Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 53124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53124 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
53124-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2017 -Presidente- Sent. n. sez. FRANCESCO IPPOLITO 2148/2017 MIRELLA AGLIASTRO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N. 31132/2017 GAETANO DE AMICIS ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR LI nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
Udito il difensore, avvocato SINTUCCI ALESSANDRO del foro di FORLI', anche quale sostituto del codifensore l'avvocato CRISTOFORI ALESSANDRO del foro di BOLOGNA, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato quella del 29 maggio 2017 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IS AK, sottoposto ad indagini per plurime condotte di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina e, precisamente, gr. 67,4 di stupefacente (suddivisi in 98 dosi), in parte detenuta nel cassettone dell'abitazione, in parte sotterrata nell'orto poco distante dall'abitazione, come da capo a); gr. 1.058, 9 lordi del medesimo stupefacente suddiviso in undici involucri consegnati a TI ZI - cognato del ricorrente- e alla minore SA LE per conservarli in un garage dell'abitazione, come da capo b), erroneamente indicato come capo a); gr. 62 (suddivisi in 122 dosi) occultati lungo la massicciata della Ferrovia Ravenna-Bologna, capo c) erroneamente indicato come b) e ulteriori, non meglio precisati, quantitativi della medesima sostanza stupefacente, con condotte accertate dal 21 marzo al 16 maggio 2017. 2. Nell'ordinanza il Tribunale dà atto che l'indagato era stato tratto in arresto in flagranza di reato il 16 maggio 2017 e che era stata dichiarata la inefficacia della conseguente ordinanza cautelare per omessa iscrizione a ruolo della richiesta di riesame che aveva comportato la impossibilità di trattare la richiesta entro i termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen.. 3. Il Tribunale si è soffermato sul quadro indiziario, comunque non contestato dalla difesa, ed ha ritenuto sussistente con riguardo al reato contestato al capo b) - l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990 valorizzando le direttive che l'indagato, sottoposto ad operazioni di intercettazione, monitoraggio e controllo visivo, aveva dettato alla minore per confezionamento e prelievo della droga. Ha poi ritenuto sussistenti eccezionali esigenze cautelari che legittimavano l'applicazione della più grave tra le misure custodiali.
4. E proprio sulla ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. si appuntano i ricorsi proposti nell'interesse del AK, con motivi che denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. oll m 5. L'avvocato Alessandro Sintucci, deduce, in particolare, che alcuna valutazione di adeguatezza e proporzionalità di misure diverse dalla custodia in carcere è stata compiuta dai giudici della cautela, giudizio che non può, 1 1 discendere dal mero richiamo alla prima ordinanza impositiva con la quale era stata valutata la inidoneità a realizzare le finalità di prevenzione la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Né nell'ordinanza applicativa sono stati specificati, con apposita motivazione, gli elementi che denotano la "eccezionalità" delle esigenze cautelari poiché i giudici della cautela si sono limitati a reiterare, connotandole come eccezionali, le medesime esigenze poste a fondamento della misura originaria valorizzando i medesimi elementi fattuali e trascurando, viceversa, la incensuratezza del AK, elemento che ex se incrina il ritenuto giudizio di eccezionalità. Denuncia, inoltre, vizio di mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta della difesa, di cui alla memoria scritta del 6 giugno 2017, di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, carenza che fa seguito a quella del giudice per le indagini preliminari che nel provvedimento genetico nulla aveva detto al riguardo.
6. L'avvocato Alessandro Cristofori, nel ricorso a sua firma, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
6.1 alla mancata declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dell'ordinanza impositiva perché priva di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza oggetto della previsione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.; 6.2 alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990 poiché la contestazione si risolve nell'ipotesi di concorso con il minore e gli elementi posti a fondamento non denotano la induzione alla commissione del fatto di persona minore;
6.3 alla mancanza di motivazione sulla eccezionalità delle esigenze cautelari e sulla imprescindibilità della disposta misura della custodia cautelare in carcere. Al contrario, l'ordinanza cautelare, nella parte in cui dà atto che se completamente libero l'indagato possa reiterare il reato, mostra chiaramente di non avere preso in considerazione l'adeguatezza di misure diverse, e meno afflittive, a realizzare la finalità di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Va trattato, per imprescindibili ragioni logiche, motivo sub 6.1 del ricorso dell'avvocato Cristofori che si appalesa generico e manifestamente infondato. 2 3. Questa Corte, con affermazione di principio condiviso dal Collegio, ha già avuto modo di precisare che la nozione di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, previsto dall'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., non implica la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura ma impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Risulta, pertanto, generico il motivo (cfr. pag. 3), nel quale il ricorrente si limita, a comprova del suo assunto, a riportare testualmente alcuni righi dell' ordinanza cautelare e ne propone la lettura sinottica con altrettante espressioni della richiesta cautelare, e, dunque, sulla scorta di un argomento che neppure si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, viceversa, facendo applicazione della regola innanzi indicata, al fine di disattendere la denunciata nullità, pur nel contesto della motivazione per relationem seguito dal giudice per le indagini preliminari, ha dato atto dei connotati di autonomia valutativa dell'ordinanza impositiva desumibili dall'esame critico dei dati fattuali e della ragioni per le quali il giudice per le indagini preliminari li ha ritenuti idonei a supportare l'applicazione della misura.
