edificio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/10/1991, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 1991 |
Testo completo
5919/92
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 31-x-81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 2233 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente
Corrado Severino 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE Baldassarre Messina
RI Iarossi N. 14838/4 2. >>> >>
3. >>> >>>
Michele Annunziata
LIRE 2000 4.
»
Mariano Battisti Relatore CANCELLERIA
1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EZ RI TO n. a e2967 Castellaneta il 12/6/1923; EM IE n. a
CORTE SUBTED
Castellaneta il 1/1/1912; AN RI n. a
Dinocci Palagianello il 10/10/1947; MA PE n. 16000
a Roma il 12/7/1949; CO NA n. a Mottola il P
11
IL CANCELLIERS 16/9/1929; avverso la sentenza LIRE 2000 della Corte di Appello di
Lecce del 1/3/1991: DIRITTI D 000 NCELLERIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
D122969 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
A Spinos Roma Mod. 82
Rilasciata copia studio
Udito, per la parte civile, l'avv. for Seacha G. PNJ Scriven al SG. CAMPENECH
L. 16000per diritti Sersani Avv. Sle w Av. Truzerelle Avv. of Du 11 GIU. 1992
G. Avv. TommIL CANCELLIERES CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore WIJ COPIE
-Fulie cell Rilasciata copia studio Generale al Alc. Ka mioni dott. por dirial (16000 che ha concluso per 1992 20 il rigetto dei ricorsi;
IL CANCELLIERE
M
SDIRITTI
CORTE SUPREMA-DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. RAFFO A A3
- per ciri 16000percig 116000 M 2 NOV 1992
IL CANCELLIERE
LIRE 2000 CANCELLERIA Udit i difensor Avv. Reff, Avv. Consente x 2
Simpanzio- Aur Mubers- AND Raufica Defercale A731564 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A731570 1-La notte del 7/2/1985, in Castellaneta, dece-
A731569 devano trentacinque persone travolte dalle macerie A731924
per il crollo di un'intera ala dello stabile di A731555
via RD n. 6. A731560
Dell'edificio, a forma trapezoidale, il crollo A731565
A731575 interessava il fronte di via Oberdan e quello di
via Manzoni, entrambi di sette piani fuori terra. A DI CASSAZIONI
'E
Баща че её va
30000+h Non rovinava la residua parte su via Denisi
18 DIC. 199 RE via RD.
I l costruttore Emanuele Ventura, deceduto dal tempo, ne aveva domandato la edificazione il
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6/11/1955; il progetto era stato approvato UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio 1'8/11/1955 e, dopo il collaudo del 28/12/1957, Rizzo dal Sig. abitabi- per diritti L. 24.00 15 ATT. 1999 : erano stati rilasciati 31 certificati di
IL CANCELLIERE lità.
L'immobile, situato in zona dislivellata tra la
via RD e le vie Oberdan, Manzoni e Denisi, era
di cinque piani sul fronte di via RD e di sette sul fronte delle altre suddette vie.
Nell'immediatezza del crollo il P.M. accertava che in via RD, come in altre strade di Castel
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE laneta, erano stati eseguiti lavori di rifacimento UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. Be ttimarciapiedi, dal Comune dati in appalto alla dei
24002 ditta Imacos di Napoli, portati a termine nel set- per diritti L. j il
IL CANCELLIERE tembre 1984 dopo circa un anno di sospensione, pe-i.
LIRE 10000 riodo durante il quale gli abitanti dello stabile avevano ripetutamente protestato alle autorità co munali danni a loro giudizio causati da imponenti
1254638 infiltrazioni di acqua piovana attraverso gli sca-
1254639 vi lasciati aperti lungo tutta la facciata di via
-1
LAS363015 RD. Dopo l'espletamento della perizia, disposta per conclusione le cause del crollo. e aaccertare
della istruzione, venivano citati a giudizio da-
-
-
-
vanti al Tribunale di Taranto, perché rispondesse- ro dei reati di disastro colposo e di omicidio colposo, EZ RI, ingegnere _ ispettore _delle
opere di cemento armato e collaudatore dell'immO-
bile, EM IE e AN RI, ri-
spettivamente sindaco e assessore-ai lavori pub-
blici del Comune di Castellaneta, AN Vincen
direttore dei lavori di rifacimento dei mar-
ciapiedi, RI TO e MA PE, Tap
presentante di zona il primo e titolare responsa-
bile della Imacos il secondo, e CO NA, in-
gegnere convenzionato con funzioni di direttore dell'ufficio tecnico del Comune di Castellaneta.
Circa le cause del crollo, i periti sottolinea™
vano determinate deficienze strutturali dell'immo-
bile, quali l'esilità delle murature portanti,
l'esilità delle murature esterne lungo le quattro strade, la sostanziale assenza di fondazioni,
l'assenza nelle murature di idonea cordolatura a
livello dei solai, il disordine strutturale deri-
vato dalla irregolare distribuzione ai vari piani delle murature e dei vani di porte e finestre.
Rispondendo, poi, ad alcuni specifici quesiti. 5
i periti così concludevano: "La sospensione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi, protrattasi
84, aveva provocatodall'agosto 83 all'agosto l'invasione di acque piovane nella parte bassa del fabbricato, sottostante via RD, acque che ave-
vano determinato in alcuni punti dei terranei di Via Oberdan, più vicini al terrapieno, uno stato
resi- di notevole imbibizione con riduzione della stenza specifica ai conci di tufo delle murature,
per se stesse di scarsa consistenza e già sottopo-
ste a sollecitazioni al limite della resistenza concorrendo a creare quella finale condizione di instabilità, causa del crollo: nel corso della suddetta sospensione la situazione dei luoghi,
liminati i cordoni dei marciapiedi, era quella di uno scavo aperto, soggetto a riempirsi di acqua piovana;
alle infiltrazioni dovute alla rimozione
dei cordoni si erano aggiunte acque provenienti da perdite del tratto terminale in eternit della con-
dotta pluviale e fecale interrata a ridosso della
facciata di via Vērdi ed infiltrazioni avevano continuato ad interessare la parte sottostante del fabbricato anche dopo il completamento del marcia-
piede avvenuto ai primi di agosto del 1984“.
2-11 Tribunale di Taranto, con sentenza del 4/5/1989, affermava la penale responsabilità, ol treché del EZ, del EM, del AN e del CO, osservando che gli stessi, venuti a co-
noscenza delle condizioni in cui versava l'immobi-
le e sollecitati, da un tecnico del Comune, a far-
accertare la staticità, non avevano dispostone
questa indagine, contribuendo così a cagionare l'evento che avevano l'obbligo giuridico di impe-
dire Il Tribunale, inoltre, assolveva per non aver commesso il fatto il AN, il MA e il
RI ritenendo che nessuna incidenza causale aves- sero avuto le infiltrazioni dell'acqua piovana dallo scavo lasciato aperto dopo la rimozione dei
cordoni del marciapiede.
3-Avverso detta sentenza proponevano appello il
P.M.- denunciando che erroneamente il Tribunale
aveva negato rilevanza causale alle infiltrazioni dai marciapiedi di via RD e, conseguentemente,
che avrebbe dovuto essere affermata la penale re-
sponsabilità anche del MA e del AN- e gli imputati EZ, EM, AN e CO
che chiedevano, tutti, la assoluzione con formula
ampia. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 7
1/3/1991. in accoglimento dell'appello del P.M..
affermava la penale responsabilità del MA
confermando nel resto la pronuncia del Tribunale. La Corte di merito, dopo aver detto che per il
AN e per il EM la fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento non poteva essere ravvisata, come aveva affermato il Tribunale, né
nell'art. 32 della legge urbanistica, né nell'art. 153 del T.U.L.C.P., osservava che la colpa degli stessi andava ravvisata nell'aver omesso. adeguati accertamenti in presenza di gravissimi danni e le-
sioni all'immobile, derivanti dalla esecuzione di lavori svolti nell'interesse del Comune e sul cui andamento la P.A. aveva inciso con un provvedimen-
to di sospensione.
La Corte, dunque, riesaminava il fatto e, mentre
"i gravi difetti di costruzioneaveva presenti dell'immobile", che ne avrebbero determinato nel tempo la sicura rovina, accertava che, contraria-
mente a quanto affermato dal Tribunale, avevano avuto indubbia rilevanza causale "le infiltrazioni di acqua meteorica dal marciapiede di via RD in conseguenza della sospensione dei lavori appaltati e dello stato in cui i marciapiedi furono lasciati sino alla ripresa e alla ultimazione dei lavori 8
stessi: queste infiltrazioni avevano svolto il ruolo di uno degli antecedenti, di una delle con-
dizioni dell'evento, ché la loro presenza aveva
avuto come conseguenza l'accelerazione di quella crisi insanabile che l'immobile aveva dalla nasci-
ta e che nel corso degli anni si era aggravata“.
il Secondo la Corte di Appello il AN
EM, così come il MA ed il CO, a-
vevano saputo per diverse vie, alcune delle quali affidabili perché tecniche, cheparticolarmente quelle infiltrazioni si erano verificate e che le
stesse avevano allarmato non poco coloro che abi-
tavano in quegli edifici, sicché se avessero, come dovuto, approfondito le indagini per accertare se
la staticità dell'edificio fosse stata messa in
pericolo da quelle infiltrazioni, si sarebbero re-
si conto delle reali condizioni in cui quei condo-
mini versavano grazie anche alle infiltrazioni.
4-Ricorrono per cassazione il EZ, il Semera-
1 AN, il MA e il CO chie- il ro,
l'annullamento della sentenza con i motivi dendo qui di seguito riportati e discussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale il EZ deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41
1 e 449 c.p. in riferimento agli artt. 434 c.p. e 4-
27 del R.D. 16/11/1939 n. 2229, è privo di giuri-
dico fondamento.
Invero, l'assunto, secondo il quale la "Corte di
Appello ha confermato la responsabilità dell'impu-
tato partendo dall'errato presupposto che l'edifi-
cio, allorché era stato costruito, non avesse un
coefficiente di sicurezza accettabile, mentre è
certo che in 35 anni di esistenza l'edificio aveva avuto più di un collaudo e, specialmente, il col-
laudo naturale rappresentato dal sisma del
23/11/1980", non può essere condiviso, ché la Cor-
2 te di merito ha attinto il dato della inaccetta-
del coefficiente di sicurezza dalla peri- bilità
zia, condivisa, su questo punto, come la Corte ha
sottolineato a pag. 32 e a pag. 49, da tutti,
tranne che dall'imputato.
Questi, infatti, già nei motivi di appello ha sostenuto la tesi che causa del crollo sono state le manomissioni apportate ai muri portanti, dopo il collaudo, dai proprietari dei vari terranei al-
largandone, in tempi diversi, gli ingressi. Ebbene, la Corte di Appello, nella già citata obie- pag. 49, ha puntualmente risposto a questa osservando, in fatto, che, "oltreché i di- zione 10
fensori degli altri imputati ed i consulenti, con-
cordi sono stati i periti collegiali e quelli no-
minati da questa Corte nel riconoscere นก ruolo semplicemente concorrente alla riduzione delle mu-
rature portanti per effetto degli indicati amplia-
menti", sia esattamente chiarendo, in diritto, che elidono il nes-le cause concorrenti sopravvenute so di causalità tra la precedente condotta-in que-
sto caso la costruzione dell'edificio senza il rispetto delle regole dell'arte e la omissione,
da parte del EZ, degli opportuni e dovuti con-
trolli in sede di ispezione del cemento armato e
in sede di collaudo- e l'evento unicamente quando siano da sole sufficienti a determinarlo non
C quando, come nella specie, presentino le caratte
ristiche di un antecedente che ha "interagito con altri antecedenti", che ha avuto, cioè, la possi bilità di incidere, di determinare il risultato,
l'evento, concorrendo con la precedente azione di altri antecedenti: "dette successive manomissioni-
così la Corte- rispetto ai vizi di origine dell'immobile erano cause sopravvenute, interagen-
ti con i deficit costruttivi del manufatto”. suf-Il ruolo di cause sopravvenute da sole non ficienti a determinare l'evento, assegnato dalla 11
Corte di merito a quelle manomissioni sulla scorta delle due perizie collegiali- le cui conclusioni sulle modalità della costruzione dell'immobile.
determinanti quell'inaccettabile coefficiente di
sicurezza, la Corte ha avuto cura di riportare a pag. 9 e ssgg.- non è stato nel ricorso affatto contestato se non con l'argomento del "sisma del
23/11/1980", argomento rispetto al quale è suffi-
ciente notare che il giudice, in tema di rapporto
di causalità, di successione causale dei fatti, è
tenuto ad accertare con rigore se l'evento in con-
creto-nel caso in questione, il crollo dell'immo-
bile- è stato l'effetto di una determinata di condotte-la difettosa costruzione determinate dell'immobile, colposamente non rilevata dal Rez-
senza porsi l'ulteriore, irrilevante, oltre za-
che di difficile, se non di impossibile, soluzio
ne, problema del perché quell'evento-il crollo- si sia verificato in un momento piuttosto che in un
altro, che si sarebbe potuto pensare più propizio.
La seconda tesi, esposta in questo primo secondo la quale la Corte erra allorché motivo,- afferma che il collaudatore, il EZ, "ha anche
falsamente attestato la corrispondenza del fabbri-
cato ai dati progettuali, ai quali il costruttore 12 non si era, invece, affatto attenuto, avendo Co-
struito un piano in più", ed erra perché "all'epo-
ca del collaudo il fabbricato presentava dapper-
tutto sei piani, che sono risultati sette, su tre
vie, a seguito di successivi lavori di sbancamento abbassamento del piano originario"-con non può
essere seguita per le due seguenti ragioni.
