Sentenza 9 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6447 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL OPOL ITAL.T 6 4 LA CORTE-SUGRI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 20849/98 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Cron.1441 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Ud. 28/02/01 - Consigliere-Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RO VA, quale erede di IS ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 238/98 del Tribunale di 976 -1- FIRENZE, depositata il 22/07/98 R.G.N. 157/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza dell'8/14 luglio 1997 il Pretore di Firenze, accogliendo parzialmente la domanda proposta da TA ST nei confronti del Ministero dell'Interno, condannava quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'indennità di accompagnamento dal 18 gennaio 1996, anziché dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (avvenuta il 30.4.1992). L'appello dell'invalida civile, cui resisteva il Ministero, veniva accolto dal Tribunale di Firenze con sentenza del 15/22 luglio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che dalla cartella clinica del maggio 1993 risultasse che già all'epoca la signora ST non era autosufficiente né in grado di deambulare autonomamente. Discostandosi dalle conclusioni del CTU nominato in primo grado, dichiaravano, quindi, il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento dal 1° giugno 1993. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico articolato motivo di censura, il Ministero dell'Interno. Resiste con controricorso AN RO, quale erede di TA ST, deceduta il 4.5.1998. Motivi della decisione Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denuncia: 1) motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.); 2) violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Assume che erroneamente il Tribunale, sulla scorta di dati meramente 3 presuntivi (identità del quadro clinico), ha retrodatato il beneficio dal 18.1.96 all'1.6.93. Rileva che le conclusioni del CTU si erano basate su due dati clinici obiettivi: che la signora ST era ricoverata in casa di cura dal 19.10.1995 e che in data 18.1.1996 era stato riscontrato lo stesso quadro patologico accertato dal consulente. Aggiunge che la demenza senile su base arteriosclerotica è una malattia a carattere tipicamente ingravescente, il cui decorso non può essere ricostruito a posteriori;
e che la vasculopatia sclerotica cerebrale fu diagnosticata per la prima volta il 17 marzo 1990, mentre il morbo di Parkinson fu attestato per la prima volta il 19 agosto 1992. Rileva, infine, che l'accertamento della invalidità comportante il diritto all'indennità di accompagnamento deve essere diretto, e non può essere “surrogato" da certificazioni di parte. Il ricorso è infondato. Il Tribunale, dato atto che la signora ST, nata il [...], era affetta da demenza senile, encefalopatia degenerativa, morbo di Parkinson e depressione, e che dal 19.10.1995 era ricoverata stabilmente presso una casa di riposo di Scarperia, ha osservato che "dalla documentazione in atti, e, in particolare, dalla cartella clinica del maggio 1993, si rileva che già all'epoca il progressivo deterioramento delle condizioni mentali e deambulatorie raggiunse un livello tale da escludere nel modo più assoluto l'autosufficienza e, a un tempo, la possibilità di deambulazione autonoma”. Le ragioni per le quali il giudice di appello si è discostato dalle conclusioni del CTU - condivise, invece, dal Pretore sono chiaramente esposte;
e non si basano affatto su dati meramente presuntivi. Il Ministero ricorrente, pur denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo, non sostiene che la cartella clinica del maggio 1993 non evidenziasse il ritenuto stato di non autosufficienza ed impossibilità di deambulazione autonoma;
non censura, quindi, il punto centrale dalla motivazione della sentenza impugnata. Si limita, invece, a non pertinenti considerazioni sul carattere ingravescente della demenza senile su base arteriosclerotica e sulla ritenuta necessità di un accertamento "diretto" dello stato di incapacità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita;
non apparendo chiaro se, con quest'ultimo rilievo, si intende negare il riconoscimento della indennità di accompagnamento da epoca anteriore a quella della visita di “accertamento diretto" (il che è inesatto e non previsto da alcuna norma) o si intende escludere la possibilità di una concessione del beneficio esclusivamente sugli atti (come normalmente avviene in caso di decesso del richiedente prima della visita medica). Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente Ministero va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti del resistente, con attribuzione in favore dell'avv. Gabriella Del Rosso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso, in favore del resistente AN RO, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in lire 110coper spese e lire due milioni per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Gabriella Del Rosso. 5 Cosi deciso in Roma il 28 febbraio 2001. Мишигий Il Presidente Icons. estensore At lever Selle IL CANORR Deposita leria -9 06. 2001 II. CANCEMERA I D , O L 3 L 0 3 O A 1 5 S B . S I T . A D R N T A , A ' A T L 3 S S L 7 E - E O P 8 D P S - I 1 I M I S 1 N N G A E E O D S G I A E G T D A E N E L O E , T S O E T A R I L T R S I L I E D G D E O R 6