Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
La sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. può essere pronunciata anche con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la disposizione processuale richiamata contiene in sè la previsione di applicabilità del nuovo istituto posto che preveda la possibilità di emettere la pronuncia di non doversi procedere anche quando l'imputato è persona "non punibile per qualsiasi causa").
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: Come cambia il procedimento davanti al tribunale in composizione monocraticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 gennaio 2023
Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2016, n. 21409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21409 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
DEPORTATA IN CANCELLERIA 2 14 0 9 / 1 6 add 23/MAG 2016 коміша IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRAZIA LAPALORCIA Dott. - Presidente - SENTENZA N.263 GERARDO SABEONE Dott. - Consigliere - N. 51374/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - Dott. FRANCESCA MORELLI Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO N. IL 09/05/1961 avverso la sentenza n. 3381/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO, del 04/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; th Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto Il G.U.P. presso il Tribunale di Trento con la sentenza impugnata, resa a sensi dell'art 425 cod. proc. pen. il 4 - 9.6.2015, ha prosciolto il NI, ed altri soggetti non impugnanti, dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa in danno di GI AN, costituitosi parte civile. Il G.U.P. di Trento aveva esaminata la questione afferente l'imputazione e ritenuta l'inutilità del dibattimento in presenza certa dell'applicabilità della causa di non punibilità, ex art 131 bis cod. pen. Avverso la sentenza resa dal G.U.P. ha proposto ricorso per cassazione personalmente il solo NI rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva vizio di violazione di legge in quanto il Giudice trentino aveva applicata la norma ex art 131 bis cod. pen. benché tale possibilità non prevista dalla legge in sede d'udienza preliminare, come s'apprezzava dall'espressa modifica dei soli articoli del codice di rito afferenti l'archiviazione 411 -e la sentenza di proscioglimento predibattimentale - 469 - portata nella legge che ha introdotto la nuova causa di non punibilità; concorreva vizio di motivazione in quanto il primo Giudice aveva esaminato il merito dell'imputazione e precisato come v'erano ragioni che imponevano l'assoluzione degli imputati, ma non solo non provvide a tale declaratoria, bensì ebbe ad applicare causa escludente la punibilità, che presuppone la colpevolezza th in ordine al fatto-reato. Al'odierna udienza camerale nessuno compariva per l'imputato, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in diritto Il ricorso de quo s'appalesa infondato e va rigettato. Il primo mezzo d'impugnazione attinge la possibilità per il Giudice dell'udienza preliminare di emettere pronunzia di proscioglimento quando ritenga d'applicare la causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. Reputa parte impugnante che un tanto non sia consentito dal d.lgs 28/2015 in quanto risultano interpolate, con l'inserzione del cenno alla nuova causa di non punibilità, esclusivamente le norme attinenti la richiesta d'archiviazione e la sentenza predibattimentale, non anche l'art 425 cod. proc. pen. Un tanto dimostra secondo parte impugnante - che l'applicazione della scriminate in sede d'udienza preliminare non è consentita, anche perché la causa di non punibilità presuppone l'accertamento della sussistenza del fatto reato imputato,che semplicemente non merita d'esser punito penalmente per la sua tenuità. Osserva la Corte come la ricostruzione dogmatica operata dall'impugnante non sia corretta poiché ☐ fattualmente errata l'osservazione che la mancata interpolazione anche della norma in art 425 cod. proc. pen. indichi come il Legislatore non abbia voluto render possibile l'applicazione della nuova causa di non punibilità anche in sede d'udienza preliminare. Difatti la necessità di interpolare il disposto normativo portato in artt. 411 e 469 cod. proc. pen. per poter, in dette sedi processuali, render possibile l'applicazione