E', anzitutto, decisivo il rilievo che lo "sban-
camento", che sarebbe stata la causa dell'abbassa-
mento del piano originario, risulta prospettazione in fatto del tutto nuova, non comparendo la stessa nei motivi di appello;
è, in secondo luogo, di in-
negabile coerenza logica la considerazione della
Corte, mutuata dalla sentenza di primo grado-con-
siderazione alla quale la Corte di Appello si è
dovuta limitare, non essendole stati sottoposti nuovi elementi di fatto che "era risibile soste-
da parte dell'imputato, di aver attestato nere,
nel verbale di collaudo la presenza di 6 piani perché intendeva riferirsi ad una media dei piani esistenti, da cinque a sette, a seconda dei ver-
santi".
Il secondo motivo, con il quale il EZ deduce
violazione o falsa applicazione degli artt."la
41, 589, comma 3, c.p., contraddittoria e insuffi- 13
SU. punti decisivi del ciente motivazione processo", sul presupposto che la sentenza avrebbe erroneamente affermato che "l'ing. EZ fu con-
temporaneamente il collaudatore e l'ispettore del c.a. dell'edificio crollato", è, del pari, senza
pregio.
E' innegabile che, come si oppone nel motivo, la
Corte di Appello, come già il Tribunale, ha fatto
propria la tesi dei periti, secondo i quali "la
nota prefettizia del 3/12/1955, con la quale il
EZ era stato nominato ispettore delle opere in
era al passo con la cronologia degli atti a. C.
relativi alla approvazione del progetto dell'immo-
2 bile di via RD", cronologia che la Corte di Ap-
pello e il Tribunale hanno avuto cura di riporta-
re.
E' altrettanto innegabile, però, che le due sen-
tenze di merito non hanno accettato "acriticamen™
te", come si legge nel ricorso, "l'assunto perita-
le della stretta connessione temporale tra la ci-
tata nota prefettizia e la richiesta di nomina di
ispettore del c.a. da parte del AC dell'epo-
ca", avendo fatto seguire "l'assunto peritale" da tutta una serie di osservazioni desunte dagli atti del processo che si risolvono, sul piano logico-
T 14
giuridico, in altrettanti avalli di quell'assunto,
avalli che il EZ, nel ricorso, ha cercato in-
vano di scalfire, di neutralizzare. На notato, in primo luogo, la Corte di merito che il EZ, "nel prospettare che la nota prefet-
tizia 34067 si riferiva ad altro edificio del Ven- tura in via RD, non ha mai indicato di quale edificio si sia in concreto trattato".
Il EZ, nel ricorso, ha eccepito che "i primi due fabbricati costruiti dal Ventura in via Verdi furono i primi due su una via esistente soltanto tracciato e priva di numeri civici, per cui nel egli non poteva essere più preciso nell'indicare fabbricato, cui si riferiva la notail prefetti-
zia, per mancanza di qualsiasi punto di riferimen-
to".
è agevole replicare che l'esame dei motivi Ma,
di appello impone, ancora una volta, di sottoli- neare che il EZ non ha portato questi dati di
fatto che avrebbero, secondo lui, giustificato la omessa indicazione del fabbricato cui si riferiva quella nota- all'esame dei giudici di merito, ed è noto che nel ricorso per cassazione non possono
proporsi censure alla sentenza fondate su elementi di fatto non sottoposti all'attenzione dei giudici 15
di merito e da quest'ultimi non esaminati.
"in- La Corte di Appello ha, poi, aggiunto che consistente è l'assunto che la incompatibilità ex lege dei due incarichi-ispettore del c.a. e col-
laudatore-proverebbe il contrario, perché è certo,
in punto di fatto, che, anche per altro fabbricato su via RD, l'imputato ebbe a cumulare i due in-
carichi".
Il EZ, nel ricorso, ha contestato questa cir-
dicendo che "agli atti vi sono, invece, costanza soltanto due lettere di incarico di ispettore del- le opere in c.a., ma non già il certificato di collaudo, redatto da altri ingegneri".
Questa contestazione, però, nulla può contro la
precisione della sentenza impugnata, che non si è
coesistenza det limitata all'affermazione della esat-incarichi, ma ha indicato, con estrema due tezza, gli atti dai quali quei due incarichi si argomentavano, la nota prefettizia del 13/11/1954
26337, contenente l'incarico di ispettoren. del e il certificato di collaudo del 3/7/1956, c.a.,
rispetto al quale ha puntualizzato trattarsi di
"a cura dello stesso imputato": il certificato
EZ, nel sostenere l'inesistenza del certificato di collaudo, non ha affatto negato, Se non generi- 6
1 17
danneggiarlo".
Per rendersi conto che la Corte di
Appello ha avuto ben presente quella che nel motivo viene de-
finita 'impugnazione' della lettera e, quindi, per conto di come la Corte di Appello abbia rendersi motivato la propria 'smentita' di quella impugna-
zione è opportuno riportare il relativo passo del-
la sentenza: "Si tratta-così la Corte- di mere af-
fermazioni, mentre è provato che ciò che indusse il Casamassima alla comunicazione suddetta era da collegarsi a ben altri motivi, cioè a preoccupa-
zioni personali del professionista;
infatti, si era verificato il crollo di un edificio in Barlet-
(16/9/1959) con la morte di 58 persone. allorta
quando si consentiva l'abitabilità del fabbricato di via RD 6, e il Prefetto di Taranto il
2/10/1959 aveva chiesto un controllo delle costru-
zioni in c.a. in tutta la Provincia di Taranto"
Come si vede, la Corte ha dato una sua coerente
'smentita' o risposta, mentre nel motivo nulla si
è obiettato sia per infirmare la valenza del con-
testo in cui la Corte di Appello e il Tribunale
hanno collocato la lettera del Casamassima, sia per negare che la tesi della "collusione" fosse una tesi semplicemente affermata, una tesi, cioè, del tutto sfornita di prove.
La Corte di Appello, del resto, seguendo anche
in questo punto il Tribunale, ha posto in risalto
"l'interpretazione e il senso logiceche delle prime espressioni del verbale di collaudo a firma dell'imputato-'espletato il controllo delle opere in c.a., eseguito al fabbricato in parola, la presa costruttrice mi dava incarico di effettuare
-
m i le prove di carico delle strutture in c.a. delle medesime'-deponevano eloquentemente perOpere
l'affidamento delle due funzioni al medesimo sog-
getto tanto più che non era fatta menzione del-
l'autore del primo incarico".
Il EZ ha obiettato, al riguardo, che "errata immotivata è anche l'interpretazione data al verbale di collaudo a firma dell'imputato, ché
"l'espressione 'controllo' è impropria e deve in-
come collaudo dovendo leggersi o inqua- tendersi drarsi nell'intero contesto del documento che è un verbale di collaudo e non di ispezione delle opere in ca
La prova che i giudici di merito hanno interpre- tato esattamente le espressioni del certificato di collaudo, è stata fornita, però, dallo stesso imputato, il quale, se nel motivo di ricorso ha
18 scritto, come si è appena visto, che "l'espressio-
ne 'controllo' è impropria e deve intendersi come collaudo", nei motivi di appello aveva-scritto,
invece, che "il verbale di collaudo fa menzione dell'espletamento del controllo delle opere in Gr 2. ma non ne menziona l'autore", volendo con ciò
significare è di palmare evidenza - che il ter-
mine "controllo" andava letto per quel che valeva,
cioè per ispezione delle opere in c. a., anche se
aggiungeva che autore di quel "controllo" non era stato il EZ. La Corte di Appello, infine, ha osservato che
"quand"anche volesse darsi credito all'assunto di-
fensivo, in forza del quale l'imputato avrebbe svolto solo la funzione di collaudatore, la sua colpevolezza non potrebbe non affermarsi in consi-
derazione anche del fatto che da lui fu collaudata positivamente un'opera in realtà non collaudabile,
perché costruita senza un direttore dei lavori, la cui presenza e la cui identità non è né diretta- mente né indirettamente comprovata da alcun atto processuale, neppure da attestazioni dell'Ufficia-
le Sanitario in sede di accertamento dei requisiti igienici dell'immobile".
Il EZ, nel motivo, ha asserito che anche que-
19 sta affermazione è "errata e immotivata", ché "il verbale di collaudo attesta in atti la presenza-
del direttore dei lavori e inoltre il verbale dei
VV.UU. e dell'Ufficiale Sanitario, anche se non
menziona espressamente il direttore dai lavori,
avrebbe potuto essere rilasciato in mancanza. non del medesimo tecnico".
Il EZ, come si può vedere, non ha per nulla
contestato né che l'Ufficiale Sanitario e i VV.UU
non abbiano attestato l'esistenza del direttore dei lavori, né che da nessun atto processuale fos-
se desumibile, direttamente o indirettamente, "la presenza e la identità del direttore dei lavori".
Con un unico, complesso, motivo il Martinozzi
deduce "il vizio di motivazione in ordine alla ri-
costruzione eziologica del crollo e la violazione degli artt, 40, 41, 43 c.p. per quel che concerne
riferibilità a lui, materiale e psicologica, _la
dell'evento", nonché "il vizio di motivazione re-
lativamente alla misura della pona".
Le doglianze sono prive di giuridico fondamente.
Iniziando dalla "ricostruzione eziologica del crollo", non può non osservarsi che la analitica,
dettagliata critica che il MA muove alle
20 proposizioni in cui si articola l'argomentare, sul punto, della Corte di Appello non è tale da scal-
fire minimamente quelle proposizioni, le quali- si può ben dire- proprio alla luce di quella critica rivelano tutto il loro valore di puntuale aderenza ai fatti trasfusi negli atti processuali e di ре-
netrante analisi logico-giuridica.
Si obietta, anzitutto, nel motivo che la Corte,
per dimostrare "la rilevanza concorsuale delle in-
filtrazioni di acqua meteorica dal marciapiede di
V. RD in conseguenza della sospensione dei la-
vori appaltati e dello stato in cui i marciapiedi furono rilasciati fino alla ripresa e alla ultima-
zione degli stessi, ha erroneamente annesso valore risolutivo alla deposizione della teste Di TI e alla ubicazione del suo terraneo, soffermandosi sulla demolizione della cupola del forno ivi pree-
sistente che avrebbe creato una via preferenziale di deflusso alle acque, in quanto la cupola si in-
cuneava sotto il piano del marciapiede".
Per rispondere adeguatamente, è da premettere che la Corte di Appello ha sottolineato:
-a pag. 24, che "la Di TI aveva affermato che da circa due anni prima, per cause da lei non in-
dividuate, aveva constatato che il suo locale ve-
21 niva invaso da acqua proveniente dalla parte espo-
sta su Via RD";
-a pag. 27, che "proprio le circostanze evidenzia- te dalla testimone Di TI, non disgiunte da
un'attenta verifica della ubicazione del terraneo di sua proprietà, inducono a ritenere provato che l'acqua meteorica, percorrente la Via RD, già
da prima che fossero iniziati i lavori della Ima- COS, percolando attraverso il terrapieno sotto- stante il marciapiedi, raggiungeva detto locale sottostante in Via Oberdan", con la puntualizza-
TI, primazione che "il locale della Di
dell'acquisto da parte di quest'ultima, era uti-
lizzato per l'esercizio dell'attività di panifica™
zione e che ella, per ricavare maggiore spazio,
aveva demolito la cupola del forno";
-a pag. 28, infine, che "è ben evidenziato dai
grafici del terraneo che detta cupola si addentra- va nel terrapieno al di sotto del marciapiede di via RD e per tale ubicazione il locale era il più esposto ad accidentali infiltrazioni di acqua"
sicché "l'evento riferito dalla Di TI non trova spiegazione se lo si colleghi ai lavori della Ima-
cos, del tutto inesistenti all'epoca delle indica-
te infiltrazioni, ma altrettanto è da dirsi se lo
22 si colleghi ad una eventuale rottura della condot-
ta di fogna di via RD in un tratto più a monte di quello trovato rotto dai periti ed ancor più se lo si riconduca ad una rottura del tratto termina-
le di detta condotta;
è ovvia, infatti, la consi―
derazione, tenuto conto della ubicazione di detto terraneo, che nella prima ipotesi avrebbe dovuto
lamentarsi di detto fenomeno anche lo CI, il cui terraneo era sottoposto lungo detta condotta fo-
gnaria, mentre non risulta che lo CI, al feb-
braio 1983, si fosse mai lamentato di invasioni di acqua, delle quali, invece, ebbe a lamentarsi per la prima volta nell'ottobre del 1983 'a causa del-
la strafottenza dell'impresa'“.
Ebbene, non può di certo sostenersi, come si fa
nel motivo, che la Corte sia caduta in errore nell'affermare che "le acque provenienti dalla condotta interrata non potevano raggiungere il
terraneo della Di TI" e che esse avrebbero do-"
vuto invadere anche il terraneo di CI, il quale,
invece, solo ad ottobre del 1983 avrebbe lamentato infiltrazioni".
Queste affermazioni della Corte sarebbero erra-
secondo il ricorrente, in primo luogo perchéte,
"nessuno è stato in grado di dimostrare il percor-
23
* * so delle acque provenienti dalla condotta interra- ta dal cavo dei cordoli divelti"; in secondo
luogo perché "l'infiltrazione nel locale di Scio
non si è mai verificata, ché in essa era presente soltanto la fisiologica umidità di uno scantinato
privo di areazione avente per parete un banco di tufo" e, in terzo luogo, perché "la deposizione della Di TI è insormontabile, ché l'acqua en-
trava nel suo vano già a febbraio del 1983 e mai e poi mai un teste avrebbe potuto asserire un fatto
tanto contrario ai suoi interessi se non determi-
natovi da convincimento assoluto e vividezza del ricordo".
