Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
L'art. 11 cod. proc. pen. è norma di carattere eccezionale in quanto deroga al principio per il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e, per tale ragione, non è applicabile in via analogica al procedimento disciplinare.( Fattispecie relativa a procedimento disciplinare a carico di un medico incolpato di millantato credito presso un magistrato in servizio presso la procura della Repubblica
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN SE, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avv. Achille Petriello giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
nonché PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO e ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MILANO;
- intimati -
avverso la decisione n. 211, depositata il 7.2.2002, della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Achille Petriello, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 dicembre 1998 il Tribunale di Brescia applicò al Dott. GI ET, imputato di millantato credito di un magistrato in servizio a Milano, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno ed undici mesi di reclusione e lire
2.000.000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
L'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Milano, al quale era stata trasmessa copia della sentenza, procedette disciplinarmente nei confronti del ET, iscritto nel proprio albo, addebitandogli la violazione degli artt. 1 e 2 del codice deontologico perché - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, millantando credito presso il Dott. Nicola RR, magistrato della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano, nei confronti del quale ostentava rapporti di amicizia e di frequentazione - si era fatto corrispondere da GI OG NG somme di denaro con il pretesto di doverle destinare al magistrato al fine di comprarne i favori consistenti nell'interessamento per il dissequestro di un immobile e nel fornire notizie sull'esito del relativo procedimento penale.
L'incolpato affermò di avere ricevuto dal OG NG 50.000.000 di lire per l'attività professionale prestata in favore dei figli, ed ulteriori 50.000.000 di lire per attività di consulenza, poi restituite non essendo stata essa svolta, negò ogni rilievo alla sentenza di patteggiamento, ed in rito eccepì che il Dott. Cenato versava nella duplice posizione di persona offesa e di titolare dell'iniziativa disciplinare e del potere di impugnazione. In data 7 maggio 2001 la Commissione medica ritenne il ET responsabile dell'illecito disciplinare e gli inflisse la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di un mese.
Con la pronuncia, ora gravata, la Commissione Centrale ha respinto il ricorso proposto dall'interessato avverso la suindicata decisione.
Secondo la Commissione Centrale, tale decisione palesava l'iter logico giuridico alla stregua della quale era stata affermata la responsabilità; rettamente, infatti, l'organo disciplinare aveva disatteso le giustificazioni addotte dall'incolpato in merito alla ricezione delle somme di denaro, prive, quanto ai 50 milioni asseritamente ricevuti a titolo di compenso per prestazioni professionali, di qualsivoglia regolizzazione fiscale;
quand'anche fosse esistita la addotta incompatibilità del Dott. RR essa non si sarebbe comunicata all'Ordine di Milano stante la impersonalità dell'ufficio della Procura della stessa sede. Per la cassazione di tale decisione il ET ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il Ministero della salute resiste con controricorso.
Gli altri intimati non hanno invecè svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 11 c.p.p. quale effetto della situazione di incompatibilità nella quale era venuto a trovarsi il Dott. RR in considerazione della duplice veste di persona offesa dai fatti attribuiti ad esso ricorrente e di procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Milano:
ufficio - precisa il ricorrente - che ha il potere di iniziativa dell'azione disciplinare ed è titolare del relativo potere di impugnazione.
Il motivo è infondato.
L'art. 11 c.p.p. disciplina infatti il procedimento penale, tant'è che nella specie esso si è svolto a Brescia e non a Milano, cui sarebbe appartenuta la competenza per territorio, e la pretesa, che il ricorrente fa sostanzialmente valere, di ottenerne l'applicazione analogica nel procedimento disciplinare, è priva di ogni fondamento trattandosi di norma eccezionale, che deroga al principio per il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 cost.), e, come tale, non è estensibile (art. 14 disposizioni preliminari al codice civile) a procedimenti diversi, come è confermato dal fatto che si è resa necessaria l'approvazione dell'art. 30 bis c.p.c. per introdurre una disposizione analoga nel procedimento civile (per la non applicabilità, nel procedimento penale ed in forza della stessa ratio, del citato art. 11 ai magistrati amministrativi ed ai giudici popolari di Corte di assise vedansi, rispettivamente, Cass. sez. 6^ pen. 2.12.1999, Stara e Cass. sez. 1^ pen. 5.10.1998, Foci). Deve comunque aggiungersi che lo stesso art. 11 in tanto è applicabile in quanto il magistrato abbia veste di persona offesa o danneggiata dal reato (ovvero di indagato od imputato) e nel contempo eserciti le sue funzioni nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario che sarebbe competente: presupposti che non ricorrono nella specie.
