Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 53124
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Sentenza 16 novembre 2017

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In tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 53124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53124
    Data del deposito : 16 novembre 2017

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