E' agevole rilevare, quanto al preteso primo er-
2. rore, che la Corte non ha affatto voluto dimostra-
re l'indimostrabile, non ha voluto provare, cioè,
che le acque provenienti dalla condotta interrata avrebbero avuto un certo percorso, ma ha semplice-
mente detto che le acque, che avevano raggiunto il locale della Di TI, non potevano assolutamente provenire da quella condotta per la decisiva ram se avessero gione che le acque di quest'ultima,
il terraneo della Di TI, avrebbero raggiunto dovuto interessare, ancora prima, il terraneo del-
lo CI, essendo quest'ultimo terraneo "sottopo-
24 sto lungo detta condotta fognaria".
errore deve,Per quel che riguarda il secondo poi, rilevarsi che la Corte non ha detto che il
terraneo dello CI aveva subito infiltrazioni, ma
ha semplicemente affermato ed era il punto che
le premeva sottolineare sul piano logico che era
certo che il terraneo dello CI non era stato condotta interrata,raggiunto dalle acque della limitandosi ad aggiungere che solo nell'ottobre
dun-1983 la CI aveva lamentato si trattava,
que, di un'opinione dello CI MS che, "per la terraneo erastrafottenza dell'impresa, il suo stato invaso dalle acque".
Per il terzo preteso errore, infine, non può non notarsi che la Corte di Appello non ha affatto ne-
gato che l'acqua entrasse nel terraneo della Di
TI già nel febbraio del 1983; ma, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla teste e nell'e- scludere che quelle acque potessero provenire da
altre fonti, quali la condotta interrata, ha volu-
to porre in evidenza che quel marciapiede, già
veicolo per la infiltrazione delle acque prima dei lavori della Imacos, lo era stato vieppiù a segui-
to di questi lavori e, soprattutto, a seguito del-
la sospensione degli stessi protrattasi per mesi.
25 Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe
"travisato il fatto anche là dove 'assume l'eviden-
za di una pendenza verso il fabbricato del banco di tufo nella rappresentazione grafica di cui all'allegato 0, sez. E, fig. 8, mentre la pendenza in tale grafico raffigurata è opposta, in direzio-
ne della sede stradale, tale, dunque, da allonta
nare le eventuali acque dal fabbricato".
Il rilievo non appare davvero pertinente, ché la
Corte di merito ha ampiamente motivato il suo as-
sunto notando che "quanto dichiarato dal testimone
Viggiani, il quale ai primi giudici riferì di una
pendenza del secondo strato (il) banco tufaceo)
verso il fabbricato, non risulta smentito da alcun
2 oggettivo elemento, anzi trova conferma nella rap-
presentazione del sottosuolo (fig. 8, sez.E,, all.
demarcazione 0) dove è evidente, dalla linea di strato di tufo, una pendenza verso il fab- dello bricato, sì da giustificare la dichiarazione del testimone circa la via di percorrenza dell'acqua“.
La Corte, come si vede, per dare per certa la
pendenza del secondo strato verso il fabbricato e
non verso la strada, si è valsa di più fonti, es-
sendosi servita e della deposizione di un teste e
della "rappresentazione del sottosuolo", "rappre-
26 sentazione" che non si è limitata a richiamare,
come, invece, si fa nel motivo, ma ha criticamente descritto dicendo, come si è visto, che la stessa
"dalla linea di demarcazione dello strato di tufo rendeva evidente una pendenza verso il
fabbricato", e siffatta descrizione critica nel contesta-motivo è stata soltanto apoditticamente ta. a-La Corte di Appello, secondo il ricorrente,
vrebbe ulteriormente travisato il fatto perché,
"nel tentativo di confutare le insormontabili arm
gomentazioni difensive trasfuse nelle note scritte allegate agli atti al termine della discussione dai difensori del MA, ipotizza una perco-
lazione anziché un imbibimento del materiale sot-
tostante il marciapiedi in quanto non spiega come e perché l'acqua che si assume provenisse dal cavo dei cordoli rimossi abbia potuto percolare in una
direzione obbligata, trasversale e diagonale, sen-
za neanche bagnare lo spesso strato di terreno ve-
getale trovato perfettamente asciutto dai periti".
"La escogitazione relativa alla assunta percola-
zione si obietta è del tutto nuova, tant'è che i numerosi tecnici di ufficio e di parte che
hanno studiato il crollo e le sue cause mai ne
27 hanno fatto cenno, neanche in via di mera ipotesi,
e non potrebbe essere altrimenti, atteso che una
'percolazione' non avrebbe potuto mai produrre l'asserita imbibizione della muratura, ché tale
imbibizione avrebbe potuto verificarsi solo se al-
le spalle di essa tutto il terrapieno ( diciotto
metri certi per ogni metro lineare di cordone di-
velto) fosse stato a sua volta precedentemente im-
bibito".
Ma, la Corte ha spiegato perché, secondo il suo
parere, l'acqua percolasse e l' ha spiegato facen-
do leva sulla perizia.
"Suggestivi sono gli argomenti così la Corte a pag. 29
- relativi all'enorme massa di terrapieno sottostante il marciapiede e al mancato riscontro da parte dei periti di melma o fango sotto il pia-
marciapiede nelle zone più profonde delno del
terrapieno".
"Dai verbali di sopralluogo, allegati alla peri-
zia, risulta che i periti provvedettero, nel corso della loro complessa indagine, ad aprire una trin-
(perpendicolarmente al fronte di via RD)cea
per esaminare la natura del terreno sottostante al marciapiede e, dopo aver messo a nudo un tratto
della condotta fogniaria sottostante il marciapie-
28 de, constatarono che, gettando acqua nella trincea così aperta, detta acqua veniva assorbita con mol-
ta facilità, portandosi a distanza in un punto però non potuto individuare".
"Risulta chiaro, allora, -ha concluso la Corte-
che proprio la natura dei materiali costituenti il primo strato del terrapieno favoriva il rapido transito dell'acqua che, più che imbibire, perco-
lava".
La Corte, come si diceva e come si può notare nel passo appena citato, ha spiegato ampiamente e logicamente il perché della "percolazione".
Nel motivo, però, a ben vedere non si sostiene
infondata,che questa spiegazione è tecnicamente
"sibbene che la stessa è 'nuova" e che i periti e i consulenti non si erano neanche posto il proble-
neppure sfioranoma: ma, queste affermazioni l'argomentare della Corte di Appello, essendo di
tutta evidenza, per un verso, che una spiegazione non è errata sol perché nuova" e, per altro ver- H
so, che non è infondata sol perché altri, pur tec-
nici, non l'han presa in considerazione.
Il ricorrente, inoltre, ritiene che sia da rav-
visare il travisamento del fatto anche nella af-
fermazione, a pag. 32 della sentenza, che, "al
29 fine di ritenere raggiunta con certezza la prova che infiltrazioni nei terranei di via Oberdan più
vicini a via RD derivarono dagli scavi per lun-
go tempo lasciati aperti, sta il fatto che la rot-
tura del tratto terminale in eternit della fogna è
da collegarsi sicuramente ai lavori di demolizione delle parti pericolanti dell'immobile, affaccian-
tisi su via RD, non rovinate", perché "perdite di così grande consistenza, se verificatesi già da prima dei lavori della Imacos e se ancora perdu-
ranti per tutto il tempo precedente al crollo, a-
vrebbero dovuto lasciare tracce ben marcate pro-
prio sull'intonaco della parete più vicina al
tratto di raccordo con il tubo discendente in via
Oberdan".
Questa considerazione sarebbe, stando al ricor-
rente, manifestamente illogica perché “la segnala- ta integrità dell'intonaco del terrapieno di via
Oberdan vale soltanto ad escludere che vi sia sta-
ta infiltrazione alcuna dalla sede dei cordoli di-
velti".
La "manifesta illogicità" deve essere, di con-
negata con decisione, ove si rifletta che tro,
"la segnalata integrità dell'intonaco" potrà anche valere ad escludere le infiltrazioni dal marcia-
30 piede, ma non ad escludere la deduzione logica della Corte, ad escludere, cioè, che il tratto primaterminale della condotta, se si fosse rotto dei fatti e prima della demolizione delle parti dell'immobile, affacciantesi su viapericolanti
RD, non rovinate, avrebbe dovuto lasciare vi-
stose tracce "sull'intonaco della parete più vici- na al tratto di raccordo con il tubo discendente in via Oberdan".
Come non è illogica la considerazione della Cor-
te sul tempo, sul momento della rottura del tratto terminale della condotta, così non è "assurda",
come pur si sostiene nel motivo, l'altra conside-
razione, che nella sentenza si legge subito dopo,
secondo cui "la sostituzione di un tratto della
E suddetta condotta fogniaria (in origine in eter-
nit) con quello di plastica (dai periti riscontra- to sotto i due pluviali discendenti) non può che
risalire all'epoca di ripresa dei lavori di rifam
cimento dei marciapiedi (settembre 1984) per l'ov- via ragione che, avendo dovuto sovralzarsi, come da perizia di variante (per la quale fu ordinata
la sospensione dei lavori), il piano di calpestio del marciapiede, si rese necessario sovralzare an-
che gli attacchi verticali di detta condotta fogn-
31 aria al fine di portarli al livello del piano di
calpestio del marciapiede".
Si obietta nel motivo, sul punto, che questa af-
fermazione è assurda perché "non v'era alcun biso-
gno di sostituire la condotta per sovralzare an-
che gli attacchi verticali della stessa".
L'assurdità, però, davvero non sussiste, ché la
Corte di merito ha ancorato, legato, quella sosti-
tuzione a determinati lavori, esattamente colloca-
ti nel tempo e non contestati nel ricorso, mentre
quest'ultimo ci si è limitati ad affermare in
"l'assurdità" senza minimamente dimostrarla e sen- za eccepire, ad es., che quella sostituzione era
altrettanto determinata oc- stata fatta in altra,
casione. eNé può ritenersi dimostrazione dell'assurdità
valida eccezione nel senso dianzi precisato il ri-
lievo, contenuto nel ricorso, che di quella sosti-
tuzione "non v'è traccia alcuna né nella contabi-
lità in atti, né nella memoria delle parti lese".
La mancata citazione di quell'intervento- di quella sostituzione- nella contabilità e nella me-
decisivo moria non è, infatti, per nulla elemento per escluderlo se, nello stesso momento, non si dice e non si dimostra, dinanzi all'indiscutibile
32 di fatto di quei lavori citati dalla Corte dato
Appello, che quel tubo di plastica, che aveva di sostituito il tubo di eternit, era stato collocato lì in altra occasione.
In altri termini, la considerazione della Corte
sarebbe stata censurabile se il ricorrente avesse
dimostrato o l'assurdità-l'incopatibilità tecni-
co/logica con i lavori richiamati dalla Corte- di quella sostituzione o che quest'ultima era stata
effettuata in altra occasione, precisa almeno co-
me quella indicata dalla Corte: la non dimostrata assurdità e la non dimostrata e neppure affermata sostituzione in altra occasione non possono essere validamente surrogate dal dato del tutto formale del silenzio della contabilità e dall'altro dato,
spiegabile in tanti modi, del silenzio della memo-
ria delle parti lese.
Il ricorrente, dopo aver censurato, nei termini
dianzi visti, i vari argomenti addotti dalla Corte
di Appello per dimostrare che infiltrazioni dal marciapiede vi erano state-argomenti corrisponden-
di ti ad altrettante obiezioni svolte nei motivi appello e resi necessari, pertanto, da queste 0-
biezioni- eccepisce che, pur volendo ammettere che infiltrazioni vi siano state, le stesse non hanno
33 avuto alcuna incidenza causale sull'evento e, 50™
prattutto, che la Corte di merito-"nonostante che in-i periti e i consulenti avessero unanimemente dividuato il centro del crollo all'angolo tra via
Oberdan e via Mamzoni, in un punto, dunque, diame-
tralmente opposto alla zona eventualmente interes-
sata dalle infiltrazioni provenienti da via RD,
e nonostante che essa stessa avesse dato atto che
'il carico di sicurezza della struttura, calcolato in 1,8 contro i 4/5 richiesti per il tipo di mura- tura impiegata, fu calcolato senza tenere conto
dei notevoli aumenti di peso apportati ai diversi
piani da alcuni proprietari e dagli allargamenti degli ingressi ad un numero di terranei di via 0-
berdan maggiore di quello considerato dai periti'-
dell'esame del abbia potuto dire, a conclusione fatto, che 'da quanto sopra, però, non consegue
che le accertate infiltrazioni degli scavi lascia- ti aperti non abbiano concorso a produrre gli e-
venti per i quali è processo".
"Così argomentando-si sottolinea nel motivo-la
Corte di Appello ha ribaltato l'indagine probato-
ria, giacché la dimostrazione che le perizie e la sentenza avrebbero dovuto fornire è un'altra,
,
0
)
provenienti quella che le ricordate infiltrazioni
34 dalla sede dei cordoni divelti abbiano concorso alla causazione dell'evento".