4. Generico e manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990 in mancanza della prova della induzione alla commissione del fatto della persona minore di età. La tesi sostenuta è priva di alcun referente normativo poiché la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all'interpretazione letterale della norma, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., rinvio che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia "determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto", ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di "essersi comunque avvalso degli stessi" o di aver con questi "partecipato nella commissione di un delitto" (Sez. 6, n. 4967 del 01/12/2015, Russo, Rv. 266170). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha confermato la qualificazione giuridica del fatto e ritenuto la sussistenza dell'aggravante in presenza della condotta di essersi il ricorrente della minore per la custodia dello stupefacente ed il suoavvalso confezionamento in dosi - attestata dalle conversazioni intercettate, descritte a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, ed alla stregua di una ricostruzione in fatto che non è stata contestata dalla difesa. 3 5. Sono infondati gli ulteriori motivi di ricorso.
6. E' condivisibile l'assunto, svolto nel ricorso dell'avvocato Sintucci, secondo il quale la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura deve essere rapportata, e deve costituire oggetto di specifica motivazione, con riferimento al grado ed alla natura delle concrete e attuali esigenze cautelari che costituiscono il fondamento della misura. E', tuttavia, necessaria una premessa sull'istituto in esame. -7. L'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 - prevede la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per effetto della mancata trasmissione degli atti nel rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 309, ovvero se la decisione sulla richiesta e il deposito dell'ordinanza in cancelleria non intervengono nei termini prescritti e che l'ordinanza non possa essere rinnovata. Nondimeno, al fine di evitare di creare una sostanziale area di impunità cautelare nei casi in cui la procedura di riesame non sia pervenuta, entro i termini tassativamente previsti, alla sua conclusione, è previsto che, in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, possa farsi luogo alla rinnovazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.
8. L'uso dell'espressione "eccezionali esigenze cautelari" spesso associato nelle previsioni legislative all'applicazione della più grave tra le misure custodiali, in relazione a condizioni soggettive della persona da sottoporre a misura -non implica, in guisa di misura automatica, l'applicazione della più grave tra le misure sia perché la rinnovazione può avere ad oggetto qualsiasi ordinanza che dispone l'applicazione di misura coercitiva, dichiarata estinta, sia perché si accompagna alla previsione di uno specifico ed indefettibile onere di motivazione, imposto al giudice come ineludibile contrappeso alla verificazione di un evento che ha comportato la perdita di efficacia della misura. Tale onere appare funzionale ad evitare la ripetizione della misura caducata come mero ed automatico correttivo, in presenza dei descritti eventi procedurali. Detto in altre parole, la norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive come quella dell'adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell'interessato o quella della successione di "ordinanze-fotocopia", caducate e non controllate. Ne consegue che, indipendentemente dal grado dell'esigenza cautelare e dall'intensità del pericolo, è sempre possibile che venga adottata una misura diversa da quella carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), ovvero perché, pur non ostando la pena, una qualsiasi misura coercitiva diversa da quella della custodia in carcere risulti adeguata, cioè idonea a contrastare il pericolo. Il principio di adeguatezza impone, infatti, al giudice di adottare la misura che comporta per chi la subisce il minor sacrificio necessario per fronteggiare i pericula libertatis, ed è ipotizzabile l'esistenza di un'eccezionale situazione di pericolo, che, se non fosse contrastata, determinerebbe con elevata probabilità l'evento da prevenire, e tuttavia potrebbe (e dunque dovrebbe essere efficacemente contrastata con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere (Corte Cost. 3 novembre 2016, n. 233).