Il procedimento disciplinare nei confronti di medici chirurghi si snoda invero in una fase amministrativa, attribuita alla competenza dell'ordine professionale al quale l'incolpato è iscritto, ed in una fase successiva ed eventuale, di natura giurisdizionale, dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie:
organo amministrativo, il primo, e avente invece giurisdizione sull'intero territorio nazionale, il secondo, ai quali il Dott. RR è del tutto estraneo e non assimilabili agli uffici giudiziari, cui si riferisce la norma.
Il predetto è bensì componente di un ufficio - la Procura della Repubblica di Milano - che è parte del procedimento disciplinare, e, tuttavia, da tale veste non possono scaturire le conseguenze giuridiche pretese dal ricorrente in considerazione della circostanza che la qualità di parte è attribuita appunto all'ufficio, e non alle persone fisiche che lo compongono, e che nell'ambito dell'ufficio la concomitante qualità di persona offesa dal reato, per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento, avrebbe semmai posto al Dott. RR problemi di incompatibilità, come lo stesso ricorrente rileva, e, dunque, di astensione: peraltro in concreto non determinatisi, essendo stato il procedimento disciplinare iniziato su impulso di un diverso ufficio - la Procura di Brescia, come lo stesso ricorrente osserva -, ed avendo la Procura di Milano, che non ha impugnato le due decisioni fin qui emesse, serbato riguardo ad esso una condotta del tutto passiva. La qualità di persona offesa dal reato avrebbe consentito al Dott. RR di far valere le sue ragioni nello stesso giudizio penale o nella diversa sede civile, ma non certo nel procedimento disciplinare a carico del medico, diretto a ben altri scopi ed al quale, pertanto, egli, personalmente, non ha partecipato ne' avrebbe avuto titolo per farlo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. le argomentazioni della decisione impugnata che sorreggono l'affermazione di responsabilità, addebita ad essa di avere applicato automaticamente la sanzione disciplinare sulla sola scorta della sentenza di patteggiamento, e si duole inoltre che la stessa abbia "vanificato" le dichiarazioni di esso ricorrente alle quali - precisa - doveva invece attenersi in assenza di prove contrarie.
Il motivo è inammissibile.
La Commissione Centrale, invero - pur dopo aver richiamato precedenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra procedimento penale definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e procedimento disciplinare, e pur dopo aver tra l'altro affermato, alla stregua di essi, la necessità che l'organo disciplinare provveda all'autonomo apprezzamento degli elementi emersi in sede penale senza che possa ritenersi ad esso inibito fondare le proprie valutazioni su quelle stesse risultanze - ha poi osservato che le giustificazioni addotte dall'incolpato riguardo alle ingenti somme di denaro ricevute dal OG NG erano state giustamente respinte dall'organo disciplinare con motivazione logica e razionale.
È, questa, la effettiva ratio decidendi, la quale implicitamente richiama le note difensive in data 5.4.2000, riportate nella parte narrativa della decisione, con le quali il ET aveva ammesso di aver ricevuto dal OG NG complessivi 100 milioni di lire, di cui la metà per prestazioni professionali e l'altra metà poi restituita.
A fronte del dato certo ed incontestato della ricezione di ingente somma di denaro, si trattava, quindi, di accertarne la causale e, in concreto, di valutare se fossero o non attendibili e provate le giustificazioni addotte dall'incolpato a sostegno della tesi difensiva della legittimità della ricezione: giudizio di fatto che la Commissione Centrale ha ritenuto di compiere nei sensi di cui sopra.
Orbene, essendo le decisioni di detta Commissione impugnabili per cassazione - fuori dei casi in cui è ammesso ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - ai sensi dell'art. 111 cost. solo per violazione di legge, ne segue che il vizio di motivazione è denunciabile solo quando si traduca in violazione di legge per totale carenza della motivazione o assoluta inidoneità di essa a rivelare la ratio decidendi, restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (in tal senso, tra le altre, Cass. nn. 5760/98 e 10698/99). E poiché nella specie i radicali vizi che consentono il sindacato di legittimità non solo non sussistono ma non sono neppure denunciati, la censura - formulata, come accennato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e che investe l'apprezzamento delle suddette giustificazioni - è inammissibile.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della sola parte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) di onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 13 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003