"La Corte-si insiste- ha omesso una corretta va-
lutazione sia del nesso cronologico' sia del ne- "
sso ubicazionale', essendosi ancorata, per il pri-
mo nesso, al quadro fessurativo denunciato dalle parti lese, quadro che, non allarmante, si è, in-
manifestato in epoca successiva al termine vece,
della supposta infiltrazione ed assai prossima al-
la data del crollo, e avendo erroneamente afferma-
to, quanto al nesso ubicazionale, che 'crollò solo la parte di fabbricato interessata alle infiltra-
zioni, mentre l'altra è ancora in piedi', laddove
è certo che la parte del fabbricato principalmente via interessata alle infiltrazioni provenienti da
RD (cioè il muro di facciata) non è mai crolla-
ma è stata solo in parte successivamenteta, ab-
battuta".
Si obietta, infine, che "la sentenza ha eluso il fondamentale tema probatorio relativo alle conse-
guenze della imbibizione sul tufo, approfondito solo in misura relativa dalla perizia svolta in
grado di appello".
Questi rilievi debbono ritenersi infondati. La Corte di Appello, per provare la sua tesi,
35 dopo aver rilevato che le due perizie collegiali avevano posto in evidenza come quel fabbricato irrimediabilmente destinato al crollo data fosse la serie rilevante di deficienze riscontrate risa-
lenti alla costruzione, ha subito aggiunto, a pag.
che "la interferenza causale delle infiltra-37,
zioni di acqua era dimostrata dalla loro stretta connessione con i fenomeni di dissesto del fabbri-
cato", fenomeni ben descritti, secondo la Corte,
dalla relazione 2/6/1984 del geom. AN e dalle fotografie del perito ZZ, relazione e foto che
provavano che "i muri dei terranei di via Oberdan
erano marcatamente umidi in misura gradualmente crescente dai terranei più vicini al marciapiede a causa delle infiltrazioni" oltre che mettere in risalto- le foto- "i segni di un vistoso imbibi-
mento delle strutture murarie suddette".
E' a questo punto, dopo aver citato la relazione
AN e le foto del perito ZZ, che la Corte
di Appello, ad ulteriore conforto della sua tesi,
ha introdotto le testimonianze- il cui valore, la
cui attendibilità sono contestati nel motivo- di alcuni sopravvissuti.
"La suddetta interferenza (l'interferenza causa-
le delle infiltrazioni), visualmente percepibile
36 dalle foto, è poi-ha proseguito la Corte- macro-
scopicamente segnalata dai fenomeni descritti dal-
le testimonianze di alcuni sopravvissuti, testimo-
nianze dalle quali si evince che, contestualmente al periodo di sospensione dei lavori e in conse-
guenza delle lamentate infiltrazioni, si verifica- rono fenomeni fessurativi e lesioni più 0 meno
consistenti che andarono accentuandosi anche dopo il ripristino dei cordoni dei marciapiedi".
La Corte, dopo questa affermazione, ha riportato testimonianze, ponendo in luce, per ciascuna, le il tempo, il momento della scoperta di quelle fes-
surazioni, tempo, momento che non sono affatto "in epoca successiva al termine della supposta infil- trazione ed assai prossima alla data del crollo"
come si legge nel motivo. La Corte, infatti, ha citato i testi CI e Di Tinco i quali avevano dichiarato che, "durante lavori di rinnovo dei marciapiedi, da sotto alla saracinesca fuoriusciva acqua" e che "fu necessa-
rio il ricorso al puntellamento della porta di in-
gresso ai locali"%; il teste IN, citato an- che nel motivo, il quale aveva riferito che "nel maggio 1984-dunque, in pieno periodo di sospensio-
ne dei lavori-proprio in conseguenza del fatto che
37 tutti i locali erano venuti a trovarsi nelle stes-
se condizioni con le lesioni sulle pareti, specie nei piani sottostanti, erano cominciate le lamen-
tele di tutti gli inquilini dello stabile"; il te- ste TU che aveva precisato che "qualche giorno dopo lo smantellamento del marciapiede...qualcuno avvertitecominciò a rappresentare delle anomalie all'interno dei locali, specie quelli sottostanti e situati al piano terra di via Oberdan"%; la teste
De NE e il teste IN che avevano fatto
entrambi a fenomeni riscontrati du-riferimento rante la sospensione dei lavori.
La Corte di Appello, solo dopo aver riportato in dettaglio la relazione AN e aver descritto le foto ZZ e trascritto le deposizioni dei vari testi, ha ritenuto di potere e dovere affermare che "detti fenomeni dimostrano inequivocabilmente che la staticità dell'immobile fu ulteriormente infiltra-compromessa per effetto delle suddette zioni".
Può dirsi, pertanto, che il nesso cronologico"
છે stato dalla Corte ampiamente provato, ché alla
relazione AN e alle foto ZZ han fatto da corona le conformi dichiarazioni di non pochi te-
sti, ai quali, certo, se ne sarebbero potuti ag-
38 giungere altri-quali quelli indicati nel motivo-
che possono aver parlato di "un quadro fessurativo manifestatosi in epoca successiva al termine della supposta infiltrazione e assai prossima alla data del crollo", testi questi ultimi che, sul piano logico, non sarebbero stati, però, affatto in con-
trasto con i primi, potendo, sul piano logico, ben coesistere testi che hanno rilevato fessurazioni durante il periodo di sospensione dei lavori del
marciapiede e testi che le hanno, invece, rilevate successivamente perché manifestatesi, nella loro porzione, successivamente o perché viste, nelle porzioni degli altri, successivamente.
Per quel che concerne, poi, il c.d. "nesso ubi-
cazionale", è vero che la Corte di Appello ha det- to che "crollò solo la parte di fabbricato inte-
ressata alle infiltrazioni, mentre l'altra è anco- ra in piedi"%3B ma, questa proposizione, sempre sul piano squisitamente logico, per un verso non
significa affatto che sia caduta "tutta" la parte di fabbricato interessata alle infiltrazioni-co-
sicché può ben darsi che il muro della facciata di via RD non sia crollato, come si afferma nel
nell'af- motivo- e, per altro verso, è perentoria fermare che "l'altra parte del fabbricato-quella
39 non interessata dalle infiltrazioni-è ancora in piedi", perentorietà contro la quale nel motivo
nulla si obietta, così come non si contesta-è op-
portuno aggiungerlo- che dalle deposizioni citate
Corte, e sopra richiamate, sia desumibiledalla
"un quadro fessurativo" risalente all'epoca della sospensione dei lavori.
Non è vero, infine, che "la sentenza ha eluso il fondamentale tema probatorio relativo alle conse™
tufo", guenze della imbibizione sul essendovisi soffermata non poco nelle pag. 39 e 40.
La Corte, infatti, dopo aver detto che, secondo la letteratura scientifica, il tufo, in seguito a imbibizioni, perde la sua consistenza specifica in
2 termini percentuali, varianti tra il 30% e il 50%,
"secondo le indicazioni della perizia disposta da questa Corte", ha precisato che nessun pregio " ha l'ulteriore argomentazione difensiva che vuole che l'imbibizione sarebbe una condizione transeunte 8
l'ipotizzato indebolimento ad essa correlato una condizione reversibile".
La Corte ha confutato questa obiezione-ribadita nel ricorso-avvalendosi dei periti e osservando
che "costoro rilevarono che il materiale adoperato di per la costruzione era sottoposto a tensioni
40 esercizio elevatissime, tensioni per le quali il tufo, impiegato per la parte crollata-quella inte-
ressata dalle infiltrazioni-risultava essere sot-
fessurazioni, in toposto a continui fenomeni di dell'eccessivo sovraccarico cui era conseguenza permanentemente sottoposto".
"Da ciò-ha proseguito la Corte-la considerazione che l'acqua, imbibendolo, lo rendeva irreversibil-
mente e progressivamente friabile ed è proprio per questo, considerata la prolungata, costante espo-
sizione delle murature dei suddetti terranei (di una prolungata esposizione si trattò a causa sia del notevole lasso di tempo di sospensione dei la-
vori, sia della frequenza dell'acqua meteorica precipitata, nel suddetto periodo, per ogni mese),
che nella specie le infiltrazioni in oggetto cau-
della crisi alla qualesarono l'accelerazione l'immobile dalla nascita era destinato".
Su questa logicamente impeccabile "spiegazione"
della irreversibilità della imbibizione il motivo nulla osserva.
Se, poi, non v'è la prova in atti che "le mura-
ture del fabbricato di via RD siano state tro-
imbibite"-così il motivo- c'è, però, neglivate stessi atti la prova di un "vistoso imbibimento"
41 delle strutture murarie dei terranei di via Ober-
dan, più vicini al terrapieno e a via RD, ter-
ranei sicuramente interessati dalle infiltrazioni come la sentenza impugnata ha detto più volte.
Di questo "vistoso imbibimento", invero, la Cor-
te ha parlato, ad esempio, allorché ha citato le
foto ZZ dicendo che "i segni di un vistoso im-
bibimento delle strutture murarie suddette sono ben visibili nelle quattro foto della perizia Voz-
za, le quali eloquentemente mostrano distacchi dell'intonaco esterno, cedimenti verticali degli architravi di saracinesche e gravi fenomeni di
dissesto nei primi due maschi murari;
dalle stesse foto è evidente che la muratura dei suddetti ma-
schi è macchiata all'esterno, come macchiati si presentano i muri all'interno dei locali dal ZZ
ispezionati, segno che l'acqua aveva interagito fisicamente e chimicamente con la muratura".
Queste foto e le deduzioni che, in base alle
stesse, la Corte ha tratto, nel motivo, ancora una volta, non risultano minimamente contestate.
Tirando le fila, si deve affermare che gli argo-
menti portati dalla Corte di merito per dimostrare il nesso eziologico tra le infiltrazioni e l'even-
to si sono rivelati immuni dal vizio di difetto di
42
A pmost-Koma E Mod. 82 motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamen-
to del fatto, denunciato nel motivo, così come immune da errori il principio di diritto, al quale
Corte di merito si è ispirata, principio che, la proprio della giurisprudenza di questa Suprema
Corte e della migliore dottrina, vuole che un an-
tecedente, quando concorra con altri antecedenti,
sia "conditio sine qua non" dell'evento se non possa essere rimosso senza rimuovere l'evento con-
creto, così come si è realizzato, e la Corte di
Appello ha indicato più che sufficienti ragioni a
sostegno della tesi che quelle infiltrazioni non
"quell'evento", rimovibili senza rimuovere erano le stesse accelerato avendo una "crisi insanabile", nel senso che la crisi si sarebbe gualmente verificata, ma non in quel momento e non
in quel modo.
Esaurito il tema della ricostruzione eziologica del crollo, il tema, cioè, delle "infiltrazioni" e del rapporto di causalità tra le stesse e l'even-
to, il ricorrente deduce che, "oltre che nella ri-
costruzione eziologica del crollo, la gravata sen-
tenza è affetta da vizi di legittimità inerenti alla violazione degli artt. 40, 41 e 43 del c.p.,
per quanto concerne la riferibilità, materiale e
43
Al l - Au mod. sz psicologica, dell'evento al MA".
L'assunto è senza pregio giuridico.
Invero, deve affermarsi che l'imprenditore, che abbia eseguito lavori datigli in appalto dalla
P.A. sospesi a seguito di un provvedimento in tal senso della medesima P.A., qualora venga a sape-
re che i lavori eseguiti sono fonte di pericolo,
intervenire per controllare quella fonte ed deve evitare che la stessa danneggi i terzi nelle per-
sone o nei beni.
La migliore dottrina e la giurisprudenza di que-
Suprema Corte (cfr. cass. sez 4, 6/12/1990, sta
Bonetti) fanno discendere questo principio dal
cpv. dell'art. 40 c.p. che, come è noto, discipli-
na il reato omissivo improprio o, detto altrimen-
ti, il reato commissivo mediante omissione, e al
MA, nel capo di imputazione, è stato con-
testato di aver omesso di intervenire "nel corso della sospensione dei lavori per predisporre misu-
re idonee ad evitare l'evento".
Prevedendo l'art. 40 cpv. "una clausola di e-
quivalenza" (non impedire equivale a cagionare)
che dà luogo ad un fenomeno di estensione della punibilità, non v'è dubbio che, come afferma auto-
revole dottrina, "a fondamento del meccanismo di
44
spun PROC. 62 responsabilità in esame stia la necessità, ricono-
sciuta dall'ordinamento, di assicurare a determi-
nati beni una tutela rafforzata, stante l'incapa-
cità, totale o parziale, dei loro rispettivi tito-
lari a proteggerli adeguatamente, donde l'attribu- zione a taluni soggetti, diversi dai rispettivi titolari, della speciale posizione di garanti del-
la integrità di beni che si ha interesse a salva-
guardare".
equivalenza traConsegue che "il principio di l'omissione impeditiva e l'azione causale presup-
pone non già un semplice obbligo giuridico di at-
tivarsi, ma una posizione di garanzia nei confron- ti del bene protetto, posizione definibile come uno speciale vincolo di tutela, tra un soggetto garante e un bene giuridico, determinato dalla in-
capacità del titolare a proteggerlo autonomamente", posizione che assume due volti,
due aspetti, distinguendosi in posizione di prom tezione e in posizione di controllo, contrassegna-
ta la prima dallo scopo di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono mi-
nacciarne l'integrità quale che sia la fonte da
scaturiscono, e caratterizzata la seconda cui dallo scopo di neutralizzare determinate fonti di
45
moa, oz pericolo in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minac-
ciati".