9. Sotto altro aspetto, con condivisibili affermazioni di principio questa Corte ha già precisato che le eccezionali esigenze cautelari non vanno equivocate con la necessità di un quid pluris rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta né con elementi nuovi sopravvenuti (Sez. 2, n. 51098 del 04/11/2016, Iovine, Rv. 268346), come pure previsto in relazione ad altre situazioni nelle quali si è verificata la perenzione del titolo cautelare, e che tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitive, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede (Sez. 2, n. 16187 del 01/02/2017, Sinicropi, Rv. 270265). 10.E tali condizioni sono state rispettate nell'ordinanza impugnata che ha ripercorso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e le deduzioni difensive svolte nella richiesta di riesame (la conversazione intercorsa tra il ricorrente e tale Gendrit LE), richiamando, ai fini del giudizio di pericolosità, la professionalità dell'agire dell'indagato ed i collegamenti sui quali aveva potuto contare dopo la perdita di uno dei depositi di sostanze stupefacenti (quello occultato lungo la linea ferroviaria Bologna-Ravenna recuperato dagli inquirenti il 22 marzo 2017 dopo che avevano visto il KU ivi intento ad armeggiare) tanto da poter avere in breve tempo il possesso, nonostante la perdita subita, di oltre un chilogrammo di cocaina, oggetto dei sequestri del 16 maggio 2017. I giudici del riesame, proseguendo nella valutazione degli elementi indicati dalla difesa come lo svolgimento di attività lavorativa del AK hanno, inoltre, evidenziato che l'indagato, pur potendo contare sul reddito del lavoro dipendente svolto, non aveva esitato ad ingerirsi in un traffico di consistenti sostanze stupefacenti, avvalendosi dei legami familiari con gli altri indagati, che sicuramente 5 rendevano maggiormente efficace l'apparato organizzativo che ne supportava l'attività illecita e, rileva il Collegio, fra questi, di una persona minore di età quale SA LE (sorella di TI LE, cognato del ricorrente), minore che era certamente a conoscenza del luogo di occultamento della droga e coinvolta nelle operazioni di confezionamento dello stupefacente, secondo le risultanze delle conversazioni intercettate, e, infine, della moglie del AK (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Elementi, anche questi, valorizzati nell'ordinanza impugnata che fa riferimento alla trama di relazioni dell'indagato ed alla brama di guadagni che ne conclama il pericolo di ripresa dell'attività criminosa al verificarsi dell'occasione propizia. Si tratta di una motivazione che, ponendosi in ragionato confronto con gli elementi allegati dalla difesa, ha, e non solo nominalisticamente, illustrato l'eccezionalità delle esigenze cautelari, correlate all'elevato pericolo di recidiva, che sovrasta, annullandola, la valenza dello stato di formale incensuratezza dell'indagato. 11. Può, dunque, concludersi che i giudici della cautela l'ordinanza impugnata va letta in confronto con quella impositiva che ne costituisce il presupposto hanno assolto l'onere di adeguata e specifica motivazione in relazione alla sussistenza dell'eccezionale pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere desunti dall'esame della personalità dell'indagato e dalle modalità dei fatti. Non rileva, conclusivamente, che i giudici abbiano esaminato le medesime condizioni soggettive e fattuali poste a fondamento, nell'ordinanza dichiarata inefficace, del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere poiché ciò che rileva, in questa sede, è che il titolo rinnovato non si risolva nella mera riedizione di quello dichiarato inefficace, e che i giudici della cautela abbiano esaminato, con argomenti logici e congruenti, la sussistenza di elementi indicatori del pericolo di reiterazione idonei ad esprimere un elevatissimo e per nulla ordinario grado di pericolo, e, quindi, la eccezionalità, nell'accezione innanzi tracciata, delle esigenze cautelari. 12.Ed è con riguardo a tali concrete e attuali esigenze che i giudici a quibus hanno ritenuto unica misura adeguata e proporzionata quella della custodia cautelare in carcere e, al di là di qualche incertezza lessicale, la inidoneità di misure diverse a realizzare la finalità di cautela, valorizzando la circostanza che l'indagato aveva commesso i fatti proprio sfruttando proprio le relazioni familiari, la casa di abitazione e le sue pertinenze, rilievo che, implicitamente, risponde alla richiesta della difesa di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari poichè, si conclude nell'ordinanza impugnata, non si può fare affidamento alcuno sulla capacità di autocontrollo del ricorrente, conclusione 6 tutt'altro che apodittica perché fondata sull'analisi delle concrete modalità della condotta illecita e degli apporti esterni, ma anche familiari, sui quali aveva potuto contare. 13. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono, a cura della cancelleria, gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma - 1/ter, disp. att. cod. proc. pen.. Cosi deciso il 16 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente "Polite Francesco Ippo Emilia Anna Giordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 NOV 2017. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pets Espotio 7