CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ ES CH nato il [...] a [...] e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIBUNALE DI POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di VI SC IC e per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al capo 4), con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto;
sentito l'Avvocato BASILIO ANTONINO PITASI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per un verso, e VI SC IC, a mezzo del proprio difensore, per altro verso, impugnano l'ordinanza in data 11/02/2022 del Tribunale di Potenza. Il Pubblico ministero la impugna nella parte in cui il Tribunale ha annullato l'ordinanza del G.i.p. limitatamente al capo 4. VI la impugna nella parte in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1898 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/09/2022 cui la stessa ordinanza è stata confermata dal tribunale in relazione ai capi ai capi 2, 5, 6, con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Va precisato che i capi 2, 4 e 5 riguardano fatti estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.; il capo 6 riguarda il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Deducono: 1.1. Il Pubblico ministero. 1.1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.". Il Pubblico ministero ricorrente dichiara di non condividere le argomentazioni del tribunale nella parte in cui esclude che dalle dichiarazioni di EO IC non sia possibile evincere l'esistenza di una violenza o di una minaccia in suo danno. A sostegno dell'assunto il Pubblico ministero evidenzia il tema dell'esposizione debitoria e dell'attività lavorativa prestata in favore di MA Nicola, che assume significativi della coartazione cui si trovava sottoposto EO. Nell'illustrare gli ulteriori elementi emergenti dal procedimento, denuncia la motivazione di contraddittorietà e di illogicità. 1.2. Il ricorso nell'interesse di VI SC IC. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273, 192 2 c. stesso codice ed in relazione agli artt. 628 e 629 c.p. capo 2)". Il primo motivo si rivolge al capo 2, al cui riguardo viene denunciata l'apparenza della motivazione e la sua illogicità. A sostegno della doglianza vengono riportati brani della motivazione impugnata che vengono compendiati al fine di evidenziare l'assenza di elementi a carico di VI e la conseguente illogicità della motivazione spesa dal tribunale per ritenere il suo coinvolgimento nella vicenda. 1.2.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273, 192 stesso codice in relazione agli artt. 628 e 629 e al reato di detenzione illecita di arma capi 5) e 6)". Anche in relazione a questi capi viene denunciata l'apparenza della motivazione e la sua illogicità. Il motivo si rivolge in particolar modo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZZ, che vengono illustrate e compendiate al fine di evidenziarne le incongruità. Ulteriori censure vengono mosse sempre nei confronti del collaboratore di giustizia ZZ, sotto il profilo della sua credibilità, dell'attendibilità delle dichiarazioni, dell'esistenza di riscontri e della loro capacità di costituire gravi indizi di colpevolezza. 1.2.4. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 2 stesso codice ed in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. in relazione ai reati di cui ai capi 2, 5 e 6". Vengono denunciate la carenza assoluta di motivazione e la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen, sia quando contestata nella forma dell'agevolazione, sia quanto contestata nella forma del metodo. Con riguardo alla finalità agevolatrice evidenzia come non risulti accertata l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Clan VI, visto che i precedenti giurisdizionali consistono in due sentenze assolutorie pronunciate dalla Corte di appello di Salerno e -per il periodo successivo a quello costì valutato- un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione in relazione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare. Da qui deduce che la motivazione del Tribunale è illegittima nella parte in cui afferma che il recupero crediti era rivolto ad alimentare la bacinella di un sodalizio la cui esistenza non è stata verificata. Con riguardo al metodo mafioso, assume che il Tribunale non ha spiegato con quali modalità esso si sarebbe estrinsecato. 1.2.4. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice ed in relazione agli artt. 393 e 628 e 629 c.p.". Il ricorrente premette che il Tribunale ha escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per la presenza dell'aggravante della finalità agevolatrice, con la conseguenza che l'esclusione di detta aggravante determina anche la derubricazione del delitto di estorsione in quello di ragion fattasi. 