Alla luce di questi principi e ricordato che al
MA è stato contestato di aver omesso di intervenire "nel corso della sospensione dei lavo-
ri", in quanto autore degli stessi che, sospesi, si sono rivelati fonte di pericolo per i terzi,
non è contestabile, stando ai dati di fatto emer-
genti dalla sentenza impugnata, sia che i titolari dei beni-coloro che abitavano gli immobili invasi dalle acque filtrate dal marciapiede-si trovassero nella impossibilità di proteggerli, non potendo cioè, ingerirsi nella sfera altrui, non potendo,
paralizzare da soli, di loro iniziativa, la fonte
di pericolo, sia che quest'ultima rientrasse nella sfera di appartenenza, nella signoria, del Marti-
nozzi, impossibilità e, di contro, signoria che
rappresentano le due condizioni in presenza delle
quali scatta, nasce, la posizione di controllo.
Il ricorrente nel motivo non contesta l'esattez- za teorica di questi principi;
ma, assume che la
Corte di Appello non avrebbe dimostrato perché mai egli, MA, dovesse considerarsi investito del potere di signoria, del potere di dominio sul-
46
Muu. OL la fonte di pericolo.
Nel momento della sospensione, che sarebbe dovu-
ta durare non più di venti giorni-oppone il ricor-
rente- 'non v'era alcuna cautela da adottare, men-
nel corso della sospensione egli non poteva tre il far nulla, non aveva poteri sulla zona, in cui cantiere era ormai chiuso, non aveva operai in lo-
CO, non aveva copertura assicurativa", sicché "do-
veva essere la stazione appaltante, attraverso un
preciso ordine di servizio del direttore dei lavo-
ri, e previa ripresa dei lavori, ad evidenziare e prescrivere le eventuali opere necessarie".
Ebbene, la sentenza ha esaltato proprio questo dato, proprio questo intervento della stazione ap-
paltante, affermando sia che il MA era
stato invitato a riprendere i lavori, sia, soprat-
tutto, che, con telegramma del 25/5/1984, era star infiltra- to sollecitato ad intervenire contro le zioni.
processo-così la"Circa i fatti per i quali è
Corte di Appello-la colpa dell'imputato è scandita dal contenuto del telegramma 25/5/1984 (in epoca ben anteriore alla ripresa dei lavori del settem-
bre 1984; ma, già tre mesi prima lo stesso Cassan-
dro aveva annunziato al MA anche altre si-
47
MAUL, DA tuazioni di danni ad altri immobili sottolineando-
gli la necessità di porre subito fine alla elimi-
nazione di fenomeni per invasione d'acqua piovana ai locali terranei) a firma dell'assessore ai la-
vori pubblici, che informò l'imputato dell'esi di rilevanti infiltrazioni di acqua stenza nell'immobile di via RD, gli precisò di aver,
dopo verifica del direttore dei lavori, provveduto a puntellare parte dell'immobile, diffidandolo a
completare con urgenza il puntellamento".
"Ciò che specificava il contenuto della notizia-
di prosegue la sentenza- era la rappresentazione gravissimi danni, constatati da un tecnico quali-
ficato qual era il direttore dei lavori, con pos-
sibile pericolo per l'incolumità pubblica, come
dimostrato dal tipo di cautele che si imponevano,
donde l'urgenza di provvedere".
Volendo, dunque, dare per certo che la sospen-
sione dei lavori avesse tolto al MA la
"signoria" sulla cosa, è certo che, come ha affer-
mato con innegabile linearità logico-giuridica la
Corte di Appello, con quel telegramma, proveniente dalla P.A. committente-telegramma inoltrato a se-
guito della constatazione di gravissimi danni pro-
prio da parte del direttore dei lavori- al Marti-
48
MoⱭ. 8% nozzi è stata restituita la "signoria" sulla cosa, sulla fonte di pericolo, donde per l'imputato l'obbligo giuridico di intervenire perché era in-
negabile che quella fonte di pericolo fosse stata
da lui "creata".
Si obietta, peraltro, nel motivo-nel quale, è da notare, quel telegramma non viene neppure citato-
che il MA, ove fosse intervenuto, nulla di veramente proficuo avrebbe potuto fare per impedi-
re l'evento perché questo era imprevedibile. Ma, nella sentenza impugnata si leggono alcune
affermazioni che, ad un'attenta analisi, altro non appaiono che la traduzione dei principi sulla col-
pa e sulla prevedibilità dell'evento propri della
migliore dottrina e della giurisprudenza di questa
Suprema Corte.
"E' perciò evidente-così la Corte di Appello,
aver citato il telegramma- che all'imputato dopo prospettata una situazione connessa alla So- fu spensione dei lavori in relazione alla quale era
obiettivamente configurabile un potenziale perico- 10 di rovina dell'immobile, proprio per il dato
significativamente rilevante del riferimento alla
cautela di un più ampio e adeguato puntellamento dell'edificio con attrezzature più appropriate in
49
MoⱭ. 04 possesso dell'imprenditore, ed era ben prevedibile da parte di un ingegnere, qual era il MA,
che potessero effettivamente verificarsi seri dan-
ni a cose e a persone qualora non si fosse inter-
venuti con la dovuta sollecitudine".
La Corte, come si vede, ponendo in risalto che
il MA era ingegnere, ha collegato la misu- ra della diligenza e della perizia dovute a quel-
la del relativo "modello di agente", del relativo
"homo eiusdem professionis et condicionis"%; e po-
nendo in evidenza che il MA, oltre ad es-
sere ingegnere, era un imprenditore, ha ulterior-
mente determinato la misura della diligenza impo-
sta, volendo significare che la necessità di un
più ampio e adeguato puntellamento non poteva non
far cogliere ad un ingegnere-imprenditore "una si-
tuazione, connessa alla sospensione dei lavori, in relazione alla quale era obiettivamente configura-
bile un potenziale pericolo di rovina dell'immobi-
le".
La Corte di merito, infine, asserendo che quel-
l'ingegnere-imprenditore era in grado, doveva es-
sere in grado, di cogliere che "potessero effetti-
verificarsi seri danni a cose e personevamente
qualora non si fosse intervenuto con la dovuta
50
A. OS - Koma Mod. 82 sollecitudine", altro non ha detto se non che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi ri-
guardo alla potenziale idoneità della condotta a
dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'even-
to dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.
La Corte di Appello, in altre parole, ha soste-
nuto, correttamente, sia che un telegramma, spedi-
to a seguito della constatazione di gravi danni da parte del direttore dei lavori, avrebbe dovuto im- di intervenireporre all'imprenditore-ingegnere subito;
sia che l'informazione, contenuta nel te-
provvisorio legramma, che si era provveduto ad un puntellamento e che se ne imponeva subito uno più
ampio e adeguato, non poteva non costituire, per l'ingegnere-imprenditore, un campanello d'allarme in termini di "potenziale, prevedibile, pericolo di rovina dell'immobile, collegato anche a quelle infiltrazioni", essendo di chiara evidenza, secon-
do il logico apprezzamento della Corte di Appello,
che si "puntella" solo ciò che rischia di "rovina-
re", di cadere e che, per un ingegnere-imprendito-
re, la necessità di provvedere ad un puntellamento può non condurre a meditare sullenon cause che
51
Mud. D4 necessità hanno determinato, che determinano, la di quel puntellamento, e, pertanto, ad accertare,
con la diligenza propria del "modello di agente",
propriase quelle cause siano ricollegabili alla attività posta in essere in precedenza, e infine, '
ad eliminare radicalmente quelle cause.
Il ricorrente nel motivo contesta anche il rap-
porto di causalità tra la sua omissione, volendo ammettere che vi sia stata, e l'evento.
contestazione, però, non ha rilievo sol che La
si rifletta che la causalità, nel reato omissivo
la improprio, non è una causalità reale, qual è
causalità nel rapporto azione-evento, sibbene una
causalità ipotetica, sicché accertare l'esistenza
del rapporto di causalità in questo reato signifi-
ca esprimere, come ritengono la giurisprudenza di questa Suprema Corte e la prevalente dottrina, non quel giudizio di certezza che è richiesto, di nor-
nell'accertamento del nesso causale nei reatima,
di azione, ma quel giudizio secondo il quale l'a-
zione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe
stata idonea ad impedire l'evento con una proba-
bilità vicina alla certezza: la Corte di Appello
ha detto, con estrema chiarezza, come si è visto,
che "all'imputato fu prospettata una situazione
52 connessa alla sospensione dei lavori in relazione alla quale era obiettivamente configurabile un po-
tenziale pericolo di rovina dell'immobile, proprio per il dato significativamente rilevante del rife-
rimento alla cautela di un più ampio a adeguato più dell'edificio con attrezzaturepuntellamento appropriate in possesso dell'imprenditore".
Se il MA - questo il chiaro senso delle
espressioni fosseusate dalla Corte di Appello
sollecitamente intervenuto e avesse colto sino in fondo, come doveva, ciò che la necessità di un più
ampio e adeguato puntellamento implicava, non am
vrebbe stentato, ispirandosi al modello di agente parametro oggettivo di diligenza che è incompa-
tibile con ritardi, approssimazioni, esami super-
tempestività, la ficiali ed esalta, invece, la
preparazione professionale, lo scrupolo- ad adot- tare i rimedi opportuni per far sì che le opere
dategli in appalto dalla P.A. non entrassero,
biettivamente, nel numero degli antecedenti causa-
li determinanti l'evento.
Il MA ha lamentato, infine, che la Corte
gli abbia immotivatamente irrogato una pena iden-
tica a quella inflitta al EM e, soprattutto,
al AN, "la cui responsabilità si dice
-
53
Mod. 82 A. OS koma gravissima".
La doglianza non ha pregio se si considera che la Corte, nel far uso del suo potere discreziona-
le, ha distinto le posizioni, attribuendo la mag-
responsabilità al EZ e ponendo sullogiore piano, non illogicamente, i vari garanti- stesso amministratori pubblici e appaltatore- tutti tenu-
ti, secondo la Corte, ad intervenire.
Il AN, con l'unico complesso motivo, cen-
sura la sentenza sotto cinque profili.
Sostiene, anzitutto, il ricorrente che la Corte
di Appello non si sarebbe resa conto che, essendo-
gli stata contestata una omissione, (il reato 0-
missivo improprio) era prioritario e inderogabile dimostrare in forza di quale norma su di lui in-
combesse l'obbligo di impedire l'evento, norma che,
la Corte di merito, dopo aver escluso si osserva
-
che potesse ravvisarsi, come aveva ritenuto il
Tribunale, nell'art. 153 T.U.C.C.P e negli artt.32
e 33 della legge urbanistica n. 1150/42, non ha
saputo indicare, sicché non avrebbe dovuto affer-
mare che "la colpa del AN era consistita nell'aver omesso adeguati accertamenti", visto che
"la fonte di tale obbligo non è riscontrabile in
54
A. Sp Mod. 82 alcuna norma giuridica".
L'assunto non ha fondamento. Se vero che la Corte di Appello ha negato che
fonte dell'obbligo di impedire l'evento fosse la da individuare, per il AN, nelle norme 50-
pra citate
- e siffatta, ampiamente motivata (pag.
21), negazione dice a sufficienza come per la Cor- te di merito il problema del rinvenimento della non è men vero che fonte sia stato "prioritario“
la sentenza impugnata, in un passo (pag. 22)- che
anche il ricorrente ha citato, non annettendogli,
però, quel valore che non può non essergli attri-
" buito ha scritto che, 'se la condotta degli impu-
tati non è assimilabile all'omissione di un prov-
vedimento ex art. 153. T.U.L.C.. e P., deve tutta-
via affermarsi che la loro colpa nasce per avere
essi omesso adeguati accertamenti in presenza di gravissimi danni e lesioni all'immobile, derivanti dalla esecuzione di lavori svolti nell'interesse del Comune e sul cui andamento la P.A. incise con un provvedimento di sospensione".
La Corte, inoltre, dopo aver fatto questa preci-
sazione, non si è limitata, come si sostiene nel ricorso, ad affermare genericamente che il Cassan-
dro avrebbe omesso "adeguati accertamenti
55
puve Mod. 8/ tecnici", ma ha indicato, nelle pagg. 44 e 45,
quale, secondo lei, sarebbe stata l'azione dovero-
sa, atta ad impedire l'evento, che il AN
avrebbe dovuto compiere. La Corte, in quelle pagine, ha dato, cioè, un
determinato contenuto a quegli "adeguati accerta-
menti tecnini", sostenendo che gli stessi sareb- bero dovuti consistere nella sottoposizione dell'immobile alla verifica delle condizioni sta-
tiche, verifica che, a parere della Corte, il Cas-
sandro non avrebbe potuto non ritenere necessaria
dopo aver ricevuto la relazione del geom. SI,
che, incaricato dallo stesso AN- il quale aveva ricevuto una serie di esposti da coloro che
abitavano l'immobile- aveva descritto accuratamen-
quell'edificio te la situazione in cui versava scrivendo, tra l'altro, che "le murature erano state aggredite da infiltrazioni di acqua, per cui prudenza esigeva che fosse interessato il diretto-
re dell'ufficio tecnico per verificare, appunto,
la staticità dell'edificio".
Ebbene, richiamato tutto quanto si કે detto,
trattandone per il MA, sul reato omissivo improprio e, in particolare, sul significato da
attribuire alla espressione "posizione di control-
56
Mod. 82 lo", non appare dubbio che la P.A. e, per essa, il
AN-e il EM-siano tornati ad essere,
dopo la sospensione dei lavori, titolari della po-
sizione di controllo, di quella posizione che, co-
me si è detto, altro non è che "uno speciale vin-
colo di tutela, tra un soggetto garante e un bene giuridico, imposto dall'incapacità, totale o par-
ziale, del titolare a proteggerlo autonomamente",
posizione-si è anche detto- che "ha lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo in mo-
do da garantire l'integrità di tutti i beni giuri-
dici che ne possono risultare minacciati".