della speciale causa di non punibilità derivava dall'oggettiva assenza, in dette 1 disposizioni normative, di richiamo alla causa di non punibilità, siccome ragione fondante richiesta di archiviazione ovvero per emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento. Il testo dell'art 411 cod. proc. pen. operava specifico riferimento solamente a causa di non procedibilità, ad estinzione del reato ovvero abolitio criminis,non operava cenno anche alla concorrenza di causa di non punibilità. proscioglimentoAnche il dato testuale dell'art 469 cod. proc. pen. consentiva predibattimentale solo in presenza di causa di improcedibilità ovvero d'estinzione del reato. 2 Dunque, perseguendo il suo dichiarato scopo di deflazione dei procedimenti penali per fatti bagatellari, il Legislatore ha interpolato le citate norme processuali per consentire l'archiviazione e la pronunzia di sentenza predibattimentale anche per la specifica causa di non punibilità, posta con l'art 131 bis cod. pen. introdotto dal d.lgs. 28/2105. Viceversa detto intervento interpolativo della norma non era necessario in relazione alla disposizione in art 425 cod. proc. pen. per la semplice ragione che in detta norma era espressamente già prevista la possibilità per il Giudice di pronunziare sentenza di non doversi procedere anche quando l'imputato è persona non punibile per qualsiasi causa ".11 Introducendo pacificamente l'art 131 bis cod. pen. nell'Ordinamento una speciale causa di non punibilità, la stessa rientra ex se nell'ampia previsione di applicabilità di detto istituto giuridico in sede di udienza preliminare. Un tanto, anche, per la funzione stessa di detta udienza questo risponde all'ulteriore ragione di non applicabilità della causa di non punibilità in sede di udienza preliminare avanzata dal NI ossia di valutare l'opportunità funzionale dell'esame dibattimentale dell'accusa. Per tale ragione il Legislatore ha sempre riconosciuta al G.U.P. la facoltà di procedere al proscioglimento anche della persona non punibile, poiché anche in tal ipotesi lo svolgimento del dibattimento si rivela inutile. Consegue a detta scelta deflazionistica che la sentenza di proscioglimento, ex art 425 cod. proc. pen.,non assume nei procedimenti civili ed amministrativi efficacia di cosa giudicata a sensi del chiaro disposto ex artt 651 e 651 bis cod. proc. pen. proprio perché non tesa all'accertamento effettivo della sussistenza del fatto reato. La natura e funzione dell'udienza preliminare come per altro sottolineato dal lumeggia l'infondatezza del denunziato vizio di motivazione, Giudice trentino individuato nell'aver il G.U.P. osservato come la condotta degli imputati non 3 avesse natura diffamatoria ma anche non prosciolti per tale ragione solo perché non richiesto il giudizio abbreviato. Difatti il giudizio,ex art 442 cod. proc. pen., ha natura di cognizione piena da parte del Giudice, sicché ben può operare motivata scelta tra due possibili soluzioni;
viceversa, stante la natura delibativa ai soli fini della necessità dell'esame dibattimentale - del giudizio in sede d'udienza preliminare, non è consentito al G.U.P. la scelta di una delle due tesi portate avanti dalle parti senza l'istruttoria dibattimentale Cass. Sez. 2 n° 46145 del 5.11.2015 rv 265246 mediante un giudizio complesso ed approfondito. Questo ha posto in risalto - correttamente -il primo Giudice, illustrando come la tesi difensiva avesse solide basi giuridiche, ma anche come alla stessa si contrapponesse la tesi della parte civile pure fondata su arresti giurisprudenziali anche di legittimità. Dunque il primo Giudice, non già, afferma siccome indubbio che la tesi difensiva fosse fondata, bensì come la stessa fosse preferibile alla contrapposta tesi della parte civile ad esito di un giudizio di natura piena e non già solamente delibativa, siccome quello proprio in sede di udienza preliminare teso solo a verificare l'opportunità di procedere al giudizio dibattimentale. In tale ambito il G.U.P. trentino ha rettamente preferito definire il procedimento con l'applicazione della causa di non punibilità, certamente configurabile, siccome consentito dal disposto̟ ex art 425 cod. proc. pen. Al rigetto del ricorso segue, ex 616 cod. pro pen., la condanna del NI al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente refoloreve Sergio Gorjan Grazia Lapalorcia 4