1.2.5. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273, 192 2 c., 238 stesso codice ed in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. Anche in questo caso il ricorrente denuncia la violazione di legge perché il Tribunale afferma la sussistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base di un provvedimento che è stato annullato dalla Corte di cassazione, così che esso non presenta i caratteri del c.d. giudicato cautelare. Aggiunge che il procedimento non ha offerto elementi idonei a far ritenere la sussistenza del sodalizio criminoso e la partecipazione di VI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile. 1.1. Il tribunale ha riportato per intero le dichiarazioni rese da ZZ LO e da EO IC e le ha ritenute tra di loro incongruenti, così che ha escluso che potessero assurgere a gravi indizi di colpevolezza. La motivazione, invero, non risulta affetta da manifesta illogicità o da contraddittorietà, ove si 3 consideri che la persona offesa riferisce di essere stata contattata soltanto da "LO" (ZZ), mentre non menziona mai l'odierno ricorrente, così che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia difettano di un riscontro individualizzante quanto alla partecipazione di VI SC IC alla vicenda in esame. A ciò segue che le obiezioni mosse dal Pubblico ministero si risolvono in una diversa valutazione del compendio procedimentale, non rinvenendosi censure riferibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso di VI. 2.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al capo 2 è fondato. Anche in questo caso, invero, si evidenzia come la chiamata in correità di ZZ sia del tutto priva di riscontri estrinseci individualizzanti, necessari al fine di far ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevoelzza a carico di alcuno. Vale richiamare l'orientamento di legittimità assolutamente consolidato, secondo il quale «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato", (Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006, P-G. Rv. 234598 - 01), ovvero «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di 4 esse, perché solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura rispetto alla prospettiva dibattimentale», (Sez. 1, Sentenza n. 35710 del 20/09/2006, Arangio, Rv. 234897 - 01). Nel caso in esame le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono prive di riscontri estrinseci individualizzanti, ove si consideri che le persone offese non menzionano mai l'odierno ricorrente e dove si consideri, ancora, che nel periodo di interesse non risultano contatti telefonici tra ZZ e VI. Né può considerarsi riscontro estrinseco il richiamo alla famiglia VI riferito dalle persone offese, visto che il riscontro individualizzante -per essere tale- deve appuntarsi in maniera univoca e oggettivamente certa sul destinatario dell'accusa e non genericamente sulla famiglia di appartenenza, senza specifiche indicazioni che riconducano all'indagato. 2.2. Identiche considerazioni valgono per i capi 5 e 6, al cui riguardo non solo non vi sono riscontri individualizzanti a carico di VI, ma vi sono addirittura elementi che sembrano contrastare il giudizio di gravità indiziaria quanto all'esistenza stessa del fatto estorsivo, ove si consdieri che la persona offesa ha negato recisamente -anche in sede di confronto con il collaboratore di giustizia- tutte le circostanze riferite da ZZ, offrendo spiegazioni plausibili e in gran parte riscontrate, così che il quadro quanto alla stessa sussistenza del fatto risulta nebuloso e va chiarito. Né tale equivocità dei contenuti così come rappresentati dallo stesso tribunale possono considerarsi superati dal contenuto della conversazione del 3.6.2021, intercorsa tra SC e ON, giacchè da essa -comunque- non emergono elementi a carico di VI, a prescindere dall'interpretazione che se ne voglia dare. Né possono considerarsi riscontri individualizzanti i tabulati telefonici e la compresenza dei correi a casa di VI, là dove il riscontro, per essere individualizzante, deve avere la capacità di raffigurare la condotta partecipativa dell'accusato, in maniera oggettivamente univoca, non suscettibile di spiegazioni alternative. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento di quelli fin qui esaminati. 4. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio al tribunale per nuovo esame, che sarà svolto alla luce dei rilievi sopra esposti. 5 2-[) I,,....____,
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata pronunciata nei confronti di VI SC IC con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per nuovo giudizio. Manca alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Il Consigliere estensore ON AC Il President Geppino Ra