Invero, la sospensione dei lavori ha fatto sì,
tra l'altro, che la cosa, il marciapiede, venisse restituita alla P.A. con l'inevitabile, conseguen-
te, obbligo giuridico per quest'ultima di interve-
nire a tutela dei terzi, se necessario.
Quest'obbligo- è opportuno aggiungerlo- discende dai principi del nostro ordinamento giuridico,
principi che trovano congrua applicazione, ad es., nell'art. 2050 cc. ("ciascuno è responsabile del
danno cagionato dalle cose che ha in custodia") e,
altro esempio, nell'art. 677 c.p., il quale, pre-
vedendo una fattispecie omissiva propria ("il pro-
prietario di un edificio o di una costruzione che
57
Mod. 82 minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato...
necessariil quale omette di provvedere ai lavori per rimuovere il pericolo"), impone che, ove dalla omissione della condotta tipica prevista scaturi-
l'incolumità scano eventi interessanti la vita o di terzi, si risponda, per questi eventi, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p..
Del resto, che nel caso in esame la P.A. sia stata ben consapevole di essere tornata ad essere,
dopo la sospensione, custode della cosa, con tutti
i connessi doveri di evitare che quella cosa fosse fonte di pericolo, si argomenta con sicurezza da
tutti gli interventi, citati nelle due sentenze di merito, disposti dalla stessa allorché è stata sollecitata ad interessarsi del problema dai pro-
prietari dell'immobile.
Questi interventi sono sfociati "nella relazione del SI del maggio '84, nella relazione AN
giugno '84 e nella relazione Di Dio anch'essa del maggio '84" e la prima ha fatto si, come si è vi-
sto, che il AN inviasse un telegramma al
MA affinché puntellasse l'immobile più a-
deguatamente.
Volendo, peraltro, ammettere, per un attimo che l'ordinanza di sospensione non abbia avuto il va-
58
Mod. 82 lore di spogliare l'appaltatore dell'onere di cu-
stodia della cosa e di restituire quest'onere alla
P.A., è certo che, nel caso in esame, la P. A. si
è comportata, quanto meno, come se fosse custode,
essendosi concretamente e ripetutamente "ingerita"
dopo essere venuta a conoscenza che la cosa che le conapparteneva era diventata fonte di pericolo,
tutte le conseguenze, quindi, in ordine alla re-
sponsabilità che deriva dalla ingerenza. Corte-ancheLa giurisprudenza di questa Suprema
questo è noto-ha posto più volte in rilievo sif-
fatte conseguenze interessandosi, nell'ambito del
contratto di appalto, della ripartizione degli oneri antinfortunistici tra appaltatote e commit-
tente e affermando che il committente, se non
destinatario di quelle norme nel momento in cui affida i lavori all'appaltatore, lo diventa se e
quando si ingerisca, direttamente o indirettamen-
te, si intrometta nella esecuzione del lavoro dan-
do disposizioni e ordini.
Né si obietti, come si fa nel motivo, che la so-
spensione si sarebbe dovuta protrarre per non più di venti giorni e che si "protrasse solo per 8-
sclusiva iniziativa dell'appaltatore".
Rilevato, infatti, che la sentenza ha precisato
59
MUG. oz che la sospensione non si è protratta soltanto
"per l'effettivo ritardo nella ripresa dei lavori da parte dell'Imacos", ma anche "per motivi buro-
cratici collegati all'iter di approvazione " sta di fatto che la sospensione si è protratta e che nel corso della stessa, pur se dipesa completa-
mente dalla Imacos, era onere del proprietario cu- stodire la cosa e intervenire, come in effetti è
parzialmente intervenuto con le iniziative dianzi ricordate.
Il AN nel secondo profilo della sua cen- sura eccepisce che, dato e non concesso che sia
rinvenibile una norma giuridica alla quale ricon-
durre la posizione di controllo in capo alla P.A.
e, per questa, a lui, è certo che l'azione dovero-
sa, che egli avrebbe dovuto compiere, non sarebbe
dovuta e potuta consistere "in un'indagine mirata,
cioè nel dovere di affidare ad un ingegnere il preciso compito di verificare le condizioni stati-
che dell'edificio attraverso il riscontro e l'esa- me di tutta la struttura portante" e ciò perché
"né il AC né il AN potevano ragione volmente temere il possibile crollo dell'immobile
come è chiaramente emerso nel processo".
Il AN e il EM avrebbero dovuto, al
60
Mod. 81 più, far compiere-si sostiene- "delle semplici i-
spezioni o degli accertamenti rivolti ad acquisire la conoscenza dei danni subiti dal fabbricato a causa delle infiltrazioni di umidità, ma non una vera e propria perizia così complessa che, perfino dopo il crollo, ha lasciato sussistere infiniti dubbi e perplessità”.
La tesi non può essere condivisa.
Si è già detto in precednza che la Corte di Ap-
pello non si è affatto limitata ad affermare che il AN avrebbe omesso "adeguati accertamenti tecnici", ma ha dato spessore a questi "adeguati accertamenti" dicendo che "era doveroso per la
P.A. mettere in pratica il suggerimento del Sini,
perché, nella situazione data, diligenza esigeva che l'immobile fosse sottoposto a verifica della condizioni statiche".
La Corte, subito dopo, ha puntualizzato che "di
specifico obbligo giuridico il AN, detto quale assessore ai lavori pubblici, era sicuramen-
te portatore, perché la situazione prospettatagli dagli interessati e confermata dai tecnici da lui incaricati si connetteva alla esecuzione di lavori svolti nell'interesse del Comune".
La Corte, dunque,-che, poco prima, aveva sotto-
61
MoⱭ. 84 7
lineato che il geom. SI aveva proposto la veri-
fica della staticità dell'edificio dopo essersi reso conto che l'immobile versava in condizioni do-"precarie"-ha accertato che l'azione doverosa veva essere quella-verifica delle condizioni sta-
tiche dell'edificio perché la situazione di pre- carietà di quest'ultimo era, secondo i tecnici,
direttamente riconducibile ai lavori di rifacimen- to del marciapiede e non perché la P.A. dovesse porsi in astratto, prescindendo, cioè, dall'inci-
denza del proprio comportamento, il problema del-
la tenuta dell'immobile.
tec-Quella situazione di precarietà era, per i nici comunali, attribuibile-ha accertato la Corte
di Appello interpretando quelle relazioni in ter-
mini logocamente corretti e non contestati-all'at-
all'intervento della P.A., e allora pertività,
quest'ultima non poteva non essere doveroso far tesoro del parere del geom. SI e verificare le condizioni di staticità dell'edificio, verifica che, come ha correttamente scritto la Corte di Ap-
pello, avrebbe consentito di accertare sia se le
infiltrazioni avessero effettivamente contribuito a cagionare quella precarietà, sia, soprattutto,
perché e come avessero potuto dare quel contribu-
62
Mod. 82 to.
"Un'indagine compiuta in modo serio-così la Cor-
te a pag. 44- avrebbe consentito sicuramente di evidenziare le reali condizioni di staticità
dell'edificio e la effettiva entità del pericolo;
gli al tecnico non sarebbero sicuramente sfuggiti spessori di appena 22 cm. dei muri di spina rilevabili con la sola ispezionedell'immobile,
degli appartamenti, i muri perimetrali spessi poco più di un palmo, ispezionabili con il semplice af-
faccio da un balcone, del tutto inadeguati per un
edificio di 7 piani... Di conseguenza al AC
sarebbe stato possibile adottare i più vari prov-
vedimenti per evitare danni alla incolumità delle
persone; certamente non si sarebbero potuti appre-
stare accorgimenti per ovviare ai deficit conge-
niti dell'edificio, ma sicuramente si sarebbe evi-
tato il disastro, che si verificò in epoca ben lontana dai suggerimenti espressi dal SI: ed છે
per questo che l'omissione di tali adeguati accer-
tamenti costituisce colpa".
Il ricorrente si chiede "quale criterio sia sta- to usato dalla Corte di Appello per stabilire un
obbligo di diligenza" e oppone che nonsiffatto
'diligenza può aver usato né il criterio della
63
A. OS - Koma Mod. 82 quam suis', né il criterio della diligenza del 'bo-
nus pater familias'; non il primo "perché è risul-
tato provato che neppure i più diretti interessa-
ti, cioè i proprietari e gli inquilini dell'immo-
ritennero di doversi preoccupare di tanto, bile,
benché avessero fatto eseguire accurate ispezioni del fabbricato da più di un ingegnere di loro fi-
ducia, tanto che alla solo ipotetica prospettazio- ne di un possibile crollo il detto ingegnere si
mise addirittura a ridere", non il secondo "perché
un amministratore pubblico non può e non deve cu- rare gli interessi particolari dei suoi ammini-
strati come se si trattasse dell'interesse pubbli-
co e tanto meno surrogarsi ad essi".
Orbene, si è già visto, quando si è esaminata la posizione del MA, che la Corte di Appello,
nel trattare della colpa e della prevedibilità
propri idell'evento, ha fatto sostanzialmente principi elaborati, su questi temi, dalla dottri-
na e dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte,
principi che vogliono, per quel che riguarda la
colpa, che la misura della diligenza, della pru- denza o della perizia dovute non vada rapportata ad un generico e indifferenziato uomo medio-anche se la dottrina civilistica ha posto in evidenza,
64
A. OS Roma Mod. 82 rifacendosi alla relazione al c.c., che la dili-
genza del bonus pater familias non è quella del-
l'uomo medio quale si desume in pratica dalla me-
dia statistica, sibbene quella del cittadino, del produttore, del professionista, dell'operaio mo-
dello, memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità- ma, appunto, al modello di agente che svolge la stessa professione, 10
stesso ufficio o mestiere, cioè all'uomo coscien™
zioso e avveduto nella situazione data e nel con-
creto ruolo sociale dell'agente.
Consegue che il AN, letta la relazione
SI che consigliava la verifica dell'edificio giudicato "precario", avrebbe dovuto disporla, co-
me ben ha ritenuto la Corte di merito, perché que-
sto esigeva il modello di pubblico amministratore
coscienzioso e avveduto in quella situazione.
Questo pubblico amministratore non poteva non
sapere che, nonostante l'appalto, la P.A., una
volta disposta la sospensione dei lavori, tornava
ad essere custode della cosa di sua proprietà, con quel che ne seguiva in tema di responsabilità per
danni eventualmente arrecati ai terzi.
poi, A questo pubblico amministratore non può,
certamente giovare che l'ingegnere, che dopo
65
A. OS Roma Mod. 82 qualche mese è stato incaricato dai proprietari 8 dagli inquilini di "ispezionare" l'immobile, non abbia visto il possibile pericolo di crollo.
Il AN, infatti, avrebbe dovuto disporre la verifica delle condizioni statiche dell'edifi-
cio, mentre quell'ingegnere, stando ai limiti del
mandato ricevuto, non sarebbe dovuto andare aldilà
della ispezione, attività notoriamente meno pene-
trante della verifica delle condizioni statiche.
Il AN, inoltre, si sarebbe dovuto misu-
rare con i risultati della ispezione da lui dispo-
sta, quella ispezione del SI che, constatata la precarietà dell'edificio, aveva sollecitato la ve-
rifica delle condizioni statiche dello stesso.
Volendo, poi, ipotizzare che il criterio sogget-
tivo della "diligentia quam suis"-criterio previ-
sto nel codice civile abrogato e non nell'attuale-
sia utilizzabile per definire la colpa nel diritto penale, le considerazioni dianzi svolte non sono
davvero in contrasto con questo criterio, ché, ap-
plicato al AN, questo criterio altro non
significa se non che questi, posto di fronte alla
relazione SI, si sarebbe dovuto comportare, nei confronti della stessa, così come si sarebbe cer-
comportato se quella relazione lo avesse tamente
66
Mou. oz interessato personalmente.
Se è vero che la posizione di garanzia in genere e la posizione di controllo in specie importano e
giustificano l'assunzione di determinati, pene- tranti obblighi perché certi soggetti sono nella
impossibilità di neutralizzare la fonte di perico-
10 essendo privi della signoria sulla cosa, non
appare irragionevole ritenere, avendo anche pre-
senti i doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della Carta Costituzionale, che il ga-
rante debba comportarsi così come si comporterebbe il soggetto interessato alla garanzia se avesse la possibilità di intervenire.