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di VI SC IC e per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al capo 4), con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto;
sentito l'Avvocato BASILIO ANTONINO PITASI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per un verso, e VI SC IC, a mezzo del proprio difensore, per altro verso, impugnano l'ordinanza in data 11/02/2022 del Tribunale di Potenza. Il Pubblico ministero la impugna nella parte in cui il Tribunale ha annullato l'ordinanza del G.i.p. limitatamente al capo 4. VI la impugna nella parte in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1898 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/09/2022 cui la stessa ordinanza è stata confermata dal tribunale in relazione ai capi ai capi 2, 5, 6, con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Va precisato che i capi 2, 4 e 5 riguardano fatti estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.; il capo 6 riguarda il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Deducono: 1.1. Il Pubblico ministero. 1.1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.". Il Pubblico ministero ricorrente dichiara di non condividere le argomentazioni del tribunale nella parte in cui esclude che dalle dichiarazioni di EO IC non sia possibile evincere l'esistenza di una violenza o di una minaccia in suo danno. A sostegno dell'assunto il Pubblico ministero evidenzia il tema dell'esposizione debitoria e dell'attività lavorativa prestata in favore di MA Nicola, che assume significativi della coartazione cui si trovava sottoposto EO. Nell'illustrare gli ulteriori elementi emergenti dal procedimento, denuncia la motivazione di contraddittorietà e di illogicità. 1.2. Il ricorso nell'interesse di VI SC IC. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273, 192 2 c. stesso codice ed in relazione agli artt. 628 e 629 c.p. capo 2)". Il primo motivo si rivolge al capo 2, al cui riguardo viene denunciata l'apparenza della motivazione e la sua illogicità. A sostegno della doglianza vengono riportati brani della motivazione impugnata che vengono compendiati al fine di evidenziare l'assenza di elementi a carico di VI e la conseguente illogicità della motivazione spesa dal tribunale per ritenere il suo coinvolgimento nella vicenda. 1.2.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273, 192 stesso codice in relazione agli artt. 628 e 629 e al reato di detenzione illecita di arma capi 5) e 6)". Anche in relazione a questi capi viene denunciata l'apparenza della motivazione e la sua illogicità. Il motivo si rivolge in particolar modo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZZ, che vengono illustrate e compendiate al fine di evidenziarne le incongruità. Ulteriori censure vengono mosse sempre nei confronti del collaboratore di giustizia ZZ, sotto il profilo della sua credibilità, dell'attendibilità delle dichiarazioni, dell'esistenza di riscontri e della loro capacità di costituire gravi indizi di colpevolezza. 1.2.4. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 2 stesso codice ed in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. in relazione ai reati di cui ai capi 2, 5 e 6". Vengono denunciate la carenza assoluta di motivazione e la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen, sia quando contestata nella forma dell'agevolazione, sia quanto contestata nella forma del metodo. Con riguardo alla finalità agevolatrice evidenzia come non risulti accertata l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Clan VI, visto che i precedenti giurisdizionali consistono in due sentenze assolutorie pronunciate dalla Corte di appello di Salerno e -per il periodo successivo a quello costì valutato- un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione in relazione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare. Da qui deduce che la motivazione del Tribunale è illegittima nella parte in cui afferma che il recupero crediti era rivolto ad alimentare la bacinella di un sodalizio la cui esistenza non è stata verificata. Con riguardo al metodo mafioso, assume che il Tribunale non ha spiegato con quali modalità esso si sarebbe estrinsecato. 1.2.4. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice ed in relazione agli artt. 393 e 628 e 629 c.p.". Il ricorrente premette che il Tribunale ha escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per la presenza dell'aggravante della finalità agevolatrice, con la conseguenza che l'esclusione di detta aggravante determina anche la derubricazione del delitto di estorsione in quello di ragion fattasi. 1.2.5. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273, 192 2 c., 238 stesso codice ed in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. Anche in questo caso il ricorrente denuncia la violazione di legge perché il Tribunale afferma la sussistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base di un provvedimento che è stato annullato dalla Corte di cassazione, così che esso non presenta i caratteri del c.d. giudicato cautelare. Aggiunge che il procedimento non ha offerto elementi idonei a far ritenere la sussistenza del sodalizio criminoso e la partecipazione di VI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile. 1.1. Il tribunale ha riportato per intero le dichiarazioni rese da ZZ LO e da EO IC e le ha ritenute tra di loro incongruenti, così che ha escluso che potessero assurgere a gravi indizi di colpevolezza. La motivazione, invero, non risulta affetta da manifesta illogicità o da contraddittorietà, ove si 3 consideri che la persona offesa riferisce di essere stata contattata soltanto da "LO" (ZZ), mentre non menziona mai l'odierno ricorrente, così che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia difettano di un riscontro individualizzante quanto alla partecipazione di VI SC IC alla vicenda in esame. A ciò segue che le obiezioni mosse dal Pubblico ministero si risolvono in una diversa valutazione del compendio procedimentale, non rinvenendosi censure riferibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso di VI. 2.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al capo 2 è fondato. Anche in questo caso, invero, si evidenzia come la chiamata in correità di ZZ sia del tutto priva di riscontri estrinseci individualizzanti, necessari al fine di far ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevoelzza a carico di alcuno. Vale richiamare l'orientamento di legittimità assolutamente consolidato, secondo il quale «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato", (Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006, P-G. Rv. 234598 - 01), ovvero «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di 4 esse, perché solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura rispetto alla prospettiva dibattimentale», (Sez. 1, Sentenza n. 35710 del 20/09/2006, Arangio, Rv. 234897 - 01). Nel caso in esame le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono prive di riscontri estrinseci individualizzanti, ove si consideri che le persone offese non menzionano mai l'odierno ricorrente e dove si consideri, ancora, che nel periodo di interesse non risultano contatti telefonici tra ZZ e VI. Né può considerarsi riscontro estrinseco il richiamo alla famiglia VI riferito dalle persone offese, visto che il riscontro individualizzante -per essere tale- deve appuntarsi in maniera univoca e oggettivamente certa sul destinatario dell'accusa e non genericamente sulla famiglia di appartenenza, senza specifiche indicazioni che riconducano all'indagato. 2.2. Identiche considerazioni valgono per i capi 5 e 6, al cui riguardo non solo non vi sono riscontri individualizzanti a carico di VI, ma vi sono addirittura elementi che sembrano contrastare il giudizio di gravità indiziaria quanto all'esistenza stessa del fatto estorsivo, ove si consdieri che la persona offesa ha negato recisamente -anche in sede di confronto con il collaboratore di giustizia- tutte le circostanze riferite da ZZ, offrendo spiegazioni plausibili e in gran parte riscontrate, così che il quadro quanto alla stessa sussistenza del fatto risulta nebuloso e va chiarito. Né tale equivocità dei contenuti così come rappresentati dallo stesso tribunale possono considerarsi superati dal contenuto della conversazione del 3.6.2021, intercorsa tra SC e ON, giacchè da essa -comunque- non emergono elementi a carico di VI, a prescindere dall'interpretazione che se ne voglia dare. Né possono considerarsi riscontri individualizzanti i tabulati telefonici e la compresenza dei correi a casa di VI, là dove il riscontro, per essere individualizzante, deve avere la capacità di raffigurare la condotta partecipativa dell'accusato, in maniera oggettivamente univoca, non suscettibile di spiegazioni alternative. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento di quelli fin qui esaminati. 4. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio al tribunale per nuovo esame, che sarà svolto alla luce dei rilievi sopra esposti. 5 2-[) I,,....____,
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata pronunciata nei confronti di VI SC IC con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per nuovo giudizio. Manca alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Il Consigliere estensore ON AC Il President Geppino Ra