Venendo al terzo aspetto della censura, non può
non osservarsi che la Corte di Appello ha preso in esame la tesi difensiva del AN e, dopo a-
་
verla sottoposta a critica, l'ha disattesa, perve-
nendo alla conclusione che l'ordine di servizio del 23/5/1984- prodotto dal AN per dimo-
strare che, ammesso che egli fosse tenuto a di-
sporre la verifica statica dell'edificio, non v'e-
ra dubbio, e lo provava quell'ordine di servizio,
che avesse chiesto al CO di fare quanto il SI
aveva suggerito ricevendone assicurazioni sulla
inesistenza del pericolo-"altro non era stato che
67
A. OS Koma Mod. 82 un espediente". La Corte di appello ha dedicato a questo tema tre fitte pagine (46-48) sottolineando, prima di concludere che quell'ordine di servizio "altro non era stato che un espediente":
a-che "il AN, nel primo interrogatorio, del
23/11/1985, negò addirittura di aver mai ricevuto
la relazione a firma del SI e, pur richiamandosi a numerose circostanze (date, telegrammi e inter-
venti da lui fatti presso la Imacos), non parlò
affatto di detto ordine di servizio e che solo il
17/12/1985 lo produsse spiegando al g.i. di averlo ritrovato nell'armadio del suo ufficio";
b-che "il CO ha contestato energicamente di am
ver ricevuto detto ordine di servizio";
c-che 'nessuno dei destinatari degli altri ordini
di servizio contenuti in detto blocchetto dichiarò
di averli ricevuti"; d-che "dagli atti del g.i. emerge che tutti gli ordini di servizio venivano regolarmente protocol-
lati e che di quegli ordini non v'era, invece, al-
cuna attestazione nel protocollo";
e-che "il ON, addetto al protocollo, aveva
dichiarato al g.i. che la relazione SI, dopo es-
sergli stata personalmente consegnata dal geome-
68
A. OS Roma Mod. 82 tra, fu da lui protocollata, inserita nella car-
tella e consegnata al AN unitamente ad al-
tra posta";
f-che "il ON riferi al g.i. che durante l'i-
struttoria il AN lo aveva sollecitato a re-
carsi financo a Ginosa per un abboccamento presso il suo domicilio, affinché modificasse le sue di-
chiarazioni testimoniali".
E' da queste valutazioni critiche che la Corte
di Appello ha fatto scaturire la conclusione, il giudizio, dell'ordine di servizio mero espedien-
logico-giu- te" e è incontestabile che, sul piano quelle premesse o valutazioni critiche ridico,
valgano a sorreggere quel giudizio.
Nel motivo alla valutazione della Corte di Ap-
pello si oppone un analitico esame degli altri or-
dini di servizio, contenuti in quel blocchetto,
per provare che tutti avevano raggiunto il desti-
natario, eccezion fatta per quello diretto al 80-
SCO, sicché-si dice-la Corte travisa il fatto quando afferma che quell'ordine non era stato re-
capitato al CO così come non erano stati reca-
pitati agli apparenti destinatari quegli altri or-
dini.
Ebbene, volendo ammettere che questi ultimi ab-
6.9
A. OS Roma Mod. 82 biano avuto "un riscontro"., la censura di travisa-
-
mento del fatto non sarebbe, sol per questo, fon-
data, e questo sia perché la Corte si è limitata a dire che "nessuno dei destinatari degli altri or-
dini di servizio contenuti in detto blocchetto di- chiarò di averli ricevuti ed in quale data" la
Corte, dunque, ha sottolineato le dichiarazioni dei destinatari più che il preteso fatto oggettivo del 'riscontro'-sia perché il travisamento non ri-
guarderebbe elementi decisivi, ed è giurisprudenza assolutamente costante di questa Suprema Corte che il travisamento del fatto, l'aver dato, cioè, per esistenti elementi di fatto pacificamente inesi-
stenti o per inesistenti elementi di fatto concla- mati dagli atti, in tanto rileva in quanto verta
su elementi decisivi, su elementi la cui esistenza o la cui inesistenza sia stata determinante, deci-
appunto, nella economia della sentenza che siva soltanto in quell'elemento o in quegli elementi ha trovato la sua ragion d'essere.
Invero, la Corte di Appello ha posto in rilievo
ben altro, come si è appena visto, avendo rilevato e che non era stato provato che l'ordine di servi-
zio riservato al CO fosse stato a quest'ultimo recapitato, e soprattutto, che il comportamento
70
A. OS Roma Mod. 82 ai dell'imputato era stato non poco significativo
" fini di far ritenere quella produzione mero espe- addi-diente", avendo il AN, per un verso,
rittura negato di aver ricevuto la relazione SI,
pur mostrando di ricordare con esattezza altri da-
ti relativi ai fatti di causa, e, per altro verso,
avendo cercato di far cambiare avviso a quel Per-
rone che aveva testimoniato al g.i. di aver proto-
collato la relazione SI e di averla trasmessa al
AN, comportamento-questo è l'ovvio senso della sottolineatura della Corte-che mal si conci-
lia con la convinzione di aver la consapevolezza di aver richiesto la verifica statica.
Non può, allora, non essere richiamata la CO- stante giurisprudenza di questo Supremo Collegio
secondo cui la valutazione delle prove, dalle qua-
li scaturisce il convincimento del giudice di me-
rito, rientra esclusivamente tra i compiti istitu-
zionali di quest'ultimo e si sottrae al giudizio di legittimità se adeguatamente motivata, dovendo intendersi per motivazione adeguata quella che,
considerata nel suo complesso, superi, sul piano logico-giuridico, il confronto con le censure alle quali venga eventualmente sottoposta ed è innega-
bile che, nella specie, l'articolato ragionare
71
A. OS Koma Mod. 82 della Corte di merito regga alle critiche contenu-
te nel ricorso. Con il quarto profilo della sua censura il ri-
corrente afferma che, volendo dare tutto per am-
messo esistenza di una posizione di garanzia, 0-
missione della azione doverosa- è ancora da dimo-
strare il nesso di causalità tra quella omissione
Ap-e l'evento, nesso-si sostiene-che la Corte di pello avrebbe del tutto omesso di accertare.
Neppure questo aspetto della censura merita di essere condiviso.
I principi sul nesso di causalità nel reato 0- missivo improprio, già riportati trattando del
MA, importano-giova ripeterlo- che in que-
sto reato accertare l'esistenza del rapporto di causalità vuol dire emettere non quel giudizio di certezza che è richiesto, di norma, nell'accerta-
azione, ma mento del nesso causale nei reati di doverosa, quel giudizio secondo il quale l'azione ove fosse stata compiuta, sarebbe valsa ad impedi- re l'evento con una probabilità vicina alla cer-
tezza.
cheSe questo è esatto, non può non ricordarsi la Corte di Appello, in un passo della sentenza
dianzi riportato, ha scritto, parlando della veri-
72
А. эрпны Меша Mod. 82 fica delle condizioni statiche come dell'azione doverosa, che "un'indagine compiuta in modo serio
da un tecnico abilitato avrebbe consentito sicura-
mente di evidenziare le reali condizioni di stati-
cità dell'edificio e la effettiva entità del peri-
colo" consentendo al AC di adottare i provve-
dimenti più opportuni.
"Certamente-questa la già nota conclusione della
Corte-non si sarebbero potuti apprestare accorgi-
menti per ovviare ai deficit congeniti dell'edifi-
cio, ma sicuramente si sarebbe evitato il disastro che si verificò in epoca ben lontana dai suggeri-
menti espressi dal SI: ed è per questo che l'om
missione di tali adeguati accertamenti costituisce colpa".
2 Il problema, dunque, secondo la Corte di Appel-
lo, era problema di "mezzo a fine", nel senso che
le allarmanti-"precarie"-condizioni dell'immobile,
descritte dal SI, avrebbero richiesto un appro-
priato "mezzo"- la verifica delle condizioni sta-
tiche dell'edificio- per raggiungere il "fine" di
accertare il perché di quella precarietà e per
porre, dunque, le premesse che quella precarietà,
accertata nelle sue dimensioni, non travolgesse un numero indeterminato di persone: il AN, se 7373
Mod. 82 avesse usato, come doveva, quel "mezzo", avrebbe,
con probabilità prossima alla certezza, raggiunto il "fine" di venire a conoscenza delle ragioni della precarietà dell'edificio con tutte le inevi-
tabili conseguenze, poste in rilievo dalla Corte di Appello, in ordine alla possibilità di predi-
sporre provvedimenti per la tutela della pubblica incolumità.
Né può giovare all'imputato ipotizzare, come si
fa nel motivo, che l'ing. CO avrebbe potuto non cogliere la precarietà nonostante la verifica, essendo del tutto ovvio che, una volta dato per scontato che la verifica delle condizioni statiche avrebbe fatto accertare quella precarietà, il Bo- SCO avrebbe potuto non accertarla solo non ese™
guendo la verifica con il rispetto delle regole dell'arte, solo non eseguendola con la diligenza richiesta per l'homo eiusdem condicionis et prom fessionis, e in questo caso la responsabilità per l'evento non sarebbe stata di certo attribuibile al AN.
Da ciò che si è appena detto discende che anche
l'ultimo aspetto della censura-a tutto voler con- solocedere il AN dovrebbe rispondere del delitto di omicidio colposo e non anche di quello
74
*
Mod. 82 di disastro perché "il crollo dell'immobile non poteva in nessun caso essere evitato da nessuno,
necessariamente visto che il fabbricato doveva crollare come hanno accertato i periti"-non ha fondamento, ove si tenga presente che, se il crol-
lo era ineluttabile, non era altrettanto inelutta-
bile il pericolo per la pubblica incolumità, se la verifica, imposta dalla precedente attività della
P.A., fosse stata disposta e avesse confermato,
come era inevitabile, secondo l'accertamento dei
giudici di merito, la precarietà dell'immobile: la
P.A., preso atto di quella precarietà, non avrebbe potuto non emettere i provvedimenti opportuni.
Il EM, nel suo ricorso, propone gli stessi temi che sono stati affrontati nell'esaminare le censure del MA e del AN.
C Si tratta, in particolare, del tema dell'inci-
denza causale delle infiltrazioni dal marciapiede,
sul quale si è diffuso il ricorso del MA,
e del tema della "fonte dell'obbligo" o, se si vuole, del fondamento della posizione di control-
lo, sul quale entrambi i ricorsi, del MA e del AN, hanno insistito consentendo di fare determinate puntualizzazioni.
75
Mod. 82 Alle affermazioni, che si leggono nel ricorso del EM-"egli non aveva alcun potere di in-
tervento per i danni causati all'immobile dalla condotta dei responsabili della ditta appaltatri-
ce"; "se le lamentele avevano per oggetto la ripa-
razione di danni attribuiti al privato appaltatore dei lavori, non si comprende quale obbligo giuri-
dico avrebbe violato il AC subentrato"-deve,
dunque, rispondersi negli stessi termini con i
quali si è risposto alle identiche affermazioni del MA e, specialmente, del AN, ri- badendo che la posizione di controllo, rilevante ai fini dell'art. 40 cpv. c.p., è sorta, in capo la al EM e al AN, nel momento in cui
P.A., disposta la sospensione dei lavori, è torna-
ta ad essere custode della cosa, con tutte le con-
seguenze in ordine alla responsabilità per l'even-
tuale omissione dell'azione doverosa che i terzi si sarebbero dovuta aspettare. cheOppone, peraltro, il EM, per un verso,
egli aveva delegato le funzioni dei servizi ri-
guardanti i lavori pubblici al AN- e. 0-
bietta il ricorrente, "la sentenza non indica al-
cuna ragione di sfiducia verso il soggetto delega-
to"- 8 per altro verso, che egli, nonostante la "
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Mod. 82 delega, è personalmente intervenuto "sia con una annotazione su un esposto dell'1/6/1984, chiedendo una relazione su tutta la materia", sia con ini-
ziative assunte nel gennaio 1985 a fronte delle
ripetute proteste verbali avanzate dalle delega zioni dei condomini” sia "sostituendosi al Cas- "
sandro nel trasmettere all'Imacos l'esposto del
18/9/1984 intimando di provvedere ai necessari la-
vori di ripristino dell'immobile e ordinando al
SI di apporre dei vetrini per seguire l'eventua™
le evoluzione delle lesioni dell'immobile".
Dando per scontato che il EM abbia dato
quella delega al AN e che il AN ab-
bia assunto determinate iniziative, non può non osservarsi, però, che entrambe le sentenze di me-
rito escludono che il EM, nell'assumere quelle iniziative, abbia esaurito l'azione dovero-
sa richiestagli, hanno escluso che il contenuto di quell'azione non andasse aldilà di quelle inizia-
tive.
E' vero che il ricorrente, nel suo ricorso, dopo aver ricordato che "la sentenza attribuisce al vi-
ce sindaco delegato la colpa di non aver fatto e-
seguire adeguati accertamenti a seguito delle se-
gnalazioni ricevute dai geometri AN e SI" e
77
A. OS Roma Mod. 82 dopo aver aggiunto che "il vice sindaco sostiene di aver dato incarico con ordine di servizio all'ing. CO di eseguire una verifica ricevendo puntualizzato assicurazioni tranquillizzanti", ha
è pacifico che il EM non fu informato "ma,
di nulla". Ma, il Tribunale-è noto che le due sentenze si integrano- in oltre due pagine ha dimostrato che
il EM non può non aver saputo tutto ciò che aveva saputo il AN e proprio perché, rice-
vuto l'esposto del 30/5=1984, aveva richiesto al
vice sindaco "una relazione su tutta la materia".
risposta a tali richieste-ha osservato il "La
Tribunale- non poteva non essere allarmante,
poiché a tale data, primi di giugno 1984, il geom.
SI aveva presentato già dal 22 maggio al medesi- mo vice sindaco una propria relazione per il SO-
pralluogo effettuato nello stabile di viale RD
n. 6 ed in cui lo stesso aveva affermato le condi-
zioni precarie dell'edificio, specificando che i
muri portanti ecc..."
"In data 25 maggio-ha proseguito il Tribunale-
si era recato a constatare i danni del fabbricato anche il direttore dei lavori di rifacimento dei geom. AN, e ilmarciapiedi, vice sindaco,
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A. OS - Koma Mod. 82 con telegramma dello stesso 25 maggio 1984 aveva
comunicato alla ditta Imacos di Napoli l'avvenuto puntellamento di parte dell'immobile di via RD n. 6 ed anche la successiva relazione del 2 giugno
1984 del geom. AN manifestava una situazione
diffusa alquanto preoccupante dello stabile, con umidità dei muri di viale RD di via
Oberdan.... "
"Al sindaco EM-così ancora il Tribunale-
era stata pure trasmessa la comunicazione di ser-
vizio redatta in data 17 maggio 1984 dal geom. Mi-
chele Di Dio in risposta ad un precedente addebito interferenze rivolto a costui dal EM eddi anche il Di Dio aveva manifestato la eventualità
di un pericolo per le proprietà private, riferen- dei 2 dosi pure allo stabile di via RD, derivante dalla sospensione dei lavori di rifacimento marciapiedi".
il Tribunale-"Al secondo esposto insiste seguirono poi ripetute proteste verbali avanzate
da delegazione di condomini al sindaco direttamen-
te oltre che al vice sindaco, in almeno due осса-
sioni, entrambe nel gennaio 1985, come ammesso dal
nell'interrogatorio reso 1'11 novembreSemeraro 1985 e sono particolarmente drammatiche le deposi-
79
A. OS Koma Mod. 82 zioni dei condomini sopravvissuti che a quegli in- contri avevano partecipato ed in cui erano state
manifestate le preoccupazioni per la statica
dell'edificio....".
"Del resto-puntualizza il Tribunale-la condotta
tenuta dal EM dimostra che lo stesso non do-
veva ritenere infondate le preoccupazioni circa la statica dell'immobile manifestategli dalle delega-
zioni dei condomini, se, sostituendosi per sua e-
splicita ammissione al vice sindaco che non aveva
firmato la lettera alla Imacos, in data 24 gennaio
1985 trasmetteva a questa ditta l'esposto del 18
settembre 1984 intimandole di provvedere ai neces-
sari lavori di ripristino dell'immobile, se consi-
gliava ai condomini di rivolgersi ad un tecnico di loro fiducia per l'accertamento dei danni e se in-
fine ordinava al geom. SI di apporre nell'immo™
bile dei vetrini per seguire l'evoluzione delle lesioni".
concluso "Gli elementi, innanzi considerati-ha possibilità il Tribunale-dovevano far ritenere la di un dissesto statico dell'edificio e indurre,
perciò, il sindaco quanto meno a disporre una ve-
condizioni rifica, con i tecnici comunali, delle dell'immobile".
80
A. OS Koma Mod. 82 A tutto questo nei motivi di appello si è oppo-
sto che il EM "non può aver avuto conoscenza della relazione SI per la semplice ragione che
il vice sindaco ha contestato di averla ricevuta e ha sostenuto di essere stato tranquillizzato dall'ing. CO per cui non poteva allarmare il sindaco se non aveva motivo di essere allarmato lui". Nei motivi di appello, dunque, non si è conte-
stato che i dati citati dal Tribunale, se cono-
sciuti, se noti, avrebbero dovuto allarmare e im-
porre ben altra attività, ma, solamente, che quei dati, in modo particolare la relazione SI, non
erano stati portati a conoscenza del EM.
2 La corte di Appello, però,-lo si è visto- ha ri-
sposto a siffatto rilievo dimostrando, da un lato,
che il AN, se in un primo momento ha negato di aver avuto la relazione SI, successivamente ha ammesso di averla ricevuta, e, dall'altro lato,
che la tesi del AN di essere stato tran-
quillizzato dal CO-tesi, peraltro, che, sul
piano logico, non si concilia con l'affermazione
che il AN non aveva ricevuto la relazione,
ché, se il AN non aveva avuto quella rela-
zione e non l'aveva trasmessa al CO, non aveva
81
A. OS ma Mod. 82 neppure potuto ricevere assicurazioni da quest'ul-
timo si era rivelato null'altro che un espediente.
Il ricorrente, nel suo ricorso, ha riproposto il tema-lo si è visto- del non essere stato informato di nulla, senza, però, preoccuparsi di contrastare e di contestare le ragioni addotte dalla Corte per dimostrare che la relazione SI era stata portata a conoscenza del AN e che l'ordine di ser-
vizio indirizzato al CO era stato "mero espe-
diente". se, quindi, il EM ha saputo tutto quello che aveva saputo il AN, l'azione doverosa doveva essere-hanno affermato i giudici di merito
con incontestabile puntualità logico/giuridica- ben altra, ché, secondo il Tribunale, il sindaco
"avrebbe dovuto disporre una verifica con i tecni-
e Se-ci comunali delle condizioni dell'immobile"
condo la Corte di Appello, "il AN e il Se-
meraro avrebbero dovuto disporre adeguati accerta-
menti", cioè "mettere in pratica il suggerimento del SI, perché, nella situazione data, diligenza esigeva che l'immobile fossa sottoposto a verifica delle condizioni statiche".
Nell'ultima parte del suo ricorso il EM
pone il problema della irrilevanza della omissio-
82
A. OS Roma Mod. 82 ne-volendo darla per certa- e l'evento, il proble-
ma, cioè, del nesso di causalità: valgano, sul punto, le considerazioni svolte per rispondere a-
gli analoghi rilievi del MA e del Cassan-
dro.
Il ricorso del CO deve, invece, essere accol-
to.
Il nocciolo della articolata e diffusa censura del ricorrente consiste nella osservazione, ripe- re-tuta, che la Corte di Appello ha ancorato la sponsabilità del AN e del EM alla missione della verifica delle condizioni statiche dell'edificio così come suggerita dalla relazione
SI dopo aver constatato la "precarietà dell'edi-
2 ficio", e nella ulteriore, conseguente osservazio-
ne che, se quella era l'azione doverosa, la stes™
sa non poteva essere pretesa dal CO, avendo la
Corte di Appello dedicato più pagine alla dimo-
strazione che la relazione SI non era stata por-
tata a conoscenza del CO definendo mero espe-
diente" l'ordine di servizio che il AN ave-
va affermato di avergli fatto recapitare perché
si uniformasse a quanto consigliato dal SI.
La censura, come si diceva, è da ritenersi fon-
83
A. OS Roma Mod. 82 data.
Non vè dubbio, infatti, che la sentenza della
Corte di Appello abbia insistentemente esaltato la relazione SI, che abbia detto a più riprese che adeguati accertamenti che il AN e il gli
EM avrebbero dovuto porre in essere, curare,
altro non erano che la verifica delle condizioni statiche dell'edificio. E' senz'altro vero che la Corte di Appello ha
sottolineato che coloro che abitavano in pur quell'immobile avevano a più riprese sollecitato
interventi perché preoccupati dalla situazione che a loro giudizio si evolveva pericolosamente, ed è
altrettanto vero che le due sentenze han posto in evidenza che anche il CO era venuto a conoscen™
za di queste lagnaze.
E' anche vero, però, che il nodo della sentenza
è quella relazione SI, relazione oppurtanamente
disposta dal responsabile dei lavori pubblici,
cioè dal vice sindaco AN, il quale-la Corte
lo ha dimostrato-non ha trasmesso quella relazione al CO.
Ha sostenuto, peraltro, la Corte di Appello che
CO si sarebbe dovuto attivare negli stessi il penetranti termini in cui si sarebbero dovuti at-
84
A. OS Roma Mod. 82 tivare il AN e il EM prescindendo da
un apposito ordine di servizio in tal senso,
sicché la tesi dell'imputato di non aver avuto uno specifico obbligo di sottoporre a perizia l'immo-
bile in assenza di un ordine della P.A. sarebbe da disattendere.
La Corte di merito ha desunto questo obbligo dall'art. 5 della convenzione che legava il CO
al Comune di Castellaneta scrivendo che la difesa dell'imputato, che aveva affermato che la conven™
zione prevedeva l'ordine della P.A. per la esecu-
zione delle perizie sulla statica degli edifici
privati, non poteva essere seguita, ché quell'or-
perizie dine era previsto soltanto quando quelle fossero prodromiche all'emanazione di provvedimen-
ti contingibili ed urgenti, ma ciò, secondo la
Corte, "non esauriva i compiti del responsabile dell'ufficio tecnico".
"Dall'art. 5 di detta convenzione-ha proseguito la Corte- risulta, infatti, che il CO era al-
la tresì tenuto a tutti i compiti compatibili con professione di ingegnere, e gli ordini di servizio di tutti i sindaci succedutisi 10 qualificarono direttore responsabile dell'ufficio tecnico attri-
buendogli anche i compiti di vigilanza sull'atti-
85
A. OS Roma Mod. 82 vità di tutte le sezioni delle quali si componeva l'unità lavorativa, con l'obbligo di adottare tut-
te le disposizioni necessarie per il buon funzio-
namento dello intero ufficio, e ciò evidentemente nell'ambito di un più ampio rapporto di collabora-
zione con la P.A.".
Come si può notare, la Corte, se ha asserito che il CO si sarebbe dovuto attivare in una certa direzione, non è riuscita, però, ad indicare la
"fonte" dalla quale sarebbe scaturito quest'obbli-
go del CO, e non È riuscita ad indicarla perché, stando a quanto ha osservato, non contrad-
detto, il ricorrente nell'ultima pagina del ri-
corso, nella quale ha riportato le norme della
convenzione, quest'ultima prevedeva, per il CO,
l'obbligo del controllo periodico degli immobili
comunali e gli adempimenti connessi alla loro ma-
peri- nutenzione ordinaria e straordinaria nonché zie annuali sulla staticità degli edifici scola-
stici comunali, laddove "per le perizie sugli im-
mobili di proprietà privata a tutela della pubbli- ca incolumità sarebbe sempre stato necessario il previo ordine del sindaco o di un suo delegato".
D'altro canto, ove si rifletta sulla ratio di queste norme non si stenta a cogliere la ragione
86
A. OS Roma Mod. 82 di queste distinzioni.
Il CO era convenzionato e, dunque, doveva la collaborazione al Comune compatibilmente con sua professione di ingegnere, come risulta la sua dall'art. 5 citato dalla Corte, il che significa che la P.A., se aveva voluto che il CO assicu- rasse, anche senza autorizzazione, la sua vigilan-
za, sino a predisporre perizie sulla staticità,
sugli edifici scolastici comunali, si riservava di sollecitarlo di volta in volta per perizie dirette ad accertare la staticità di proprietà private al fine di tutelare la pubblica incolumità, perizie quest'ultime che si sarebbero dovute disporre solo dopo che l'organo deputato alla tutela della pub-
blica incolumità avesse ritenuto che la stessa po-
tesse essere pregiudicata. La convenzione, in altri termini, obbligava il Bosco alla vigilanza ordinaria, alla vigilanza sulla tenuta statica del patrimonio della pubblica amministrazione, facendolo, invece, dipendere, per interventi straordinari, quali quelli sulla pro-
prietà private, da iniziative ad hoc della pubbli-
ca amministrazione.
Ciò non significa, è ovvio, che il CO non a-
vrebbe dovuto seguire i lavori di rifacimento dei
87
A. OS Roma Mod. 82 marciapiedi e che, se avesse avvertito il pericolo per la pubblica incolumità, non avrebbe dovuto
sollecitare la P.A. ad intervenire.
Ma, risulta dagli atti sia che egli è intervenu- to invitando il MA a riprendere subito lavori, come ha riferito la sentenza della Corte,
sia che la P.A. ha preso opportune iniziative per approfondire problema senza, però, cheil di queste iniziative, almeno di quella decisiva-rela-
zione SI- abbia reso edotto il CO, come la
Corte di Appello ha ampiamente dimostrato.
Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata
-
senza rinvio relativamente a CO NA.
I ricorsi del EZ, del MA, del Cassan-
dro e del EM vanno, invece, rigettati con quel che segue per le spese del processo e per le
spese delle parti civili.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente CO NA;
rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in
88
A. OS Roma Mod. 82 solido al pagamento delle spese processuali e cia-
scuno della somma di L. 500.000 alla Cassa delle
Ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili difese dall' avv. Giovanni D'Onofrio in lire 3.000.000;
quella difesa dall'avv. Giovanni Del Vecchio in
lire 1.700.000; quelle difese dall'avv. Arcangelo
lire 2.000.000; quelle difese Saraceno in dall'avv. TO Scrimieri in lire 2.000.000;
quella difesa dall'avv. Lucio Tomassini in lire
1.700.000; quelle difese dall'avv. Biagio Tarza-
*Vie corretique nella in lire 3.000.000.* errove metacieli Roma, 31 ottobre 1991
Infertate in colce Revue 18/2/944.Каше nte falsIl Presidente
AL FUNZIONE
(Dott. Die Spampings L'Estensore
The new te thith NC IL DIRETTORE CANCELLERIA
(Pierangelo Corsi)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 19 MAG 1992
IL DIRETTORE IT CANCELLERIA
(Pierangelo Corsi)
La Corte Suprema di Cassazione, TV Se
89
A. Spuivat - Koma Mod. 82 Zione penale , cuimita in Camere di Consiglio decidendo sulla correzione ie 25.11.1993, decidendo sulle dell'errore materiale della sentenza che forecede, he così di- sjesto: "Corregge la sentenza 31.10.1991 μ. 2233 fime, aggninge mel seuso che nel dispositivo, in fine, la seguente forsposizione: "queece difese obel 'avui to
་་
11
"Rino Salerno in of 3.000.000". "L
"Così deciso in Rome il 25-11-1993 u
Fto Je Presidente
Fto il Cous. Estens. (lllaufredo Grossi) (Mariano Battisti)
Rouva 18.2.1994
CORTE FUNZIONARIO CANCELLER (Dott. Diego Spampinatp S
P R E S
M S
A A
C 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Mod. 82 A. OS - Koma